AmbienteDiritto.it

Legislazione  giurisprudenza


 Copyright © AmbienteDiritto

Decreto 8 luglio 2005, n. 176

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio. Regolamento concernente i controlli sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali selvatiche minacciate di estinzione (CITES), da adottare ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge 7 febbraio 1992, n. 150.

(GU n. 206 del 5-9-2005- Suppl. Ordinario n.149)


 IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
di concerto con
IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali selvatiche minacciate di estinzione (CITES), firmata a Washington il 3 marzo 1973 e ratificata con legge 19 dicembre 1975, n. 874;
Visto il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio;
Visto il regolamento (CE) n. 1808/2001 della Commissione del 30 agosto 2001, e successive modificazioni, recante modalita' d'applicazione del regolamento (CE) n. 338/97, del Consiglio del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio;
Vista la legge 7 febbraio 1992, n. 150, come modificata dal decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 275, concernente il sistema sanzionatorio per le violazioni alla citata Convenzione di Washington ed ai citati regolamenti Comunitari ed in particolare l'articolo 8-quinquies, comma 3-quinquies, che demanda al Ministero delle politiche agricole e forestali, tramite il Servizio CITES del Corpo forestale dello Stato, l'effettuazione dei controlli e delle certificazioni previsti dalla citata Convenzione di Washington;
Visto il decreto 4 settembre 1992, del Ministro dell'ambiente, di concerto il Ministro delle finanze e con il Ministro dell'agricoltura e foreste, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210, del 7 settembre 1992, recante modalita' relative ai controlli in ambito doganale in attuazione dell'articolo 8, comma 2, della legge 7 febbraio 1992, n. 150;
Vista la determinazione direttoriale del 6 maggio 2002, n. 5987, del direttore dell'Agenzia delle dogane, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 127, del 1° giugno 2002, concernente la localizzazione presso alcuni uffici doganali delle operazioni di importazione, esportazione e riesportazione delle specie animali e vegetali in via di estinzione, di cui alla citata Convenzione di Washington ed ai citati regolamenti comunitari;
Visto l'articolo 35, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, cosi' come modificato dal decreto legislativo 6 dicembre 2002, n. 287, che attribuisce al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, tra gli altri, i compiti e le funzioni riguardanti l'attuazione e la gestione della Convenzione di Washington e dei relativi regolamenti comunitari;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 1° dicembre 2004, che istituisce ed attiva i Nuclei Operativi CITES del Corpo forestale dello Stato, che svolgono attivita' di controllo e di supporto specialistico alle autorita' doganali presso le dogane abilitate CITES, ai sensi della determinazione direttoriale del 6 maggio 2002, n. 5987, del direttore dell'Agenzia delle dogane e successive modificazioni;
Considerato che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, ai sensi dell'articolo 8, della legge 7 febbraio 1992, n. 150, cura l'adempimento della Convenzione di Washington, potendosi avvalere delle esistenti strutture del Corpo forestale dello Stato;
Considerato, altresi', che la legge 7 febbraio 1992, n. 150, all'articolo 8, comma 2, dispone che il Ministro dell'ambiente, con propri decreti, emanati di concerto con il Ministro delle finanze, il Ministro del commercio con l'estero ed il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, stabilisca le modalita' relative ai controlli in ambito doganale per l'esecuzione della citata legge 7 febbraio 1992, n. 150, nonche' le procedure per l'adempimento della citata Convenzione di Washington del 3 marzo 1973, ratificata con legge 19 dicembre 1975, n. 874;
Ritenuto necessario provvedere alla modifica del citato decreto 4 settembre 1992;
Ritenuto, inoltre, di dover disciplinare le procedure di controllo relative alle operazioni di importazione, esportazione e riesportazione di esemplari di specie incluse nelle appendici della citata Convenzione di Washington e negli allegati al citato regolamento (CE) 338/97 e successive attuazioni e modificazioni;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Viste le risultanze delle conferenze dei servizi del 7 maggio 2002 e del 10 marzo 2004, con le quali sono stati acquisiti i consensi ed e' stato definito il manuale operativo dei controlli doganali in ambito CITES;
Udito il parere del Consiglio di Stato n. 611/04 emesso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 23 febbraio 2004;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri inviata, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, con nota UI/2005/2157 del 15 marzo 2005;

