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Legge 23 luglio 2009, n. 99

Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in materia di energia.

(GU n. 176 del 31-7-2009 - Suppl. Ordinario n.136)

 

 



La Camera dei deputati ad il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

promulga

la seguente legge:

Art. 1.
(Disposizioni per l'operativita' delle reti di imprese)
1. All'articolo 3 del decreto- legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4-ter:
1) la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
"a) il nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale degli aderenti alla rete";
2) alla lettera b), dopo le parole: "l'indicazione" sono inserite le seguenti: "degli obiettivi strategici e" e dopo le parole: "della
rete" sono aggiunte le seguenti: ", che dimostrino il miglioramento della capacita' innovativa e della competitivita' sul mercato";
3) alla lettera c), e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: ". Al fondo patrimoniale di cui alla presente lettera si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 2614 e 2615 del codice civile";
4) alla lettera d), dopo le parole: "del contratto" sono inserite le seguenti: ", le modalita' di adesione di altre imprese";
5) alla lettera e), la parola: "programma" e' sostituita dalla seguente: "contratto" ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
". Salvo che sia diversamente disposto nel contratto di rete, l'organo agisce in rappresentanza delle imprese, anche individuali, aderenti al contratto medesimo, nelle procedure di programmazione negoziata con le pubbliche amministrazioni, nonche' nelle procedure inerenti ad interventi di garanzia per l'accesso al credito, all'utilizzazione di strumenti di promozione e tutela dei prodotti italiani ed allo sviluppo del sistema imprenditoriale nei processi di internazionalizzazione e di innovazione, previsti dall'ordinamento";
b) dopo il comma 4-ter sono inseriti i seguenti:
"4-ter.1. Le disposizioni di attuazione della lettera e) del comma 4-ter per le procedure attinenti alle pubbliche amministrazioni sono
adottate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico.
4-ter.2. Nelle forme previste dal comma 4-ter.1 si procede alla ricognizione di interventi agevolativi previsti dalle vigenti disposizioni applicabili alle imprese aderenti al contratto di rete, interessate dalle procedure di cui al comma 4-ter, lettera e), secondo periodo. Restano ferme le competenze regionali per le procedure di rispettivo interesse";
c) al comma 4-quinquies, le parole: "lettera b)" sono sostituite dalle seguenti: "lettere b), c) e d)" e sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: ", previa autorizzazione rilasciata con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero
dello sviluppo economico, da adottare entro sei mesi dalla relativa richiesta".
2. L'articolo 6-bis del decreto- legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e' abrogato.

Art. 2.
(Riforma degli interventi di reindustrializzazione, agevolazioni a favore della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione e altre forme di incentivi)
1. Al fine di assicurare l'efficacia e la tempestivita' delle iniziative di reindustrializzazione nelle aree o distretti in situazione di crisi industriale, nei casi di situazioni complesse nonche' con impatto significativo sulla politica industriale nazionale, nei quali si richieda l'attivita' integrata e coordinata di regioni, enti locali e altri soggetti pubblici e privati e di amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, ovvero la confluenza di risorse finanziarie da bilanci di istituzioni diverse e l'armonizzazione dei procedimenti amministrativi, l'iniziativa e' disciplinata da appositi accordi di programma, promossi anche ai sensi delle vigenti disposizioni in materia.
2. L'accordo di programma e' l'atto di regolamentazione concordata con il quale sono regolati il coordinamento delle azioni di rispettiva competenza dei soggetti sottoscrittori, le modalita' di esecuzione degli interventi da parte di ciascuna amministrazione partecipante, il controllo dell'attuazione di essi, la verifica del rispetto delle condizioni fissate, l'individuazione di eventuali ritardi o inadempienze, l'eventuale revoca totale o parziale del finanziamento e l'attivazione di procedure sostitutive, le modalita' di promozione del reimpiego delle risorse di lavoro rimaste inoccupate. Con riferimento alla specifica iniziativa e nei limiti delle potesta' proprie delle istituzioni partecipanti, fermo restando quanto stabilito al comma 10, l'accordo di programma costituisce fonte che regolamenta gli interventi e gli adempimenti previsti.
3. All'attuazione degli interventi di agevolazione degli investimenti produttivi nelle aree o distretti in situazione di crisi, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, provvede, secondo le direttive emanate dal Ministro dello sviluppo economico ai sensi del comma 10, l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa, di seguito denominata "Agenzia", mediante l'applicazione del regime di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del decreto- legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181.
4. Gli accordi di programma di cui al comma I devono prevedere, tra l'altro, interventi al fine di promuovere iniziative di riqualificazione delle aree interessate da complesse situazioni di crisi con impatti significativi per la politica industriale nazionale, con particolare riferimento agli interventi da realizzare nei territori ricadenti nelle aree individuate nell'ambito dell'obiettivo convergenza di cui al regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell' 11 luglio 2006.
5. La concessione di finanziamenti agevolati mediante contributo in conto interessi per l'incentivazione degli investimenti di cui al decreto- legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, e' applicabile in tutto il territorio nazionale, fatte salve le soglie di intervento stabilite dalla disciplina comunitaria per i singoli territori, nei limiti degli stanziamenti disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
6. Nell'ambito degli accordi di programma si provvede, d'intesa, ove possibile, con enti e organismi locali competenti, alla realizzazione di interventi di infrastrutturazione e di ristrutturazione economica di aree o distretti industriali dismessi da destinare ai nuovi investimenti produttivi.
7. All'individuazione delle aree o dei distretti in situazione di crisi in cui realizzare gli interventi di cui al presente articolo, per i quali si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 3 dicembre 2007, n. 747, provvede, con proprio decreto, il Ministro dello sviluppo economico, sentiti il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Le disposizioni vigenti che prevedono modalita' di individuazione di aree o distretti in situazione di crisi industriale diverse da quella prevista dal presente comma sono abrogate.
8. Il Ministro dello sviluppo economico, nell'individuare, ai sensi del comma 7, le aree o i distretti in situazioni di crisi, da' priorita' ai siti che ricadono nelle aree individuate nell'ambito dell'obiettivo convergenza di cui al regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'Il luglio 2006.
9. Il coordinamento dell'attuazione dell'accordo di programma di cui al comma 2 e' assicurato dal Ministero dello sviluppo economico, sentito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. A tal fine il Ministero dello sviluppo economico puo' avvalersi dell'Agenzia.
10. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce le modalita' di attuazione degli interventi di cui al comma 3 e impartisce le direttive all'Agenzia al fine di garantire l'invarianza degli oneri per la finanza pubblica e nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
11. All'attuazione dei seguenti accordi di programma, eventualmente integrati ai fini della coerenza con le disposizioni di cui al presente articolo, si provvede a valere sulle risorse finanziarie disponibili presso l'Agenzia: accordo di programma sottoscritto il 26 settembre 2007 per il riordino delle infrastrutture e dei servizi nell'area di crisi di Ottana; accordo di programma per la crisi industriale in Riva presso Chieri, sottoscritto il 10 luglio 2005; accordo di programma per la crisi industriale nell'area di crisi di Acerra, sottoscritto il 15 luglio 2005 e successive integrazioni, per gli interventi integrativi, anche infrastrutturali, nell'ambito delle iniziative di reindustrializzazione ivi previste; accordo di programma sottoscritto il 1° aprile 2008 per la reindustrializzazione dell'area di crisi industriale di Caserta; accordo di programma sottoscritto il 1° aprile 2008 per l'attuazione degli interventi nell'area di crisi industriale ad elevata specializzazione nel settore tessile - abbigliamento - calzaturiero del NT n. 9 -territorio salentino- leccese.
12. Le risorse di cui all'articolo 2, comma 554, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 8 del decreto- legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, subordinatamente alla verifica, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, della provenienza delle stesse risorse, fermo restando il limite degli effetti stimati per ciascun anno in termini di indebitamento netto, ai sensi del comma 556 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono destinate agli interventi individuati dal Ministero dello sviluppo economico in relazione alle seguenti aree o distretti di intervento:
a) dell'internazionalizzazione, con particolare riguardo all'operativita' degli sportelli unici all'estero e all'attivazione di misure per lo sviluppo del "Made in Italy", per il rafforzamento del piano promozionale dell'Istituto nazionale per il commercio estero e per il sostegno delle esportazioni da parte di enti, consorzi e camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura all'estero;
b) degli incentivi, per l'attivazione di nuovi contratti di sviluppo, di iniziative realizzate in collaborazione tra enti pubblici di ricerca, universita' e privati, nonche' di altri interventi di incentivazione a sostegno delle attivita' imprenditoriali, comprese le iniziative produttive a gestione prevalentemente femminile, anche in forma cooperativa;
c) dei progetti di innovazione industriale di cui all'articolo 1, comma 842, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni;
d) degli interventi nel settore delle comunicazioni, con particolare riferimento a esigenze connesse con lo svolgimento del vertice tra gli otto maggiori Paesi industrializzati (G8) da tenere in Italia nel 2009;
e) degli incentivi per la riorganizzazione dei processi produttivi dei sistemi di impresa nei distretti industriali, garantendo parita' di accesso alle piccole e medie imprese e ai loro consorzi;
f) del sostegno alle aree industriali destinate alla progressiva dismissione e per le quali sia gia' stato predisposto un nuovo progetto di investimento finalizzato contemporaneamente:
all'internazionalizzazione dei prodotti; alla ricerca e allo sviluppo per l'innovazione del prodotto e di processo realizzati in collaborazione con universita' o enti pubblici di ricerca;
all'integrazione delle attivita' economiche con le esigenze di massima tutela dell'ambiente e di risparmio energetico;
g) dell'accrescimento della competitivita', con particolare riferimento alle iniziative per la valorizzazione dello stile e della produzione italiana sostenute dal Ministero dello sviluppo economico;
h) del sostegno, riqualificazione e reindustrializzazione dei sistemi produttivi locali delle armi di Brescia e dei sistemi di illuminazione del Veneto mediante la definizione di accordi di programma ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo, fino al limite di 2 milioni di euro per ciascuno dei due distretti indicati.
13. Allo scopo di assicurare lo sviluppo dei progetti di innovazione industriale a favore della crescita e della competitivita' del sistema produttivo, nel rispetto degli obiettivi della Strategia di Lisbona stabiliti dal Consiglio europeo dei Capi di Stato e di Governo del 16 e 17 giugno 2005, in aggiunta alle aree tecnologiche di cui alla lettera c) del comma 12, sono individuate quelle relative alla tecnologia dell'informazione e della comunicazione, all'industria aerospaziale, all'osservazione della terra e all'ambiente.

