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Legge 23 luglio 2009, n. 99
Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in materia di energia.
(GU n. 176 del 31-7-2009 - Suppl. Ordinario n.136)
La Camera dei deputati ad il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
promulga
la seguente legge:
Art. 1.
(Disposizioni per l'operativita' delle reti di imprese)
1. All'articolo 3 del decreto- legge 10 febbraio 2009, n. 5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4-ter:
1) la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
"a) il nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale degli
aderenti alla rete";
2) alla lettera b), dopo le parole: "l'indicazione" sono inserite le
seguenti: "degli obiettivi strategici e" e dopo le parole: "della
rete" sono aggiunte le seguenti: ", che dimostrino il miglioramento
della capacita' innovativa e della competitivita' sul mercato";
3) alla lettera c), e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: ". Al
fondo patrimoniale di cui alla presente lettera si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 2614 e 2615 del
codice civile";
4) alla lettera d), dopo le parole: "del contratto" sono inserite le
seguenti: ", le modalita' di adesione di altre imprese";
5) alla lettera e), la parola: "programma" e' sostituita dalla seguente:
"contratto" ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
". Salvo che sia diversamente disposto nel contratto di rete, l'organo
agisce in rappresentanza delle imprese, anche individuali, aderenti al
contratto medesimo, nelle procedure di programmazione negoziata con le
pubbliche amministrazioni, nonche' nelle procedure inerenti ad
interventi di garanzia per l'accesso al credito, all'utilizzazione di
strumenti di promozione e tutela dei prodotti italiani ed allo sviluppo
del sistema imprenditoriale nei processi di internazionalizzazione e di
innovazione, previsti dall'ordinamento";
b) dopo il comma 4-ter sono inseriti i seguenti:
"4-ter.1. Le disposizioni di attuazione della lettera e) del comma 4-ter
per le procedure attinenti alle pubbliche amministrazioni sono
adottate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di
concerto con il Ministro dello sviluppo economico.
4-ter.2. Nelle forme previste dal comma 4-ter.1 si procede alla
ricognizione di interventi agevolativi previsti dalle vigenti
disposizioni applicabili alle imprese aderenti al contratto di rete,
interessate dalle procedure di cui al comma 4-ter, lettera e), secondo
periodo. Restano ferme le competenze regionali per le procedure di
rispettivo interesse";
c) al comma 4-quinquies, le parole: "lettera b)" sono sostituite dalle
seguenti: "lettere b), c) e d)" e sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: ", previa autorizzazione rilasciata con decreto del
Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero
dello sviluppo economico, da adottare entro sei mesi dalla relativa
richiesta".
2. L'articolo 6-bis del decreto- legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e'
abrogato.
Art. 2.
(Riforma degli interventi di reindustrializzazione, agevolazioni a
favore della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione e altre forme di
incentivi)
1. Al fine di assicurare l'efficacia e la tempestivita' delle
iniziative di reindustrializzazione nelle aree o distretti in situazione
di crisi industriale, nei casi di situazioni complesse nonche' con
impatto significativo sulla politica industriale nazionale, nei quali si
richieda l'attivita' integrata e coordinata di regioni, enti locali e
altri soggetti pubblici e privati e di amministrazioni statali, anche ad
ordinamento autonomo, ovvero la confluenza di risorse finanziarie da
bilanci di istituzioni diverse e l'armonizzazione dei procedimenti
amministrativi, l'iniziativa e' disciplinata da appositi accordi di
programma, promossi anche ai sensi delle vigenti disposizioni in
materia.
2. L'accordo di programma e' l'atto di regolamentazione concordata con
il quale sono regolati il coordinamento delle azioni di rispettiva
competenza dei soggetti sottoscrittori, le modalita' di esecuzione degli
interventi da parte di ciascuna amministrazione partecipante, il
controllo dell'attuazione di essi, la verifica del rispetto delle
condizioni fissate, l'individuazione di eventuali ritardi o
inadempienze, l'eventuale revoca totale o parziale del finanziamento e
l'attivazione di procedure sostitutive, le modalita' di promozione del
reimpiego delle risorse di lavoro rimaste inoccupate. Con riferimento
alla specifica iniziativa e nei limiti delle potesta' proprie delle
istituzioni partecipanti, fermo restando quanto stabilito al comma 10,
l'accordo di programma costituisce fonte che regolamenta gli interventi
e gli adempimenti previsti.
3. All'attuazione degli interventi di agevolazione degli investimenti
produttivi nelle aree o distretti in situazione di crisi, nel rispetto
della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, provvede,
secondo le direttive emanate dal Ministro dello sviluppo economico ai
sensi del comma 10, l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli
investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa, di seguito denominata
"Agenzia", mediante l'applicazione del regime di cui agli articoli 5, 6,
7 e 8 del decreto- legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181.
4. Gli accordi di programma di cui al comma I devono prevedere, tra
l'altro, interventi al fine di promuovere iniziative di riqualificazione
delle aree interessate da complesse situazioni di crisi con impatti
significativi per la politica industriale nazionale, con particolare
riferimento agli interventi da realizzare nei territori ricadenti nelle
aree individuate nell'ambito dell'obiettivo convergenza di cui al
regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell' 11 luglio 2006.
5. La concessione di finanziamenti agevolati mediante contributo in
conto interessi per l'incentivazione degli investimenti di cui al
decreto- legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, e' applicabile in tutto il
territorio nazionale, fatte salve le soglie di intervento stabilite
dalla disciplina comunitaria per i singoli territori, nei limiti degli
stanziamenti disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.
6. Nell'ambito degli accordi di programma si provvede, d'intesa, ove
possibile, con enti e organismi locali competenti, alla realizzazione di
interventi di infrastrutturazione e di ristrutturazione economica di
aree o distretti industriali dismessi da destinare ai nuovi investimenti
produttivi.
7. All'individuazione delle aree o dei distretti in situazione di crisi
in cui realizzare gli interventi di cui al presente articolo, per i
quali si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro dello
sviluppo economico 3 dicembre 2007, n. 747, provvede, con proprio
decreto, il Ministro dello sviluppo economico, sentiti il Ministro del
lavoro, della salute e delle politiche sociali e la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano. Le disposizioni vigenti che prevedono
modalita' di individuazione di aree o distretti in situazione di crisi
industriale diverse da quella prevista dal presente comma sono abrogate.
8. Il Ministro dello sviluppo economico, nell'individuare, ai sensi del
comma 7, le aree o i distretti in situazioni di crisi, da' priorita' ai
siti che ricadono nelle aree individuate nell'ambito dell'obiettivo
convergenza di cui al regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio,
dell'Il luglio 2006.
9. Il coordinamento dell'attuazione dell'accordo di programma di cui al
comma 2 e' assicurato dal Ministero dello sviluppo economico, sentito il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. A tal
fine il Ministero dello sviluppo economico puo' avvalersi dell'Agenzia.
10. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, da emanare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
definisce le modalita' di attuazione degli interventi di cui al comma 3
e impartisce le direttive all'Agenzia al fine di garantire l'invarianza
degli oneri per la finanza pubblica e nei limiti delle risorse umane,
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
11. All'attuazione dei seguenti accordi di programma, eventualmente
integrati ai fini della coerenza con le disposizioni di cui al presente
articolo, si provvede a valere sulle risorse finanziarie disponibili
presso l'Agenzia: accordo di programma sottoscritto il 26 settembre 2007
per il riordino delle infrastrutture e dei servizi nell'area di crisi di
Ottana; accordo di programma per la crisi industriale in Riva presso
Chieri, sottoscritto il 10 luglio 2005; accordo di programma per la
crisi industriale nell'area di crisi di Acerra, sottoscritto il 15
luglio 2005 e successive integrazioni, per gli interventi integrativi,
anche infrastrutturali, nell'ambito delle iniziative di
reindustrializzazione ivi previste; accordo di programma sottoscritto il
1° aprile 2008 per la reindustrializzazione dell'area di crisi
industriale di Caserta; accordo di programma sottoscritto il 1° aprile
2008 per l'attuazione degli interventi nell'area di crisi industriale ad
elevata specializzazione nel settore tessile - abbigliamento -
calzaturiero del NT n. 9 -territorio salentino- leccese.
12. Le risorse di cui all'articolo 2, comma 554, della legge 24 dicembre
2007, n. 244, e successive modificazioni, fatto salvo quanto disposto
dall'articolo 8 del decreto- legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito,
con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, subordinatamente
alla verifica, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze,
della provenienza delle stesse risorse, fermo restando il limite degli
effetti stimati per ciascun anno in termini di indebitamento netto, ai
sensi del comma 556 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n.
244, sono destinate agli interventi individuati dal Ministero dello
sviluppo economico in relazione alle seguenti aree o distretti di
intervento:
a) dell'internazionalizzazione, con particolare riguardo all'operativita'
degli sportelli unici all'estero e all'attivazione di misure per lo
sviluppo del "Made in Italy", per il rafforzamento del piano
promozionale dell'Istituto nazionale per il commercio estero e per il
sostegno delle esportazioni da parte di enti, consorzi e camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura all'estero;
b) degli incentivi, per l'attivazione di nuovi contratti di sviluppo, di
iniziative realizzate in collaborazione tra enti pubblici di ricerca,
universita' e privati, nonche' di altri interventi di incentivazione a
sostegno delle attivita' imprenditoriali, comprese le iniziative
produttive a gestione prevalentemente femminile, anche in forma
cooperativa;
c) dei progetti di innovazione industriale di cui all'articolo 1, comma
842, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni;
d) degli interventi nel settore delle comunicazioni, con particolare
riferimento a esigenze connesse con lo svolgimento del vertice tra gli
otto maggiori Paesi industrializzati (G8) da tenere in Italia nel 2009;
e) degli incentivi per la riorganizzazione dei processi produttivi dei
sistemi di impresa nei distretti industriali, garantendo parita' di
accesso alle piccole e medie imprese e ai loro consorzi;
f) del sostegno alle aree industriali destinate alla progressiva
dismissione e per le quali sia gia' stato predisposto un nuovo progetto
di investimento finalizzato contemporaneamente:
all'internazionalizzazione dei prodotti; alla ricerca e allo sviluppo
per l'innovazione del prodotto e di processo realizzati in
collaborazione con universita' o enti pubblici di ricerca;
all'integrazione delle attivita' economiche con le esigenze di massima
tutela dell'ambiente e di risparmio energetico;
g) dell'accrescimento della competitivita', con particolare riferimento
alle iniziative per la valorizzazione dello stile e della produzione
italiana sostenute dal Ministero dello sviluppo economico;
h) del sostegno, riqualificazione e reindustrializzazione dei sistemi
produttivi locali delle armi di Brescia e dei sistemi di illuminazione
del Veneto mediante la definizione di accordi di programma ai sensi dei
commi 1 e 2 del presente articolo, fino al limite di 2 milioni di euro
per ciascuno dei due distretti indicati.
13. Allo scopo di assicurare lo sviluppo dei progetti di innovazione
industriale a favore della crescita e della competitivita' del sistema
produttivo, nel rispetto degli obiettivi della Strategia di Lisbona
stabiliti dal Consiglio europeo dei Capi di Stato e di Governo del 16 e
17 giugno 2005, in aggiunta alle aree tecnologiche di cui alla lettera
c) del comma 12, sono individuate quelle relative alla tecnologia
dell'informazione e della comunicazione, all'industria aerospaziale,
all'osservazione della terra e all'ambiente.
Art. 3.
(Riordino del sistema degli incentivi, agevolazioni a favore della
ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione e altre forme di incentivi)
1. Il Governo, nel rispetto delle attribuzioni costituzionali delle
regioni, fermo restando quanto previsto dalla legge 21 dicembre 2001, n.