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1.
Procedure per i controlli doganali
1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento vale la definizione di esemplare di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996 e successive attuazioni e modificazioni e dell'articolo 8-sexies, della legge 7 febbraio 1992, n. 150.
2. I nuclei operativi CITES del Corpo forestale dello Stato, istituiti ed attivati, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 1° dicembre 2004, che ne disciplina anche il loro funzionamento, svolgono attivita' di controllo e di supporto specialistico alle autorita' doganali di cui al comma 3. I nuclei operativi CITES hanno sede presso le dogane abilitate, ai sensi della determinazione direttoriale 6 maggio 2002, n. 5987, e successive modificazioni, del direttore dell'Agenzia delle dogane, a compiere operazioni di importazione e di esportazione definitive e temporanee e di riesportazione di esemplari delle specie animali e vegetali, incluse nelle appendici della Convenzione di Wa-shington, ratificata con legge 19 dicembre 1975, n. 874, e negli allegati del regolamento (CE) 338/97, del Consiglio del 9 dicembre 1996 e successive attuazioni e modificazioni.
3. I nuclei operativi CITES del Corpo forestale dello Stato, fatte salve le attribuzioni delle autorita' doganali, collaborano con le medesime, anche per assicurare il controllo della corrispondenza tra gli esemplari di cui al comma 1, dichiarati nella licenza di importazione, licenza o permesso di esportazione, certificato di riesportazione o altro certificato o notifica di importazione, di cui ai regolamenti (CE) 338/97 e successive attuazioni e modificazioni e 1808/2001 e successive modificazioni, e quelli effettivamente presenti nella spedizione, anche in caso di transito o trasbordo degli esemplari stessi. Anche a tal fine si richiamano integralmente le disposizioni relative all'espletamento delle formalita' doganali per le spedizioni di esemplari di cui al comma 1, contenute nel Manuale Operativo e successive modificazioni, di cui all'Allegato al presente regolamento.
4. Gli esemplari di cui al comma 1 devono essere presentati, per l'importazione, l'esportazione e la riesportazione, presso le dogane abilitate ai sensi della determinazione direttoriale del 6 maggio 2002, n. 5987, del direttore dell'Agenzia delle dogane e successive modificazioni. Ai fini del successivo sdoganamento il proprietario o il detentore degli esemplari e' tenuto ad indicare, all'atto della presentazione della domanda per ottenere la licenza di importazione, la licenza di esportazione o il certificato di riesportazione di cui agli articoli 4 e 5 del regolamento (CE) 338/97 e successive attuazioni e modificazioni, la dogana presso la quale intende presentare gli esemplari.
5. Qualora gli esemplari di cui al comma 1 dovessero essere presentati presso dogane diverse da quelle individuate nella determinazione direttoriale del 6 maggio 2002, n. 5987, del direttore dell'Agenzia delle dogane e successive modificazioni, l'autorita' doganale, previa acquisizione di dichiarazione di conformita' alla normativa CITES ed a quella nazionale e comunitaria citata in premessa, resa dal proprietario o detentore degli esemplari, provvedera' ad inviare gli esemplari medesimi, in contenitori opportunamente sigillati, in deposito presso la piu' vicina dogana abilitata; in tal caso il proprietario o il suo rappresentante autorizzato ovvero il detentore richiedera' la verifica comunicando, anche a mezzo fax, gli estremi della spedizione al Nucleo Operativo CITES interessato, allegando la predetta dichiarazione.
6. Qualora giustificati motivi lo richiedano, il proprietario puo' richiedere l'autorizzazione necessaria allo sdoganamento ai fini CITES presso una dogana non abilitata, all'agenzia delle dogane - area verifiche e controlli tributi doganali e accise - laboratori chimici ufficio metodologia di controllo degli scambi internazionali, comunitari e nazionali, tramite la dogana dove dovra' essere eseguita l'operazione. Qualora l'ufficio ravvisi la possibilita' di concedere l'autorizzazione, ne da' comunicazione alla dogana interessata e al servizio CITES Centrale del Corpo forestale dello Stato. Quest'ultimo autorizza il Nucleo Operativo CITES interessato ad effettuare le verifiche documentali ed i controlli merceologici necessari al perfezionamento dell'operazione doganale richiesta.

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note al titolo.
La legge 7 febbraio 1992, n. 150 (Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonche' norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumita' pubblica), e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 22 febbraio 1992, n. 44.
- Si riporta il testo dell'art. 8:
«Art. 8. - 1. Conformemente a quanto previsto dall'art. 1, commi 4 e 5, e dall'art. 8, comma 4, della legge 8 luglio 1986, n. 349, il Ministero dell'ambiente cura l'adempimento della citata convenzione di Washington del 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, potendosi avvalere delle esistenti strutture del Corpo forestale dello Stato.
2. Con propri decreti, emanati di concerto con il Ministro delle finanze, il Ministro del commercio con l'estero ed il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, il Ministro dell'ambiente stabilisce le modalita' relative ai controlli in ambito doganale per l'esecuzione della presente legge e le procedure per l'adempimento della citata convenzione di Washington del 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874.».