Art. 3.
(Riordino del sistema degli incentivi, agevolazioni a favore della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione e altre forme di incentivi)
1. Il Governo, nel rispetto delle attribuzioni costituzionali delle regioni, fermo restando quanto previsto dalla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e dalla parte II, titolo III, capo IV, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, determina le priorita', le opere e gli investimenti strategici di interesse nazionale, compresi quelli relativi al fabbisogno energetico, in coerenza con quanto previsto dalla strategia energetica nazionale, come definita ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto- legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, da realizzare urgentemente per la crescita unitaria del sistema produttivo nazionale, con particolare riferimento agli interventi da realizzare nei territori ricadenti nelle aree individuate nell'ambito dell'obiettivo convergenza di cui al regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell' 1l luglio 2006. L'individuazione viene compiuta attraverso un piano, inserito nel Documento di programmazione economico- finanziaria, predisposto dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri competenti e d'intesa con le regioni o le province autonome interessate e previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e sottoposto all'approvazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE). Il Ministro dello sviluppo economico, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, predispone il piano in funzione di unitari obiettivi di sviluppo sostenibile, assicurando l'integrazione delle attivita' economiche con le esigenze di tutela dell'ambiente, di sicurezza energetica e di riduzione dei costi di accesso. In sede di prima applicazione del presente articolo, il piano e' approvato dal CIPE entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sulla base della predetta procedura.
2. Al fine di rilanciare l'intervento dello Stato a sostegno delle aree o distretti in situazione di crisi, con particolare riferimento a quelli del Mezzogiorno, in funzione della crescita unitaria del sistema produttivo nazionale, il Governo e' delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica salvo quanto previsto dal comma 3, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri competenti per materia, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, uno o piu' decreti legislativi recanti disposizioni per il riordino della disciplina della programmazione negoziata e degli incentivi per lo sviluppo del territorio, degli interventi di reindustrializzazione di aree di crisi, degli incentivi per la ricerca, sviluppo e innovazione, limitatamente a quelli di competenza del predetto Ministero, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) semplificazione delle norme statali concernenti l'incentivazione delle attivita' economiche, con particolare riferimento alla chiarezza e alla celerita' delle modalita' di concessione ed erogazione delle agevolazioni e al piu' ampio ricorso ai sistemi di informatizzazione, nonche' attraverso sistemi quali buoni e voucher;
b) razionalizzazione e riduzione delle misure di incentivazione di competenza del Ministero dello sviluppo economico;
c) differenziazione e regolamentazione delle misure di incentivazione ove necessario in funzione della dimensione dell'intervento agevolato, ovvero dei settori economici di riferimento;
d) priorita' per l'erogazione degli incentivi definiti attraverso programmi negoziati con i soggetti destinatari degli interventi;
e) preferenza per le iniziative produttive con elevato contenuto di innovazione di prodotto e di processo;
f) snellimento delle attivita' di programmazione con la soppressione o riduzione delle fasi inutili ed eccessivamente gravose, con la fissazione di termini certi per la conclusione dei relativi procedimenti amministrativi, conformemente ad un quadro normativo omogeneo a livello nazionale;
g) razionalizzazione delle modalita' di monitoraggio, verifica e valutazione degli interventi;
h) adeguata diffusione di investimenti produttivi sull'intero territorio nazionale, tenuto conto dei livelli di crescita e di occupazione con particolare attenzione ai distretti industriali in situazione di crisi;
i) individuazione di principi e criteri per l'attribuzione degli aiuti di maggior favore alle piccole e medie imprese nonche' destinazione alle stesse piccole e medie imprese di quote di risorse, che risultino effettivamente disponibili in quanto non gia' destinate ad altre finalita', non inferiori al 50 per cento;
l) previsione, in conformita' con il diritto comunitario, di forme di fiscalita' di sviluppo con particolare riguardo alla creazione di nuove attivita' di impresa, da realizzare nei territori ricadenti nelle aree individuate nell'ambito dell'obiettivo convergenza di cui al regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006.
3. L'attuazione del criterio di cui al comma 2, lettera l), e' condizionata al previo reperimento delle risorse con legge ordinaria.
4. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 2 sono trasmessi per l'acquisizione dei pareri alle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario. I pareri sono espressi entro sessanta giorni dalla data di trasmissione del relativo schema; decorsi tali termini si procede anche in assenza dei pareri. Entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 2, con i medesimi criteri di delega, possono essere emanate disposizioni correttive e integrative dei medesimi decreti previo parere delle competenti Commissioni parlamentari con le medesime modalita' di cui al presente comma.
5. Il CIPE, nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione del Fondo per le aree sottoutilizzate, fermi restando gli utilizzi di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto- legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, destina una quota del Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-bis), del decreto- legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, fino al limite annuale di 50 milioni di euro per le finalita' di cui all'articolo 1, comma 340, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Per l'utilizzo delle risorse stanziate ai sensi del presente comma, il CIPE provvede, con le modalita' di cui all'articolo 1, comma 342, della citata legge n. 296 del 2006, e successive modificazioni, ad aggiornare i criteri e gli indicatori per l'individuazione e la delimitazione delle zone franche urbane al fine di incrementare progressivamente la loro distribuzione territoriale.
6. Per l'anno 2009 il fondo di cui all'articolo 13, comma 3-quater, del decreto- legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e' incrementato di 30 milioni di euro. Al relativo onere si provvede ai sensi dell'articolo 24, comma 1, della presente legge.
7. Al comma 853 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo le parole: "con delibera del CIPE," e' inserita la seguente: "adottata" e dopo le parole: "su proposta del Ministro dello sviluppo economico," sono inserite le seguenti: "previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,".
8. I commi 32 e 33 dell'articolo 24 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, si interpretano nel senso che il provvedimento di revoca delle agevolazioni disposte dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dal Ministero delle attivita' produttive e dal Ministero dello sviluppo economico in materia di incentivi alle imprese costituisce titolo per l'iscrizionea ruolo degli importi corrisposti e dei relativi interessi, rivalutazioni e sanzioni nei confronti di tutti gli obbligati e quindi anche nei confronti dei soggetti che hanno prestato garanzia fideiussoria in relazione alle agevolazioni revocate.
9. Al fine di garantire migliori condizioni di competitivita' sul mercato internazionale e dell'offerta di servizi turistici, nelle strutture turistico- ricettive all'aperto, le installazioni e i rimessaggi dei mezzi mobili di pernottamento, anche se collocati permanentemente, per l'esercizio dell'attivita', entro il perimetro delle strutture turistico- ricettive regolarmente autorizzate, purche' ottemperino alle specifiche condizioni strutturali e di mobilita' stabilite dagli ordinamenti regionali, non costituiscono in alcun caso attivita' rilevanti ai fini urbanistici, edilizi e paesaggistici.

Art. 4.
(Attuazione del capo II del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per la commercializzazione dei prodotti)
1. Al fine di assicurare la pronta applicazione del capo II del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri interessati, provvede, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o piu' decreti di natura non regolamentare, alla adozione delle prescrizioni relative alla organizzazione ed al funzionamento dell'unico organismo nazionale autorizzato a svolgere attivita' di accreditamento in conformita' alle disposizioni del regolamento comunitario, alla definizione dei criteri per la fissazione di tariffe di accreditamento, anche tenuto conto degli analoghi sistemi tariffari eventualmente adottati dagli altri Paesi dell'Unione europea, nonche' alla disciplina delle modalita' di controllo dell'organismo da parte dei Ministeri concertanti, anche mediante la previsione della partecipazione di rappresentanti degli stessi Ministeri ai relativi organi statutari.
2. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri interessati, provvede con decreto di natura non regolamentare, entro tre mesi dalla data di adozione del decreto di cui al comma 1, alla designazione dell'unico organismo italiano autorizzato a svolgere attivita' di accreditamento. Il Ministero dello sviluppo economico, per il tramite del competente ufficio, e' autorita' nazionale referente per le attivita' di accreditamento, punto nazionale di contatto con la Commissione europea ed assume le funzioni previste dal capo II del citato regolamento non assegnate all'organismo nazionale di accreditamento.
3. Per l'accreditamento delle strutture operanti nei diversi settori per i quali sia previsto l'accreditamento, il Ministero dello sviluppo economico e i Ministeri interessati disciplinano le modalita' di partecipazione all'organismo di cui al comma 1 degli organismi di accreditamento, gia' designati per i settori di competenza dei rispettivi Ministeri.
4. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri ne' minori entrate a carico della finanza pubblica. I Ministeri interessati provvedono all'attuazione del presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 5.
(Delega al Governo per il riassetto normativo delle prescrizioni e degli adempimenti procedurali applicabili alle imprese)
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per il riassetto delle prescrizioni normative e degli adempimenti procedurali applicabili alle imprese, con le modalita' e secondo i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonche' secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) riordino e coordinamento delle disposizioni legislative recanti le prescrizioni e gli adempimenti procedurali che devono essere rispettati ai fini della realizzazione di impianti produttivi e dello svolgimento di attivita' di impresa;
b) determinazione di tempi certi e inderogabili per lo svolgimento degli adempimenti che fanno capo alle pubbliche amministrazioni, nel rispetto delle competenze previste dal titolo V della parte seconda della Costituzione, ivi compresa l'erogazione di finanziamenti o agevolazioni economiche comunque definiti per i quali l'iter procedurale sia giunto a buon fine, che devono essere liquidati nei termini previsti dalle disposizioni in base alle quali vengono concessi;
c) abrogazione, dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi, di tutte le disposizioni di legge statale non individuate ai sensi della lettera a).
2. Il Governo, nelle materie di competenza esclusiva dello Stato, completa il processo di riassetto emanando, anche contestualmente ai decreti legislativi di cui al comma 1, una raccolta organica delle norme regolamentari che disciplinano la medesima materia, ove necessario adeguandole alla nuova disciplina di livello primario e semplificandole secondo le modalita' di cui all'articolo 20, comma ibis, della legge 15 marzo 1997, n. 59.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano agli atti ed ai procedimenti di competenza del Ministero dell'interno e del Ministero della difesa, di cui agli articoli 19, comma 1, e 20, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
4. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione, dell'economia e delle finanze, dell'interno, del lavoro, della salute e delle politiche sociali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e per i beni e le attivita' culturali. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, corredati di relazione tecnica sugli effetti finanziari delle disposizioni in essi contenute, ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le con, seguenze di carattere finanziario. Entro i due anni successivi alla data di
entrata in vigore dei predetti decreti legislativi, possono essere adottati ulteriori decreti correttivi e integrativi, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e con la procedura previsti dal presente articolo.
5. Le regioni e gli enti locali si adeguano ai principi del presente articolo, quanto ai procedimenti amministrativi di loro competenza, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
6. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuove o maggiori spese ne' minori entrate per la finanza pubblica.