443, e dalla parte II, titolo III, capo IV, del codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, determina le priorita', le opere e
gli investimenti strategici di interesse nazionale, compresi quelli
relativi al fabbisogno energetico, in coerenza con quanto previsto dalla
strategia energetica nazionale, come definita ai sensi dell'articolo 7,
comma 1, del decreto- legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, da realizzare
urgentemente per la crescita unitaria del sistema produttivo nazionale,
con particolare riferimento agli interventi da realizzare nei territori
ricadenti nelle aree individuate nell'ambito dell'obiettivo convergenza
di cui al regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell' 1l luglio
2006. L'individuazione viene compiuta attraverso un piano, inserito nel
Documento di programmazione economico- finanziaria, predisposto dal
Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri competenti
e d'intesa con le regioni o le province autonome interessate e previa
intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e
sottoposto all'approvazione del Comitato interministeriale per la
programmazione economica (CIPE). Il Ministro dello sviluppo economico,
nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione
vigente, predispone il piano in funzione di unitari obiettivi di
sviluppo sostenibile, assicurando l'integrazione delle attivita'
economiche con le esigenze di tutela dell'ambiente, di sicurezza
energetica e di riduzione dei costi di accesso. In sede di prima
applicazione del presente articolo, il piano e' approvato dal CIPE entro
tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sulla base
della predetta procedura.
2. Al fine di rilanciare l'intervento dello Stato a sostegno delle aree
o distretti in situazione di crisi, con particolare riferimento a quelli
del Mezzogiorno, in funzione della crescita unitaria del sistema
produttivo nazionale, il Governo e' delegato ad adottare, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica salvo quanto previsto dal comma
3, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge,
nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato,
su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri
competenti per materia, sentita la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
uno o piu' decreti legislativi recanti disposizioni per il riordino
della disciplina della programmazione negoziata e degli incentivi per lo
sviluppo del territorio, degli interventi di reindustrializzazione di
aree di crisi, degli incentivi per la ricerca, sviluppo e innovazione,
limitatamente a quelli di competenza del predetto Ministero, secondo i
seguenti principi e criteri direttivi:
a) semplificazione delle norme statali concernenti l'incentivazione
delle attivita' economiche, con particolare riferimento alla chiarezza e
alla celerita' delle modalita' di concessione ed erogazione delle
agevolazioni e al piu' ampio ricorso ai sistemi di informatizzazione,
nonche' attraverso sistemi quali buoni e voucher;
b) razionalizzazione e riduzione delle misure di incentivazione di
competenza del Ministero dello sviluppo economico;
c) differenziazione e regolamentazione delle misure di incentivazione
ove necessario in funzione della dimensione dell'intervento agevolato,
ovvero dei settori economici di riferimento;
d) priorita' per l'erogazione degli incentivi definiti attraverso
programmi negoziati con i soggetti destinatari degli interventi;
e) preferenza per le iniziative produttive con elevato contenuto di
innovazione di prodotto e di processo;
f) snellimento delle attivita' di programmazione con la soppressione o
riduzione delle fasi inutili ed eccessivamente gravose, con la
fissazione di termini certi per la conclusione dei relativi procedimenti
amministrativi, conformemente ad un quadro normativo omogeneo a livello
nazionale;
g) razionalizzazione delle modalita' di monitoraggio, verifica e
valutazione degli interventi;
h) adeguata diffusione di investimenti produttivi sull'intero territorio
nazionale, tenuto conto dei livelli di crescita e di occupazione con
particolare attenzione ai distretti industriali in situazione di crisi;
i) individuazione di principi e criteri per l'attribuzione degli aiuti
di maggior favore alle piccole e medie imprese nonche' destinazione alle
stesse piccole e medie imprese di quote di risorse, che risultino
effettivamente disponibili in quanto non gia' destinate ad altre
finalita', non inferiori al 50 per cento;
l) previsione, in conformita' con il diritto comunitario, di forme di
fiscalita' di sviluppo con particolare riguardo alla creazione di nuove
attivita' di impresa, da realizzare nei territori ricadenti nelle aree
individuate nell'ambito dell'obiettivo convergenza di cui al regolamento
(CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006.
3. L'attuazione del criterio di cui al comma 2, lettera l), e'
condizionata al previo reperimento delle risorse con legge ordinaria.
4. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 2 sono trasmessi
per l'acquisizione dei pareri alle Commissioni parlamentari competenti
per materia e per le conseguenze di carattere finanziario. I pareri sono
espressi entro sessanta giorni dalla data di trasmissione del relativo
schema; decorsi tali termini si procede anche in assenza dei pareri.
Entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di
cui al comma 2, con i medesimi criteri di delega, possono essere emanate
disposizioni correttive e integrative dei medesimi decreti previo parere
delle competenti Commissioni parlamentari con le medesime modalita' di
cui al presente comma.
5. Il CIPE, nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione
del Fondo per le aree sottoutilizzate, fermi restando gli utilizzi di
cui all'articolo 14, comma 1, del decreto- legge 28 aprile 2009, n. 39,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77,
destina una quota del Fondo strategico per il Paese a sostegno
dell'economia reale, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-bis),
del decreto- legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive
modificazioni, fino al limite annuale di 50 milioni di euro per le
finalita' di cui all'articolo 1, comma 340, della legge 27 dicembre
2006, n. 296. Per l'utilizzo delle risorse stanziate ai sensi del
presente comma, il CIPE provvede, con le modalita' di cui all'articolo
1, comma 342, della citata legge n. 296 del 2006, e successive
modificazioni, ad aggiornare i criteri e gli indicatori per
l'individuazione e la delimitazione delle zone franche urbane al fine di
incrementare progressivamente la loro distribuzione territoriale.
6. Per l'anno 2009 il fondo di cui all'articolo 13, comma 3-quater, del
decreto- legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e' incrementato di 30 milioni di
euro. Al relativo onere si provvede ai sensi dell'articolo 24, comma 1,
della presente legge.
7. Al comma 853 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
dopo le parole: "con delibera del CIPE," e' inserita la seguente:
"adottata" e dopo le parole: "su proposta del Ministro dello sviluppo
economico," sono inserite le seguenti: "previa intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano,".
8. I commi 32 e 33 dell'articolo 24 della legge 27 dicembre 1997, n.
449, e successive modificazioni, si interpretano nel senso che il
provvedimento di revoca delle agevolazioni disposte dal Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dal Ministero delle
attivita' produttive e dal Ministero dello sviluppo economico in materia
di incentivi alle imprese costituisce titolo per l'iscrizionea ruolo
degli importi corrisposti e dei relativi interessi, rivalutazioni e
sanzioni nei confronti di tutti gli obbligati e quindi anche nei
confronti dei soggetti che hanno prestato garanzia fideiussoria in
relazione alle agevolazioni revocate.
9. Al fine di garantire migliori condizioni di competitivita' sul
mercato internazionale e dell'offerta di servizi turistici, nelle
strutture turistico- ricettive all'aperto, le installazioni e i
rimessaggi dei mezzi mobili di pernottamento, anche se collocati
permanentemente, per l'esercizio dell'attivita', entro il perimetro
delle strutture turistico- ricettive regolarmente autorizzate, purche'
ottemperino alle specifiche condizioni strutturali e di mobilita'
stabilite dagli ordinamenti regionali, non costituiscono in alcun caso
attivita' rilevanti ai fini urbanistici, edilizi e paesaggistici.
Art. 4.
(Attuazione del capo II del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento
europeo e del Consiglio, che pone norme in materia di accreditamento e
vigilanza del mercato per la commercializzazione dei prodotti)
1. Al fine di assicurare la pronta applicazione del capo II del
regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza
del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e
che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93, il Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con i Ministri interessati, provvede, entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o
piu' decreti di natura non regolamentare, alla adozione delle
prescrizioni relative alla organizzazione ed al funzionamento dell'unico
organismo nazionale autorizzato a svolgere attivita' di accreditamento
in conformita' alle disposizioni del regolamento comunitario, alla
definizione dei criteri per la fissazione di tariffe di accreditamento,
anche tenuto conto degli analoghi sistemi tariffari eventualmente
adottati dagli altri Paesi dell'Unione europea, nonche' alla disciplina
delle modalita' di controllo dell'organismo da parte dei Ministeri
concertanti, anche mediante la previsione della partecipazione di
rappresentanti degli stessi Ministeri ai relativi organi statutari.
2. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri
interessati, provvede con decreto di natura non regolamentare, entro tre
mesi dalla data di adozione del decreto di cui al comma 1, alla
designazione dell'unico organismo italiano autorizzato a svolgere
attivita' di accreditamento. Il Ministero dello sviluppo economico, per
il tramite del competente ufficio, e' autorita' nazionale referente per
le attivita' di accreditamento, punto nazionale di contatto con la
Commissione europea ed assume le funzioni previste dal capo II del
citato regolamento non assegnate all'organismo nazionale di
accreditamento.
3. Per l'accreditamento delle strutture operanti nei diversi settori per
i quali sia previsto l'accreditamento, il Ministero dello sviluppo
economico e i Ministeri interessati disciplinano le modalita' di
partecipazione all'organismo di cui al comma 1 degli organismi di
accreditamento, gia' designati per i settori di competenza dei
rispettivi Ministeri.
4. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri ne' minori entrate a carico della
finanza pubblica. I Ministeri interessati provvedono all'attuazione del
presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente.
Art. 5.
(Delega al Governo per il riassetto normativo delle prescrizioni e degli
adempimenti procedurali applicabili alle imprese)
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro un anno dalla data di
entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi
per il riassetto delle prescrizioni normative e degli adempimenti
procedurali applicabili alle imprese, con le modalita' e secondo i
principi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo
1997, n. 59, e successive modificazioni, nonche' secondo i seguenti
principi e criteri direttivi:
a) riordino e coordinamento delle disposizioni legislative recanti le
prescrizioni e gli adempimenti procedurali che devono essere rispettati
ai fini della realizzazione di impianti produttivi e dello svolgimento
di attivita' di impresa;
b) determinazione di tempi certi e inderogabili per lo svolgimento degli
adempimenti che fanno capo alle pubbliche amministrazioni, nel rispetto
delle competenze previste dal titolo V della parte seconda della
Costituzione, ivi compresa l'erogazione di finanziamenti o agevolazioni
economiche comunque definiti per i quali l'iter procedurale sia giunto a
buon fine, che devono essere liquidati nei termini previsti dalle
disposizioni in base alle quali vengono concessi;
c) abrogazione, dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi,
di tutte le disposizioni di legge statale non individuate ai sensi della
lettera a).
2. Il Governo, nelle materie di competenza esclusiva dello Stato,
completa il processo di riassetto emanando, anche contestualmente ai
decreti legislativi di cui al comma 1, una raccolta organica delle norme
regolamentari che disciplinano la medesima materia, ove necessario
adeguandole alla nuova disciplina di livello primario e semplificandole
secondo le modalita' di cui all'articolo 20, comma ibis, della legge 15
marzo 1997, n. 59.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano agli atti ed
ai procedimenti di competenza del Ministero dell'interno e del Ministero
della difesa, di cui agli articoli 19, comma 1, e 20, comma 4, della
legge 7 agosto 1990, n. 241.
4. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del
Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri per la
pubblica amministrazione e l'innovazione, dell'economia e delle finanze,
dell'interno, del lavoro, della salute e delle politiche sociali,
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e per i beni e le
attivita' culturali. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma
1, corredati di relazione tecnica sugli effetti finanziari delle
disposizioni in essi contenute, ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 2,
della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono
trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle
Commissioni parlamentari competenti per materia e per le con, seguenze
di carattere finanziario. Entro i due anni successivi alla data di
entrata in vigore dei predetti decreti legislativi, possono essere
adottati ulteriori decreti correttivi e integrativi, nel rispetto dei
principi e criteri direttivi e con la procedura previsti dal presente
articolo.
5. Le regioni e gli enti locali si adeguano ai principi del presente
articolo, quanto ai procedimenti amministrativi di loro competenza,
entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
6. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuove o
maggiori spese ne' minori entrate per la finanza pubblica.
Art. 6.
