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Decreto 17 aprile 2008

Ministero dello Sviluppo Economico. Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densita' non superiore a 0,8.

(GU n. 107 del 8-5-2008 - Suppl. Ordinario n.115)

 

 

 


 IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
di concerto con
IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile del 23 febbraio 1971, n. 2445, con il quale sono state approvate le norme tecniche per gli attraversamenti e per i parallelismi di condotte e canali convoglianti liquidi e gas con ferrovie ed altre linee di trasporto;
Visto il decreto del Ministro dell'interno del 24 novembre 1984 concernente le norme di sicurezza antincendio per il trasporto, la distribuzione, l'accumulo e l'utilizzazione del gas naturale con densita' non superiore a 0,8;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile del 2 novembre 1987, n. 975, con il quale e' stata approvata la parziale modifica delle disposizioni concernenti la sistemazione delle apparecchiature di controllo e dei congegni di intercettazione espresse al punto 2.5.1. del soprarichiamato decreto del 23 febbraio 1971, n. 2445, ed e' stato stabilito che le linee ferroviarie, realizzate nell'ambito dei centri abitati, con impianti aventi caratteristiche costruttive di linea metropolitana debbano essere considerate, sotto il profilo tecnico, tranvie, ai sensi dell'art. 12 del regio decreto-legge 23 agosto 1919, n. 303, pertanto non soggette alle norme relative agli attraversamenti, di cui al soprarichiamato decreto n. 2445;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche recante norme di sicurezza per gli impianti di telecomunicazioni;
Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante il riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 12 gennaio 1998, n. 37 recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto del Ministro dell'interno del 16 novembre 1999 contenente modificazioni al decreto del 24 novembre 1984 soprarichiamato;
Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 di attuazione della direttiva 98/30 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998 recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'art. 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144 (di seguito richiamato come il decreto legislativo n. 164/2000);
Visto l'art. 27 del soprarichiamato decreto legislativo n. 164/2000, che prevede che vengano emanate con decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ora Ministero dello sviluppo economico, le norme tecniche sui requisiti minimi di progettazione, costruzione ed esercizio delle opere e impianti di trasporto, di distribuzione, di linee dirette, di stoccaggio di gas, e degli impianti di gas naturale liquefatto GNL, per la connessione del sistema gas, nonche' le norme tecniche sulle caratteristiche chimico-fisiche e del contenuto di altre sostanze del gas da vettoriare, al fine di garantire la possibilita' di interconnessione e l'interoperabilita' dei sistemi, in modo obiettivo e non discriminatorio, anche nei confronti degli scambi trasfrontalieri con altri Stati membri dell'Unione europea;
Visto il decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427 contenente modifiche ed integrazioni alla legge 21 giugno 1986, n. 317, concernente la procedura di informazione nel settore delle norme e regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della societa' dell'informazione, in attuazione delle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 98/34/CE del 22 giugno 1998 e 98/48/CE del 20 luglio 1998;
Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 recante modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione;
Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 concernente le norme di sicurezza per gli impianti di telecomunicazioni;
Visto il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 10 agosto 2004 concernente modifiche alle «Norme tecniche per gli attraversamenti e per i parallelismi di condotte e canali convoglianti liquidi e gas con ferrovie ed altre linee di trasporto»;
Vista la legge 23 agosto 2004, n. 239 recante il riordino del settore energetico, nonche' delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia;
Visto il decreto del Ministero delle attivita' produttive del 1° dicembre 2004, n. 329 concernente il regolamento recante norme per la messa in servizio ed utilizzazione delle attrezzature a pressione e degli insiemi di cui all'art. 19 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93;
Acquisiti i pareri del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministero della salute, del Ministero delle comunicazioni, del Ministero degli interni, del Ministero delle infrastrutture e del Ministero per i trasporti e la navigazione civile;
Considerato che nelle date 28 giugno 2006 e 11 gennaio 2007 e' stata espletata la procedura d'informazione nel settore delle norme e regolamentazioni tecniche di cui alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 98/34 modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 98/48 soprarichiamate;
Considerata l'opportunita' di emanare distinti decreti concernenti i diversi aspetti della materia, di cui all'art. 27 del soprarichiamato decreto legislativo n. 164/2000, data la vastita' della stessa;
Ritenuta l'opportunita' che il decreto recante norme tecniche sui requisiti minimi di progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto del gas naturale con densita' non superiore a 0,8 venga emanato di concerto con il Ministero dell'interno al fine di fornire agli operatori del settore un quadro unico ed organico di norme di riferimento per i vari aspetti tecnici coinvolti nella progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere ed impianti di trasporto del gas naturale con densita' non superiore a 0,8 anche in relazione alle innovazioni tecnologiche intervenute nelle prestazioni dei materiali utilizzati per la realizzazione delle condotte e dei metodi di posa in opera delle stesse;