Art. 6.
(Semplificazione e abolizione di alcune procedure e certificazioni dovute dalle imprese)
1. Ai fini dell'ottenimento di titoli autorizzatori o concessori da parte della pubblica amministrazione o dei concessionari di servizi pubblici e ai fini della partecipazione a procedure di evidenza pubblica, l'impresa interessata puo' allegare, in luogo delle richieste certificazioni, un'autocertificazione corredata dell'autorizzazione ad acquisire presso le pubbliche amministrazioni i dati necessari per la verifica, ferme restando, in caso di dichiarazione mendace, l'esclusione dalle procedure per l'ottenimento di titoli autorizzatori o concessori o dalle procedure di evidenza pubblica e la responsabilita' per falso in atto pubblico.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le certificazioni la cui presentazione puo' essere sostituita ai sensi del comma 1.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano agli atti ed ai procedimenti di competenza del Ministero dell'interno e del Ministero della difesa, di cui agli articoli 19, comma 1, e 20, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
4. Al comma 6 dell'articolo 4-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e delle province, ai fini delle assunzioni obbligatorie".
5. Al comma 6 dell'articolo 9 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e' definito il modello unico di prospetto di cui al presente comma".

Art. 7.
(Semplificazione e razionalizzazione della riscossione della tassa automobilistica per le singole regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano)
1. Al fine di semplificare e razionalizzare la riscossione della tassa dovuta su veicoli concessi in locazione finanziaria, le singole regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono autorizzate a stabilire le modalita' con le quali le imprese concedenti possono provvedere ad eseguire cumulativamente, in luogo dei singoli utilizzatori, il versamento delle tasse dovute per i periodi di tassazione compresi nella durata dei rispettivi contratti.
2. All'articolo 5, ventinovesimo comma, del decreto- legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel primo periodo, dopo la parola: "proprietari" sono inserite le seguenti: ", usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, ovvero utilizzatori a titolo di locazione finanziaria,";
b) nel terzo periodo, dopo le parole: "i proprietari" sono inserite le seguenti: ", gli usufruttuari, gli acquirenti con patto di riservato dominio, nonche' gli utilizzatori a titolo di locazione finanziaria".
3. La competenza territoriale degli uffici del pubblico registro automobilistico e dei registri di immatricolazione e' determinata in ogni caso in relazione al luogo di residenza del soggetto proprietario del veicolo.

Art. 8.
(Modifiche in materia di ICI)
1. All'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. Nel caso di concessione su aree demaniali, soggetto passivo e' il concessionario. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo e' il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto".
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai contratti di locazione finanziaria stipulati dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 9.
(Disciplina dei consorzi agrari)
1. Al fine di uniformarne la disciplina ai principi del codice civile, i consorzi agrari sono costituiti in societa' cooperative disciplinate dalle disposizioni di cui agli articoli 2511 e seguenti del medesimo codice. L'uso della denominazione di consorzio agrario e' riservato esclusivamente alle societa' cooperative di cui al presente comma. I consorzi agrari sono considerati cooperative a mutualita' prevalente indipendentemente dai criteri stabiliti dall'articolo 2513 del codice civile qualora rispettino i requisiti di cui all'articolo 2514 del medesimo codice. I consorzi agrari adeguano i propri statuti alle disposizioni del codice civile entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per i consorzi agrari in liquidazione coatta amministrativa per i quali sia accertata la mancanza di presupposti per il superamento dello stato di insolvenza e, in ogni caso, in mancanza della presentazione e dell'autorizzazione della proposta di concordato, l'autorita' amministrativa che vigila sulla liquidazione revoca l'esercizio provvisorio dell'impresa e provvede a rinnovare la nomina dei commissari liquidatori. Alle proposte di concordato dei consorzi agrari non si applicano i termini di cui all'articolo 124, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni.
2. Il comma 9-bis dell'articolo 1 del decreto- legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, e' abrogato.
3. Per consentire la chiusura delle procedure di liquidazione coatta amministrativa dei consorzi agrari entro il termine previsto dal comma 1 dell'articolo 18 del decreto- legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, i consorzi agrari entro il 30 settembre 2009 devono sottoporre all'autorita' amministrativa che vigila sulla liquidazione gli atti di cui all'articolo 213 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni. L'omessa trasmissione degli atti nel termine indicato o il diniego di autorizzazione al deposito da parte dell'autorita' amministrativa comporta la sostituzione dei commissari liquidatori e di tutti i componenti dei comitati di sorveglianza. Si provvede alla sostituzione anche in presenza dell'avvenuto deposito degli atti di cui agli articoli 213 e 214 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, qualora il tribunale, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbia accolto l'opposizione, per motivi connessi alla attivita' del commissario, indipendentemente dalla proposizione dell'eventuale reclamo.
4. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 500.000 euro a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto- legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

Art. 10.
(Societa' cooperative)
1. All'articolo 2511 del codice civile, dopo le parole: "con scopo mutualistico" sono aggiunte le seguenti: "iscritte presso l'albo delle societa' cooperative di cui all'articolo 2512, secondo comma, e all'articolo 223- sexiesdecies delle disposizioni per l'attuazione del presente codice".
2. La presentazione della comunicazione unica di cui all'articolo 9 del decreto- legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, all'ufficio del registro delle imprese determina, nel caso di impresa cooperativa, l'automatica iscrizione nell'albo delle societa' cooperative, di cui all'articolo 2512, secondo comma, del codice civile e all'articolo 223- sexiesdecies delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, come modificato dal comma 6 del presente articolo.
3. Per i fini di cui al comma 2, l'ufficio del registro delle imprese trasmette immediatamente all'albo delle societa' cooperative la comunicazione unica, nonche' la comunicazione della cancellazione della societa' cooperativa dal registro o della sua trasformazione in altra forma societaria per l'immediata cancellazione dal suddetto albo.
4. Le societa' cooperative, ai fini della dimostrazione del possesso del requisito di cui all'articolo 2513 del codice civile, comunicano annualmente le notizie di bilancio all'amministrazione presso la quale e' tenuto l'albo delle societa' cooperative con gli strumenti informatici di cui all'articolo 223- sexiesdecies delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, come modificato dal comma 6 del presente articolo.
5. Il terzo comma dell'articolo 2515 del codice civile e' abrogato.
6. All'articolo 223- sexiesdecies, primo comma, delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, le parole: "depositare i bilanci attraverso strumenti di comunicazione informatica" sono sostituite dalle seguenti: "comunicare annualmente attraverso strumenti di comunicazione informatica le notizie di bilancio, anche ai fini della dimostrazione del possesso del requisito di cui all'articolo 2513 del codice, all'amministrazione presso la quale e' tenuto l'albo. L'omessa comunicazione comporta l'applicazione della sanzione amministrativa della sospensione semestrale di ogni attivita' dell'ente, intesa come divieto di assumere nuove eventuali obbligazioni contrattuali".
7. All'articolo 1 della legge 17 luglio 1975, n. 400, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"La vidimazione del registro di cui all'articolo 38, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, e' effettuata in forma semplificata dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente".
8. All'articolo 2545- octies del codice civile sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"Qualora la cooperativa abbia perso la qualifica di cooperativa a mutualita' prevalente per il mancato rispetto della condizione di prevalenza di cui all'articolo 2513, l'obbligo di cui al secondo comma si applica soltanto nel caso in cui la cooperativa medesima modifichi le previsioni statutarie di cui all'articolo 2514 o abbia emesso strumenti finanziari.
In tutti i casi di perdita della citata qualifica, la cooperativa e' tenuta a segnalare espressamente tale condizione attraverso gli strumenti di comunicazione informatica previsti dall'articolo 223- sexiesdecies delle disposizioni per l'attuazione del presente codice. Lo stesso obbligo sussiste per la cooperativa nel caso in cui le risultanze contabili relative al primo anno successivo alla perdita della detta qualifica evidenzino il rientro nei parametri della mutualita' prevalente. In seguito alle predette segnalazioni, l'amministrazione presso la quale e' tenuto l'albo delle societa' cooperative provvede alla variazione della sezione di iscrizione all'albo medesimo senza alcun ulteriore onere istruttorio. L'omessa o ritardata comunicazione della perdita della qualifica di cooperativa a mutualita' prevalente e' segnalata all'amministrazione finanziaria e comporta l'applicazione della sanzione amministrativa della sospensione semestrale di ogni attivita' dell'ente, intesa come divieto di assumere nuove eventuali obbligazioni contrattuali".
9. All'articolo 1 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
"4-bis. Ferme le specifiche disposizioni civilistiche, gli uffici amministrativi preposti alla vigilanza cooperativa ai sensi dei commi precedenti assolvono i compiti loro affidati dalla legge esclusivamente nell'interesse pubblico".
10. Al fine di favorire la formazione, la promozione e la vigilanza in tema di cooperazione, l'Istituto italiano di studi cooperativi Luigi Luzzatti e' trasformato nell'Associazione italiana di studi cooperativi Luigi Luzzatti avente personalita' giuridica, con sede in Roma, ed avente quale socio unico il Ministero dello sviluppo economico, che ne assicura la vigilanza ed a supporto del quale l'ente opera, seguendo le direttive impartite. I mezzi finanziari e patrimoniali dell'Associazione sono costituiti, oltreche' dal patrimonio gia' facente capo all'Istituto al momento della trasformazione, da una quota dello stanziamento di bilancio derivante dall'articolo 29-bis del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. L'entita' della predetta quota e' fissata annualmente con decreto del Ministro dello sviluppo economico all'atto dell'approvazione del programma annuale di attivita'.
11. Al comma 2, secondo periodo, dell'articolo 1 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, la parola: "amministrativa" e' sostituita dalla seguente: "esclusiva" e le parole: "anche in occasione di interventi ispettivi di altre amministrazioni pubbliche" sono soppresse.
12. Dopo il comma 5 dell'articolo 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, e' aggiunto il seguente:
"5-bis. Agli enti cooperativi che senza giustificato motivo non ottemperano, entro il termine prescritto, anche parzialmente alla diffida impartita in sede di vigilanza, salva l'applicazione di ulteriori sanzioni, e' irrogata la sanzione della sospensione semestrale di ogni attivita' dell'ente, intesa come divieto di assumere nuove eventuali obbligazioni contrattuali".
13. All'articolo 223- septiesdecies delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, le parole: "entro il 31 dicembre 2004" sono soppresse.