(Semplificazione e abolizione di alcune procedure e certificazioni
dovute dalle imprese)
1. Ai fini dell'ottenimento di titoli autorizzatori o concessori da
parte della pubblica amministrazione o dei concessionari di servizi
pubblici e ai fini della partecipazione a procedure di evidenza
pubblica, l'impresa interessata puo' allegare, in luogo delle richieste
certificazioni, un'autocertificazione corredata dell'autorizzazione ad
acquisire presso le pubbliche amministrazioni i dati necessari per la
verifica, ferme restando, in caso di dichiarazione mendace, l'esclusione
dalle procedure per l'ottenimento di titoli autorizzatori o concessori o
dalle procedure di evidenza pubblica e la responsabilita' per falso in
atto pubblico.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare
entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono
individuate le certificazioni la cui presentazione puo' essere
sostituita ai sensi del comma 1.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano agli atti ed
ai procedimenti di competenza del Ministero dell'interno e del Ministero
della difesa, di cui agli articoli 19, comma 1, e 20, comma 4, della
legge 7 agosto 1990, n. 241.
4. Al comma 6 dell'articolo 4-bis del decreto legislativo 21 aprile
2000, n. 181, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: "e delle province, ai fini delle assunzioni
obbligatorie".
5. Al comma 6 dell'articolo 9 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Con decreto del Ministro del
lavoro, della salute e delle politiche sociali, d'intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, e' definito il modello unico
di prospetto di cui al presente comma".
Art. 7.
(Semplificazione e razionalizzazione della riscossione della tassa
automobilistica per le singole regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano)
1. Al fine di semplificare e razionalizzare la riscossione della
tassa dovuta su veicoli concessi in locazione finanziaria, le singole
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono autorizzate a
stabilire le modalita' con le quali le imprese concedenti possono
provvedere ad eseguire cumulativamente, in luogo dei singoli
utilizzatori, il versamento delle tasse dovute per i periodi di
tassazione compresi nella durata dei rispettivi contratti.
2. All'articolo 5, ventinovesimo comma, del decreto- legge 30 dicembre
1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
1983, n. 53, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel primo periodo, dopo la parola: "proprietari" sono inserite le
seguenti: ", usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio,
ovvero utilizzatori a titolo di locazione finanziaria,";
b) nel terzo periodo, dopo le parole: "i proprietari" sono inserite le
seguenti: ", gli usufruttuari, gli acquirenti con patto di riservato
dominio, nonche' gli utilizzatori a titolo di locazione finanziaria".
3. La competenza territoriale degli uffici del pubblico registro
automobilistico e dei registri di immatricolazione e' determinata in
ogni caso in relazione al luogo di residenza del soggetto proprietario
del veicolo.
Art. 8.
(Modifiche in materia di ICI)
1. All'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504,
il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. Nel caso di concessione su aree demaniali, soggetto passivo e' il
concessionario. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di
costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo e' il
locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del
contratto".
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai contratti di
locazione finanziaria stipulati dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
Art. 9.
(Disciplina dei consorzi agrari)
1. Al fine di uniformarne la disciplina ai principi del codice
civile, i consorzi agrari sono costituiti in societa' cooperative
disciplinate dalle disposizioni di cui agli articoli 2511 e seguenti del
medesimo codice. L'uso della denominazione di consorzio agrario e'
riservato esclusivamente alle societa' cooperative di cui al presente
comma. I consorzi agrari sono considerati cooperative a mutualita'
prevalente indipendentemente dai criteri stabiliti dall'articolo 2513
del codice civile qualora rispettino i requisiti di cui all'articolo
2514 del medesimo codice. I consorzi agrari adeguano i propri statuti
alle disposizioni del codice civile entro dodici mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge. Per i consorzi agrari in
liquidazione coatta amministrativa per i quali sia accertata la mancanza
di presupposti per il superamento dello stato di insolvenza e, in ogni
caso, in mancanza della presentazione e dell'autorizzazione della
proposta di concordato, l'autorita' amministrativa che vigila sulla
liquidazione revoca l'esercizio provvisorio dell'impresa e provvede a
rinnovare la nomina dei commissari liquidatori. Alle proposte di
concordato dei consorzi agrari non si applicano i termini di cui
all'articolo 124, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267,
e successive modificazioni.
2. Il comma 9-bis dell'articolo 1 del decreto- legge 18 maggio 2006, n.
181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233,
e' abrogato.
3. Per consentire la chiusura delle procedure di liquidazione coatta
amministrativa dei consorzi agrari entro il termine previsto dal comma 1
dell'articolo 18 del decreto- legge 30 dicembre 2008, n. 207,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, i
consorzi agrari entro il 30 settembre 2009 devono sottoporre all'autorita'
amministrativa che vigila sulla liquidazione gli atti di cui
all'articolo 213 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive
modificazioni. L'omessa trasmissione degli atti nel termine indicato o
il diniego di autorizzazione al deposito da parte dell'autorita'
amministrativa comporta la sostituzione dei commissari liquidatori e di
tutti i componenti dei comitati di sorveglianza. Si provvede alla
sostituzione anche in presenza dell'avvenuto deposito degli atti di cui
agli articoli 213 e 214 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e
successive modificazioni, qualora il tribunale, alla data di entrata in
vigore della presente legge, abbia accolto l'opposizione, per motivi
connessi alla attivita' del commissario, indipendentemente dalla
proposizione dell'eventuale reclamo.
4. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 500.000 euro a
decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione
del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto- legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il
Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli
oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, anche ai fini
dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni.
Art. 10.
(Societa' cooperative)
1. All'articolo 2511 del codice civile, dopo le parole: "con scopo
mutualistico" sono aggiunte le seguenti: "iscritte presso l'albo delle
societa' cooperative di cui all'articolo 2512, secondo comma, e
all'articolo 223- sexiesdecies delle disposizioni per l'attuazione del
presente codice".
2. La presentazione della comunicazione unica di cui all'articolo 9 del
decreto- legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni,
dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, all'ufficio del registro delle imprese
determina, nel caso di impresa cooperativa, l'automatica iscrizione
nell'albo delle societa' cooperative, di cui all'articolo 2512, secondo
comma, del codice civile e all'articolo 223- sexiesdecies delle
disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni
transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, come
modificato dal comma 6 del presente articolo.
3. Per i fini di cui al comma 2, l'ufficio del registro delle imprese
trasmette immediatamente all'albo delle societa' cooperative la
comunicazione unica, nonche' la comunicazione della cancellazione della
societa' cooperativa dal registro o della sua trasformazione in altra
forma societaria per l'immediata cancellazione dal suddetto albo.
4. Le societa' cooperative, ai fini della dimostrazione del possesso del
requisito di cui all'articolo 2513 del codice civile, comunicano
annualmente le notizie di bilancio all'amministrazione presso la quale
e' tenuto l'albo delle societa' cooperative con gli strumenti
informatici di cui all'articolo 223- sexiesdecies delle disposizioni per
l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al
regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, come modificato dal comma 6 del
presente articolo.
5. Il terzo comma dell'articolo 2515 del codice civile e' abrogato.
6. All'articolo 223- sexiesdecies, primo comma, delle disposizioni per
l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al
regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, le parole: "depositare i bilanci
attraverso strumenti di comunicazione informatica" sono sostituite dalle
seguenti: "comunicare annualmente attraverso strumenti di comunicazione
informatica le notizie di bilancio, anche ai fini della dimostrazione
del possesso del requisito di cui all'articolo 2513 del codice,
all'amministrazione presso la quale e' tenuto l'albo. L'omessa
comunicazione comporta l'applicazione della sanzione amministrativa
della sospensione semestrale di ogni attivita' dell'ente, intesa come
divieto di assumere nuove eventuali obbligazioni contrattuali".
7. All'articolo 1 della legge 17 luglio 1975, n. 400, e' aggiunto, in
fine, il seguente comma:
"La vidimazione del registro di cui all'articolo 38, primo comma, del
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, e'
effettuata in forma semplificata dalla camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura territorialmente competente".
8. All'articolo 2545- octies del codice civile sono aggiunti, in fine, i
seguenti commi:
"Qualora la cooperativa abbia perso la qualifica di cooperativa a
mutualita' prevalente per il mancato rispetto della condizione di
prevalenza di cui all'articolo 2513, l'obbligo di cui al secondo comma
si applica soltanto nel caso in cui la cooperativa medesima modifichi le
previsioni statutarie di cui all'articolo 2514 o abbia emesso strumenti
finanziari.
In tutti i casi di perdita della citata qualifica, la cooperativa e'
tenuta a segnalare espressamente tale condizione attraverso gli
strumenti di comunicazione informatica previsti dall'articolo 223-
sexiesdecies delle disposizioni per l'attuazione del presente codice. Lo
stesso obbligo sussiste per la cooperativa nel caso in cui le risultanze
contabili relative al primo anno successivo alla perdita della detta
qualifica evidenzino il rientro nei parametri della mutualita'
prevalente. In seguito alle predette segnalazioni, l'amministrazione
presso la quale e' tenuto l'albo delle societa' cooperative provvede
alla variazione della sezione di iscrizione all'albo medesimo senza
alcun ulteriore onere istruttorio. L'omessa o ritardata comunicazione
della perdita della qualifica di cooperativa a mutualita' prevalente e'
segnalata all'amministrazione finanziaria e comporta l'applicazione
della sanzione amministrativa della sospensione semestrale di ogni
attivita' dell'ente, intesa come divieto di assumere nuove eventuali
obbligazioni contrattuali".
9. All'articolo 1 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, dopo il
comma 4 e' inserito il seguente:
"4-bis. Ferme le specifiche disposizioni civilistiche, gli uffici
amministrativi preposti alla vigilanza cooperativa ai sensi dei commi
precedenti assolvono i compiti loro affidati dalla legge esclusivamente
nell'interesse pubblico".
10. Al fine di favorire la formazione, la promozione e la vigilanza in
tema di cooperazione, l'Istituto italiano di studi cooperativi Luigi
Luzzatti e' trasformato nell'Associazione italiana di studi cooperativi
Luigi Luzzatti avente personalita' giuridica, con sede in Roma, ed
avente quale socio unico il Ministero dello sviluppo economico, che ne
assicura la vigilanza ed a supporto del quale l'ente opera, seguendo le
direttive impartite. I mezzi finanziari e patrimoniali dell'Associazione
sono costituiti, oltreche' dal patrimonio gia' facente capo all'Istituto
al momento della trasformazione, da una quota dello stanziamento di
bilancio derivante dall'articolo 29-bis del decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con
modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302, senza oneri aggiuntivi
per la finanza pubblica. L'entita' della predetta quota e' fissata
annualmente con decreto del Ministro dello sviluppo economico all'atto
dell'approvazione del programma annuale di attivita'.
11. Al comma 2, secondo periodo, dell'articolo 1 del decreto legislativo
2 agosto 2002, n. 220, la parola: "amministrativa" e' sostituita dalla
seguente: "esclusiva" e le parole: "anche in occasione di interventi
ispettivi di altre amministrazioni pubbliche" sono soppresse.
12. Dopo il comma 5 dell'articolo 12 del decreto legislativo 2 agosto
2002, n. 220, e' aggiunto il seguente:
"5-bis. Agli enti cooperativi che senza giustificato motivo non
ottemperano, entro il termine prescritto, anche parzialmente alla
diffida impartita in sede di vigilanza, salva l'applicazione di
ulteriori sanzioni, e' irrogata la sanzione della sospensione semestrale
di ogni attivita' dell'ente, intesa come divieto di assumere nuove
eventuali obbligazioni contrattuali".
13. All'articolo 223- septiesdecies delle disposizioni per l'attuazione
del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30
marzo 1942, n. 318, le parole: "entro il 31 dicembre 2004" sono
soppresse.
Art. 11
(Internazionalizzazione delle imprese)
1. Alla legge 31 marzo 2005, n. 56, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 4, comma 2, le parole da: "e con il Ministro
dell'istruzione" fino a: "Conferenza permanente" sono sostituite dalle
seguenti: ", sentiti il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca e la Conferenza permanente";
b) all'articolo 5, comma 3, le parole: ", di concerto con il Ministro
per gli italiani nel Mondo, d'intesa con il Ministro delle politiche
agricole e forestali e con il Ministro per gli affari regionali," sono
soppresse.
