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Decreto 15 ottobre 2008

Ministero dell'economia e delle finanze Modalita' di versamento dei proventi derivanti dalla vendita presso il mercato regolamentato di aliquote del prodotto di giacimenti di gas naturale dovute allo Stato.

(GU n. 287 del 9-12-2008 )

 

 

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE di concerto con IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, ed in particolare le norme che disciplinano le aliquote di prodotto della coltivazione, come modificate dall'art. 1, commi 93, 94 e 95 della legge 23 agosto 2004, n. 239;
Visto l'art. 11, comma 1, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, che stabilisce che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono disciplinate le modalita' di versamento delle relative entrate al bilancio dello Stato derivanti dai proventi con cui le aliquote del prodotto della coltivazione di giacimenti di gas dovute allo Stato, a decorrere da quelle dovute per l'anno 2006, sono cedute dai titolari delle concessioni di coltivazione presso il mercato regolamentato delle capacita' secondo le modalita' di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 luglio 2007 ed alle disposizioni contenute nella delibera dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas del 17 dicembre 2007, n. 326/07;
Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 245, pubblicata nel supplemento ordinario n. 286/L della Gazzetta Ufficiale n. 300 del 28 dicembre 2007, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2008 e bilancio pluriennale per il triennio 2008-2010;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 176 del 31 luglio 2007, recante modalita' di cessione presso il mercato regolamentato di aliquote del prodotto di giacimenti di gas naturale dovute allo Stato;
Vista la delibera dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 17 dicembre 2007, n. 326, recante disposizioni in materia di modalita' economiche di offerta presso il mercato regolamentato delle capacita' e del gas di aliquote del prodotto di giacimenti di gas naturale dovute allo Stato per l'anno 2006, ai sensi del decreto dei Ministro dello sviluppo economico 12 luglio 2007;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze recante ripartizione in capitoli delle unita' previsionali di base relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2008, pubblicato nel supplemento ordinario n. 288 alla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 2007;
Considerato che alla data del 18 gennaio 2008 sono state esperite le procedure d'asta per la cessione al mercato regolamentato delle aliquote di prodotto della coltivazione di giacimenti di gas naturale nell'anno 2006;


Decreta:

Art. 1.
Modalita' di versamento dei proventi derivanti dalla vendita presso il mercato regolamentato di aliquote del prodotto di giacimenti di gas naturale dovute allo Stato
1. I proventi derivanti dalla vendita presso il mercato regolamentato di aliquote del prodotto di giacimenti di gas naturale dovute allo Stato, sono versati dal titolare delle relative concessioni di coltivazione alla Tesoreria centrale dello Stato entro i trenta giorni successivi alla data della procedura concorsuale ad evidenza pubblica con la quale e' stabilita la loro assegnazione.
2. In prima applicazione del presente decreto i proventi di cui al comma 1 derivanti dalla vendita effettuata il 18 gennaio 2008 sono versati entro dieci giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto. Le aliquote non offerte, valorizzate secondo le modalita' di cui all'art. 19, comma 5-bis, lettera b), del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, sono versate entro la stessa data computando anche gli interessi legali applicabili dal 1° giugno 2007.
3. Alla data indicata nell'art. 1, comma 5, del decreto ministeriale 12 luglio 2007 citato nelle premesse, il titolare provvede al versamento alla Tesoreria centrale dello Stato del valore delle quote di gas invendute, secondo le disposizioni di cui al medesimo comma.
4. Il versamento e' effettuato nel capitolo 2604 dello stato di previsione dell'entrata (tabella n. 1) dell'unita' previsionale di base 2.1.3.2 (proventi del demanio) per l'anno finanziario 2008, individuata nell'allegato alla legge 24 dicembre 2007, n. 245, citata nelle premesse.
5. I versamenti delle somme da corrispondere allo Stato delle aliquote di prodotto della coltivazione per gli anni successivi sono effettuati con le stesse modalita' di cui ai commi precedenti. Il Ministero dell'economia e delle finanze con apposito comunicato da pubblicare nel sito internet, informa gli operatori e il Ministero dello sviluppo economico sulle variazioni dei riferimenti del capitolo e dell'unita' previsionale di base relativi all'entrata.

Art. 2.
Pubblicazione ed entrata in vigore
1. Il presente decreto e' trasmesso ai competenti organi di ontrollo, produce effetti dalla data di pubblicazione nella Gazzetta fficiale della Repubblica italiana, ed e' reso disponibile nei siti nternet del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero ello sviluppo economico.

Roma, 15 ottobre 2008
Il Ministro dell'economia e delle finanze
Tremonti

Il Ministro
dello sviluppo economico
Scajola