Art. 11
(Internazionalizzazione delle imprese)
1. Alla legge 31 marzo 2005, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4, comma 2, le parole da: "e con il Ministro dell'istruzione" fino a: "Conferenza permanente" sono sostituite dalle seguenti: ", sentiti il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e la Conferenza permanente";
b) all'articolo 5, comma 3, le parole: ", di concerto con il Ministro per gli italiani nel Mondo, d'intesa con il Ministro delle politiche agricole e forestali e con il Ministro per gli affari regionali," sono soppresse.

Art. 12.
(Commercio internazionale e incentivi per l'internazionalizzazione delle imprese)
1. Il Governo e' delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, un decreto legislativo recante norme per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di internazionalizzazione delle imprese, secondo le modalita' e i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonche' nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) riunire e coordinare tutte le disposizioni legislative vigenti in materia di internazionalizzazione delle imprese, considerando, oltre a quelle relative alle esportazioni, anche quelle concernenti gli investimenti in grado di promuovere l'internazionalizzazione delle produzioni italiane e prevedendo la delegificazione dei procedimenti in materia;
b) prevedere accordi tra enti pubblici e il sistema bancario per l'utilizzo dei servizi e delle sedi estere degli istituti di credito.
2. Il Governo e' delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, uno o piu' decreti legislativi ai fini della ridefinizione, del riordino e della razionalizzazione degli enti operanti nel settore dell'internazionalizzazione delle imprese, di cui all'allegato 1, nonche' degli strumenti di incentivazione per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese erogati direttamente dagli enti di cui all'allegato 1, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) rispetto dei compiti attribuiti al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero degli affari esteri e al Ministero dell'economia e delle finanze dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, e adeguamento delle disposizioni legislative che regolano i singoli enti al quadro delle competenze delineato dal citato decreto legislativo n. 143 del 1998, nonche' all'assetto costituzionale derivante dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
b) riassetto organizzativo degli enti operanti nel settore dell'internazionalizzazione delle imprese, secondo principi ispirati alla maggiore funzionalita' dei medesimi in relazione alle rinnovate esigenze imposte dall'attuale quadro economico- finanziario, nonche' a obiettivi di coerenza della politica economica e commerciale estera e della promozione del sistema economico italiano in ambito internazionale con le funzioni svolte dall'amministrazione centrale degli affari esteri, dalle rappresentanze diplomatiche e dagli uffici consolari in materia di rappresentanza, di coordinamento e di tutela degli interessi italiani in sede internazionale;
c) compatibilita' con gli obiettivi di riassetto della normativa in materia di internazionalizzazione delle imprese di cui al comma 1;
d) semplificazione della procedura di ripartizione dello stanziamento annuale per il finanziamento dei programmi promozionali all'estero di enti, istituti, associazioni, consorzi export multiregionali, camere di commercio italiane all'estero, erogato ai sensi delle leggi di settore;
e) complementarita' degli incentivi rispetto ad analoghe misure di competenza regionale.
3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui ai commi 1 e 2, possono essere emanate disposizioni correttive e integrative dei decreti stessi, nel rispetto delle modalita' e dei principi e criteri direttivi stabiliti dai medesimi commi.
4. Per le finalita' di cui all'articolo 1 della legge 27 febbraio 2006, n. 105, sono assegnati all'apposito Fondo istituito presso il Ministero dello sviluppo economico 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, da ripartire secondo le modalita' di cui al comma 3 del medesimo articolo. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009- 2011, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando, per l'anno 2009, quanto a euro 500.000 l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze e quanto a euro 1.500.000 l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, per l'anno 2010, quanto a euro 2.000.000 l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno e, per l'anno 2011, quanto a euro 2.000.000 l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.

Art. 13.
(Fondi regionali con finalita' di venture capital gestiti dalla SIMEST Spa)
1. All'articolo 1 del decreto- legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, il comma 6-bis e' sostituito dal seguente:
"6-bis. Al fine di potenziare l'attivita' della SIMEST Spa a supporto dell'internazionalizzazione delle imprese, le regioni possono assegnare in gestione alla societa' stessa propri fondi rotativi con finalita' di venture capital, per l'acquisizione di quote aggiuntive di partecipazione fino a un massimo del 49 per cento del capitale o fondo sociale di societa' o imprese partecipate da imprese operanti nel proprio territorio. Tali fondi sono autonomi e restano distinti dal patrimonio della SIMEST Spa. Qualora i fondi rotativi siano assegnati da regioni del Mezzogiorno, le quote di partecipazione complessivamente detenute dalla SIMEST Spa possono raggiungere una percentuale fino al 70 per cento del capitale o fondo sociale. I fondi rotativi regionali con finalita' di venture capital previsti dal presente comma possono anche confluire, ai fini della gestione, nel fondo unico di cui all'articolo 1, comma 932, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, estendendosi agli stessi la competenza del Comitato di indirizzo e di rendicontazione di cui al decreto del Vice Ministro delle attivita' produttive n. 404 del 26 agosto 2003. Il Ministro dello sviluppo economico provvede, con proprio decreto, all'integrazione della composizione del Comitato di indirizzo e di rendicontazione con un rappresentante della regione assegnataria del fondo per le specifiche delibere di impiego del medesimo, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica".

Art. 14.
(Utilizzo della quota degli utili della SIMEST Spa)
1. Per il raggiungimento delle finalita' di cui all'articolo 3, comma 5, della legge 24 aprile 1990, n. 100, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 934, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' istituito presso la Tesoreria dello Stato, con apposita contabilita' speciale, il Fondo rotativo per favorire la fase di avvio (start- up) di progetti di internazionalizzazione di imprese singole o aggregate, gestito dalla SIMEST Spa, ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143.
2. Sono assegnate al Fondo, con decreto del Ministero dello sviluppo economico, le disponibilita' finanziarie derivanti da utili di spettanza del Ministero stesso in qualita' di socio della SIMEST Spa, gia' finalizzate, ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, a interventi per lo sviluppo delle esportazioni.
3. Gli interventi del Fondo hanno per oggetto investimenti transitori e non di controllo nel capitale di rischio di societa' appositamente costituite da singole piccole e medie imprese, o da loro raggruppamenti, per realizzare progetti di internazionalizzazione.
4. Il Ministro dello sviluppo economico, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce, con decreto emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le condizioni e le modalita' operative del Fondo.

Art. 15.
(Tutela penale dei diritti di proprieta' industriale)
1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 473 e' sostituito dal seguente:
"Art. 473. - (Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni). - Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprieta' industriale, contraffa' o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000. Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffa' o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprieta' intellettuale o industriale";
b) l'articolo 474 e' sostituito dal seguente:
"Art. 474. - (Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi). - Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati e' punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000. Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma e' punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprieta' intellettuale o industriale";
c) dopo l'articolo 474 sono inseriti i seguenti:
"Art. 474-bis. - (Confisca). - Nei casi di cui agli articoli 473 e 474 e' sempre ordinata, salvi i diritti della persona offesa alle restituzioni e al risarcimento del danno, la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono l'oggetto, il prodotto, il prezzo o il profitto, a chiunque appartenenti. Quando non e' possibile eseguire il provvedimento di cui al primo comma, il giudice ordina la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilita' per un valore corrispondente al profitto. Si applica il terzo comma dell'articolo 322-ter. Si applicano le disposizioni dell'articolo 240, commi terzo e quarto, se si tratta di cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, ovvero che ne sono l'oggetto, il prodotto, il prezzo o il profitto, appartenenti a persona estranea al reato medesimo, qualora questa dimostri di non averne potuto prevedere l'illecito impiego, anche occasionale, o l'illecita provenienza e di non essere incorsa in un difetto di vigilanza. Le disposizioni del presente articolo si osservano anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma del titolo II del libro sesto del codice di procedura penale.
Art. 474-ter. - (Circostanza aggravante). - Se, fuori dai casi di cui all'articolo 416, i delitti puniti dagli articoli 473 e 474, primo comma, sono commessi in modo sistematico ovvero attraverso l'allestimento di mezzi e attivita' organizzate, la pena e' della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 5.000 a euro 50.000. Si applica la pena della reclusione fino a tre anni e della multa fino a euro 30.000 se si tratta dei delitti puniti dall'articolo 474, secondo comma.
Art. 474-quater. - (Circostanza attenuante). - Le pene previste dagli articoli 473 e 474 sono diminuite dalla meta' a due terzi nei confronti del colpevole che si adopera per aiutare concretamente l'autorita' di polizia o l'autorita' giudiziaria nell'azione di contrasto dei delitti di cui ai predetti articoli 473 e 474, nonche' nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura dei concorrenti negli stessi, ovvero per la individuazione degli strumenti occorrenti per la commissione dei delitti medesimi o dei profitti da essi derivanti";
d) all'articolo 517, le parole: "fino a un anno o" sono sostituite dalle seguenti: "fino a due anni e";
e) al libro secondo, titolo VIII, capo II, dopo l'articolo 517-bis sono aggiunti i seguenti:
"Art. 517-ter. - (Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprieta' industriale). - Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprieta' industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprieta' industriale o in violazione dello stesso e' punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.
Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.
Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.
I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprieta' intellettuale o industriale.
Art. 517-quater. - (Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari). - Chiunque contraffa' o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari e' punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.
Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.
Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.
I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.
Art. 517-quinquies. - (Circostanza attenuante). - Le pene previste dagli articoli 517-ter e 517-quater sono diminuite dalla meta' a due terzi nei confronti del colpevole che si adopera per aiutare concretamente l'autorita' di polizia o l'autorita' giudiziaria nell'azione di contrasto dei delitti di cui ai predetti articoli 517-ter e 517-quater, nonche' nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura dei concorrenti negli stessi, ovvero per la individuazione degli strumenti occorrenti per la commissione dei delitti medesimi o dei profitti da essi derivanti".
2. Con effetto dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al comma 1, lettera e), all'articolo 127 del codice della proprieta' industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, il comma 1 e' abrogato.
3. All'articolo 12- sexies, comma 1, primo periodo, del decreto- legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, dopo le parole: "416, sesto comma," sono inserite le seguenti: "416, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 473, 474, 517-ter e 517-quater,".
4. All'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, dopo le parole: "416, sesto comma," sono inserite le seguenti: "416, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 473 e 474,".
5. La disposizione di cui al comma 4 si applica solo ai procedimenti iniziati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.
6. All'articolo 4-bis, comma 1-ter, della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo le parole: "ai sensi dell'articolo 80, comma 2, del medesimo testo unico," sono inserite le seguenti: "all'articolo 416, primo e terzo comma, del codice penale, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 473 e 474 del medesimo codice,".
7. Al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 25-bis:
1) al comma 1, alinea, le parole: "e in valori di bollo" sono sostituite dalle seguenti: ", in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento";
2) al comma 1, dopo la lettera f), e' aggiunta la seguente:
"f-bis) per i delitti di cui agli articoli 473 e 474, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote";
3) al comma 2, le parole: "e 461" sono sostituite dalle seguenti: ", 461, 473 e 474";
4) la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Falsita' in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento";
b) dopo l'articolo 25-bis e' inserito il seguente:
"Art. 25-bis.1. - (Delitti contro l'industria e il commercio). - 1. In relazione alla commissione dei delitti contro l'industria e il commercio previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
a) per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 517-ter e 517-quater la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
b) per i delitti di cui agli articoli 513-bis e 514 la sanzione pecuniaria fino a ottocento quote.
2. Nel caso di condanna per i delitti di cui alla lettera b) del comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2";
c) dopo l'articolo 25- octies e' inserito il seguente:
"Art. 25- novies. - (Delitti in materia di violazione del diritto d'autore). - 1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 171, primo comma, lettera a-bis), e terzo comma, 171-bis, 171-ter, 171- septies e 171- octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.
2. Nel caso di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 174-quinquies della citata legge n. 633 del 1941".