Art. 12.
(Commercio internazionale e incentivi per l'internazionalizzazione delle
imprese)
1. Il Governo e' delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri
a carico della finanza pubblica, entro diciotto mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, previo parere della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, acquisito il parere delle Commissioni
parlamentari competenti per materia, un decreto legislativo recante
norme per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di
internazionalizzazione delle imprese, secondo le modalita' e i principi
e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n.
59, e successive modificazioni, nonche' nel rispetto dei seguenti
principi e criteri direttivi:
a) riunire e coordinare tutte le disposizioni legislative vigenti in
materia di internazionalizzazione delle imprese, considerando, oltre a
quelle relative alle esportazioni, anche quelle concernenti gli
investimenti in grado di promuovere l'internazionalizzazione delle
produzioni italiane e prevedendo la delegificazione dei procedimenti in
materia;
b) prevedere accordi tra enti pubblici e il sistema bancario per
l'utilizzo dei servizi e delle sedi estere degli istituti di credito.
2. Il Governo e' delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, acquisito il parere delle Commissioni parlamentari
competenti per materia, previo parere della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, uno o piu' decreti legislativi ai fini della ridefinizione, del
riordino e della razionalizzazione degli enti operanti nel settore
dell'internazionalizzazione delle imprese, di cui all'allegato 1,
nonche' degli strumenti di incentivazione per la promozione all'estero e
l'internazionalizzazione delle imprese erogati direttamente dagli enti
di cui all'allegato 1, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) rispetto dei compiti attribuiti al Ministero dello sviluppo
economico, al Ministero degli affari esteri e al Ministero dell'economia
e delle finanze dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e dal
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, e adeguamento delle
disposizioni legislative che regolano i singoli enti al quadro delle
competenze delineato dal citato decreto legislativo n. 143 del 1998,
nonche' all'assetto costituzionale derivante dalla legge costituzionale
18 ottobre 2001, n. 3;
b) riassetto organizzativo degli enti operanti nel settore
dell'internazionalizzazione delle imprese, secondo principi ispirati
alla maggiore funzionalita' dei medesimi in relazione alle rinnovate
esigenze imposte dall'attuale quadro economico- finanziario, nonche' a
obiettivi di coerenza della politica economica e commerciale estera e
della promozione del sistema economico italiano in ambito internazionale
con le funzioni svolte dall'amministrazione centrale degli affari
esteri, dalle rappresentanze diplomatiche e dagli uffici consolari in
materia di rappresentanza, di coordinamento e di tutela degli interessi
italiani in sede internazionale;
c) compatibilita' con gli obiettivi di riassetto della normativa in
materia di internazionalizzazione delle imprese di cui al comma 1;
d) semplificazione della procedura di ripartizione dello stanziamento
annuale per il finanziamento dei programmi promozionali all'estero di
enti, istituti, associazioni, consorzi export multiregionali, camere di
commercio italiane all'estero, erogato ai sensi delle leggi di settore;
e) complementarita' degli incentivi rispetto ad analoghe misure di
competenza regionale.
3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti
legislativi di cui ai commi 1 e 2, possono essere emanate disposizioni
correttive e integrative dei decreti stessi, nel rispetto delle
modalita' e dei principi e criteri direttivi stabiliti dai medesimi
commi.
4. Per le finalita' di cui all'articolo 1 della legge 27 febbraio 2006,
n. 105, sono assegnati all'apposito Fondo istituito presso il Ministero
dello sviluppo economico 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009,
2010 e 2011, da ripartire secondo le modalita' di cui al comma 3 del
medesimo articolo. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009- 2011, nell'ambito del
programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da
ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando, per l'anno
2009, quanto a euro 500.000 l'accantonamento relativo al Ministero
dell'economia e delle finanze e quanto a euro 1.500.000 l'accantonamento
relativo al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche
sociali, per l'anno 2010, quanto a euro 2.000.000 l'accantonamento
relativo al Ministero dell'interno e, per l'anno 2011, quanto a euro
2.000.000 l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle
finanze.
Art. 13.
(Fondi regionali con finalita' di venture capital gestiti dalla SIMEST
Spa)
1. All'articolo 1 del decreto- legge 14 marzo 2005, n. 35,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, il
comma 6-bis e' sostituito dal seguente:
"6-bis. Al fine di potenziare l'attivita' della SIMEST Spa a supporto
dell'internazionalizzazione delle imprese, le regioni possono assegnare
in gestione alla societa' stessa propri fondi rotativi con finalita' di
venture capital, per l'acquisizione di quote aggiuntive di
partecipazione fino a un massimo del 49 per cento del capitale o fondo
sociale di societa' o imprese partecipate da imprese operanti nel
proprio territorio. Tali fondi sono autonomi e restano distinti dal
patrimonio della SIMEST Spa. Qualora i fondi rotativi siano assegnati da
regioni del Mezzogiorno, le quote di partecipazione complessivamente
detenute dalla SIMEST Spa possono raggiungere una percentuale fino al 70
per cento del capitale o fondo sociale. I fondi rotativi regionali con
finalita' di venture capital previsti dal presente comma possono anche
confluire, ai fini della gestione, nel fondo unico di cui all'articolo
1, comma 932, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, estendendosi agli
stessi la competenza del Comitato di indirizzo e di rendicontazione di
cui al decreto del Vice Ministro delle attivita' produttive n. 404 del
26 agosto 2003. Il Ministro dello sviluppo economico provvede, con
proprio decreto, all'integrazione della composizione del Comitato di
indirizzo e di rendicontazione con un rappresentante della regione
assegnataria del fondo per le specifiche delibere di impiego del
medesimo, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica".
Art. 14.
(Utilizzo della quota degli utili della SIMEST Spa)
1. Per il raggiungimento delle finalita' di cui all'articolo 3,
comma 5, della legge 24 aprile 1990, n. 100, come da ultimo modificato
dall'articolo 1, comma 934, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e'
istituito presso la Tesoreria dello Stato, con apposita contabilita'
speciale, il Fondo rotativo per favorire la fase di avvio (start- up) di
progetti di internazionalizzazione di imprese singole o aggregate,
gestito dalla SIMEST Spa, ai sensi dell'articolo 25 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 143.
2. Sono assegnate al Fondo, con decreto del Ministero dello sviluppo
economico, le disponibilita' finanziarie derivanti da utili di spettanza
del Ministero stesso in qualita' di socio della SIMEST Spa, gia'
finalizzate, ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, a
interventi per lo sviluppo delle esportazioni.
3. Gli interventi del Fondo hanno per oggetto investimenti transitori e
non di controllo nel capitale di rischio di societa' appositamente
costituite da singole piccole e medie imprese, o da loro raggruppamenti,
per realizzare progetti di internazionalizzazione.
4. Il Ministro dello sviluppo economico, entro un mese dalla data di
entrata in vigore della presente legge, stabilisce, con decreto emanato
ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
le condizioni e le modalita' operative del Fondo.
Art. 15.
(Tutela penale dei diritti di proprieta' industriale)
1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 473 e' sostituito dal seguente:
"Art. 473. - (Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni
distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni). - Chiunque, potendo
conoscere dell'esistenza del titolo di proprieta' industriale,
contraffa' o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di
prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella
contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti
o alterati, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la
multa da euro 2.500 a euro 25.000. Soggiace alla pena della reclusione
da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque
contraffa' o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o
esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o
alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o
alterati. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a
condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei
regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela
della proprieta' intellettuale o industriale";
b) l'articolo 474 e' sostituito dal seguente:
"Art. 474. - (Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni
falsi). - Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo
473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne
profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi,
nazionali o esteri, contraffatti o alterati e' punito con la reclusione
da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000. Fuori
dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel
territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita
o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i
prodotti di cui al primo comma e' punito con la reclusione fino a due
anni e con la multa fino a euro 20.000. I delitti previsti dai commi
primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le
norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle
convenzioni internazionali sulla tutela della proprieta' intellettuale o
industriale";
c) dopo l'articolo 474 sono inseriti i seguenti:
"Art. 474-bis. - (Confisca). - Nei casi di cui agli articoli 473 e 474
e' sempre ordinata, salvi i diritti della persona offesa alle
restituzioni e al risarcimento del danno, la confisca delle cose che
servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne
sono l'oggetto, il prodotto, il prezzo o il profitto, a chiunque
appartenenti. Quando non e' possibile eseguire il provvedimento di cui
al primo comma, il giudice ordina la confisca di beni di cui il reo ha
la disponibilita' per un valore corrispondente al profitto. Si applica
il terzo comma dell'articolo 322-ter. Si applicano le disposizioni
dell'articolo 240, commi terzo e quarto, se si tratta di cose che
servirono o furono destinate a commettere il reato, ovvero che ne sono
l'oggetto, il prodotto, il prezzo o il profitto, appartenenti a persona
estranea al reato medesimo, qualora questa dimostri di non averne potuto
prevedere l'illecito impiego, anche occasionale, o l'illecita
provenienza e di non essere incorsa in un difetto di vigilanza. Le
disposizioni del presente articolo si osservano anche nel caso di
applicazione della pena su richiesta delle parti a norma del titolo II
del libro sesto del codice di procedura penale.
Art. 474-ter. - (Circostanza aggravante). - Se, fuori dai casi di cui
all'articolo 416, i delitti puniti dagli articoli 473 e 474, primo
comma, sono commessi in modo sistematico ovvero attraverso
l'allestimento di mezzi e attivita' organizzate, la pena e' della
reclusione da due a sei anni e della multa da euro 5.000 a euro 50.000.
Si applica la pena della reclusione fino a tre anni e della multa fino a
euro 30.000 se si tratta dei delitti puniti dall'articolo 474, secondo
comma.
Art. 474-quater. - (Circostanza attenuante). - Le pene previste dagli
articoli 473 e 474 sono diminuite dalla meta' a due terzi nei confronti
del colpevole che si adopera per aiutare concretamente l'autorita' di
polizia o l'autorita' giudiziaria nell'azione di contrasto dei delitti
di cui ai predetti articoli 473 e 474, nonche' nella raccolta di
elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione
o la cattura dei concorrenti negli stessi, ovvero per la individuazione
degli strumenti occorrenti per la commissione dei delitti medesimi o dei
profitti da essi derivanti";
d) all'articolo 517, le parole: "fino a un anno o" sono sostituite dalle
seguenti: "fino a due anni e";
e) al libro secondo, titolo VIII, capo II, dopo l'articolo 517-bis sono
aggiunti i seguenti:
"Art. 517-ter. - (Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando
titoli di proprieta' industriale). - Salva l'applicazione degli articoli
473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di
proprieta' industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o
altri beni realizzati usurpando un titolo di proprieta' industriale o in
violazione dello stesso e' punito, a querela della persona offesa, con
la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.
Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel
territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con
offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni
di cui al primo comma.
Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter,
secondo comma, e 517-bis, secondo comma.
I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che
siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti
comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della
proprieta' intellettuale o industriale.
Art. 517-quater. - (Contraffazione di indicazioni geografiche o
denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari). - Chiunque
contraffa' o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di
origine di prodotti agroalimentari e' punito con la reclusione fino a
due anni e con la multa fino a euro 20.000.
Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel
territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con
offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i
medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.
Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter,
secondo comma, e 517-bis, secondo comma.
I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione
che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti
comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle
indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti
agroalimentari.
Art. 517-quinquies. - (Circostanza attenuante). - Le pene previste dagli
articoli 517-ter e 517-quater sono diminuite dalla meta' a due terzi nei
confronti del colpevole che si adopera per aiutare concretamente l'autorita'
di polizia o l'autorita' giudiziaria nell'azione di contrasto dei
delitti di cui ai predetti articoli 517-ter e 517-quater, nonche' nella
raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per
l'individuazione o la cattura dei concorrenti negli stessi, ovvero per
la individuazione degli strumenti occorrenti per la commissione dei
delitti medesimi o dei profitti da essi derivanti".
