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Decreto 29 aprile 2009

Ministero dello Sviluppo Economico. Indirizzi e direttive per la riforma della disciplina del mercato elettrico ai sensi dell'articolo 3, comma 10, della legge 28 gennaio 2009, n. 2. Impulso all'evoluzione dei mercati a termine organizzati e rafforzamento delle funzioni di monitoraggio sui mercati elettrici.

(GU n. 108 del 12-5-2009)

 

 

 

 IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, ed in particolare l'art. 5, comma 1, che prevede che la disciplina del mercato elettrico sia approvata dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita');
Visto il decreto del Ministro delle attivita' produttive 19 dicembre 2003, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - serie generale - n. 301 del 30 dicembre 2003, recante «Approvazione del Testo integrato della Disciplina del mercato elettrico (di seguito: Disciplina del mercato). Assunzione della responsabilita' del Gestore del mercato elettrico Spa (di seguito: il Gestore del mercato) relativamente al mercato elettrico»;
Visto la legge 28 gennaio 2009, n. 2, che all'art. 3, comma 10, dispone che entro novanta giorni il Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorita', conformi la disciplina del mercato elettrico ai principi definiti dallo stesso comma;
Ritenuto di dover dettare indirizzi ai soggetti istituzionali coinvolti per la piena implementazione dei principi contenuti nella norma da ultimo citata;
Considerata l'opportunita' di conformare fin da subito la disciplina del mercato, adeguando il Testo integrato della Disciplina del mercato elettrico di cui sopra ai principi di cui ai punti b) e c) dell'art. 3, comma 10, della legge n. 2/2009;
Vista la deliberazione 28 aprile 2009-Pas 5/09, con cui l'Autorita' esprime parere sullo schema di provvedimento inviato il 28 aprile 2009;
Viste le osservazioni formulate dall'Autorita' garante per la concorrenza ed il mercato in risposta ad una richiesta di questa amministrazione in merito alla trasparenza dei dati;
Considerati gli esiti del Tavolo Istituzionale per la riforma del mercato elettrico tenutosi presso il Ministero dello sviluppo economico;
Ritenuto che, anche in considerazione del confronto tenuto nell'ambito del citato Tavolo Istituzionale di cui al precedente punto, non sia necessaria una ulteriore fase di consultazione da parte del Gestore del mercato elettrico in merito all'introduzione del mercato infragiornaliero;
Ritenuto opportuno prevedere che il mercato infragionaliero sia articolato in almeno due sessioni e con regole di formazione del prezzo omogenee rispetto a quelle di MGP;
Ritenuto opportuno riformare il mercato dei servizi di dispacciamento secondo criteri che consentano, tra le altre cose, la diversa valorizzazione delle risorse approvvigionate, anche per riflettere adeguatamente la struttura di costi corrispondente alla prestazione offerta;
Ritenuto, altresi', opportuno prevedere che il mercato per i servizi di dispacciamento sia articolato in molteplici sessioni tra loro successive prevedendo anche i criteri secondo i quali sia consentito agli operatori di modificare le proprie offerte;
Ritenuto opportuno rafforzare l'attivita' di monitoraggio dello sviluppo dei mercati da parte del Ministero dello sviluppo economico e dell'Autorita', anche al fine di valutare il processo di adeguamento della riforma in vista della maggiore integrazione tra mercato infragiornaliero e mercato dei servizi di dispacciamento nonche' per l'adeguamento delle regole di formazione del prezzo di cui all'art. 3, comma 10, lettera a) della legge n. 2/2009;
Ritenuto opportuno dare impulso allo sviluppo dei mercati a termine organizzati dal Gestore del mercato elettrico prevedendo la contrattazione di prodotti almeno mensili, trimestrali e annuali;

Decreta:

