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Decreto 14 Febbraio 2007

Ministero dello Sviluppo Economico. Modifiche alla disciplina delle sostituzioni tra prodotti petroliferi soggetti ad obbligo di scorta.

(GU n. 125 del 31-5-2007)

 

 

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la legge 7 novembre 1977, n. 883, che recepisce l'Accordo relativo ad un programma internazionale per l'energia firmato a Parigi il 18 novembre 1974 da realizzarsi attraverso l'Agenzia internazionale per l'energia (AIE);
Visto il decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32 ed, in particolare gli articoli 8 e 9 che istituiscono l'Agenzia nazionale delle scorte di riserva;
Vista la direttiva comunitaria 98/93/CE del Consiglio del 14 dicembre 1998, recante modifiche alla direttiva 68/414/CEE del Consiglio del 20 dicembre 1968, che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri dell'Unione europea di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi;
Visto il decreto legislativo 31 gennaio 2001, n. 22, concernente l'attuazione alla direttiva comunitaria 98/93/CE sulle scorte petrolifere di riserva e l'adeguamento di esse anche al programma internazionale per l'energia ed, in particolare, l'art. 4, comma 3, e l'art. 9 del decreto legislativo 31 gennaio 2001, n. 22, che demandano ad apposito provvedimento amministrativo rispettivamente la disciplina delle contabilizzazioni dei prodotti petroliferi nel riepilogo statistico delle scorte nonche' delle possibilita' di conversione e sostituzione tra prodotti e dei trasferimenti degli stessi e la fissazione delle modalita' di trasmissione al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dei dati relativi al costo delle scorte;
Visto il decreto del Ministro delle attivita' produttive 19 settembre 2002, n. 16995, registrato alla Corte dei conti in data 7 luglio 2003 con il quale si e' data attuazione al disposto degli articoli 4, comma 3, e 9 del decreto legislativo 31 gennaio 2001, n. 22;
Visto l'art. 8 del decreto 19 settembre 2002, n. 16995, che attribuisce al Ministero delle attivita' produttive, ora Ministero dello sviluppo economico la facolta' di sospendere la validita' delle sostituzioni tra prodotti finiti e delle conversioni in materia prima, qualora cio' sia richiesto da particolari difficolta' di approvvigionamento e o reperimento sul mercato dei prodotti appartenenti alle tre categorie;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 luglio 2006, n. 17325, col quale e' stata modificata la disciplina delle sostituzioni fra prodotti petroliferi da mantenere come scorta d'obbligo in considerazione del progressivo incremento dei consumi di prodotti di II categoria sul mercato nazionale ed internazionale e dell'inadeguatezza mostrata dal sistema di flessibilita' operative per il mantenimento delle scorte stabilito con il decreto 19 settembre 2002, n. 16995;
Vista la lettera di messa in mora inviata il 12 dicembre 2006 dalla Commissione europea alla Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 226 del Trattato CE, in relazione al mancato rispetto degli obblighi comunitari sul livello delle scorte petrolifere per i prodotti di categoria II;
Considerato che il primo trimestre di attuazione della nuova disciplina non ha dato risultati tali da riportare lo stoccaggio di prodotti di categoria II al livello richiesto dagli obblighi comunitari;
Ravvisata pertanto la necessita' di procedere con urgenza ad un'ulteriore revisione delle procedure previste per il mantenimento delle scorte obbligatorie di prodotti petroliferi, a salvaguardia della sicurezza degli approvvigionamenti nel rispetto della normativa comunitaria;

Decreta:

Art. 1.
Modifiche alla disciplina delle sostituzioni tra prodotti petroliferi
L'art. 7, lettera b, del decreto del Ministro delle attivita' produttive 19 settembre 2002, n. 16995, disciplinante le modalita' di conversione tra categorie di prodotti e materie prime e di sostituzione tra categorie di prodotti, gia' modificato dall'art. 1 del decreto 31 luglio 2006, n. 17325, e' ulteriormente modificato come segue: "b. Le scorte derivanti dalle immissioni al consumo e/o esportazioni e lavorazioni per conto di committenti esteri delle categorie I e III possono essere sostituite con pari quantita' di prodotti finiti appartenenti alle altre due categorie rispettivamente entro il limite massimo del 20% e del 30% dell'obbligo imposto.
A decorrere dal 1° aprile 2007 le scorte derivanti dalle immissioni al consumo e/o esportazioni e lavorazioni per conto di committenti esteri della II categoria non potranno piu' essere sostituite con pari quantita' di prodotti finiti appartenenti alle altre due categorie".

Art. 2.
Disposizioni finali
1. Restano invariate tutte le altre clausole e condizioni previste dal decreto del Ministro delle attivita' produttive 19 settembre 2002, n. 16995.
2. Il presente decreto e' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 14 febbraio 2007

Il Ministro: Bersani

Registrato alla Corte dei conti il 18 aprile 2007 Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 1 foglio n. 906