Art. 16.
(Destinazione di beni sequestrati o confiscati nel corso di operazioni di polizia giudiziaria per la repressione di reati di cui agli articoli 473, 474, 517-ter e 517-quater del codice penale)
1. I beni mobili iscritti in pubblici registri, le navi, le imbarcazioni, i natanti e gli aeromobili sequestrati nel corso di operazioni di polizia giudiziaria per la repressione di reati di cui agli articoli 473, 474, 517-ter e 517-quater del codice penale sono affidati dall'autorita' giudiziaria in custodia giudiziale agli organi di polizia che ne facciano richiesta per essere utilizzati in attivita' di polizia ovvero possono essere affidati ad altri organi dello Stato o ad altri enti pubblici non economici, per finalita' di giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale.
2. Gli oneri relativi alla gestione dei beni e all'assicurazione obbligatoria dei veicoli, dei natanti e degli aeromobili sono a carico dell'ufficio o comando usuario.
3. Nel caso in cui non vi sia alcuna istanza di affidamento in custodia giudiziale ai sensi del comma 1, l'autorita' giudiziaria competente dispone la distruzione dei beni sequestrati secondo le modalita' indicate all'articolo 83 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. In caso di distruzione, la cancellazione dei veicoli dai pubblici registri e' eseguita in esenzione da qualsiasi tributo o diritto.
4. I beni mobili di cui al comma 1, acquisiti dallo Stato a seguito di provvedimento definitivo di confisca, sono assegnati, a richiesta, agli organi o enti che ne hanno avuto l'uso. Qualora tali enti od organi non presentino richiesta di assegnazione, i beni sono distrutti ai sensi del comma 3.
5. Per quanto non disposto dai commi 1, 2, 3 e 4 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 301-bis del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1973, n. 43.

Art. 17.
(Contrasto della contraffazione)
1. All'articolo 9, comma 1, lettera a), della legge 16 marzo 2006, n. 146, dopo le parole: "in ordine ai delitti previsti dagli articoli" sono inserite le seguenti: "473, 474,".
2. All'articolo 1, comma 7, del decreto- legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel primo periodo:
1) le parole: "Salvo che il fatto costituisca reato," sono soppresse;
2) le parole: "da 500 euro fino a 10.000 euro l'acquisto o l'accettazione, senza averne prima accertata la legittima provenienza, a qualsiasi titolo di cose" sono sostituite dalle seguenti: "da 100 euro fino a 7.000 euro l'acquirente finale che acquista a qualsiasi titolo cose";
3) la parola: "intellettuale" e' sostituita dalla seguente: "industriale";
b) il secondo periodo e' soppresso;
c) nel quinto periodo prima delle parole: "Qualora l'acquisto sia effettuato da un operatore commerciale" sono inserite le seguenti: "Salvo che il fatto costituisca reato,".
3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 7, del decreto- legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, come modificato, da ultimo, dal comma 2 del presente articolo, e salvo che il fatto costituisca reato, e' prevista la confisca amministrativa dei locali ove vengono prodotti, depositati, detenuti per la vendita o venduti i materiali contraffatti, salvaguardando il diritto del proprietario in buona fede.
4. All'articolo 4, comma 49, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ovvero l'uso di marchi di aziende italiane su prodotti o merci non originari dell'Italia ai sensi della normativa europea sull'origine senza l'indicazione precisa, in caratteri evidenti, del loro Paese o del loro luogo di fabbricazione o di produzione, o altra indicazione sufficiente ad evitare qualsiasi errore sulla loro effettiva origine estera";
b) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le false e le fallaci indicazioni di provenienza o di origine non possono comunque essere regolarizzate quando i prodotti o le merci siano stati gia' immessi in libera pratica".

