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Regione Emilia-Romagna
Legge Regionale n. 13 del 10-07-2003

Modifiche alla Legge Regionale 1 agosto 2002, n. 20 (Norme contro la vivisezione)

(B.U.R. Emilia-Romagna n. 99 del 10 luglio 2003)




IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA
LA SEGUENTE LEGGE: 

Articolo 1 
Integrazioni all'articolo 1 della legge regionale n. 20 del 2002
1. Nell'articolo 1 della legge regionale 1 agosto 2002, n. 20 (Norme contro la vivisezione), dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti commi: 
'' 2 bis. Gli accordi di cui al comma 2 prevedono l'istituzione da parte delle Universitą degli Studi aventi sede legale nella Regione Emilia-Romagna di Comitati etici per la sperimentazione animale.
2 ter. Al fine di svolgere funzioni di proposta in merito alle metodologie sperimentali alternative all'uso di animali vivi, nonchč di monitoraggio e valutazione dell'attivitą complessivamente svolta dai Comitati di cui al comma 2 bis, č istituito il Comitato etico regionale per la sperimentazione animale, la cui composizione e modalitą di funzionamento sono stabiliti dalla Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, previa intesa espressa dai Rettori delle Universitą degli Studi aventi sede legale nel territorio della Regione. '' . 

Articolo 2 
Modifica all'articolo 2 della legge regionale n. 20 del 2002
1. Nel comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale n. 20 del 2002 sono soppresse le parole '' dalla Regione '' . 

Formula Finale: La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 10 luglio 2003 
VASCO ERRANI