2. Con effetto dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui
al comma 1, lettera e), all'articolo 127 del codice della proprieta'
industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, il
comma 1 e' abrogato.
3. All'articolo 12- sexies, comma 1, primo periodo, del decreto- legge 8
giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
1992, n. 356, e successive modificazioni, dopo le parole: "416, sesto
comma," sono inserite le seguenti: "416, realizzato allo scopo di
commettere delitti previsti dagli articoli 473, 474, 517-ter e
517-quater,".
4. All'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, dopo le
parole: "416, sesto comma," sono inserite le seguenti: "416, realizzato
allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 473 e 474,".
5. La disposizione di cui al comma 4 si applica solo ai procedimenti
iniziati successivamente alla data di entrata in vigore della presente
legge.
6. All'articolo 4-bis, comma 1-ter, della legge 26 luglio 1975, n. 354,
dopo le parole: "ai sensi dell'articolo 80, comma 2, del medesimo testo
unico," sono inserite le seguenti: "all'articolo 416, primo e terzo
comma, del codice penale, realizzato allo scopo di commettere delitti
previsti dagli articoli 473 e 474 del medesimo codice,".
7. Al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 25-bis:
1) al comma 1, alinea, le parole: "e in valori di bollo" sono sostituite
dalle seguenti: ", in valori di bollo e in strumenti o segni di
riconoscimento";
2) al comma 1, dopo la lettera f), e' aggiunta la seguente:
"f-bis) per i delitti di cui agli articoli 473 e 474, la sanzione
pecuniaria fino a cinquecento quote";
3) al comma 2, le parole: "e 461" sono sostituite dalle seguenti: ",
461, 473 e 474";
4) la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Falsita' in monete, in
carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di
riconoscimento";
b) dopo l'articolo 25-bis e' inserito il seguente:
"Art. 25-bis.1. - (Delitti contro l'industria e il commercio). - 1. In
relazione alla commissione dei delitti contro l'industria e il commercio
previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni
pecuniarie:
a) per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 517-ter e
517-quater la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
b) per i delitti di cui agli articoli 513-bis e 514 la sanzione
pecuniaria fino a ottocento quote.
2. Nel caso di condanna per i delitti di cui alla lettera b) del comma 1
si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9,
comma 2";
c) dopo l'articolo 25- octies e' inserito il seguente:
"Art. 25- novies. - (Delitti in materia di violazione del diritto
d'autore). - 1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli
articoli 171, primo comma, lettera a-bis), e terzo comma, 171-bis,
171-ter, 171- septies e 171- octies della legge 22 aprile 1941, n. 633,
si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.
2. Nel caso di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano
all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per
una durata non superiore ad un anno. Resta fermo quanto previsto
dall'articolo 174-quinquies della citata legge n. 633 del 1941".
Art. 16.
(Destinazione di beni sequestrati o confiscati nel corso di operazioni
di polizia giudiziaria per la repressione di reati di cui agli articoli
473, 474, 517-ter e 517-quater del codice penale)
1. I beni mobili iscritti in pubblici registri, le navi, le
imbarcazioni, i natanti e gli aeromobili sequestrati nel corso di
operazioni di polizia giudiziaria per la repressione di reati di cui
agli articoli 473, 474, 517-ter e 517-quater del codice penale sono
affidati dall'autorita' giudiziaria in custodia giudiziale agli organi
di polizia che ne facciano richiesta per essere utilizzati in attivita'
di polizia ovvero possono essere affidati ad altri organi dello Stato o
ad altri enti pubblici non economici, per finalita' di giustizia, di
protezione civile o di tutela ambientale.
2. Gli oneri relativi alla gestione dei beni e all'assicurazione
obbligatoria dei veicoli, dei natanti e degli aeromobili sono a carico
dell'ufficio o comando usuario.
3. Nel caso in cui non vi sia alcuna istanza di affidamento in custodia
giudiziale ai sensi del comma 1, l'autorita' giudiziaria competente
dispone la distruzione dei beni sequestrati secondo le modalita'
indicate all'articolo 83 delle norme di attuazione, di coordinamento e
transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 271. In caso di distruzione, la
cancellazione dei veicoli dai pubblici registri e' eseguita in esenzione
da qualsiasi tributo o diritto.
4. I beni mobili di cui al comma 1, acquisiti dallo Stato a seguito di
provvedimento definitivo di confisca, sono assegnati, a richiesta, agli
organi o enti che ne hanno avuto l'uso. Qualora tali enti od organi non
presentino richiesta di assegnazione, i beni sono distrutti ai sensi del
comma 3.
5. Per quanto non disposto dai commi 1, 2, 3 e 4 si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni dell'articolo 301-bis del testo unico delle
disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 25 gennaio 1973, n. 43.
Art. 17.
(Contrasto della contraffazione)
1. All'articolo 9, comma 1, lettera a), della legge 16 marzo 2006,
n. 146, dopo le parole: "in ordine ai delitti previsti dagli articoli"
sono inserite le seguenti: "473, 474,".
2. All'articolo 1, comma 7, del decreto- legge 14 marzo 2005, n. 35,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel primo periodo:
1) le parole: "Salvo che il fatto costituisca reato," sono soppresse;
2) le parole: "da 500 euro fino a 10.000 euro l'acquisto o
l'accettazione, senza averne prima accertata la legittima provenienza, a
qualsiasi titolo di cose" sono sostituite dalle seguenti: "da 100 euro
fino a 7.000 euro l'acquirente finale che acquista a qualsiasi titolo
cose";
3) la parola: "intellettuale" e' sostituita dalla seguente:
"industriale";
b) il secondo periodo e' soppresso;
c) nel quinto periodo prima delle parole: "Qualora l'acquisto sia
effettuato da un operatore commerciale" sono inserite le seguenti:
"Salvo che il fatto costituisca reato,".
3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 7, del decreto-
legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge
14 maggio 2005, n. 80, come modificato, da ultimo, dal comma 2 del
presente articolo, e salvo che il fatto costituisca reato, e' prevista
la confisca amministrativa dei locali ove vengono prodotti, depositati,
detenuti per la vendita o venduti i materiali contraffatti,
salvaguardando il diritto del proprietario in buona fede.
4. All'articolo 4, comma 49, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
"ovvero l'uso di marchi di aziende italiane su prodotti o merci non
originari dell'Italia ai sensi della normativa europea sull'origine
senza l'indicazione precisa, in caratteri evidenti, del loro Paese o del
loro luogo di fabbricazione o di produzione, o altra indicazione
sufficiente ad evitare qualsiasi errore sulla loro effettiva origine
estera";
b) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le false e le fallaci
indicazioni di provenienza o di origine non possono comunque essere
regolarizzate quando i prodotti o le merci siano stati gia' immessi in
libera pratica".
Art. 18.
(Azioni a tutela della qualita' delle produzioni agroalimentari, della
pesca e dell'acquacoltura e per il contrasto alla contraffazione dei
prodotti agroalimentari ed ittici)
1. Al fine di rafforzare le azioni volte a tutelare la qualita'
delle produzioni agroalimentari, della pesca e dell'acquacoltura e a
contrastare le frodi in campo agroalimentare e nella filiera ittica
nonche' la commercializzazione di specie ittiche protette ovvero prive
delle informazioni obbligatorie a tutela del consumatore, per gli anni
2009- 2011 il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
promuove le iniziative necessarie per assicurare la qualita' delle
produzioni e dei prodotti immessi al consumo nel territorio nazionale.
2. All'attuazione del comma 1 il Ministero provvede ai sensi dei commi
4-bis e 4-ter dell'articolo 4 del decreto- legge 10 gennaio 2006, n. 2,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, e,
limitatamente alle attivita' di controllo, con il coordinamento
dell'Ispettorato centrale per il controllo della qualita' dei prodotti
agroalimentari, attraverso il Comando carabinieri politiche agricole e
alimentari, il Corpo forestale dello Stato e il Corpo delle capitanerie
di porto- guardia costiera, nell'ambito delle rispettive competenze.
3. Al fine di garantire la qualita' e una migliore valorizzazione
commerciale dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura italiani non
destinati all'esportazione devono essere fornite, per tutte le partite,
da soggetti d'impresa esercenti la pesca, almeno le seguenti nformazioni:
a) il numero di identificazione di ogni partita;
b) il nome commerciale e il nome scientifico di ogni specie;
c) il peso vivo espresso in chilogrammi;
d) la data della cattura, della raccolta ovvero la data d'asta del
prodotto;
e) il nome del peschereccio ovvero il sito di acquacoltura;
f) il nome e l'indirizzo dei fornitori;
g) l'attrezzo da pesca.
4. A ciascuna partita e' applicato, a cura dei soggetti esercenti la
pesca, un sistema specifico di marcatura ed etichettatura, individuato
con successivo decreto ministeriale, contenente le informazioni di cui
al comma 3, adottato previa comunicazione alla Commissione europea ai
sensi della direttiva 98/ 34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 22 giugno 1998.
5. Le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano ai soggetti e alle
imprese titolari di licenze di imbarcazioni inferiori a 15 metri e
comunque alle partite di peso inferiore a 15 chilogrammi.
6. Dall'applicazione dei commi 3, 4 e 5 non derivano nuovi o maggiori
oneri a carico del bilancio dello Stato.
7. Entro il 30 aprile di ogni anno, il Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali trasmette alle Camere una relazione
nella quale illustra, con riferimento all'anno precedente, le iniziative
assunte a tutela della qualita' delle produzioni agroalimentari, della
pesca e dell'acquacoltura, con specifico riguardo:
a) alle iniziative di formazione e di informazione;
b) alle attivita' di controllo effettuate, distinguendo quelle rivolte
alle produzioni di qualita' regolamentata e quelle effettuate nei
singoli settori produttivi;
c) agli illeciti riscontrati nelle attivita' di controllo, indicando le
contestazioni amministrative sollevate, i sequestri effettuati e le
notizie di reato inviate, anche con specifico riguardo al reato di cui
all'articolo 517-quater del codice penale, introdotto dall'articolo 15,
comma 1, lettera e), della presente legge.
8. Nella relazione di cui al comma 7, il Ministero da' un quadro
complessivo delle tendenze del settore agroalimentare italiano nel
contesto internazionale, prospettando le modifiche alla normativa
vigente che ritenga necessarie per garantire la qualita' delle
produzioni e dei prodotti.
9. Per potenziare l'azione di contrasto alle frodi e di monitoraggio
della produzione dell'olio di oliva e delle olive da tavola, tenuto
conto di quanto previsto nel regolamento (CE) n. 2153/2005 della
Commissione, del 23 dicembre 2005, i frantoi oleari hanno l'obbligo di
comunicare all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA),
nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 20 della legge 6 febbraio
2007, n. 13, anche le informazioni relative all'origine del prodotto
trasformato.
10. L'AGEA, quale organismo di coordinamento e controllo ai sensi del
regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005,
definisce il dettaglio dei dati da fornire per ciascuna azienda agricola
nonche' le regole di registrazione e di controllo delle informazioni di
cui al comma 9 e, nell'ambito dei servizi del Sistema informativo
agricolo nazionale (SIAN), realizza e mette a disposizione dei soggetti
della filiera interessati alla tracciabilita' del prodotto le funzioni
di alimentazione e fruizione dei dati sopra individuati, provvedendo,
anche mediante specifici accordi di servizio con le unioni riconosciute
dei frantoiani e dei produttori, alla diffusione dei servizi.
11. Per l'attuazione dei commi 1 e 2 sono autorizzate la spesa di 7
milioni di euro per l'anno 2009 per iniziative volte a garantire la
qualita' e il monitoraggio delle produzioni agroalimentari e la spesa di
2 milioni di euro per l'anno 2009 per iniziative volte a garantire le
attivita' di controllo per la qualita' e di monitoraggio della filiera
ittica. Le suddette risorse vengono assegnate dall'AGEA secondo le
modalita' di cui al comma 4-ter dell'articolo 4 del decreto- legge 10
gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo
2006, n. 81.