Note alle premesse.
La legge 19 dicembre 1975, n. 871, con la quale si e' provveduto a ratificare e dare esecuzione nell'ordinamento nazionale alla convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24 febbraio 1976, n. 49, S.O. Il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996 e successive attuazioni e modificazioni, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle comunita' europee n. L 061 dell'8 marzo 1997.
Il regolamento (CE) n. 1808/2001 della Commissione del 30 agosto 2001, e successive modificazioni, recante modalita' d'applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle comunita' europee n. L 250 del 19 settembre 2001.
La legge 7 febbraio 1992, n. 150, recante disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonche' norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumita' pubblica, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 22 febbraio 1992, n. 44.
Il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 275, recante riordino del sistema sanzionatorio in materia di commercio di specie animali e vegetali protegge, a norma dell'art. 5 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 luglio 2001, n. 159.
Il decreto ministeriale 4 settembre 1992, recante modalita' relative ai controlli in ambito doganale in attuazione dell'art. 8, comma 2, della legge 7 febbraio 1992, n. 150 concernente l'applicazione in Italia della convenzione di Washington del 3 marzo 1973, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 settembre 1992, n. 210.
La determinazione direttoriale del 6 maggio 2002, n. 5987, del direttore dell'agenzia delle dogane (localizzazione presso alcuni uffici doganali deve operazioni d importazione, esportazione e riesportazione delle specie animale vegetali in via di estinzione, di cui alla convenzione di Washington) e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 127 del 1° giugno 2002.
L'art. 35, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203, S.O. e' il seguente:
«Art. 35 (Istituzione del Ministero e attribuzioni). - 1. E' istituito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.
2. Al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato relativi alla tutela dell'ambiente, del territorio e dell'ecosistema, con particolare riguardo alle seguenti materie:
a) individuazione, conservazione e valorizzazione delle aree naturali protette, tutela della biodiversita' e della biosicurezza, della fauna e della flora, attuazione e gestione, fatte salve le competenze della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero degli affari esteri, della Convenzione di Washington (CITES) e dei relativi regolamenti comunitari, della difesa del mare e dell'ambiente costiero, e della comunicazione ambientale;
b) gestione dei rifiuti ed interventi di bonifica dei siti inquinati; tutela delle risorse idriche e relativa gestione, fatta salva la competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali;
c) promozione di politiche di sviluppo durevole e sostenibile, nazionali e internazionali;
d) sorveglianza, monitoraggio e recupero delle condizioni ambientali conformi agli interessi fondamentali della collettivita' e all'impatto sull'ambiente, con particolare riferimento alla prevenzione e repressione delle violazioni compiute in danno dell'ambiente, prevenzione e protezione dall'inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico e dai rischi industriali;
e) difesa e assetto del territorio con riferimento ai valori naturali e ambientali.
3. Al Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse, le funzioni e i compiti dei Ministeri dell'ambiente e dei lavori pubblici, eccettuate quelle attribuite, anche dal presente decreto, ad altri Ministeri o agenzie e fatte in ogni caso salve le funzioni conferite alle regioni e agli enti locali anche ai sensi e per gli effetti degli art. 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere a) e b), della legge 15 marzo 1997, n. 59; sono altresi' trasferite le funzioni e i compiti attribuiti al Ministero delle politiche agricole in materia di polizia forestale ambientale.».
Il decreto legislativo 6 dicembre 2002, n. 287, recante modifiche al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 concernente le strutture organizzative dei Ministeri, nonche' i compiti e le funzioni del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2002, n. 304.
Il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 1° dicembre 2004, istituisce ed attiva i nuclei operativi CITES del Corpo forestale dello Stato, che svolgono attivita' di controllo e di supporto specialistico alle autorita' doganali presso le dogane abilitate CITES ai versi della citata determinazione direttoriale 6 maggio 2002, n. 5987, del direttore dell'Agenzia delle dogane.
- Per l'art. 8 della legge 7 febbraio 1992, n. 150, vedi le note al titolo.
Il comma 3, dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O. e' il seguente:
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».