PARTE I
Riforma della disciplina dei mercati elettrici

Art. 1.
Definizioni
Ai fini dell'applicazione del presente decreto valgono le seguenti definizioni:
a) per Autorita' si intende l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, istituita ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481;
b) per Gestore del mercato elettrico (GME) si intende la societa' per azioni cui e' affidata, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo n. 79/1999, la gestione economica del mercato elettrico;
c) per legge n. 2/2009 si intende la legge 28 gennaio 2009, n. 2, di conversione del decreto-legge n.185/2008;
d) per mercato elettrico a pronti (MPE) si intende l'insieme di MGP, di MI e di MSD;
e) per mercato elettrico a termine dell'energia elettrica con obbligo di consegna e ritiro (MTE) si intende la sede di negoziazione di contratti a termine gestita dal GME;
f) per mercato del giorno prima dell'energia (MGP) si intende la sede di negoziazione delle offerte di acquisto e vendita di energia elettrica per ciascun periodo rilevante del giorno successivo;
g) per mercato infragiornaliero (MI) si intende la sede di negoziazione delle offerte di acquisto e vendita di energia elettrica per l'aggiustamento dei programmi di immissione e prelievo definiti sul MGP, di cui all'art. 3, comma 10, lettera b), della legge n. 2/2009;
h) per mercato del servizio di dispacciamento (MSD) si intende la sede di approvvigionamento da parte di Terna delle risorse per il servizio di dispacciamento, di cui all'art. 3, comma 10, lettera d), della legge n. 2/2009;
i) per Piattaforma dei conti energia a termine (PCE) si intende la sede per la registrazione delle transazioni e dei programmi a termine organizzata e gestita dal GME, ai sensi dell'art. 17 dell'Allegato A alla deliberazione dell'Autorita' n. 111/06 «Condizioni per l'erogazione del pubblico servizio di dispacciamento dell'energia elettrica sul territorio nazionale e per l'approvvigionamento delle relative risorse su base di merito economico, ai sensi degli articoli 3 e 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79» e ss.mm.ii.;
j) per Terna, si intende la societa' Terna Spa, concessionario dei servizi di trasmissione sulla rete di trasmissione nazionale e di dispacciamento sul territorio nazionale il cui rapporto con il Ministero dello sviluppo economico e' regolato nella convenzione allegata al decreto ministeriale 20 aprile 2005;
k) per Testo integrato della disciplina del mercato elettrico si intende la Disciplina del mercato elettrico e i documenti ad essa allegati, che contengono le regole di funzionamento del mercato elettrico, di cui all'art. 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.


Art. 2.
Finalita' ed oggetto del provvedimento
1. Ai sensi dell'art. 3, commi 10 e seguenti, della legge n. 2/2009, il presente provvedimento persegue le finalita' di garantire minori oneri per le famiglie e le imprese e di ridurre il prezzo dell'energia elettrica tramite la riforma della disciplina relativa al mercato elettrico, promuovendone la concorrenzialita'. Ulteriore finalita' e' la promozione dello sviluppo di mercati organizzati per la negoziazione di energia elettrica a termine, contribuendo in tal modo all'evoluzione del mercato elettrico italiano verso assetti piu' maturi ed alla sua maggiore integrazione con il mercato interno europeo.
2. Oggetto del presente provvedimento sono indirizzi e direttive per l'attuazione della predetta riforma, nonche' disposizioni per l'evoluzione delle piattaforme organizzate di contrattazione di energia elettrica a termine ed il monitoraggio dei mercati elettrici.