12. Per l'attuazione dei commi 9 e 10 e' istituito, nello stato di
previsione dell'AGEA, un fondo denominato "Fondo per la tracciabilita'
dei prodotti olio d'oliva e olive da tavola", con una dotazione di 5
milioni di euro per l'anno 2009.
13. Agli oneri derivanti dai commi 11 e 12, pari a 14 milioni di euro
per l'anno 2009, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle
risorse di cui all'articolo Ibis, comma 2, del decreto- legge 10 gennaio
2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n.
81.
14. Le risorse di cui ai commi 11 e 12 possono essere incrementate
mediante corrispondente riassegnazione all'AGEA dei contributi versati
all'entrata del bilancio dello Stato da parte delle regioni e di altri
enti e organismi pubblici, secondo modalita' stabilite con apposite
convenzioni.
15. Per attivita' di controllo sulla pesca e sull'acquacoltura e'
autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e
2011, da destinare a favore del Corpo delle capitanerie di porto-
guardia costiera al fine di garantire lo svolgimento delle relative
attivita' operative. Al relativo onere si provvede a valere sul fondo di
cui all'articolo 5, comma 4, del decreto- legge 27 maggio 2008, n. 93,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, come
rideterminato ai sensi dell'articolo 60, comma 8, del decreto- legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133.
Art. 19.
(Proprieta' industriale)
1. All'articolo 47 del codice della proprieta' industriale, di cui
al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e' aggiunto, in fine, il
seguente comma:
"3-bis. Per i brevetti di invenzione e per i modelli di utilita', il
deposito nazionale in Italia da' luogo al diritto di priorita' anche
rispetto a una successiva domanda nazionale depositata in Italia, in
relazione a elementi gia' contenuti nella domanda di cui si rivendica la
priorita'".
2. All'articolo 120 del citato codice di cui al decreto legislativo 10
febbraio 2005, n. 30, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. Le azioni in materia di proprieta' industriale i cui titoli sono
concessi o in corso di concessione si propongono avanti l'autorita'
giudiziaria dello Stato, qualunque sia la cittadinanza, il domicilio o
la residenza delle parti. Se l'azione di nullita' o quella di
contraffazione sono proposte quando il titolo non e' stato ancora
concesso, la sentenza puo' essere pronunciata solo dopo che l'Ufficio
italiano brevetti e marchi ha provveduto sulla domanda di concessione,
esaminandola con precedenza rispetto a domande presentate in data
anteriore. Il giudice, tenuto conto delle circostanze, dispone la
sospensione del processo, per una o piu' volte, fissando con il medesimo
provvedimento l'udienza in cui il processo deve proseguire".
3. All'articolo 122 del citato codice di cui al decreto legislativo 10
febbraio 2005, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. Fatto salvo il disposto dell'articolo 118, comma 4, l'azione diretta
ad ottenere la dichiarazione di decadenza o di nullita' di un titolo di
proprieta' industriale puo' essere esercitata da chiunque vi abbia
interesse e promossa d'ufficio dal pubblico ministero. In deroga
all'articolo 70 del codice di procedura civile l'intervento del pubblico
ministero non e' obbligatorio";
b) ai commi 6 e 8, la parola: "diritti" e' sostituita dalla seguente:
"titoli".
4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche ai procedimenti
in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
5. L'articolo 134 del citato codice di cui al decreto legislativo 10
febbraio 2005, n. 30, e' sostituito dal seguente:
"Art. 134. - (Norme in materia di competenza). - 1. Sono devoluti alla
cognizione delle sezioni specializzate previste dal decreto legislativo
27 giugno 2003, n. 168:
a) i procedimenti giudiziari in materia di proprieta' industriale e di
concorrenza sleale, con esclusione delle sole fattispecie che non
interferiscono, neppure indirettamente, con l'esercizio dei diritti di
proprieta' industriale, nonche' in materia di illeciti afferenti
all'esercizio dei diritti di proprieta' industriale ai sensi della legge
10 ottobre 1990, n. 287, e degli articoli 81 e 82 del Trattato che
istituisce la Comunita' europea, la cui cognizione e' del giudice
ordinario, e in generale in materie che presentano ragioni di
connessione, anche impropria, con quelle di competenza delle sezioni
specializzate;
b) le controversie nelle materie disciplinate dagli articoli 64, 65, 98
e 99 del presente codice;
c) le controversie in materia di indennita' di espropriazione dei
diritti di proprieta' industriale, di cui conosce il giudice ordinario;
d) le controversie che abbiano ad oggetto i provvedimenti del Consiglio
dell'ordine di cui al capo VI di cui conosce il giudice ordinario".
6. L'articolo 239 del citato codice di cui al decreto legislativo 10
febbraio 2005, n. 30, e' sostituito dal seguente:
"Art. 239. - (Limiti alla protezione accordata dal diritto d'autore). -
1. La protezione accordata ai disegni e modelli ai sensi dell'articolo
2, numero 10), della legge 22 aprile 1941, n. 633, non opera nei soli
confronti di coloro che, anteriormente alla data del
19 aprile 2001, hanno intrapreso la fabbricazione, l'offerta o la
commercializzazione di prodotti realizzati in conformita' con disegni o
modelli che erano oppure erano divenuti di pubblico dominio. L'attivita'
in tale caso puo' proseguire nei limiti del preuso. I diritti di
fabbricazione, di offerta e di commercializzazione non possono essere
trasferiti separatamente dall'azienda".
7. All'articolo 245 del citato codice di cui al decreto legislativo 10
febbraio 2005, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. Le controversie in grado d'appello nelle materie di cui all'articolo
134, iniziate dopo la data di entrata in vigore del presente codice,
restano devolute alla cognizione delle sezioni specializzate di cui al
decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, anche se il giudizio di
primo grado o il giudizio arbitrale sono iniziati o si sono svolti
secondo le norme precedentemente in vigore, a meno che non sia gia'
intervenuta nell'ambito di essi una pronuncia sulla competenza";
b) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. Le procedure di reclamo e le cause di merito nelle materie di cui
all'articolo 134, iniziate dopo la data di entrata in vigore del
presente codice, restano devolute alla cognizione delle sezioni
specializzate di cui al decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168,
anche se riguardano misure cautelari concesse secondo le norme
precedentemente in vigore".
8. La disposizione di cui all'articolo 120, comma 1, del citato codice
di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, come sostituito
dal comma 2 del presente articolo, si applica anche ai procedimenti in
corso alla data di entrata in vigore della presente legge. La
disposizione di cui all'articolo 134 del citato codice di cui al decreto
legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, come sostituito dal comma 5 del
presente articolo, si applica anche ai procedimenti in corso alla data
di entrata in vigore della presente legge, a meno che non sia gia'
intervenuta nell'ambito di essi una pronuncia sulla competenza.
9. L'articolo 3 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 3
ottobre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre
2007, e' abrogato.
10. Presso il Ministero dello sviluppo economico e' istituito il
Consiglio nazionale anticontraffazione, con funzioni di indirizzo,
impulso e coordinamento delle azioni strategiche intraprese da ogni
amministrazione, al fine di migliorare l'insieme dell'azione di
contrasto della contraffazione a livello nazionale.
11. Il Consiglio nazionale anticontraffazione e' presieduto dal Ministro
dello sviluppo economico o da un rappresentante da lui designato. Al
fine di garantire la rappresentanza degli interessi pubblici e privati e
assicurare le necessarie sinergie tra amministrazione pubblica e
imprese, il Consiglio e' composto da un rappresentante del Ministero
dello sviluppo economico, da un rappresentante del Ministero
dell'economia e delle finanze, da un rappresentante del Ministero degli
affari esteri, da un rappresentante del Ministero della difesa, da un
rappresentante del Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali, da un rappresentante del Ministero dell'interno, da un
rappresentante del Ministero della giustizia, da un rappresentante del
Ministero per i beni e le attivita' culturali e da un rappresentante del
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. Il
Consiglio puo' invitare a partecipare ai propri lavori, in ragione dei
temi trattati, rappresentanti di altre amministrazioni pubbliche nonche'
delle categorie di imprese, lavoratori e consumatori.
12. Le modalita' di funzionamento del Consiglio nazionale
anticontraffazione sono definite con decreto del Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze,
degli affari esteri, della difesa, delle politiche agricole alimentari e
forestali, dell'interno, della giustizia, per i beni e le attivita'
culturali e del lavoro, della salute e delle politiche sociali. Le
attivita' di segreteria sono svolte dalla Direzione generale per la
lotta alla contraffazione - Ufficio italiano brevetti e marchi.
13. La partecipazione al Consiglio nazionale anticontraffazione non da'
luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennita' o rimborsi
spese. All'attuazione dei commi da 10 a 12 si provvede nell'ambito delle
risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione
vigente.
14. L'articolo 7 della legge 10 marzo 1969, n. 96, e' abrogato.
15. Il Governo e' delegato ad adottare, entro un anno dalla data di
entrata in vigore della presente legge, disposizioni correttive o
integrative, anche con riferimento all'aspetto processuale, del citato
codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30,
come modificato dalla presente legge, secondo le modalita' e i principi
e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n.
59, e successive modificazioni, e previo parere delle competenti
Commissioni parlamentari, nonche' nel rispetto dei seguenti principi e
criteri direttivi:
a) correggere gli errori materiali e i difetti di coordinamento presenti
nel codice;
b) armonizzare la normativa con la disciplina comunitaria e
internazionale, in particolare con quella intervenuta successivamente
all'emanazione del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 30
del 2005, e definire le sanzioni da applicare in caso di violazione
delle disposizioni recate in materia di protezione giuridica delle
invenzioni biotecnologiche dall'articolo 5 del decreto- legge 10 gennaio
2006, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2006,
n. 78;
c) introdurre strumenti di semplificazione e di riduzione degli
adempimenti amministrativi;
d) prevedere che, nel caso di invenzioni realizzate da ricercatori
universitari o di altre strutture pubbliche di ricerca, l'universita' o
l'amministrazione attui la procedura di brevettazione, acquisendo il
relativo diritto sull'invenzione;
e) riconoscere ai comuni la possibilita' di ottenere il riconoscimento
di un marchio e utilizzarlo per fini commerciali per identificare con
elementi grafici distintivi il patrimonio culturale, storico,
architettonico, ambientale del relativo territorio; lo sfruttamento del
marchio a fini commerciali puo' essere esercitato direttamente dal
comune anche attraverso lo svolgimento di attivita' di merchandising,
vincolando in ogni caso la destinazione dei proventi ad esso connessi al
finanziamento delle attivita' istituzionali o alla copertura dei
disavanzi pregressi dell'ente.
16. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Agli adempimenti
previsti dal presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 20.
(Bollo virtuale)
1. La lettera a) del comma 1-quater dell'articolo 1 della tariffa
dell'imposta di bollo, parte I, allegata al decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, come sostituita dal decreto del
Ministro delle finanze 20 agosto 1972, n. 642, come sostituita dal
decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992,
e successive modificazioni, e' sostituita dalla seguente:
"a) per ogni domanda di concessione o di registrazione di marchi
d'impresa, novita' vegetali, certificati complementari di protezione e
topografie di prodotti per semiconduttori: euro 42,00".
2. Dopo la lettera a) del comma 1-quater dell'articolo 1 della citata
tariffa dell'imposta di bollo, parte I, e' inserita la seguente:
"a-bis) per ogni domanda di concessione o di registrazione di brevetto
per invenzione, modello di utilita', disegno e modello ove alla stessa
risulti allegato uno o piu' dei seguenti documenti:
1) lettera di incarico a consulente di proprieta' industriale o
riferimento alla stessa;
2) richiesta di copia autentica del verbale di deposito;
3) rilascio di copia autentica del verbale di deposito: euro 20,00".
Art. 21.
(Iniziative a favore dei consumatori e della trasparenza dei prezzi)
1. I gestori dei servizi dell'energia elettrica, del gas naturale e
delle telecomunicazioni forniscono all'utente indicazioni trasparenti
circa le offerte proposte sul mercato, affinche' sia possibile per il
cliente interessato dall'offerta di servizi effettuare valutazioni e
confronti, anche in relazione ad eventuali offerte alternative di altri
gestori.