Decreta:

Art. 1.
Scopo e campo di applicazione
1. Il presente decreto ha per scopo l'emanazione della regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto del gas naturale con densita' non superiore a 0,8, al fine di garantire la sicurezza, ivi compresi gli aspetti di sicurezza antincendio, e la possibilita' di interconnessione e l'interoperabilita' dei sistemi stessi, di cui all'allegato A, recante «Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto del gas naturale con densita' non superiore a 0,8», che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano agli impianti o sistemi di trasporto di nuova realizzazione, nonche' a quelli esistenti all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto, solo nel caso di modifiche sostanziali come definite in allegato A.
3. Nel caso di modifiche sostanziali le disposizioni di cui al comma 1 si applicano solo alle parti oggetto di modifica, fermo restando il rispetto delle preesistenti condizioni di sicurezza per le parti non oggetto di modifica.

Art. 2.
Clausola di reciproco riconoscimento
1. Le attrezzature a pressione standard quali ad esempio le valvole, i regolatori di pressione, le valvole di sicurezza, i filtri, i recipienti a pressione, gli scambiatori di calore, devono essere conformi al decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93 di attuazione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 97/23 del 27 maggio 1997.
2. Tutte le apparecchiature utilizzate devono essere conformi, quando applicabili, anche al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 126 di attuazione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 94/9/CE, al decreto legislativo 12 giugno 2003, n. 233 di attuazione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 1999/92/CE del 16 dicembre 1999, al decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246 di attuazione della direttiva del Consiglio 89/106/CEE del 21 dicembre 1998 e relativi mandati.
3. Le norme, di cui al presente decreto, suoi allegati, e qualsiasi futura modifica, non producono l'effetto di creare specificazioni di prodotto obbligatorie applicabili a prodotti che ricadono al di fuori del campo di applicazione delle suddette direttive e che sono legalmente fabbricati e/o commercializzati in un altro Stato membro dell'Unione europea, in Turchia o in uno stato dell'EFTA, parte contraente dell'accordo SEE.
4. Se le autorita' competenti possono provare che un prodotto specifico legalmente fabbricato e/o commercializzato in uno Stato membro dell'Unione europea, in Turchia, o in uno Stato dell'EFTA, parte contraente l'accordo SEE, non garantisce un livello di protezione equivalente a quello richiesto dalla presente normativa, possono rifiutare l'immissione in commercio o farlo ritirare dal mercato dopo aver indicato per iscritto al fabbricante o al distributore (colui che commercializza il prodotto) quali elementi delle loro regole tecniche nazionali impediscono la commercializzazione del prodotto in questione, e dimostrato, in base a tutti gli elementi scientifici pertinenti, a disposizione delle autorita' competenti, per quali motivi vincolanti di interesse generale dette regole tecniche devono essere imposte al prodotto interessato e che non sono accettabili regole meno restrittive, e invitato l'operatore economico a formulare le proprie eventuali osservazioni, entro il termine di almeno quattro settimane o venti giorni lavorativi, prima che venga adottato nei suoi confronti un provvedimento individuale di divieto di commercializzare il prodotto in questione e tenuto debitamente conto di tali osservazioni nella motivazione della decisione definitiva. L'autorita' competente notifica il provvedimento individuale di divieto, indicando i mezzi di ricorso a disposizione dell'operatore economico interessato.
5. Le prescrizioni delle norme indicate nell'allegato A non si applicano alla progettazione, alla costruzione ed al collaudo delle attrezzature a pressione standard ricadenti nel campo di applicazione del medesimo decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93 di attuazione della direttiva 97/23/CE soprarichiamato.

Art. 3.
Procedure
1. Per le opere e gli impianti di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto, qualora per particolari esigenze di carattere tecnico e/o di esercizio, non fosse possibile il rispetto delle disposizioni stabilite dal presente decreto, il soggetto interessato puo' presentare domanda motivata di deroga secondo il procedimento di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37. Per l'esame delle deroghe, il Comitato tecnico regionale di prevenzione incendi, di cui all'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, e' integrato da un rappresentante rispettivamente: del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministero delle infrastrutture, del Ministero per i trasporti e l'aviazione civile e del Comitato italiano gas.
2. Agli impianti ed alle opere di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto, soggette al rilascio del parere del Ministero delle comunicazioni si applicano le procedure tecnico amministrative di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259.
3. Agli impianti ed alle opere di cui all'art. 1, comma 1 del presente decreto, soggette al rilascio delle autorizzazioni di cui al decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile 23 febbraio 1971, n. 2445 e successive modificazioni, si applicano le procedure e le annesse «Norme tecniche» previste dalle predette norme.