Art. 18.
(Azioni a tutela della qualita' delle produzioni agroalimentari, della pesca e dell'acquacoltura e per il contrasto alla contraffazione dei prodotti agroalimentari ed ittici)
1. Al fine di rafforzare le azioni volte a tutelare la qualita' delle produzioni agroalimentari, della pesca e dell'acquacoltura e a contrastare le frodi in campo agroalimentare e nella filiera ittica nonche' la commercializzazione di specie ittiche protette ovvero prive delle informazioni obbligatorie a tutela del consumatore, per gli anni 2009- 2011 il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali promuove le iniziative necessarie per assicurare la qualita' delle produzioni e dei prodotti immessi al consumo nel territorio nazionale.
2. All'attuazione del comma 1 il Ministero provvede ai sensi dei commi 4-bis e 4-ter dell'articolo 4 del decreto- legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, e, limitatamente alle attivita' di controllo, con il coordinamento dell'Ispettorato centrale per il controllo della qualita' dei prodotti agroalimentari, attraverso il Comando carabinieri politiche agricole e alimentari, il Corpo forestale dello Stato e il Corpo delle capitanerie di porto- guardia costiera, nell'ambito delle rispettive competenze.
3. Al fine di garantire la qualita' e una migliore valorizzazione commerciale dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura italiani non destinati all'esportazione devono essere fornite, per tutte le partite, da soggetti d'impresa esercenti la pesca, almeno le seguenti nformazioni:
a) il numero di identificazione di ogni partita;
b) il nome commerciale e il nome scientifico di ogni specie;
c) il peso vivo espresso in chilogrammi;
d) la data della cattura, della raccolta ovvero la data d'asta del prodotto;
e) il nome del peschereccio ovvero il sito di acquacoltura;
f) il nome e l'indirizzo dei fornitori;
g) l'attrezzo da pesca.
4. A ciascuna partita e' applicato, a cura dei soggetti esercenti la pesca, un sistema specifico di marcatura ed etichettatura, individuato con successivo decreto ministeriale, contenente le informazioni di cui al comma 3, adottato previa comunicazione alla Commissione europea ai sensi della direttiva 98/ 34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998.
5. Le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano ai soggetti e alle imprese titolari di licenze di imbarcazioni inferiori a 15 metri e comunque alle partite di peso inferiore a 15 chilogrammi.
6. Dall'applicazione dei commi 3, 4 e 5 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
7. Entro il 30 aprile di ogni anno, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali trasmette alle Camere una relazione nella quale illustra, con riferimento all'anno precedente, le iniziative assunte a tutela della qualita' delle produzioni agroalimentari, della pesca e dell'acquacoltura, con specifico riguardo:
a) alle iniziative di formazione e di informazione;
b) alle attivita' di controllo effettuate, distinguendo quelle rivolte alle produzioni di qualita' regolamentata e quelle effettuate nei singoli settori produttivi;
c) agli illeciti riscontrati nelle attivita' di controllo, indicando le contestazioni amministrative sollevate, i sequestri effettuati e le notizie di reato inviate, anche con specifico riguardo al reato di cui all'articolo 517-quater del codice penale, introdotto dall'articolo 15, comma 1, lettera e), della presente legge.
8. Nella relazione di cui al comma 7, il Ministero da' un quadro complessivo delle tendenze del settore agroalimentare italiano nel contesto internazionale, prospettando le modifiche alla normativa vigente che ritenga necessarie per garantire la qualita' delle produzioni e dei prodotti.
9. Per potenziare l'azione di contrasto alle frodi e di monitoraggio della produzione dell'olio di oliva e delle olive da tavola, tenuto conto di quanto previsto nel regolamento (CE) n. 2153/2005 della Commissione, del 23 dicembre 2005, i frantoi oleari hanno l'obbligo di comunicare all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 20 della legge 6 febbraio 2007, n. 13, anche le informazioni relative all'origine del prodotto trasformato.
10. L'AGEA, quale organismo di coordinamento e controllo ai sensi del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, definisce il dettaglio dei dati da fornire per ciascuna azienda agricola nonche' le regole di registrazione e di controllo delle informazioni di cui al comma 9 e, nell'ambito dei servizi del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), realizza e mette a disposizione dei soggetti della filiera interessati alla tracciabilita' del prodotto le funzioni di alimentazione e fruizione dei dati sopra individuati, provvedendo, anche mediante specifici accordi di servizio con le unioni riconosciute dei frantoiani e dei produttori, alla diffusione dei servizi.
11. Per l'attuazione dei commi 1 e 2 sono autorizzate la spesa di 7 milioni di euro per l'anno 2009 per iniziative volte a garantire la qualita' e il monitoraggio delle produzioni agroalimentari e la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2009 per iniziative volte a garantire le attivita' di controllo per la qualita' e di monitoraggio della filiera ittica. Le suddette risorse vengono assegnate dall'AGEA secondo le modalita' di cui al comma 4-ter dell'articolo 4 del decreto- legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81.
12. Per l'attuazione dei commi 9 e 10 e' istituito, nello stato di previsione dell'AGEA, un fondo denominato "Fondo per la tracciabilita' dei prodotti olio d'oliva e olive da tavola", con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2009.
13. Agli oneri derivanti dai commi 11 e 12, pari a 14 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui all'articolo Ibis, comma 2, del decreto- legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81.
14. Le risorse di cui ai commi 11 e 12 possono essere incrementate mediante corrispondente riassegnazione all'AGEA dei contributi versati all'entrata del bilancio dello Stato da parte delle regioni e di altri enti e organismi pubblici, secondo modalita' stabilite con apposite convenzioni.
15. Per attivita' di controllo sulla pesca e sull'acquacoltura e' autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, da destinare a favore del Corpo delle capitanerie di porto- guardia costiera al fine di garantire lo svolgimento delle relative attivita' operative. Al relativo onere si provvede a valere sul fondo di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto- legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, come rideterminato ai sensi dell'articolo 60, comma 8, del decreto- legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Art. 19.
(Proprieta' industriale)
1. All'articolo 47 del codice della proprieta' industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"3-bis. Per i brevetti di invenzione e per i modelli di utilita', il deposito nazionale in Italia da' luogo al diritto di priorita' anche rispetto a una successiva domanda nazionale depositata in Italia, in relazione a elementi gia' contenuti nella domanda di cui si rivendica la priorita'".
2. All'articolo 120 del citato codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. Le azioni in materia di proprieta' industriale i cui titoli sono concessi o in corso di concessione si propongono avanti l'autorita' giudiziaria dello Stato, qualunque sia la cittadinanza, il domicilio o la residenza delle parti. Se l'azione di nullita' o quella di contraffazione sono proposte quando il titolo non e' stato ancora concesso, la sentenza puo' essere pronunciata solo dopo che l'Ufficio italiano brevetti e marchi ha provveduto sulla domanda di concessione, esaminandola con precedenza rispetto a domande presentate in data anteriore. Il giudice, tenuto conto delle circostanze, dispone la sospensione del processo, per una o piu' volte, fissando con il medesimo provvedimento l'udienza in cui il processo deve proseguire".
3. All'articolo 122 del citato codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. Fatto salvo il disposto dell'articolo 118, comma 4, l'azione diretta ad ottenere la dichiarazione di decadenza o di nullita' di un titolo di proprieta' industriale puo' essere esercitata da chiunque vi abbia interesse e promossa d'ufficio dal pubblico ministero. In deroga all'articolo 70 del codice di procedura civile l'intervento del pubblico ministero non e' obbligatorio";
b) ai commi 6 e 8, la parola: "diritti" e' sostituita dalla seguente: "titoli".
4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
5. L'articolo 134 del citato codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e' sostituito dal seguente:
"Art. 134. - (Norme in materia di competenza). - 1. Sono devoluti alla cognizione delle sezioni specializzate previste dal decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168:
a) i procedimenti giudiziari in materia di proprieta' industriale e di concorrenza sleale, con esclusione delle sole fattispecie che non interferiscono, neppure indirettamente, con l'esercizio dei diritti di proprieta' industriale, nonche' in materia di illeciti afferenti all'esercizio dei diritti di proprieta' industriale ai sensi della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e degli articoli 81 e 82 del Trattato che istituisce la Comunita' europea, la cui cognizione e' del giudice ordinario, e in generale in materie che presentano ragioni di connessione, anche impropria, con quelle di competenza delle sezioni specializzate;
b) le controversie nelle materie disciplinate dagli articoli 64, 65, 98 e 99 del presente codice;
c) le controversie in materia di indennita' di espropriazione dei diritti di proprieta' industriale, di cui conosce il giudice ordinario;
d) le controversie che abbiano ad oggetto i provvedimenti del Consiglio dell'ordine di cui al capo VI di cui conosce il giudice ordinario".
6. L'articolo 239 del citato codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e' sostituito dal seguente:
"Art. 239. - (Limiti alla protezione accordata dal diritto d'autore). - 1. La protezione accordata ai disegni e modelli ai sensi dell'articolo 2, numero 10), della legge 22 aprile 1941, n. 633, non opera nei soli confronti di coloro che, anteriormente alla data del
19 aprile 2001, hanno intrapreso la fabbricazione, l'offerta o la commercializzazione di prodotti realizzati in conformita' con disegni o modelli che erano oppure erano divenuti di pubblico dominio. L'attivita' in tale caso puo' proseguire nei limiti del preuso. I diritti di fabbricazione, di offerta e di commercializzazione non possono essere trasferiti separatamente dall'azienda".
7. All'articolo 245 del citato codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. Le controversie in grado d'appello nelle materie di cui all'articolo 134, iniziate dopo la data di entrata in vigore del presente codice, restano devolute alla cognizione delle sezioni specializzate di cui al decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, anche se il giudizio di primo grado o il giudizio arbitrale sono iniziati o si sono svolti secondo le norme precedentemente in vigore, a meno che non sia gia' intervenuta nell'ambito di essi una pronuncia sulla competenza";
b) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. Le procedure di reclamo e le cause di merito nelle materie di cui all'articolo 134, iniziate dopo la data di entrata in vigore del presente codice, restano devolute alla cognizione delle sezioni specializzate di cui al decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, anche se riguardano misure cautelari concesse secondo le norme precedentemente in vigore".
8. La disposizione di cui all'articolo 120, comma 1, del citato codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, si applica anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. La disposizione di cui all'articolo 134 del citato codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, come sostituito dal comma 5 del presente articolo, si applica anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, a meno che non sia gia' intervenuta nell'ambito di essi una pronuncia sulla competenza.
9. L'articolo 3 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 3 ottobre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 2007, e' abrogato.
10. Presso il Ministero dello sviluppo economico e' istituito il Consiglio nazionale anticontraffazione, con funzioni di indirizzo, impulso e coordinamento delle azioni strategiche intraprese da ogni amministrazione, al fine di migliorare l'insieme dell'azione di contrasto della contraffazione a livello nazionale.
11. Il Consiglio nazionale anticontraffazione e' presieduto dal Ministro dello sviluppo economico o da un rappresentante da lui designato. Al fine di garantire la rappresentanza degli interessi pubblici e privati e assicurare le necessarie sinergie tra amministrazione pubblica e imprese, il Consiglio e' composto da un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico, da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, da un rappresentante del Ministero degli affari esteri, da un rappresentante del Ministero della difesa, da un rappresentante del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da un rappresentante del Ministero dell'interno, da un rappresentante del Ministero della giustizia, da un rappresentante del Ministero per i beni e le attivita' culturali e da un rappresentante del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. Il Consiglio puo' invitare a partecipare ai propri lavori, in ragione dei temi trattati, rappresentanti di altre amministrazioni pubbliche nonche' delle categorie di imprese, lavoratori e consumatori.
12. Le modalita' di funzionamento del Consiglio nazionale anticontraffazione sono definite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, degli affari esteri, della difesa, delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'interno, della giustizia, per i beni e le attivita' culturali e del lavoro, della salute e delle politiche sociali. Le attivita' di segreteria sono svolte dalla Direzione generale per la lotta alla contraffazione - Ufficio italiano brevetti e marchi.
13. La partecipazione al Consiglio nazionale anticontraffazione non da' luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennita' o rimborsi spese. All'attuazione dei commi da 10 a 12 si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
14. L'articolo 7 della legge 10 marzo 1969, n. 96, e' abrogato.
15. Il Governo e' delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni correttive o integrative, anche con riferimento all'aspetto processuale, del citato codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30,
come modificato dalla presente legge, secondo le modalita' e i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, nonche' nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) correggere gli errori materiali e i difetti di coordinamento presenti nel codice;
b) armonizzare la normativa con la disciplina comunitaria e internazionale, in particolare con quella intervenuta successivamente all'emanazione del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 30 del 2005, e definire le sanzioni da applicare in caso di violazione delle disposizioni recate in materia di protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche dall'articolo 5 del decreto- legge 10 gennaio 2006, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2006, n. 78;
c) introdurre strumenti di semplificazione e di riduzione degli adempimenti amministrativi;
d) prevedere che, nel caso di invenzioni realizzate da ricercatori universitari o di altre strutture pubbliche di ricerca, l'universita' o l'amministrazione attui la procedura di brevettazione, acquisendo il relativo diritto sull'invenzione;
e) riconoscere ai comuni la possibilita' di ottenere il riconoscimento di un marchio e utilizzarlo per fini commerciali per identificare con elementi grafici distintivi il patrimonio culturale, storico, architettonico, ambientale del relativo territorio; lo sfruttamento del marchio a fini commerciali puo' essere esercitato direttamente dal comune anche attraverso lo svolgimento di attivita' di merchandising, vincolando in ogni caso la destinazione dei proventi ad esso connessi al finanziamento delle attivita' istituzionali o alla copertura dei disavanzi pregressi dell'ente.
16. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Agli adempimenti previsti dal presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 20.
(Bollo virtuale)
1. La lettera a) del comma 1-quater dell'articolo 1 della tariffa dell'imposta di bollo, parte I, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1972, n. 642, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992, e successive modificazioni, e' sostituita dalla seguente:
"a) per ogni domanda di concessione o di registrazione di marchi d'impresa, novita' vegetali, certificati complementari di protezione e topografie di prodotti per semiconduttori: euro 42,00".
2. Dopo la lettera a) del comma 1-quater dell'articolo 1 della citata tariffa dell'imposta di bollo, parte I, e' inserita la seguente:
"a-bis) per ogni domanda di concessione o di registrazione di brevetto per invenzione, modello di utilita', disegno e modello ove alla stessa risulti allegato uno o piu' dei seguenti documenti:
1) lettera di incarico a consulente di proprieta' industriale o riferimento alla stessa;
2) richiesta di copia autentica del verbale di deposito;
3) rilascio di copia autentica del verbale di deposito: euro 20,00".

