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Decreto 19 marzo 2008

Ministero dello Sviluppo Economico. Modalita' di cessione presso il mercato regolamentato di quote del gas naturale importato.

(GU n. 114 del 16-5-2008)
 

 

 


 IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, recante Attuazione della direttiva 98/30/CE, recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale" (di seguito denominato decreto legislativo n. 164/2000");
Vista la direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, che all'art. 12 stabilisce che gli Stati membri possono introdurre misure contenenti disposizioni piu' dettagliate di quelle previste dalla direttiva stessa, relativa a norme non discriminatorie per le condizioni di accesso ai sistemi di trasporto di gas naturale, tenendo conto delle caratteristiche specifiche dei mercati nazionali e regionali al fine di garantire il buon funzionamento del mercato interno del gas;
Visto l'art. 11, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con legge 24 aprile 2007, n. 40 (di seguito denominato decreto-legge n. 7/2007), che stabilisce che a decorrere dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto, le autorizzazioni all'importazione di gas rilasciate dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164/2000, sono subordinate all'obbligo di offerta presso il mercato regolamentato di cui al comma 1, art. 11, del sopraccitato decreto-legge, di una quota del gas importato, definita con decreto del Ministero dello sviluppo economico, in misura rapportata ai volumi complessivamente importati, e che le modalita' di offerta, secondo principi trasparenti e non discriminatori, sono determinate dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito denominata «l'Autorita»);
Visto l'art. 7, comma 1, del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 27 marzo 2001, che stabilisce che al fine di contribuire alla sicurezza del sistema nazionale del gas, con particolare riferimento alla sicurezza degli approvvigionamenti, e in considerazione degli aspetti di interesse pubblico ad essa relativi, tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 3, comma 2, della direttiva 98/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998, e dall'art. 28, comma 2, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164/2000, il soggetto richiedente una autorizzazione alla importazione deve presentare un piano di investimenti atto a contribuire, anche mediante societa' controllate o collegate, allo sviluppo o alla sicurezza del sistema nazionale del gas attraverso la realizzazione o il potenziamento di infrastrutture di approvvigionamento, di trasporto, di distribuzione, nonche' di stoccaggio di gas naturale;
Vista la direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003, che all'art. 22 stabilisce che nuove, importanti infrastrutture del sistema del gas, ossia infrastrutture di interconnessione tra le reti nazionali di trasporto di gas degli Stati membri dell'Unione europea, impianti di rigassificazione di gas naturale liquefatto e impianti di stoccaggio possono essere oggetto, su richiesta, di una deroga alle disposizioni degli articoli 18, 19 e 20, nonche' dell'art. 25, paragrafi 2, 3 e 4 a determinate condizioni, specificate nella stessa direttiva;
Viste le note interpretative relative alla direttiva 2003/55/CE emanate dalla Commissione europea in data 6 giugno 2003;
Visto l'art. 1, comma 17, della legge 23 agosto 2004, n. 239, che il quale stabilisce che le imprese che investono, direttamente o indirettamente, nella realizzazione di nuovi interconnettori tra le reti nazionali di trasporto di gas degli Stati membri dell'Unione europea e la rete di trasporto italiana, nella realizzazione in Italia di nuovi terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto e di nuovi stoccaggi in sotterraneo di gas naturale, o in significativi potenziamenti delle capacita' delle infrastrutture esistenti sopra citate, tali da permettere lo sviluppo della concorrenza e di nuove fonti di approvvigionamento di gas naturale, possono richiedere, per la capacita' di nuova realizzazione, un'esenzione dalla disciplina che prevede il diritto di accesso dei terzi;
Visto il decreto ministeriale 11 aprile 2006, relativo all'esenzione dal diritto di accesso di terzi a nuove interconnessioni con le reti europee di trasporto di gas naturale e a nuovi terminali di rigassificazione e ai loro potenziamenti e al riconoscimento dell'allocazione prioritaria delle nuove capacita' di trasporto realizzate in Italia in relazione a nuove infrastrutture di interconnessione con Stati non appartenenti all'Unione europea;
Considerato che quanto stabilito all'art. 1, comma 17, della legge 23 agosto 2004, n. 239 e dal decreto ministeriale 11 aprile 2006, permette di conseguire in modo piu' efficace l'obiettivo della sicurezza degli approvvigionamenti che era alla base delle disposizioni di cui all'art. 7, comma 1, del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 27 marzo 2001 e che pertanto tali disposizioni non risultano piu' opportune;
Visto il parere dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas sullo schema del presente decreto, espresso con deliberazione 22 novembre 2007, n. 291;