CAPO I
Indirizzi per la riforma

Art. 3.
Mercati dell'energia elettrica
1. E' istituito MI organizzato dal Gestore del mercato elettrico in attuazione dell'art. 3, comma 10, lettera b) della legge n. 2/2009 in conformita' agli indirizzi specifici ed ai criteri di cui al presente articolo per consentire agli operatori di aggiornare le offerte in vendita ed in acquisto e le loro posizioni commerciali con una frequenza assimilabile a quella di una negoziazione continua rispetto alle variazioni delle informazioni circa lo stato degli impianti produttivi e le necessita' di consumo.
2. MI si svolge nel periodo compreso tra la chiusura di MGP ed il termine di presentazione delle offerte in apertura di MSD e si articola in due o piu' sessioni, compatibilmente con la durata del predetto periodo. Le sessioni:
a) sono organizzate nella forma di aste implicite di energia elettrica;
b) sono basate su regole di formazione dei prezzi omogenee a quelle di MGP;
c) prevedono la selezione delle offerte tenendo conto dell'articolazione zonale della rete di trasmissione.
3. A seguito dell'avvenuta riforma di MSD, secondo quanto disposto dall'art. 5, e' attuata l'integrazione sul piano funzionale, di MI con MSD conformemente ai seguenti criteri:
a) compatibilita' dei formati di offerta, gestione coordinata delle obbligazioni assunte dagli operatori anche ai fini delle garanzie di controparte e mantenimento della validita' delle offerte tra i due mercati;
b) incremento della numerosita' delle sessioni dei mercati realizzando un flusso continuo delle negoziazioni.
4. A partire dal 1° aprile 2012 il prezzo dell'energia elettrica nel mercato del giorno prima e' determinato in base ai diversi prezzi di vendita offerti sul mercato, in modo vincolante, da ciascun operatore di mercato in vendita ed accettati dal Gestore del mercato elettrico, con precedenza per le forniture offerte ai prezzi piu' bassi fino al completo soddisfacimento della domanda, subordinatamente alla verifica positiva da parte del Ministero dello sviluppo economico del completamento del processo di adeguamento disciplinato dalle lettere da b) ad e) dell'art. 3, comma 10, della legge n. 2/2009.
5. L'implementazione della regola di formazione del prezzo dell'energia elettrica di cui al comma 4 avviene con modalita' risultanti dalle valutazioni sui seguenti elementi:
a) evoluzione delle attuali zone di mercato a seguito dello sviluppo della rete di trasmissione nazionale operato da Terna, tenendo conto dei tempi per la realizzazione delle opere e della necessita' di preservare la stabilita' regolatoria della configurazione zonale per periodi di durata triennale di eventuali determinazioni adottate ai sensi dell'art. 3, comma 12, della legge n. 2/2009;
b) sviluppo dei mercati a termine organizzati e della loro liquidita', della struttura di mercato in termini di concentrazione dell'offerta e delle eventuali misure pro-concorrenziali introdotte secondo le previsioni dell'art. 3, comma 10-bis, della legge n. 2/2009;
c) futuro mix tecnologico del parco di generazioni in previsione dell'inserimento di nuove tecnologie produttive;
d) integrazione del mercato italiano con quelli limitrofi e, in generale, con quelli europei.

Art. 4.
Trasparenza dei dati sulle offerte nei mercati
1. Fatti salvi i casi in cui l'obbligo di comunicazione derivi da leggi, regolamenti o altri provvedimenti delle autorita', il Gestore del mercato elettrico mantiene il riserbo sulle informazioni relative alle offerte di vendita e di acquisto per un periodo massimo di settex
giorni, secondo quanto stabilito dal presente articolo.
2. Sui dati delle offerte presentate sui mercati a pronti gestiti dal Gestore del mercato elettrico il riserbo viene mantenuto fino al settimo giorno successivo al giorno di presentazione delle medesime offerte.
3. Sui dati delle offerte presentate sul mercato a termine gestito dal Gestore del mercato elettrico il riserbo viene mantenuto fino al
settimo giorno successivo all'ultimo giorno di negoziazione del contratto cui le offerte si riferiscono.
4. Le informazioni sugli impianti abilitati e sulle reti, sulle loro manutenzioni e indisponibilita' sono pubblicate con cadenza mensile a cura di Terna o per il tramite del Gestore del mercato elettrico, fatte salve cadenze piu' frequenti derivanti da leggi, regolamenti o altri provvedimenti delle autorita'.