2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas e l'Autorita' per le
garanzie nelle comunicazioni predispongono le disposizioni regolamentari
necessarie per l'attuazione delle misure di cui al comma 1.
3. Al primo comma dell'articolo 1899 del codice civile, il secondo
periodo e' sostituito dai seguenti: "L'assicuratore, in alternativa ad
una copertura di durata annuale, puo' proporre una copertura di durata
poliennale a fronte di una riduzione del premio rispetto a quello
previsto per la stessa copertura dal contratto annuale. In questo caso,
se il contratto supera i cinque anni, l'assicurato, trascorso il
quinquennio, ha facolta' di recedere dal contratto con preavviso di
sessanta giorni e con effetto dalla fine dell'annualita' nel corso della
quale la facolta' di recesso e' stata esercitata".
4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano ai contratti stipulati
successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 22.
(Introduzione dell'articolo 22-bis del codice del consumo, in materia di
tutela dei consumatori contro la pubblicita' ingannevole delle compagnie
marittime)
1. Dopo l'articolo 22 del codice del consumo, di cui al decreto
legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e' inserito il seguente:
"Art. 22-bis. - (Pubblicita' ingannevole delle tariffe marittime).
- 1. E' considerata ingannevole la pubblicita' che, riguardando le
tariffe praticate da compagnie marittime che operano sul territorio
italiano direttamente o in code- sharing, reclamizzi il prezzo del
biglietto dovuto alla compagnia marittima separatamente dagli oneri
accessori, dalle tasse portuali e da tutti gli oneri comunque destinati
a gravare sul consumatore, dovendo la compagnia marittima pubblicizzare
un unico prezzo che includa tutte queste voci".
Art. 23.
(Modifica alla legge 24 dicembre 2007, n. 244)
1. Al comma 199 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n.
244, e successive modificazioni, dopo il primo periodo e' inserito il
seguente: "Nell'ambito delle indagini conoscitive avviate dal Garante,
la Guardia di finanza agisce con i poteri di indagine ad essa attribuiti
ai fini dell'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle
imposte dirette, anche ai sensi del combinato disposto dei commi 2,
lettera m), e 4 dell'articolo 2 del decreto legislativo 19 marzo 2001,
n. 68".
Art. 24.
(Iniziative a favore dei consumatori e dell'emittenza locale)
1. Le risorse di cui all'articolo 148 della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, e successive modificazioni, mantenute nella disponibilita' del
fondo di cui al medesimo articolo 148 della predetta legge n. 388 del
2000, ai sensi dell'articolo 17 del decreto- legge 30 dicembre 2008, n.
207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14,
al netto di quanto previsto dal comma 2 del presente articolo nonche'
dall'articolo 3, comma 6, della presente legge, sono destinate ad
incrementare il Fondo di cui all'articolo 81, comma 30, del decreto-
legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge
6 agosto 2008, n. 133.
2. Gli incentivi previsti dall'articolo 52, comma 18, della legge 28
dicembre 2001, n. 448, e successive rideterminazioni, sono incrementati
di 40 milioni di euro, a valere sulle risorse iscritte nello stato di
previsione della spesa in attuazione dell'articolo 148 della legge 23
dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, mantenute nella
disponibilita' del fondo di cui al medesimo articolo 148 della predetta
legge n. 388 del 2000 ai sensi dell'articolo 17 del decreto- legge 30
dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
febbraio 2009, n. 14.
Art. 25.
(Delega al Governo in materia nucleare)
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, nel rispetto delle norme in tema
di valutazione di impatto ambientale e di pubblicita' delle relative
procedure, uno o piu' decreti legislativi di riassetto normativo recanti
la disciplina della localizzazione nelterritorio nazionale di impianti
di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di
fabbricazione del combustibile nucleare, dei sistemi di stoccaggio del
combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonche' dei sistemi
per il deposito definitivo dei materiali e rifiuti radioattivi e per la
definizione delle misure compensative da corrispondere e da realizzare
in favore delle popolazioni interessate. I decreti sono adottati,
secondo le modalita' e i principi direttivi di cui all'articolo 20 della
legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonche' nel
rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 2 del presente
articolo, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e
con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa
acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive
modificazioni, e successivamente delle Commissioni parlamentari
competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario.
I pareri delle Commissioni parlamentari sono espressi entro sessanta
giorni dalla data di trasmissione degli schemi dei decreti legislativi.
Con i medesimi decreti sono altresi' stabiliti le procedure
autorizzative e i requisiti soggettivi per lo svolgimento delle
attivita' di costruzione, di esercizio e di disattivazione degli
impianti di cui al primo periodo.
2. La delega di cui al comma 1 e' esercitata nel rispetto dei seguenti
principi e criteri direttivi:
a) previsione della possibilita' di dichiarare i siti aree di interesse
strategico nazionale, soggette a speciali forme di vigilanza e di
protezione;
b) definizione di elevati livelli di sicurezza dei siti, che soddisfino
le esigenze di tutela della salute della popolazione e dell' ambiente;
c) riconoscimento di benefici diretti alle persone residenti, agli enti
locali e alle imprese operanti nel territorio circostante il sito, con
oneri a carico delle imprese coinvolte nella costruzione o
nell'esercizio degli impianti e delle strutture, alle quali e' fatto
divieto di trasferire tali oneri a carico degli utenti finali;
d) previsione delle modalita' che i titolari di autorizzazioni di
attivita' devono adottare per la sistemazione dei rifiuti radioattivi e
dei materiali nucleari irraggiati e per lo smantellamento degli impianti
a fine vita;
e) acquisizione di dati tecnico- scientifici predisposti da enti
pubblici di ricerca, ivi incluso l'Istituto superiore per la protezione
e la ricerca ambientale (ISPRA), e universita';
f) determinazione delle modalita' di esercizio del potere sostitutivo
del Governo in caso di mancato raggiungimento delle necessarie intese
con i diversi enti locali coinvolti, secondo quanto previsto
dall'articolo 120 della Costituzione;
g) previsione che la costruzione e l'esercizio di impianti per la
produzione di energia elettrica nucleare e di impianti per la messa in
sicurezza dei rifiuti radioattivi o per lo smantellamento di impianti
nucleari a fine vita e tutte le opere connesse siano considerati
attivita' di preminente interesse statale e, come tali, soggette ad
autorizzazione unica rilasciata, su istanza del soggetto richiedente e
previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni,
con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
h) previsione che l'autorizzazione unica sia rilasciata a seguito di un
procedimento unico al quale partecipano le amministrazioni interessate,
svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalita'
di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241;
l'autorizzazione deve comprendere la dichiarazione di pubblica utilita',
indifferibilita' e urgenza delle opere, l'eventuale dichiarazione di
inamovibilita' e l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio dei
beni in essa compresi; l'autorizzazione unica sostituisce ogni
provvedimento amministrativo, autorizzazione, concessione, licenza,
nulla osta, atto di assenso e atto amministrativo, comunque denominati,
ad eccezione delle procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA)
e di valutazione ambientale strategica (VAS) cui si deve
obbligatoriamente ottemperare, previsti dalle norme vigenti, costituendo
titolo a costruire ed esercire le infrastrutture in conformita' del
progetto approvato;
i) previsione che le approvazioni relative ai requisiti e alle
specifiche tecniche degli impianti nucleari, gia' concesse negli ultimi
dieci anni dalle Autorita' competenti di Paesi membri dell'Agenzia per
l'energia nucleare dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo
economico (AENOCSE) o dalle autorita' competenti di Paesi con i quali
siano definiti accordi bilaterali di cooperazione tecnologica e
industriale nel settore nucleare, siano considerate valide in Italia,
previa approvazione dell'Agenzia per la sicurezza nucleare;
l) previsione che gli oneri relativi ai controlli di sicurezza e di
radioprotezione, che devono comunque assicurare la massima trasparenza
nei confronti dei cittadini e delle amministrazioni locali, siano a
titolo oneroso a carico degli esercenti le attivita' nucleari e possano
essere svolti, in tempi certi e compatibili con la programmazione
complessiva delle attivita', avvalendosi anche del supporto e della
consulenza di esperti di analoghe organizzazioni di sicurezza europee;
m) individuazione degli strumenti di copertura finanziaria e
assicurativa contro il rischio di prolungamento dei tempi di costruzione
per motivi indipendenti dal titolare dell'autorizzazione unica;
n) previsione delle modalita' attraverso le quali i produttori di
energia elettrica nucleare dovranno provvedere alla costituzione di un
fondo per il "decommissioning";
o) previsione di opportune forme di informazione diffusa e capillare per
le popolazioni, e in particolare per quelle coinvolte, al fine di creare
le condizioni idonee per l'esecuzione degli interventi e per la gestione
degli impianti;
p) previsione di sanzioni per la violazione delle norme prescrittive
previste nei decreti legislativi;
q) previsione, nell'ambito delle risorse di bilancio disponibili allo
scopo, di una opportuna campagna di informazione alla popolazione
italiana sull'energia nucleare, con particolare riferimento alla sua
sicurezza e alla sua economicita'.
3. Nei giudizi davanti agli organi di giustizia amministrativa che
comunque riguardino le procedure di progettazione, approvazione e
realizzazione delle opere, infrastrutture e insediamenti produttivi
concernenti il settore dell'energia nucleare e relative attivita' di
espropriazione, occupazione e asservimento si applicano le disposizioni
di cui all'articolo 246 del codice dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163.
4. Al comma 4 dell'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n.
79, dopo le parole: "fonti energetiche rinnovabili" sono inserite le
seguenti: ", energia nucleare prodotta sul territorio nazionale".
5. Disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi di cui
al comma 1 possono essere emanate, nel rispetto delle modalita' e dei
principi e criteri direttivi di cui ai commi 1 e 2, entro un anno dalla
data della loro entrata in vigore.
6. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai relativi adempimenti
si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili
a legislazione vigente.
7. All'articolo 3 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 52, dopo
il comma 2 e' inserito il seguente:
"2-bis. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e' regolamentata
la garanzia finanziaria di cui al numero 1) della lettera d) del comma
2".
Art. 26.
(Energia nucleare)
1. Con delibera del CIPE, da adottare entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge e previo parere della Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dello
sviluppo economico, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, sentite le Commissioni parlamentari competenti,
sono definite le tipologie degli impianti per la produzione di energia
elettrica nucleare che possono essere realizzati nel territorio
nazionale. La Conferenza unificata si esprime entro sessanta giorni
dalla richiesta, trascorsi i quali il parere si intende acquisito.
2. Con delibera del CIPE, su proposta del Ministro dello sviluppo
economico, sono individuati, senza nuovi o maggiori oneri ne' minori
entrate a carico della finanza pubblica, i criteri e le misure atti a
favorire la costituzione di consorzi per la costruzione e l'esercizio
degli impianti di cui al comma 1, formati da soggetti produttori di
energia elettrica e da soggetti industriali anche riuniti in consorzi.
Art. 27.
(Misure per la sicurezza e il potenziamento del settore energetico)
1. Per lo svolgimento dei servizi specialistici in campo energetico,
le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono
rivolgersi, nell'ambito delle risorse disponibili, al Gestore dei
servizi elettrici Spa e alle societa' da esso controllate. Il Gestore
dei servizi elettrici Spa e le societa' da esso controllate forniscono
tale supporto secondo modalita' stabilite con atto di indirizzo del
Ministro dello sviluppo economico e, entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, adeguano lo statuto societario.
2. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas si avvale del Gestore
dei servizi elettrici Spa e dell'Acquirente unico Spa per il
rafforzamento delle attivita' di tutela dei consumatori di energia,
anche con riferimento alle attivita' relative alle funzioni di cui
all'articolo 2, comma 12, lettere l) e m), della legge 14 novembre 1995,
n. 481, nonche' per l'espletamento di attivita' tecniche sottese
all'accertamento e alla verifica dei costi posti a carico dei clienti
come maggiorazioni e ulteriori componenti del prezzo finale
dell'energia. Dall'avvalimento del Gestore dei servizi elettrici Spa e
dell'Acquirente unico Spa da parte dell'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica.