Art. 21.
(Iniziative a favore dei consumatori e della trasparenza dei prezzi)
1. I gestori dei servizi dell'energia elettrica, del gas naturale e delle telecomunicazioni forniscono all'utente indicazioni trasparenti circa le offerte proposte sul mercato, affinche' sia possibile per il cliente interessato dall'offerta di servizi effettuare valutazioni e confronti, anche in relazione ad eventuali offerte alternative di altri gestori.
2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas e l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni predispongono le disposizioni regolamentari necessarie per l'attuazione delle misure di cui al comma 1.
3. Al primo comma dell'articolo 1899 del codice civile, il secondo periodo e' sostituito dai seguenti: "L'assicuratore, in alternativa ad una copertura di durata annuale, puo' proporre una copertura di durata poliennale a fronte di una riduzione del premio rispetto a quello previsto per la stessa copertura dal contratto annuale. In questo caso, se il contratto supera i cinque anni, l'assicurato, trascorso il quinquennio, ha facolta' di recedere dal contratto con preavviso di sessanta giorni e con effetto dalla fine dell'annualita' nel corso della quale la facolta' di recesso e' stata esercitata".
4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano ai contratti stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 22.
(Introduzione dell'articolo 22-bis del codice del consumo, in materia di tutela dei consumatori contro la pubblicita' ingannevole delle compagnie marittime)
1. Dopo l'articolo 22 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e' inserito il seguente:
"Art. 22-bis. - (Pubblicita' ingannevole delle tariffe marittime).
- 1. E' considerata ingannevole la pubblicita' che, riguardando le tariffe praticate da compagnie marittime che operano sul territorio italiano direttamente o in code- sharing, reclamizzi il prezzo del biglietto dovuto alla compagnia marittima separatamente dagli oneri accessori, dalle tasse portuali e da tutti gli oneri comunque destinati a gravare sul consumatore, dovendo la compagnia marittima pubblicizzare un unico prezzo che includa tutte queste voci".

Art. 23.
(Modifica alla legge 24 dicembre 2007, n. 244)
1. Al comma 199 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: "Nell'ambito delle indagini conoscitive avviate dal Garante, la Guardia di finanza agisce con i poteri di indagine ad essa attribuiti ai fini dell'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte dirette, anche ai sensi del combinato disposto dei commi 2, lettera m), e 4 dell'articolo 2 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68".

Art. 24.
(Iniziative a favore dei consumatori e dell'emittenza locale)
1. Le risorse di cui all'articolo 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, mantenute nella disponibilita' del fondo di cui al medesimo articolo 148 della predetta legge n. 388 del 2000, ai sensi dell'articolo 17 del decreto- legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, al netto di quanto previsto dal comma 2 del presente articolo nonche' dall'articolo 3, comma 6, della presente legge, sono destinate ad incrementare il Fondo di cui all'articolo 81, comma 30, del decreto- legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
2. Gli incentivi previsti dall'articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive rideterminazioni, sono incrementati di 40 milioni di euro, a valere sulle risorse iscritte nello stato di previsione della spesa in attuazione dell'articolo 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, mantenute nella disponibilita' del fondo di cui al medesimo articolo 148 della predetta legge n. 388 del 2000 ai sensi dell'articolo 17 del decreto- legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14.

Art. 25.
(Delega al Governo in materia nucleare)
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto delle norme in tema di valutazione di impatto ambientale e di pubblicita' delle relative procedure, uno o piu' decreti legislativi di riassetto normativo recanti la disciplina della localizzazione nelterritorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonche' dei sistemi per il deposito definitivo dei materiali e rifiuti radioattivi e per la definizione delle misure compensative da corrispondere e da realizzare in favore delle popolazioni interessate. I decreti sono adottati, secondo le modalita' e i principi direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonche' nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 2 del presente articolo, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e successivamente delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario.
I pareri delle Commissioni parlamentari sono espressi entro sessanta giorni dalla data di trasmissione degli schemi dei decreti legislativi. Con i medesimi decreti sono altresi' stabiliti le procedure autorizzative e i requisiti soggettivi per lo svolgimento delle attivita' di costruzione, di esercizio e di disattivazione degli impianti di cui al primo periodo.
2. La delega di cui al comma 1 e' esercitata nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) previsione della possibilita' di dichiarare i siti aree di interesse strategico nazionale, soggette a speciali forme di vigilanza e di protezione;
b) definizione di elevati livelli di sicurezza dei siti, che soddisfino le esigenze di tutela della salute della popolazione e dell' ambiente;
c) riconoscimento di benefici diretti alle persone residenti, agli enti locali e alle imprese operanti nel territorio circostante il sito, con oneri a carico delle imprese coinvolte nella costruzione o nell'esercizio degli impianti e delle strutture, alle quali e' fatto divieto di trasferire tali oneri a carico degli utenti finali;
d) previsione delle modalita' che i titolari di autorizzazioni di attivita' devono adottare per la sistemazione dei rifiuti radioattivi e dei materiali nucleari irraggiati e per lo smantellamento degli impianti a fine vita;
e) acquisizione di dati tecnico- scientifici predisposti da enti pubblici di ricerca, ivi incluso l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), e universita';
f) determinazione delle modalita' di esercizio del potere sostitutivo del Governo in caso di mancato raggiungimento delle necessarie intese con i diversi enti locali coinvolti, secondo quanto previsto dall'articolo 120 della Costituzione;
g) previsione che la costruzione e l'esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica nucleare e di impianti per la messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi o per lo smantellamento di impianti nucleari a fine vita e tutte le opere connesse siano considerati attivita' di preminente interesse statale e, come tali, soggette ad autorizzazione unica rilasciata, su istanza del soggetto richiedente e previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
h) previsione che l'autorizzazione unica sia rilasciata a seguito di un procedimento unico al quale partecipano le amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalita' di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241;
l'autorizzazione deve comprendere la dichiarazione di pubblica utilita', indifferibilita' e urgenza delle opere, l'eventuale dichiarazione di inamovibilita' e l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio dei beni in essa compresi; l'autorizzazione unica sostituisce ogni provvedimento amministrativo, autorizzazione, concessione, licenza, nulla osta, atto di assenso e atto amministrativo, comunque denominati, ad eccezione delle procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione ambientale strategica (VAS) cui si deve obbligatoriamente ottemperare, previsti dalle norme vigenti, costituendo titolo a costruire ed esercire le infrastrutture in conformita' del progetto approvato;
i) previsione che le approvazioni relative ai requisiti e alle specifiche tecniche degli impianti nucleari, gia' concesse negli ultimi dieci anni dalle Autorita' competenti di Paesi membri dell'Agenzia per l'energia nucleare dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (AENOCSE) o dalle autorita' competenti di Paesi con i quali siano definiti accordi bilaterali di cooperazione tecnologica e industriale nel settore nucleare, siano considerate valide in Italia, previa approvazione dell'Agenzia per la sicurezza nucleare;
l) previsione che gli oneri relativi ai controlli di sicurezza e di radioprotezione, che devono comunque assicurare la massima trasparenza nei confronti dei cittadini e delle amministrazioni locali, siano a titolo oneroso a carico degli esercenti le attivita' nucleari e possano essere svolti, in tempi certi e compatibili con la programmazione complessiva delle attivita', avvalendosi anche del supporto e della consulenza di esperti di analoghe organizzazioni di sicurezza europee;
m) individuazione degli strumenti di copertura finanziaria e assicurativa contro il rischio di prolungamento dei tempi di costruzione per motivi indipendenti dal titolare dell'autorizzazione unica;
n) previsione delle modalita' attraverso le quali i produttori di energia elettrica nucleare dovranno provvedere alla costituzione di un fondo per il "decommissioning";
o) previsione di opportune forme di informazione diffusa e capillare per le popolazioni, e in particolare per quelle coinvolte, al fine di creare le condizioni idonee per l'esecuzione degli interventi e per la gestione degli impianti;
p) previsione di sanzioni per la violazione delle norme prescrittive previste nei decreti legislativi;
q) previsione, nell'ambito delle risorse di bilancio disponibili allo scopo, di una opportuna campagna di informazione alla popolazione italiana sull'energia nucleare, con particolare riferimento alla sua sicurezza e alla sua economicita'.
3. Nei giudizi davanti agli organi di giustizia amministrativa che comunque riguardino le procedure di progettazione, approvazione e realizzazione delle opere, infrastrutture e insediamenti produttivi concernenti il settore dell'energia nucleare e relative attivita' di espropriazione, occupazione e asservimento si applicano le disposizioni di cui all'articolo 246 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
4. Al comma 4 dell'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, dopo le parole: "fonti energetiche rinnovabili" sono inserite le seguenti: ", energia nucleare prodotta sul territorio nazionale".
5. Disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi di cui al comma 1 possono essere emanate, nel rispetto delle modalita' e dei principi e criteri direttivi di cui ai commi 1 e 2, entro un anno dalla data della loro entrata in vigore.
6. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai relativi adempimenti si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
7. All'articolo 3 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 52, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
"2-bis. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e' regolamentata la garanzia finanziaria di cui al numero 1) della lettera d) del comma 2".

Art. 26.
(Energia nucleare)
1. Con delibera del CIPE, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le Commissioni parlamentari competenti, sono definite le tipologie degli impianti per la produzione di energia elettrica nucleare che possono essere realizzati nel territorio nazionale. La Conferenza unificata si esprime entro sessanta giorni dalla richiesta, trascorsi i quali il parere si intende acquisito.
2. Con delibera del CIPE, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, sono individuati, senza nuovi o maggiori oneri ne' minori entrate a carico della finanza pubblica, i criteri e le misure atti a favorire la costituzione di consorzi per la costruzione e l'esercizio degli impianti di cui al comma 1, formati da soggetti produttori di energia elettrica e da soggetti industriali anche riuniti in consorzi.

