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Decreto Ministeriale 8 gennaio 2002

 

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio. Istituzione del registro di detenzione delle specie animali e vegetali.

 

(G.U. n. 15 del 18 gennaio 2002)

 

Art. 1.
 1. È istituito il registro di detenzione degli esemplari di specie animali e vegetali previsto dall'art. 5, comma 5-bis, della legge 7 febbraio 1992, n. 150. Il registro si riferisce agli esemplari vivi o morti di specie animali e vegetali e alle parti di specie animali e vegetali, incluse negli allegati A e B del regolamento (CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, così come definiti dall'art. 8-sexies della legge 7 febbraio 1992, n. 150, e dall'art. 2 del regolamento (CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, con l'esclusione di esemplari di specie vegetali riprodotte artificialmente ai sensi dell'art. 26 del regolamento (CE) 1808/2001 della Commissione del 30 agosto 2001, e successive modificazioni, incluse nell'allegato B del regolamento (CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni.
 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nel caso di specie che saranno incluse negli allegati A e B del regolamento (CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
 3. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministero delle politiche agricole e forestali, predispone il registro di cui al comma 1, secondo i modelli riportati negli allegati al decreto del 3 maggio 2001.
 
 Art. 2.(*)
 1. Sono tenuti alla compilazione del registro di cui al comma 1, i seguenti soggetti:
 a) le imprese commerciali in qualsiasi forma costituite e le strutture che esercitano attività circense, con l'esclusione dei soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera d) del presente decreto;
 b) i giardini zoologici, gli orti botanici, gli acquari, le mostre faunistiche permanenti e itineranti, le istituzioni scientifiche e di ricerca pubbliche e private che detengono esemplari da museo e da erbario con l'esclusione di quelle di cui all'art. 3, comma 1, let-tera b) del presente decreto;
 c) chiunque utilizzi, detenga o esponga esemplari a scopo di lucro o ponga in essere atti di disposizione finalizzati allo scambio, alla locazione, alla permuta o alla cessione a fini commerciali di qualsiasi natura e titolo, ivi compreso chiunque ottenga esemplari provenienti da sequestro, confisca, affidamento, fatte salve le disposizioni della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

 

(*) N.d.R.: Si riporta il testo dell'articolo 1 del D.M. 31 ottobre 2005:

"Art. 1.
1. I soggetti di cui all'art. 2 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 8 gennaio 2002, devono richiedere e compilare i relativi registri entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per gli esemplari di cui all'art. 1, comma 1, del citato decreto 8 gennaio 2002, inclusi negli allegati A e B del regolamento (CE) 338/97 del Consiglio, modificati dai regolamenti (CE) n. 1497/03 della Commissione del 18 agosto 2003, (CE) n. 834/2004 della Commissione del 28 aprile 2004, e (CE) 1332/2005, della Commissione, del 9 agosto 2005.
2. All'art. 4, commi 3 e 4, del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 8 gennaio 2002, la parola «quindici» e' sostituita dalla seguente parola: «trenta».
3. Il presente decreto, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana."


 Art. 3.
 1. Sono esclusi dall'obbligo della tenuta del registro:
 a) le istituzioni scientifiche e di ricerca pubbliche e private autorizzate ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116;
 b) le istituzioni scientifiche e di ricerca pubbliche e private registrate ai sensi dell'art. 1 del decreto 23 marzo 1994 del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità e con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;
 c) i soggetti detentori di esemplari appartenenti a specie incluse nell'allegato VIII del regolamento (CE) 1808/2001 della Commissione del 30 agosto 2001, e successive attuazioni e modificazioni, in conformità delle disposizioni dell'art. 32, comma 1, lettera a) dello stesso regolamento (CE);
 d) limitatamente agli esemplari morti di specie animali e vegetali ed alle parti di esemplari di specie animali e vegetali, coloro che esercitano il commercio al dettaglio, in conformità alla definizione di cui all'art. 4, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e successive modifiche ed integrazioni, nonchè coloro che effettuano lavorazioni per conto terzi.

 Art. 4.
 1. Gli esemplari vivi o morti di specie animali e vegetali e le parti di specie animali e vegetali di cui al comma 1 dell'art. 1, detenuti alla data di consegna del registro di detenzione, devono essere iscritti nel medesimo registro entro il 31 gennaio 2002.
 2. Le disposizioni del presente decreto si applicano altresì a coloro che risulteranno tenuti alla compilazione del registro, ai sensi del precedente art. 2, successivamente alla data del 31 gennaio 2002.
 3. Per gli esemplari vivi o morti di specie animali e vegetali e per le parti di specie animali e vegetali di cui al comma 1 dell'art. 1, acquisiti o detenuti a qualsiasi titolo dopo il 31 gennaio 2002, l'iscrizione nel registro dovrà avvenire entro trenta(*) giorni dall'acquisizione o detenzione stessa.
 4. L'iscrizione nel registro di qualsiasi variazione degli esemplari detenuti andrà riportata entro trenta(*) giorni dalla variazione medesima. Sono fatte salve le disposizioni della legge 7 febbraio 1992, n. 150, e successive modificazioni.
 5. Per le parti di esemplari di specie di cui al comma 1 dell'art. 1, qualora risultino registrate in schede di carico e scarico vidimate dal Corpo forestale dello Stato alla data del 31 dicembre 2001, il saldo delle schede stesse deve essere riportato nella tabella di carico del registro di cui all'allegato 3 del decreto del 3 maggio 2001.
 6. Il registro di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto, è compilato dal detentore degli esemplari con le modalità indicate negli allegati al decreto del 3 maggio 2001.

 

(*) N.d.R.: L'originario termine "quindici" è stato così sostituito dal D.M. 31 ottobre 2005, il cui articolo 1 è riportato in nota all'art. 2.
 
 Art. 5.
 1. I soggetti di cui all'art. 2, comma 1, del presente decreto, devono richiedere il registro di detenzione al servizio certificazione CITES del Corpo forestale dello Stato competente territorialmente, che provvederà alla vidimazione dello stesso su ogni pagina. Il registro dovrà essere esibito ad ogni richiesta elle autorità preposte ai controlli. Qualora esistano procedure informatiche che consentano la compilazione del suddetto registro, le stesse possono essere utilizzate dai soggetti tenuti alla compilazione in luogo del registro cartaceo, ferma restando la vidimazione da parte del Corpo forestale dello Stato.
 2. Il registro relativo agli esemplari vivi o morti di specie dell'allegato A al decreto del 3 maggio 2001, una volta compilato, secondo le procedure di cui all'art. 4, comma 1, del presente decreto, dovrà essere consegnato al servizio certificazione CITES del Corpo forestale dello Stato competente territorialmente, che ne farà copia e riconsegnerà l'originale al richiedente. La stessa procedura si applica al momento del completamento del registro di cui al presente comma.
 3. Ai fini della gestione delle attività di conservazione su specie di particolare interesse, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio può richiedere al Corpo forestale dello Stato copia dei registri di cui al precedente comma.
 
 Art. 6.
 1. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque violi le disposizioni del presente decreto è punito con le sanzioni amministrative previste all'art. 5, comma 6, della legge 7 febbraio 1992, n. 150.
 
 Art. 7.
 1. Il presente decreto sostituisce il decreto 3 maggio 2001 del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, fatti salvi i relativi allegati che sono integrati al punto 10) con il codice F=altro.
 2. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.