Art. 4.
Disposizioni finali
1. Il Comitato italiano gas assicura l'invio alle strutture del Corpo nazionale dei vigili del fuoco delle norme tecniche citate nell'allegato A del presente decreto ed i relativi aggiornamenti, al fine di assicurare l'espletamento dei servizi istituzionali di competenza.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto non sono piu' applicabili le prescrizioni di cui alla parte prima e quarta del decreto del Ministro dell'interno 24 novembre 1984 recante: «Norme di sicurezza antincendio per il trasporto, la distribuzione, l'accumulo e l'utilizzazione del gas naturale con densita' non superiore a 0,8» e successive modifiche, per quanto inerente agli impianti di trasporto di cui al presente decreto.
3. Il presente decreto entra in vigore il centottantesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 17 aprile 2008

Il Ministro dello sviluppo economico
Bersani
Il Ministro dell'interno
Amato



Allegato A......................................................» 36
1. Disposizioni generali....................................» 37
1.1 Scopo ed ambito di applicazione.........................» 37
1.2 Definizioni.............................................» 38
1.3 Classificazione delle condotte..........................» 40
1.4 Livelli di pressione.....................................» 40
1.5 Gestione della sicurezza del sistema di trasporto.......» 42
2. Criteri di progettazione.................................» 43
2.1 Criteri di progetto e grado di utilizzazione............» 43
2.2 Scelta del tracciato....................................» 44
2.3 Sezionamento in tronchi.................................» 44
2.4 Profondita' di interramento.............................» 45
2.5 Distanze di sicurezza delle condotte....................» 46
2.5.1 Distanze di sicurezza nei confronti di fabbricati...» 46
2.5.2 Distanze di sicurezza nei confronti di nuclei
abitati.........................................................» 47
2.5.3 Distanze di sicurezza nei confronti di luoghi di
concentrazione di persone.......................................» 48
2.5.4 Distanze di sicurezza per condotte a mare...........» 48
2.6 Distanze da linee elettriche............................» 48
2.7 Parallelismi ed attraversamenti.........................» 49
2.8 Manufatti di protezione.................................» 51
2.9 Criteri di progetto dei punti di linea (punti di
intercettazione di linea, nodi, stazioni di lancio e ricevimento
apparati per la pulizia e l'ispezione interna)..................» 52
2.10 Impianti di riduzione della pressione compresi nelle
condotte di trasporto (con esclusione di quelli al servizio delle
utenze industriali e REMI)......................................» 52
2.10.1 Progettazione......................................» 52
2.10.2. Impianto all'aperto con recinzione................» 53
2.10.3 Impianto in cabina o altro tipo di alloggiamento con
recinzione......................................................» 53
2.10.4 Impianto in cabina o altro tipo di alloggiamento senza
recinzione (senza preriscaldo e con pressione di monte compresa tra
12 e 5 bar).....................................................» 54
2.10.5 Circuito principale del gas........................» 55
2.10.6 Intercettazione del flusso del gas.................» 55
2.10.7 Sezionamento dell'impianto.........................» 55
2.10.8 Dispositivi per la limitazione della pressione.....» 55
2.10.9 Apparecchi di riscaldamento a fiamma libera........» 55
2.11 Criteri di progetto delle centrali di compressione.....» 56
2.12 Progettazione della protezione contro la corrosione....» 57
3. Materiali................................................» 57
3.1 Generalita..............................................» 57
4. Costruzione in cantiere..................................» 58
4.1 Premessa................................................» 58
4.2 Posa delle condotte e degli impianti a terra e in mare..» 58
4.3 Giunzione delle condotte................................» 58
4.4 Collaudo in opera delle condotte........................» 59
4.5 Messa in esercizio e consegna della condotta e dei relativi
impianti all'esercizio..........................................» 60
5. Esercizio................................................» 60
5.1 Gestione della rete.....................................» 60
5.2 Caratteristiche minime di dispacciamento................» 61
5.3 Dati per il controllo della rete........................» 61
5.4 Sistemi di comunicazione................................» 61
5.5 Gestione delle emergenze................................» 61
6. Ispezione e manutenzione.................................» 62
6.1 Criteri generali........................................» 62
6.2 Sorveglianza delle condotte a terra.....................» 63
6.3 Sorveglianza delle condotte a mare......................» 63
6.4 Misure e controlli per la protezione contro la
corrosione......................................................» 63
6.5 Ispezioni interne delle condotte........................» 64
6.6 Manutenzione degli impianti, dei punti di linea e delle
centrali di compressione........................................» 64
6.7 Apparati a pressione....................................» 64
6.7.1 Recipienti..........................................» 65
6.7.2 Accessori di sicurezza..............................» 65
7. Installazioni interne delle utenze industriali...........» 66
7.1 Generalita..............................................» 66
7.2 Condotta di alimentazione...............................» 66
7.3 Impianti di riduzione e misura della pressione all'interno
delle utenze industriali........................................» 67
7.4 Rete di adduzione.......................................» 67

Allegato omesso