Note all'art. 1.
- L'art. 2 del regolamento (CE) n. 338/97, citato nelle premesse contenente alla lettera t) la definizione di «esemplare» e' il seguente:
«Art. 2 (Definizioni). - Ai fini del presente regolamento, si intende per:
a) «comitato», il comitato per il commercio della flora e fauna selvatiche, istituito a norma dell'art. 18;
b) «Convenzione», la Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES);
c) «paese di origine», il paese in cui un esemplare e' stato catturato o prelevato dall'ambiente naturale, allevato in cattivita' o riprodotto artificialmente;
d) «notifica d'importazione», la notifica data dall'importatore o da un suo agente o rappresentante, al momento dell'introduzione nella Comunita' di un esemplare appartenente a una delle specie incluse negli allegati C o D del presente regolamento, su un formulario prescritto dalla Commissione secondo la procedura di cui all'art. 18;
e) «introduzione dal mare», l'introduzione di un esemplare nella Comunita' direttamente dall'ambiente marino da cui e' stato prelevato, non soggetto alla giurisdizione di alcuno Stato, ivi compreso lo spazio aereo sovrastante, il fondo marino e il relativo sottosuolo;
f) «rilascio», l'espletamento di tutte le procedure connesse alla preparazione e al perfezionamento di una licenza o di un certificato e la sua consegna al richiedente;
g) «organo di gestione», un organo di gestione nazionale designato da uno Stato membro secondo l'art. 13, paragrafo 1, lettera a), o, nel caso di Stato terzo parte contraente della Convenzione, in conformita' dell'articolo IX della Convenzione stessa;
h) «Stato membro di destinazione», lo Stato membro di destinazione menzionato nel documento utilizzato per esportare o riesportare un esemplare; nel caso di introduzione dal mare, lo Stato membro responsabile del luogo di destinazione di un esemplare;
i) «offerta in vendita», l'offerta in vendita e qualsiasi atto ragionevolmente interpretabile come tale, comprese le offerte al pubblico o gli atti aventi il medesimo effetto, nonche' l'invito a trattare;
j) «oggetti personali o domestici», esemplari morti, parti e prodotti derivati, che appartengano a un privato e che facciano parte o siano destinati a far parte normalmente dei suoi beni ed effetti personali;
k) «luogo di destinazione», il luogo normalmente destinato alla custodia degli esemplari, al momento della loro introduzione nella Comunita'; nel caso di esemplari vivi, esso e' il primo luogo nel quale si intendono custodire gli esemplari, dopo l'eventuale periodo di quarantena o di isolamento per esami e controlli sanitari;
l) «popolazione», un numero totale di esemplari biologicamente o geograficamente distinto;
m) «fini prevalentemente commerciali», i fini i cui aspetti non commerciali non predominano in modo manifesto;
n) «riesportazione dalla Comunita», l'esportazione dal territorio della Comunita' di un esemplare precedentemente introdottovi;
o) «reintroduzione nella Comunita», l'introduzione nel territorio della Comunita' di un esemplare precedentemente esportato o riesportato;
p) «alienazione», qualsiasi forma di alienazione. Ai fini del presente regolamento la locazione, la permuta o lo scambio sono assimilati all'alienazione; espressioni affini sono interpretate nello stesso senso;
q) «autorita' scientifica», un'autorita' scientifica designata da uno Stato membro secondo l'art. 13, paragrafo 1, lettera b), o, nel caso di un paese terzo che sia parte della Convenzione, in base all'articolo IX della Convenzione;
r) «gruppo di consulenza scientifica», organo consultivo istituito in base all'art. 17;
s) «specie», una specie, sottospecie o una loro popolazione;
t) «esemplare», qualsiasi pianta o animale, vivo o morto, delle specie elencate negli allegati da A a D; qualsiasi parte o prodotto che da essi derivi, contenuto o meno in altre merci, nonche' qualsiasi altra merce, se da un documento di accompagnamento, ovvero dall'imballaggio, dal marchio, dall'etichetta o da ogni altra circostanza, risulti trattarsi di parti o di prodotti derivati da animali o da piante appartenenti a queste specie, salvo esplicita esclusione di tali parti o prodotti dall'applicazione delle disposizioni del presente regolamento o di quelle correlate all'allegato ove e' elencata la relativa specie, in base ad una indicazione in tal senso contenuta nei rispettivi allegati.
Si considera appartenente ad una delle specie elencate negli allegati da A a D l'esemplare, animale o pianta, di cui almeno un «genitore» appartenga a una specie ivi elencata, o che di tale animale o pianta sia parte o prodotto. Qualora i «genitori» di tale animale o pianta siano di specie elencate in allegati diversi, ovvero di specie una sola delle quali vi figuri, si applicano le disposizioni dell'allegato piu' restrittivo. Tuttavia, se uno solo dei «genitori» di un esemplare di pianta ibrida e' di una specie inserita nell'allegato A, le disposizioni dell'allegato piu' restrittivo si applicano soltanto se tale specie e' indicata a tal fine nell'allegato;
u) «commercio», l'introduzione nella Comunita', compresa l'introduzione dal mare, e l'esportazione e riesportazione dalla stessa, nonche' l'uso, lo spostamento e il trasferimento del possesso all'interno della Comunita' e dunque anche all'interno di uno Stato membro, di esemplari soggetti alle disposizioni del presente regolamento;
v) «transito», il trasporto di esemplari fra due punti all'esterno della Comunita' passando attraverso il territorio della Comunita' stessa, spediti a un destinatario nominalmente individuato e durante il quale qualsiasi interruzione della circolazione sia resa necessaria esclusivamente dalle modalita' inerenti a questo tipo di traffico;
w) «esemplari lavorati acquisiti da oltre cinquant'anni», esemplari che hanno subito una significativa alterazione rispetto al loro naturale stato grezzo per uso nella gioielleria, ornamentale, artistico, pratico o nel settore degli strumenti musicali, piu' di cinquant'anni prima dell'entrata in vigore del presente regolamento e che sono stati acquisiti in tali condizioni a giudizio dell'organo di gestione dello Stato membro interessato. Tali esemplari sono considerati come lavorati soltanto se riconducibili univocamente a una delle categorie sopramenzionate e se non richiedano ulteriori interventi di taglio, lavorazione o manifattura per servire ai relativi scopi;
x) «verifiche all'introduzione, esportazione, riesportazione e al transito», il controllo documentale relativo ai certificati, alle licenze e alle notifiche previsti dal presente regolamento e - qualora disposizioni comunitarie lo prevedano o in altri casi mediante sondaggio rappresentativo delle spedizioni - l'esame degli esemplari corredato da un eventuale prelievo di campioni per un'analisi o un controllo approfondito.».
Il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 1° dicembre 2004, e' riportato nelle note alle premesse.