Decerta:

Art. 1.
Modalita' di cessione presso il mercato regolamentato di quote del gas naturale importato
1. Ai sensi di quanto previsto all'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 7/2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2007, e con le decorrenze ivi previste, le autorizzazioni all'importazione di gas prodotto in Paesi non appartenenti all'Unione europea, rilasciate dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo n. 164/2000, sono subordinate all'obbligo di offerta, presso il mercato regolamentato, di cui all'art. 13 della delibera 17 luglio 2002, n. 137 e all'art. 1 della delibera 26 febbraio 2004, n. 22, dell'Autorita', di una quota del gas importato, determinata in base ai seguenti criteri:
a) nel caso di importazioni effettuate nell'ambito di contratti di durata pluriennale, relativi a gas prodotto in Paesi dai quali erano in corso importazioni di gas alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 164/2000, la quota e' stabilita pari al 10% del volume importato nel corso di ogni anno termico 1° ottobre-30 settembre;
b) nel caso di importazioni effettuate nell'ambito di contratti di durata pluriennale, relativi a gas prodotto in Paesi diversi da quelli dai quali erano in corso importazioni di gas alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 164/2000, la quota e' stabilita pari al 7% del volume importato nel corso di ogni anno termico 1° ottobre-30 settembre;
c) nel caso di importazioni effettuate nell'ambito di contratti di durata non superiore a un anno e relativi a un volume totale, annuale nel corso di ciascun anno termico, non inferiore a 100 milioni di standard metri cubi, riferito alla somma dei volumi di tutti i contratti, di durata non superiore a un anno, relativi a soggetti tra i quali sussista un rapporto di controllo o collegamento ai sensi dell'art. 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, ovvero siano controllati dalla medesima societa', nell'arco di dodici mesi, non inferiore a 100 milioni di metri cubi, la quota e' stabilita pari al 5% del volume complessivamente importato nell'ambito dei contratti stessi;
d) nei casi di cui alla lettera c), ove il volume totale sia inferiore a 100 milioni di standard metri cubi, non e' prevista alcuna quota.
2. L'offerta, delle quote indicate al comma 1 presso il mercato regolamentato di cui allo stesso comma 1, e' effettuata entro entro i termini indicati dall'Autorita', comunque entro l'anno termico successivo a quello a cui si riferiscono le importazioni soggette all'obbligo di offerta.
3. Al fine della verifica del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 11, comma 2, del decreto-legge n.7/2007, i soggetti che effettuano importazioni soggette all'obbligo di offerta di cui al comma 1, trasmettono al Ministero dello sviluppo economico e all'Autorita', entro il 30 novembre di ciascun anno, una relazione nella quale indicano le autorizzazioni all'importazione soggette all'obbligo, i volumi effettivamente importati nell'anno termico precedente nonche', entro un termine indicato dall'Autorita', una relazione con i volumi effettivamente offerti presso il mercato regolamentato di cui allo stesso comma 1. Alla relazione e' allegata una dichiarazione rilasciata dall'impresa maggiore di trasporto, a conferma dei volumi complessivi effettivamente importati e offerti al mercato regolato di cui al comma 1, indicati nella relazione.
4. Nei casi di mancata offerta di volumi di gas determinati ai sensi delle disposizioni del presente decreto, i soggetti di cui al comma 3 sono tenuti, entro un termine indicato dall'Autorita', a offrire presso il mercato regolamentato di cui al comma 1, oltre alle quote relative all'anno termico in corso, un ulteriore volume di gas pari al doppio di quello non offerto relativamente all'anno termico precedente. Casi di ulteriore ripetuta inosservanza, costituiscono sufficiente motivo di revoca delle autorizzazioni all'importazione di gas naturale rilasciate o di diniego, per un periodo di cinque anni, di nuove autorizzazioni all'importazione al soggetto inadempiente e a societa' controllate, controllanti o controllate da una medesima controllante.

Art. 2.
Semplificazione di adempimenti connessi all'attivita' di importazione di gas naturale
1. L'obbligo relativo al piano di investimenti, di cui all'art. 7 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 27 marzo 2001, viene a cessare relativamente alle importazioni, anche in corso, effettuate in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto.

Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel bollettino ufficiale degli idrocarburi e della geotermia ed entra in vigore dalla data della sua pubblicazione.

Roma, 19 marzo 2008
Il Ministro: Bersani

Registrato alla Corte dei conti il 18 aprile 2008 Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 1, foglio n. 362