Art. 5.
Mercato dei servizi di dispacciamento
1. Per incrementare l'efficienza dell'attuale mercato per il servizio di dispacciamento, nel rispetto delle garanzie di mantenimento della sicurezza di funzionamento del sistema elettrico nazionale, e' modificata la regolamentazione di MSD, secondo gli indirizzi specifici ed i criteri di cui al presente articolo.
2. La selezione delle risorse in MSD avviene sulla base di offerte formulate dagli operatori abilitati:
a) differenziate rispetto ai diversi periodi di tempo del giorno cui fanno riferimento;
b) articolate per riflettere adeguatamente la struttura di costi corrispondente alla prestazione offerta;
c) strutturate per esprimere una diversa valorizzazione delle risorse messe a disposizione di Terna per la regolazione secondaria rispetto a quelle per la risoluzione delle congestioni, la costituzione di adeguati margini di riserva terziaria e per il mantenimento dell'equilibrio tra immissioni e prelievi;
3. Le offerte in MSD, qualora accettate da Terna, sono remunerate al prezzo offerto in modo vincolante dall'operatore abilitato.
4. MSD e' articolato in molteplici sessioni tra loro successive, almeno tre delle quali prevedono il termine ultimo di presentazione delle offerte nel corso del medesimo giorno cui le offerte fanno riferimento ed in ciascuna sessione e' consentita agli operatori la modifica delle proprie offerte presentate nelle sessioni precedenti e non ancora accettate.
5. Al fine di evitare comportamenti speculativi in MSD le regole del mercato potranno prevedere specifici vincoli alla possibilita' di modificare le offerte per le medesime risorse presentate in precedenti sessioni.
6. La selezione delle offerte in MSD avviene utilizzando procedure ed algoritmi di calcolo che consentano di:
a) minimizzare i costi sostenuti per assicurare la gestione in sicurezza del sistema elettrico nazionale, anche attraverso una programmazione dinamica del fabbisogno dei diversi servizi e delle diverse risorse da approvvigionare;
b) determinare e contabilizzare il contributo specifico di ciascuna risorsa selezionata e l'impatto di ciascun vincolo di rete rispetto al costo complessivamente sostenuto in MSD;
c) compiere analisi volte a misurare ex ante ed a rilevare ex post il potere di mercato rispettivamente detenuto e esercitato da ciascun operatore attraverso le proprie unita' produttive, nonche' a rilevare la presenza di comportamenti anticoncorrenziali, tenendo conto delle misure poste in essere dall'Autorita' di cui all'art. 3, comma 11, della legge n. 2/2009.
7. La contabilita' degli oneri sostenuti in MSD consente di avere separata evidenza dell'onere attribuibile alle azioni richieste ai fini della risoluzione delle congestioni, della costituzione di adeguati margini di riserva e del mantenimento dell'equilibrio tra immissioni e prelievi nel sistema elettrico nazionale.

CAPO II
Direttive di attuazione della riforma

Art. 6.
Mercati dell'energia elettrica
1. Il Gestore del mercato elettrico attua le disposizioni di cui all'art. 3, commi 1 e 2, al fine di rendere operativo MI a decorrere dal 31 ottobre 2009 attraverso la modifica del Testo integrato della disciplina del mercato elettrico.
2. Il Gestore del mercato elettrico e Terna attuano le disposizioni di cui all'art. 3, comma 3 al fine di rendere operativa l'integrazione di MI con MSD a decorrere dal 1° gennaio 2011.
3. Il meccanismo di formazione del prezzo di cui all'art. 3, comma 4, e' operativo non prima del 1° aprile 2012. A tal fine, a partire dal 2010, entro il 30 giugno di ciascun anno, il Ministero dello sviluppo economico effettua le verifiche di cui al medesimo comma, disponendo l'eventuale operativita' del citato meccanismo a decorrere dal 1° aprile dell'anno successivo.
4. Le verifiche effettuate dal Ministero dello sviluppo economico si svolgono sulla base di relazioni dettagliate predisposte dai soggetti coinvolti nella riforma dei mercati e tengono conto dell'esito di procedure di consultazione dei soggetti interessati.

Art. 7.
Trasparenza dei dati sulle offerte nei mercati
Le disposizioni di cui all'art. 4 sono adottate attraverso la modifica del Testo integrato della disciplina del mercato elettrico.

Art. 8.
Mercato dei servizi di dispacciamento
Il Gestore del mercato elettrico e Terna attuano le disposizioni di cui all'art. 5 al fine di rendere operativo MSD a partire dal 1° gennaio 2010.