La determinazione direttoriale 6 maggio 2002, n. 5987, e' riportata nelle note alle premesse.
La legge 19 dicembre 1975, n. 874, e' riportata nelle note alle premesse il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e' riportato nelle note alle premesse.
Il regolamento 1808/2001 e' riportato nelle note alle premesse.
Gli articoli 4 e 5 del citato regolamento (CE) n. 338/97 sono i seguenti:
«Art. 4 (Introduzione nella Comunita). - 1. L'introduzione nella Comunita' di esemplari di specie di cui all'allegato A del presente regolamento e' subordinata all'attuazione delle verifiche necessarie e alla previa presentazione, presso l'ufficio doganale frontaliero di introduzione, di una licenza di importazione rilasciata da un organo di gestione dello Stato membro di destinazione.
Tale licenza di importazione e' rilasciata soltanto con l'osservanza delle restrizioni stabilite in base al paragrafo 6 e qualora ricorrano i seguenti presupposti:
a) l'autorita' scientifica competente, tenendo conto di ogni parere del gruppo di consulenza scientifica, ha espresso il parere che l'introduzione nella Comunita':
i) non avra' effetti negativi sullo stato di conservazione della specie o sull'estensione del territorio occupato dalla popolazione della specie interessata;
ii) avverra':
per uno degli scopi di cui all'art. 8, paragrafo 3, lettere e), f) e g), ovvero per altri fini non pregiudizievoli per la sopravvivenza della specie interessata;
b) i) il richiedente fornisce la prova documentale che gli esemplari sono stati ottenuti nell'osservanza della legislazione sulla protezione della relativa specie; nel caso di importazione da un paese terzo di esemplari di specie elencate nelle appendici della Convenzione, detta prova e' costituita da una licenza di esportazione o da un certificato di riesportazione, ovvero da una copia degli stessi, rilasciati in conformita' della Convenzione da un'autorita' competente del paese da cui e' avvenuta l'esportazione o riesportazione;
ii) tuttavia il rilascio di licenze di importazione per le specie elencate nell'allegato A secondo l'art. 3, paragrafo 1, lettera a), non richiede la suddetta prova documentale; l'originale di tali licenze di importazione e' pero' trattenuto dalle autorita' in attesa della presentazione della licenza di esportazione o del certificato di riesportazione da parte del richiedente;
c) l'autorita' scientifica ha accertato che la sistemazione prevista nel luogo di destinazione per l'esemplare vivo e' attrezzata adeguatamente per conservarlo e trattarlo con cura;
d) l'organo di gestione ha accertato che l'esemplare non verra' impiegato per scopi prevalentemente commerciali;
e) l'organo di gestione ha accertato, previa consultazione della competente autorita' scientifica, l'inesistenza di altri fattori relativi alla conservazione della specie che ostino al rilascio della licenza di importazione; e
f) nel caso di introduzione dal mare, l'organo di gestione ha accertato che ogni esemplare vivo sara' preparato e spedito in modo da ridurre al minimo il rischio di lesioni, danno alla salute o maltrattamento.
2. L'introduzione nella Comunita' di esemplari di specie elencate nell'allegato B del presente regolamento e' subordinata all'attuazione delle verifiche necessarie e alle previa presentazione, presso l'ufficio doganale frontaliero d'introduzione, di una licenza d'importazione rilasciata da un organo di gestione dello Stato membro di destinazione.
Tale licenza di importazione e' rilasciata soltanto nell'osservanza delle restrizioni imposte ai sensi del paragrafo 6 e nel rispetto dei seguenti presupposti:
a) l'autorita' scientifica competente, previo esame dei dati disponibili e tenendo conto di ogni parere del gruppo di consulenza scientifica, e' del parere che non vi siano indicazioni che l'introduzione nella Comunita' non abbia effetti negativi sullo stato di conservazione della specie o sull'estensione del territorio occupato dalla popolazione della specie interessata, dato il livello attuale o previsto del commercio. Tale parere rimane valido per le importazioni ulteriori finche' i suddetti elementi non siano variati in modo significativo;
b) il richiedente fornisce la prova documentale che la sistemazione prevista nel luogo di destinazione di un esemplare vivo e' attrezzata adeguatamente per conservarlo e trattarlo con cura;
c) ricorrono i presupposti di cui al paragrafo 1, lettera b), punto i), e lettere e) e f).
3. L'introduzione nella Comunita' di esemplari delle specie elencate nell'allegato C e' subordinata all'attuazione delle verifiche necessarie e alla previa presentazione, presso l'ufficio doganale frontaliero di introduzione, di una notifica d'importazione e:
a) in caso di esportazione da un paese menzionato in relazione alle specie previste nell'allegato C, alla prova documentale fornita dal richiedente, per mezzo di una licenza di esportazione rilasciata in conformita' della Convenzione da un'autorita' di quel paese competente a tal fine, che gli esemplari sono stati ottenuti nell'osservanza della legislazione nazionale sulla conservazione delle specie interessate; ovvero
b) in caso di esportazione da un paese non menzionato in relazione alle specie previste nell'allegato C, o di riesportazione da qualsiasi paese, alla presentazione da parte del richiedente di una licenza di esportazione, di un certificato di riesportazione o di un certificato di origine rilasciati in conformita' della Convenzione da un autorita' del paese esportatore o riesportatore competente a tal fine.
4. L'introduzione nella Comunita' di esemplari delle specie elencate nell'allegato D del presente regolamento e' subordinata all'attuazione delle verifiche necessarie e alla previa presentazione, presso l'ufficio doganale frontaliero di introduzione, di una notifica di importazione.
5. I presupposti per il rilascio di una licenza di importazione di cui al paragrafo 1, lettere a) e d), e al paragrafo 2, lettere a), b) e c), non si applicano agli esemplari per i quali il richiedente fornisca la prova documentale:
a) che sono stati in precedenza legalmente introdotti o acquisiti nella Comunita' e che vi vengono reintrodotti, con o senza modifiche; ovvero
b) che si tratta di esemplari lavorati, legalmente acquisiti da piu' di cinquant'anni.
6. In consultazione con i paesi di origine interessati e in conformita' della procedura prevista all'art. 18 e tenendo conto di ogni parere del gruppo di consulenza scientifica, la Commissione puo' stabilire restrizioni, sia generali sia riguardanti alcuni paesi di origine, all'introduzione nella Comunita':
a) in base ai presupposti di cui al paragrafo 1, lettere a), punto i), o e), di esemplari delle specie comprese nell'allegato A;
b) in base ai presupposti di cui al paragrafo 1, lettera e) o al paragrafo 2, lettera a), di esemplari delle specie comprese nell'allegato B; e
