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Legislazione  giurisprudenza


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Regione  Emilia-Romagna
Legge Regionale n. 4 del
17 febbraio 2005

Modifiche alla Legge Regionale 1 agosto 2002, n. 20 (Norme contro la vivisezione)

(B.U.R. Emilia Romagna n. 30 del 18 febbraio 2005)


IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato,


IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga la seguente legge regionale:



ARTICOLO 1
Modifiche all’articolo 1 della legge regionale n. 20 del 2002

1. Al comma 2 ter dell’articolo 1 della legge regionale 1 agosto 2002, n. 20 (Norme contro la vivisezione), dopo "nel territorio della Regione.", è aggiunta la seguente frase: "Il Comitato etico regionale predispone una relazione annuale sulle sperimentazioni che si effettuano sul territorio dell’Emilia-Romagna.".
 
 
ARTICOLO 2
Inserimento di un articolo 1 bis alla legge regionale n. 20 del 2002


1. Dopo l’articolo 1 è inserito il seguente articolo:

"Art. 1 bis
Utilizzo di animali a fini sperimentali

1. Le attività di allevamento e fornitura di animali da esperimento devono comportare la stretta aderenza ai disposti della normativa statale vigente.

2. Ferme restando le autorizzazioni previste dalla normativa statale vigente, il Comitato etico regionale procede a valutazioni periodiche in merito alle pratiche di utilizzazione degli animali a fini scientifici o sperimentali, con la finalità di predisporre appositi protocolli tecnici, applicabili in via facoltativa, che consentano di evitare inutili sofferenze nella sperimentazione animale.".
 
 
ARTICOLO 3
Abrogazioni


1. Sono da considerarsi ad ogni effetto abrogati, in osservanza della sentenza della Corte Costituzionale n. 166 del 2004, gli articoli 2, 3 e 4 della legge regionale 1 agosto 2002, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni.


 
Formula Finale:
La presente legge regionale sara’ pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.
 


Bologna, 17 febbraio 2005

VASCO ERRANI