Art. 9.
Adeguamento delle deliberazioni dell'Autorita'
L'Autorita' adegua le proprie deliberazioni in considerazione delle disposizioni del presente decreto.

PARTE II
Disposizioni finali

Art. 10.
Evoluzione dei mercati a termine organizzati dalla societa' Gestore del mercato elettrico
1. Nell'ambito del mercato a termine con consegna fisica MTE vengono quotati contratti di durata almeno mensile, trimestrale e annuale con profilo almeno baseload e peakload, prevedendo il meccanismo della «cascata» per i contratti con periodo di consegna superiore al mese e la registrazione su PCE delle posizione di ciascun operatore con riferimento ai contratti mensili.
2. A tal fine il Gestore del mercato elettrico adegua il sistema di garanzie in modo da prevedere la parziale copertura del controvalore del contratto in acquisto o in vendita e la totale copertura del controvalore delle posizioni in acquisto al momento della consegna.
3. Anche sulla base delle proposte avanzate dall'Autorita' ai sensi dell'art. 3, comma 10-ter, della legge n. 2/2009, il sistema di garanzie puo' essere rafforzato con la previsione di un meccanismo di mutualizzazione della quota residua di rischio ulteriore rispetto ad un predefinito livello massimo di rischio posto a carico Gestore del mercato elettrico e vengono introdotte appropriate misure per garantire adeguata liquidita' alle transazioni a termine.
4. Sulla base dei criteri enunciati ai commi 1 e 2, il Gestore del mercato elettrico predispone una proposta di modifica al Testo integrato della disciplina del mercato elettrico da sottoporre, entro il 30 giugno 2009, al Ministero dello sviluppo economico per l'approvazione secondo le modalita' previste dall'art. 3, comma 4, del citato Testo Integrato.
5. A seguito di un'opportuna fase di adeguamento delle piattaforme di negoziazione, che saranno oggetto di prove con gli operatori, il Gestore del mercato elettrico rende operative le modifiche al mercato a termine fisico entro e non oltre il 31 ottobre 2009 per i contratti con inizio al 1° gennaio 2010.
6. Il Gestore del mercato elettrico ricerca forma di collaborazione con la societa' di gestione del mercato regolamentato dei prodotti derivati su sottostante elettrico per lo studio dell'integrazione di tale mercato dei derivati con quello a consegna fisica MTE per realizzare quanto disposto al presente articolo. Allo scopo, il Gestore del mercato elettrico informa il Ministero dello sviluppo economico e l'Autorita' con cadenza semestrale circa le possibilita' dell'integrazione.

Art. 11.
Rafforzamento del monitoraggio sui mercati elettrici
1. L'Autorita' integra le proprie deliberazioni in materia di monitoraggio dei mercati elettrici a pronti, a termine e dei servizi di dispacciamento, adeguandole, per quanto necessario, per consentire un monitoraggio del sistema dei mercati riformati e predisponendo un rapporto annuale trasmesso in via esclusiva al Ministro dello sviluppo economico entro il 31 gennaio di ogni anno.

Art. 12.
Valutazioni

1. Le valutazioni sugli elementi di cui all'art. 3, comma 5, si svolgono in forma pubblica mediante la diffusione di documenti per la consultazione dei soggetti interessati curata dal Ministero dello sviluppo economico in collaborazione con l'Autorita' e tramite la raccolta di osservazioni in un apposito sito informatico messo a disposizione dal medesimo Ministero. Le valutazioni riguardano anche gli effetti delle disposizioni sulla trasparenza dei dati di offerta sul mercato.
2. La predisposizione dei documenti e del materiale tecnico necessario all'espletamento delle valutazioni di cui al comma 1 e' svolta, sotto il coordinamento del Ministero dello sviluppo economico, dal Gestore del mercato elettrico e da Terna.

Art. 13.
Entrata in vigore

1. Il presente decreto e' pubblicato nel sito Internet del Ministero dello sviluppo economico e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed entra in vigore dalla data di prima pubblicazione.

Roma, 29 aprile 2009
Il Ministro : Scajola