c) di esemplari vivi di specie comprese nell'allegato B che presentano un tasso elevato di mortalita' al momento del trasporto o per le quali si e' stabilito che hanno poche probabilita' di sopravvivere allo stato di cattivita' per una parte considerevole della loro potenziale durata di vita; ovvero
d) di esemplari vivi di specie per le quali si e' stabilito che l'introduzione nell'ambiente naturale della Comunita' costituisce una minaccia ecologica per alcune specie di fauna e di flora selvatiche indigene della Comunita'.
La Commissione pubblica trimestralmente un elenco di tali eventuali restrizioni nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee.
7. In casi particolari di trasbordo marittimo, di trasferimento aereo o di trasporto ferroviario al momento dell'introduzione nella Comunita', deroghe all'attuazione della verifica e alla presentazione dei documenti di importazione presso l'ufficio frontaliero di introduzione, quali previste ai paragrafi da 1 a 4, saranno accordate secondo la procedura di cui all'art. 18, per permettere che tale verifica e presentazione possano essere effettuate presso un altro ufficio doganale designato a norma dell'art. 12, paragrafo 1.».
«Art. 5 (Esportazione o riesportazione dalla Comunita). 1. L'esportazione o riesportazione dalla Comunita' di esemplari delle specie inserite nell'allegato A e' subordinata all'attuazione delle verifiche necessarie e alla previa presentazione, presso l'ufficio doganale in cui vengono assolte le formalita' di esportazione, di una licenza di esportazione o di un certificato di riesportazione rilasciati dall'organo di gestione dello Stato membro nel cui territorio si trovano gli esemplari.
2. Una licenza di esportazione per gli esemplari delle specie elencate all'allegato A e' rilasciata soltanto qualora ricorrano i seguenti presupposti:
a) l'autorita' scientifica competente ha espresso per iscritto l'opinione che la cattura o la raccolta di esemplari in natura o la loro esportazione non avra' un effetto pregiudizievole sullo stato di conservazione della specie o sull'estensione del territorio occupato dalla relativa popolazione;
b) il richiedente fornisce la prova documentale che gli esemplari sono stati ottenuti in osservanza della legislazione in vigore sulla protezione della specie interessata; ove la domanda sia presentata a uno Stato membro diverso dallo Stato membro di origine, tale prova documentale e' costituita da un certificato che attesti che l'esemplare e' stato prelevato dall'ambiente naturale in osservanza della legislazione in vigore sul proprio territorio;
c) l'organo di gestione ha accertato che:
i) ogni esemplare vivo sara' preparato e spedito in modo da ridurre al minimo il rischio di lesioni, danno alla salute o maltrattamento e
ii) gli esemplari delle specie non elencati nell'appendice I della Convenzione non saranno utilizzati per scopi prevalentemente commerciali o nel caso di esportazione di esemplari delle specie di cui all'art. 3, paragrafo 1, lettera a) del presente regolamento in uno Stato parte contraente della Convenzione, e' stata rilasciata una licenza di importazione; e
d) l'organo di gestione dello Stato membro ha accertato, previa consultazione della competente autorita' scientifica, l'insussistenza di altri fattori relativi alla conservazione della specie che ostino al rilascio della licenza di esportazione.
3. Il certificato di riesportazione e' rilasciato soltanto qualora ricorrano i presupposti di cui al paragrafo 2, lettere c) e d), e qualora il richiedente fornisca la prova documentale che gli esemplari:
a) sono stati introdotti nella Comunita' in conformita' del presente regolamento, o
b) se introdotti nella Comunita' prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, lo siano stati a norma del regolamento (CEE) n. 3626/82, oppure
c) se introdotti nella Comunita' prima del 1984, siano stati immessi sul mercato internazionale in conformita' della Convenzione, oppure
d) sono stati legalmente introdotti nel territorio di uno Stato membro prima che le disposizioni dei regolamenti di cui alle lettere a) e b) o della Convenzione siano divenute ad essi applicabili o siano divenute tali in detto Stato membro.
4. L'esportazione o riesportazione dalla Comunita' di esemplari delle specie inserite negli allegati B e C e' subordinata all'attuazione delle verifiche necessarie e alla previa presentazione, presso l'ufficio doganale in cui vengono assolte le formalita' doganali, di una licenza di esportazione o di un certificato di riesportazione rilasciati dall'organo di gestione dello Stato membro nel cui territorio gli esemplari si trovano.
La licenza di esportazione e' rilasciata soltanto qualora ricorrano i presupposti di cui al paragrafo 2, lettere a), b), c), punto i), e d).
Il certificato di riesportazione e' rilasciato soltanto qualora ricorrano i presupposti di cui al paragrafo 2, lettere c), punto 1, e d), e di cui al paragrafo 3, lettere da a) a d).
5. Nel caso in cui la domanda di certificato di riesportazione riguardi specie introdotte nella Comunita' tramite una licenza d'importazione rilasciata da un altro Stato membro, l'organo di gestione consulta preliminarmente l'organo di gestione che ha emesso la licenza d'importazione. Le procedure di consultazione e i casi in cui tale consultazione e' necessaria sono determinati secondo la procedura di cui all'art. 18.
6. I presupposti per il rilascio di una licenza di esportazione o di un certificato di riesportazione di cui al paragrafo 2, lettere a) e c), punto ii) non si applicano a:
i) esemplari lavorati acquisiti da piu' di cinquant'anni, oppure
ii) esemplari morti, parti e prodotti derivati dagli stessi, in relazione ai quali il richiedente esibisca la prova documentale della loro legale acquisizione prima che fossero loro applicabili il presente regolamento, il regolamento (CEE) n. 3626/82 del Consiglio, o la Convenzione.
7.a) La competente autorita' scientifica di ogni Stato membro controlla le licenze di esportazione rilasciate dallo Stato membro stesso per gli esemplari delle specie comprese nell'allegato B e l'effettiva esportazione di tali esemplari. Qualora la suddetta autorita' scientifica abbia stabilito che l'esportazione di esemplari appartenenti a una di tali specie deve essere limitata per mantenere la specie in tutta la sua area di distribuzione a un livello adeguato al ruolo che essa svolge nel suo ecosistema, e ben al di sopra del livello in ragione del quale la specie potrebbe essere inserita nell'allegato A, in conformita' dell'art. 3, paragrafo 1, lettere a) o b), punto i), l'autorita' scientifica informa per iscritto il competente organo di gestione delle misure idonee al fine di limitare la concessione di licenze di esportazione per esemplari di tali specie.
b) L'organo di gestione cui siano state comunicate tali misure, ne informa la Commissione la quale, se del caso, stabilisce restrizioni alle esportazioni della specie interessata, secondo la procedura di cui all'art. 18.».