Art. 27.
(Misure per la sicurezza e il potenziamento del settore energetico)
1. Per lo svolgimento dei servizi specialistici in campo energetico, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono rivolgersi, nell'ambito delle risorse disponibili, al Gestore dei servizi elettrici Spa e alle societa' da esso controllate. Il Gestore dei servizi elettrici Spa e le societa' da esso controllate forniscono tale supporto secondo modalita' stabilite con atto di indirizzo del Ministro dello sviluppo economico e, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adeguano lo statuto societario.
2. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas si avvale del Gestore dei servizi elettrici Spa e dell'Acquirente unico Spa per il rafforzamento delle attivita' di tutela dei consumatori di energia, anche con riferimento alle attivita' relative alle funzioni di cui all'articolo 2, comma 12, lettere l) e m), della legge 14 novembre 1995, n. 481, nonche' per l'espletamento di attivita' tecniche sottese all'accertamento e alla verifica dei costi posti a carico dei clienti come maggiorazioni e ulteriori componenti del prezzo finale dell'energia. Dall'avvalimento del Gestore dei servizi elettrici Spa e dell'Acquirente unico Spa da parte dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
3. Al fine di consentire la razionalizzazione e l'efficienza delle strutture di natura pubblicistica operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas naturale e la loro semplificazione gestionale mediante l'accorpamento funzionale con altre strutture a totale partecipazione pubblica esistenti, il fondo bombole per metano, di cui alla legge 8 luglio 1950, n. 640, e l'Agenzia nazionale delle scorte di riserva, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, sono soppressi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Per incentivare l'utilizzazione dell'energia elettrica prodotta con fonti rinnovabili, i comuni con popolazione fino a 20.000 residenti possono usufruire del servizio di scambio sul posto dell'energia elettrica prodotta,secondo quanto stabilito dall'articolo 2, comma 150, lettera a), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per gli impianti di cui sono proprietari di potenza non superiore a 200 kW, a copertura dei consumi di proprie utenze, senza tener conto dell'obbligo di coincidenza tra il punto di immissione e il punto di prelievo dell'energia scambiata con la rete e fermo restando il pagamento degli oneri di rete.
5. Il Ministero della difesa, ai fini di quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 39, puo' usufruire per l'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili del servizio di scambio sul posto dell'energia elettrica prodotta secondo le modalita' di cui al comma 4, anche per impianti di potenza superiore a 200 kW.
6. La gestione in regime di separazione contabile ed amministrativa del fondo bombole per metano, di cui alla legge 8 luglio 1950, n. 640, e le funzioni dell'Agenzia nazionale delle scorte di riserva, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, sono attribuite alla cassa conguaglio GPL (gas di petrolio
liquefatto), di cui al provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi n. 44/1977 del 28 ottobre 1977.
7. Il soggetto indicato al comma 6 succede a titolo universale agli enti soppressi in ogni rapporto, anche controverso, e ne acquisisce le risorse finanziarie, strumentali e di personale, senza oneri per la finanza pubblica.
8. Con atto di indirizzo strategico del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'economia e delle finanze sono ridefiniti i compiti e le funzioni della societa' Sogin Spa, prevedendo le modalita' per disporre il conferimento di beni o rami di azienda della societa' Sogin Spa ad una o piu' societa', partecipate dallo Stato in misura non inferiore al 20 per cento, operanti nel settore energetico.
9. Ai fini dell'attuazione dell'atto di indirizzo strategico di cui al comma 8 e fino alla sua completa esecuzione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede alla nomina di un commissario e di due vicecommissari per la societa' Sogin Spa, mantenendo in capo ad essa in fase transitoria gli attuali compiti, dipendenze e fonti di finanziamento, che saranno ridefiniti al fine di assicurare una maggiore efficienza nel settore. Il consiglio di amministrazione della societa' Sogin Spa in carica alla data di entrata in vigore della presente legge decade alla medesima data.
10. Al fine di accelerare e assicurare l'attuazione dei programmi per l'efficienza e il risparmio energetico, nei limiti di stanziamento a legislazione vigente, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, predispone un piano straordinario per l'efficienza e il risparmio energetico entro il 31 dicembre 2009 e lo trasmette alla Commissione europea. Il piano straordinario, predisposto con l'apporto dell'Agenzia di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, contiene in particolare:
a) misure per favorire il coordinamento e l'armonizzazione tra le funzioni e i compiti in materia di efficienza energetica svolti dallo Stato, dalle regioni, dalle province autonome e dagli enti locali;
b) misure volte ad assicurare la promozione di nuova edilizia a rilevante risparmio energetico e la riqualificazione energetica degli edifici esistenti;
c) valutazioni di efficacia dei programmi e delle iniziative attuati e in fase di avvio, con definizione di strumenti per la raccolta centralizzata delle informazioni;
d) meccanismi e incentivi per l'offerta di servizi energetici da parte di categorie professionali, organismi territoriali, imprese e loro associazioni, ESCO e soggetti fornitori di servizi energetici come definiti dall'articolo 2 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, e grandi centri commerciali;
e) meccanismi e incentivi per lo sviluppo dei sistemi di microcogenerazione e di piccola cogenerazione;
f) sostegno e sviluppo della domanda di titoli di efficienza energetica e dei certificati verdi attraverso un ampliamento ed in sostegno della domanda;
g) misure di semplificazione amministrativa tali da permettere lo sviluppo reale del mercato della generazione distribuita;
h) definizione di indirizzi per l'acquisto e l'installazione di prodotti nuovi e per la sostituzione di prodotti, apparecchiature e processi con sistemi ad alta efficienza, anche estendendo l'applicazione dei certificati bianchi e di standard di efficienza, anche prevedendo forme di detassazione e l'istituzione di fondi di rotazione per il finanziamento tramite terzi nei settori dell'edilizia per uso civile abitativo o terziario, delle infrastrutture, dell'industria e del trasporto;
i) misure volte a favorire le piccole e medie imprese e agevolare l'accesso delle medesime all'autoproduzione, con particolare riferimento alla microgenerazione distribuita, all'utilizzo delle migliori tecnologie per l'efficienza energetica e alla cogenerazione.
11. Dall'attuazione delle lettere e) e f) del comma 10 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ne' minori entrate per l'erario.
12. Al comma 152 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: "31 dicembre 2008" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2009, termine non prorogabile".
13. All'attuazione della disposizione di cui al comma 12 si provvede, nel limite massimo di 300.000 euro per l'anno 2009, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 10, comma 5, del decreto- legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica.
14. All'articolo 2, comma 41, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, l'ultimo periodo e' sostituito dai seguenti: "I criteri per l'erogazione del Fondo di sviluppo delle isole minori sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per i rapporti con le regioni, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite l'Associazione nazionale dei comuni delle isole minori (ANDIVI) e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro per i rapporti con le regioni, di concerto con i Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze, sono individuati gli interventi ammessi al relativo finanziamento, previa intesa con gli enti locali interessati".
15. All'articolo 81, comma 18, secondo periodo, del decreto- legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e dispone per l'adozione di meccanismi volti a semplificare sostanzialmente gli adempimenti cui sono chiamate le imprese con fatturato inferiore a quello previsto dall'articolo 16, comma 1, prima ipotesi, della legge 10 ottobre 1990, n. 287".
16. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di agevolare e promuovere lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, con proprio decreto, definisce norme, criteri e procedure standardizzate che le amministrazioni responsabili adottano ai fini dell'individuazione delle risorse rinnovabili disponibili e dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio delle diverse tipologie di impianti che utilizzano le fonti rinnovabili di energia, fatti salvi gli impianti idroelettrici e geotermoelettrici con potenza superiore a 10 MWe. Il decreto stabilisce criteri e meccanismi per migliorare la raccolta e lo scambio delle informazioni. Le norme e le procedure standardizzate sono definite nel rispetto dei principi della semplificazione, della certezza e della trasparenza dell'azione amministrativa e della salvaguardia della salute dei cittadini e della tutela ambientale, nonche' nel rispetto delle competenze delle regioni e delle amministrazioni locali.
17. A decorrere dal 1° gennaio 2007, il segno zonale non concorre alla determinazione dei corrispettivi di conguaglio e di rettifiche, gia' effettuate in corso d'anno, degli oneri di dispacciamento dovuti al gestore della rete elettrica nazionale.
18. Allo scopo di rendere piu' efficiente il sistema di incentivazione delle fonti rinnovabili, l'obbligo, di cui all'articolo 11, commi 1 e 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e' trasferito ai soggetti che concludono con la societa' Terna Spa uno o piu' contratti di dispacciamento di energia elettrica in prelievo ai sensi della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 9 giugno 2006, n. 111/06.
19. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalita' con cui, a decorrere dall'anno 2011 e sulla base dell'energia elettrica prelevata nell'anno precedente, si procede all'attuazione di quanto stabilito dal comma 18. Con il medesimo decreto sono rimodulati gli incrementi della quota minima di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, sulla base degli effetti del trasferimento di cui al comma 18 e coerentemente con gli impegni di sviluppo delle fonti rinnovabili assunti a livello nazionale e comunitario.
20. L'installazione e l'esercizio di unita' di microcogenerazione cosi' come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, sono assoggettati alla sola comunicazione da presentare alla autorita' competente ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. L'installazione e l'esercizio di unita' di piccola cogenerazione, cosi' come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, sono assoggettati alla disciplina della denuncia di inizio attivita' di cui agli articoli 22 e 23 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
21. Allo scopo di promuovere l'utilizzo di fonti rinnovabili per la produzione di energia e di incentivare la costruzione di impianti fotovoltaici, ai sensi degli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e delle relative disposizioni di attuazione, i comuni possono destinare aree appartenenti al proprio patrimonio disponibile alla realizzazione degli impianti per l'erogazione in "conto energia" e dei servizi di "scambio sul posto" dell'energia elettrica prodotta, da cedere a privati cittadini che intendono accedere agli incentivi in "conto energia" e sottoscrivere contratti di scambio energetico con il gestore della rete.
22. Al comma 2 dell'articolo 26 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, come sostituito dall'articolo 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 311, dopo le parole: "maggioranza semplice delle quote millesimali" sono aggiunte le seguenti: "rappresentate dagli intervenuti in assemblea".
23. Il termine previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, per l'entrata in esercizio degli impianti di cogenerazione e' prorogato di un anno, al fine di salvaguardare i diritti acquisiti ai sensi dell'articolo 1, comma 71, della legge 23 agosto 2004, n. 239.
24. All'articolo 1- sexies del decreto- legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: "sono soggetti a un'autorizzazione unica" sono inserite le seguenti: "comprendente tutte le opere connesse e le infrastrutture indispensabili all'esercizio degli stessi", dopo le parole: "la quale sostituisce autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso comunque denominati previsti dalle norme vigenti" sono inserite le seguenti:
"e comprende ogni opera o intervento necessari alla risoluzione delle interferenze con altre infrastrutture esistenti" e dopo le parole: "costituendo titolo a costruire e ad esercire tali infrastrutture" sono inserite le seguenti: ", opere o interventi,";
b) al comma 3, dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: "Dalla data della comunicazione dell'avviso dell'avvio del procedimento ai comuni interessati, e' sospesa ogni determinazione comunale in ordine alle domande di permesso di costruire nell'ambito delle aree potenzialmente impegnate, fino alla conclusione del procedimento autorizzativo. In ogni caso la misura di salvaguardia perde efficacia decorsi tre anni dalla data della comunicazione dell'avvio del procedimento";
c) il comma 4-bis e' sostituito dal seguente:
"4-bis. In caso di mancata definizione dell'intesa con la regione o le regioni interessate per il rilascio dell'autorizzazione, entro i novanta giorni suc