3. Al fine di consentire la razionalizzazione e l'efficienza delle
strutture di natura pubblicistica operanti nei settori dell'energia
elettrica e del gas naturale e la loro semplificazione gestionale
mediante l'accorpamento funzionale con altre strutture a totale
partecipazione pubblica esistenti, il fondo bombole per metano, di cui
alla legge 8 luglio 1950, n. 640, e l'Agenzia nazionale delle scorte di
riserva, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 11 febbraio 1998,
n. 32, sono soppressi dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
4. Per incentivare l'utilizzazione dell'energia elettrica prodotta con
fonti rinnovabili, i comuni con popolazione fino a 20.000 residenti
possono usufruire del servizio di scambio sul posto dell'energia
elettrica prodotta,secondo quanto stabilito dall'articolo 2, comma 150,
lettera a), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per gli impianti di
cui sono proprietari di potenza non superiore a 200 kW, a copertura dei
consumi di proprie utenze, senza tener conto dell'obbligo di coincidenza
tra il punto di immissione e il punto di prelievo dell'energia scambiata
con la rete e fermo restando il pagamento degli oneri di rete.
5. Il Ministero della difesa, ai fini di quanto previsto dal comma 1
dell'articolo 39, puo' usufruire per l'energia elettrica prodotta da
fonti rinnovabili del servizio di scambio sul posto dell'energia
elettrica prodotta secondo le modalita' di cui al comma 4, anche per
impianti di potenza superiore a 200 kW.
6. La gestione in regime di separazione contabile ed amministrativa del
fondo bombole per metano, di cui alla legge 8 luglio 1950, n. 640, e le
funzioni dell'Agenzia nazionale delle scorte di riserva, di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, sono
attribuite alla cassa conguaglio GPL (gas di petrolio
liquefatto), di cui al provvedimento del Comitato interministeriale dei
prezzi n. 44/1977 del 28 ottobre 1977.
7. Il soggetto indicato al comma 6 succede a titolo universale agli enti
soppressi in ogni rapporto, anche controverso, e ne acquisisce le
risorse finanziarie, strumentali e di personale, senza oneri per la
finanza pubblica.
8. Con atto di indirizzo strategico del Ministro dello sviluppo
economico e del Ministro dell'economia e delle finanze sono ridefiniti i
compiti e le funzioni della societa' Sogin Spa, prevedendo le modalita'
per disporre il conferimento di beni o rami di azienda della societa'
Sogin Spa ad una o piu' societa', partecipate dallo Stato in misura non
inferiore al 20 per cento, operanti nel settore energetico.
9. Ai fini dell'attuazione dell'atto di indirizzo strategico di cui al
comma 8 e fino alla sua completa esecuzione, con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, si provvede alla nomina di un
commissario e di due vicecommissari per la societa' Sogin Spa,
mantenendo in capo ad essa in fase transitoria gli attuali compiti,
dipendenze e fonti di finanziamento, che saranno ridefiniti al fine di
assicurare una maggiore efficienza nel settore. Il consiglio di
amministrazione della societa' Sogin Spa in carica alla data di entrata
in vigore della presente legge decade alla medesima data.
10. Al fine di accelerare e assicurare l'attuazione dei programmi per
l'efficienza e il risparmio energetico, nei limiti di stanziamento a
legislazione vigente, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e
con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e d'intesa con la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, predispone un piano
straordinario per l'efficienza e il risparmio energetico entro il 31
dicembre 2009 e lo trasmette alla Commissione europea. Il piano
straordinario, predisposto con l'apporto dell'Agenzia di cui
all'articolo 4 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, contiene
in particolare:
a) misure per favorire il coordinamento e l'armonizzazione tra le
funzioni e i compiti in materia di efficienza energetica svolti dallo
Stato, dalle regioni, dalle province autonome e dagli enti locali;
b) misure volte ad assicurare la promozione di nuova edilizia a
rilevante risparmio energetico e la riqualificazione energetica degli
edifici esistenti;
c) valutazioni di efficacia dei programmi e delle iniziative attuati e
in fase di avvio, con definizione di strumenti per la raccolta
centralizzata delle informazioni;
d) meccanismi e incentivi per l'offerta di servizi energetici da parte
di categorie professionali, organismi territoriali, imprese e loro
associazioni, ESCO e soggetti fornitori di servizi energetici come
definiti dall'articolo 2 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115,
e grandi centri commerciali;
e) meccanismi e incentivi per lo sviluppo dei sistemi di
microcogenerazione e di piccola cogenerazione;
f) sostegno e sviluppo della domanda di titoli di efficienza energetica
e dei certificati verdi attraverso un ampliamento ed in sostegno della
domanda;
g) misure di semplificazione amministrativa tali da permettere lo
sviluppo reale del mercato della generazione distribuita;
h) definizione di indirizzi per l'acquisto e l'installazione di prodotti
nuovi e per la sostituzione di prodotti, apparecchiature e processi con
sistemi ad alta efficienza, anche estendendo l'applicazione dei
certificati bianchi e di standard di efficienza, anche prevedendo forme
di detassazione e l'istituzione di fondi di rotazione per il
finanziamento tramite terzi nei settori dell'edilizia per uso civile
abitativo o terziario, delle infrastrutture, dell'industria e del
trasporto;
i) misure volte a favorire le piccole e medie imprese e agevolare
l'accesso delle medesime all'autoproduzione, con particolare riferimento
alla microgenerazione distribuita, all'utilizzo delle migliori
tecnologie per l'efficienza energetica e alla cogenerazione.
11. Dall'attuazione delle lettere e) e f) del comma 10 non devono
derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ne' minori
entrate per l'erario.
12. Al comma 152 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
le parole: "31 dicembre 2008" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno
2009, termine non prorogabile".
13. All'attuazione della disposizione di cui al comma 12 si provvede,
nel limite massimo di 300.000 euro per l'anno 2009, mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista
dall'articolo 10, comma 5, del decreto- legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307,
relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica.
14. All'articolo 2, comma 41, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
l'ultimo periodo e' sostituito dai seguenti: "I criteri per l'erogazione
del Fondo di sviluppo delle isole minori sono stabiliti con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per i
rapporti con le regioni, di concerto con il Ministro dell'interno e con
il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite l'Associazione
nazionale dei comuni delle isole minori (ANDIVI) e la Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro per i
rapporti con le regioni, di concerto con i Ministri dell'interno e
dell'economia e delle finanze, sono individuati gli interventi ammessi
al relativo finanziamento, previa intesa con gli enti locali
interessati".
15. All'articolo 81, comma 18, secondo periodo, del decreto- legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e dispone per
l'adozione di meccanismi volti a semplificare sostanzialmente gli
adempimenti cui sono chiamate le imprese con fatturato inferiore a
quello previsto dall'articolo 16, comma 1, prima ipotesi, della legge 10
ottobre 1990, n. 287".
16. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge,
al fine di agevolare e promuovere lo sviluppo delle fonti rinnovabili di
energia, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e d'intesa con la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, con proprio decreto,
definisce norme, criteri e procedure standardizzate che le
amministrazioni responsabili adottano ai fini dell'individuazione delle
risorse rinnovabili disponibili e dell'autorizzazione alla costruzione e
all'esercizio delle diverse tipologie di impianti che utilizzano le
fonti rinnovabili di energia, fatti salvi gli impianti idroelettrici e
geotermoelettrici con potenza superiore a 10 MWe. Il decreto stabilisce
criteri e meccanismi per migliorare la raccolta e lo scambio delle
informazioni. Le norme e le procedure standardizzate sono definite nel
rispetto dei principi della semplificazione, della certezza e della
trasparenza dell'azione amministrativa e della salvaguardia della salute
dei cittadini e della tutela ambientale, nonche' nel rispetto delle
competenze delle regioni e delle amministrazioni locali.
17. A decorrere dal 1° gennaio 2007, il segno zonale non concorre alla
determinazione dei corrispettivi di conguaglio e di rettifiche, gia'
effettuate in corso d'anno, degli oneri di dispacciamento dovuti al
gestore della rete elettrica nazionale.
18. Allo scopo di rendere piu' efficiente il sistema di incentivazione
delle fonti rinnovabili, l'obbligo, di cui all'articolo 11, commi 1 e 2,
del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e' trasferito ai soggetti
che concludono con la societa' Terna Spa uno o piu' contratti di
dispacciamento di energia elettrica in prelievo ai sensi della
deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 9 giugno
2006, n. 111/06.
19. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono
definite le modalita' con cui, a decorrere dall'anno 2011 e sulla base
dell'energia elettrica prelevata nell'anno precedente, si procede
all'attuazione di quanto stabilito dal comma 18. Con il medesimo decreto
sono rimodulati gli incrementi della quota minima di cui all'articolo
11, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, sulla base
degli effetti del trasferimento di cui al comma 18 e coerentemente con
gli impegni di sviluppo delle fonti rinnovabili assunti a livello
nazionale e comunitario.
20. L'installazione e l'esercizio di unita' di microcogenerazione cosi'
come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto
legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, sono assoggettati alla sola
comunicazione da presentare alla autorita' competente ai sensi del testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001, n. 380. L'installazione e l'esercizio di unita' di piccola
cogenerazione, cosi' come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera d),
del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, sono assoggettati alla
disciplina della denuncia di inizio attivita' di cui agli articoli 22 e
23 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
21. Allo scopo di promuovere l'utilizzo di fonti rinnovabili per la
produzione di energia e di incentivare la costruzione di impianti
fotovoltaici, ai sensi degli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 29
dicembre 2003, n. 387, e delle relative disposizioni di attuazione, i
comuni possono destinare aree appartenenti al proprio patrimonio
disponibile alla realizzazione degli impianti per l'erogazione in "conto
energia" e dei servizi di "scambio sul posto" dell'energia elettrica
prodotta, da cedere a privati cittadini che intendono accedere agli
incentivi in "conto energia" e sottoscrivere contratti di scambio
energetico con il gestore della rete.
22. Al comma 2 dell'articolo 26 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, come
sostituito dall'articolo 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2006, n.
311, dopo le parole: "maggioranza semplice delle quote millesimali" sono
aggiunte le seguenti: "rappresentate dagli intervenuti in assemblea".
23. Il termine previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo 8
febbraio 2007, n. 20, per l'entrata in esercizio degli impianti di
cogenerazione e' prorogato di un anno, al fine di salvaguardare i
diritti acquisiti ai sensi dell'articolo 1, comma 71, della legge 23
agosto 2004, n. 239.
24. All'articolo 1- sexies del decreto- legge 29 agosto 2003, n. 239,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: "sono soggetti a
un'autorizzazione unica" sono inserite le seguenti: "comprendente tutte
le opere connesse e le infrastrutture indispensabili all'esercizio degli
stessi", dopo le parole: "la quale sostituisce autorizzazioni,
concessioni, nulla osta e atti di assenso comunque denominati previsti
dalle norme vigenti" sono inserite le seguenti:
"e comprende ogni opera o intervento necessari alla risoluzione delle
interferenze con altre infrastrutture esistenti" e dopo le parole:
"costituendo titolo a costruire e ad esercire tali infrastrutture" sono
inserite le seguenti: ", opere o interventi,";
b) al comma 3, dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: "Dalla
data della comunicazione dell'avviso dell'avvio del procedimento ai
comuni interessati, e' sospesa ogni determinazione comunale in ordine
alle domande di permesso di costruire nell'ambito delle aree
potenzialmente impegnate, fino alla conclusione del procedimento
autorizzativo. In ogni caso la misura di salvaguardia perde efficacia
decorsi tre anni dalla data della comunicazione dell'avvio del
procedimento";
c) il comma 4-bis e' sostituito dal seguente:
"4-bis. In caso di mancata definizione dell'intesa con la regione o le
regioni interessate per il rilascio dell'autorizzazione, entro i novanta
giorni suc