Art. 2.
Riconoscimento degli esemplari e procedure connesse
1. Per il riconoscimento degli esemplari delle specie di cui ai commi 1 e 2, dell'articolo 1, le dogane richiedono l'intervento del personale dei Nuclei operativi CITES del Corpo forestale dello Stato.
2. Le autorita' preposte al riconoscimento degli esemplari possono, per gravi e giustificati motivi, avvalersi di funzionari ed esperti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio - Direzione per la protezione della natura, o di tecnici inseriti in un apposito elenco redatto dalla commissione scientifica prevista dall'articolo 4, comma 5, della legge 7 febbraio 1992, n. 150 e successive modificazioni e possono prelevare campioni della spedizione secondo le modalita' indicate nel Manuale Operativo nonche' disporre, se necessario, opportune analisi presso laboratori specializzati.
3. Fermo restando l'accertamento della validita' della licenza, del permesso o del certificato CITES del Paese di origine o di provenienza, relativa all'esemplare, qualora la licenza di importazione rilasciata dal Ministero delle attivita' produttive sia in corso di rilascio o qualora vi siano difficolta' nel riconoscimento degli esemplari viventi di specie animali e vegetali e non sia altrimenti possibile assicurare in tempi brevi l'intervento di tecnici di cui al comma 2, ed al fine di garantire l'incolumita' di detti esemplari, e' consentito il trasferimento degli stessi, su richiesta dell'ufficio del Servizio CITES Centrale del Corpo forestale dello Stato, presso le strutture di destinazione od in altre strutture idonee. Il trasferimento avverra' in colli o gabbie di custodia degli esemplari, opportunamente sigillati e piombati dall'autorita' doganale, previo deposito dell'ammontare dei tributi gravanti o costituzione di garanzia per l'intero importo, da parte del dichiarante, del proprietario degli esemplari, del suo rappresentante autorizzato ovvero del detentore e previo impegno scritto degli stessi o del responsabile della struttura di destinazione, ad assicurare il buon mantenimento degli esemplari e le cure adatte, fino a conclusione del procedimento doganale, ad avvenuta conclusione del quale, gli esemplari saranno disponibili.

Nota all'art. 2.
- Il comma 5, dell'art. 4, della citata legge 7 febbraio 1992, n. 150, e' il seguente:
«5. Con decreto del Ministero dell'ambiente, adottato di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali e con il Ministro del commercio con l'estero, e' istituita presso il Ministero dell'ambiente la commissione scientifica per l'applicazione della Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874.».

Art. 3.
Restituzione dei documenti CITES e comunitari e procedure di cui al manuale operativo
1. Le procedure per lo scarico e la restituzione dei documenti CITES e di quelli comunitari sono effettuate ai sensi del regolamento (CE) 1808/2001 e successive modificazioni.
2. Per quanto non previsto espressamente nel presente regolamento si rimanda a quanto riportato nel Manuale Operativo di cui all'Allegato.

Nota all'art. 3.
- Il regolamento (CE) n. 1808/2001, e' riportato nelle note alle premesse.

Art. 4.
Sanzioni
1. Salvo che il fatto non costituisca piu' grave reato, chiunque violi le disposizioni del presente regolamento e' punito con le sanzioni previste dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150.

Nota all'art. 4.
- La legge 7 febbraio 1992, n. 150, e' riportata nelle note alle premesse.

Art. 5.
Abrogazioni
1. Il decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro delle finanze e con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste in data 4 settembre 1992 e' abrogato e sostituito dal presente regolamento.

Nota all'art. 5.
- Il decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro delle finanze e con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste 4 settembre 1992, e' riportato nelle note alle premesse.

Art. 6.
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 8 luglio 2005

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
Matteoli

Il Ministro delle politiche agricole e forestali
Alemanno

Il Ministro delle attivita' produttive
Scajola

Il Ministro dell'economia e delle finanze
Siniscalco

Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 19 agosto 2005 Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 9, foglio n. 48


MANUALE OPERATIVO (omesso)