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 Decreto 11 Settembre 2007

Ministero dello Sviluppo Economico. Obbligo di contribuire al contenimento dei consumi di gas.

(GU n. 226 del 28-9-2007)

 

 

 


IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo n. 164/00) ed in particolare l'art. 18, che stabilisce che le imprese di vendita del gas hanno l'obbligo di fornire ai propri clienti la modulazione loro necessaria;
Visto l'art. 28, comma 2, del decreto legislativo n. 164/2000, che stabilisce che il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato (ora Ministero dello sviluppo economico, di seguito: il Ministero) provvede alla sicurezza, all'economicita' e alla programmazione del sistema nazionale del gas, anche mediante specifici indirizzi con la finalita' di salvaguardare la continuita' e la sicurezza degli approvvigionamenti e di ridurre la vulnerabilita' del sistema nazionale del gas;
Visto l'art. 28, comma 3, del decreto legislativo n. 164/2000, che stabilisce che il Ministero, in caso di crisi del mercato dell'energia o di gravi rischi per la sicurezza della collettivita' puo' adottare le necessarie misure temporanee di salvaguardia;
Considerato che, in base alla attuale situazione del sistema del gas caratterizzato da un aumento dei consumi ed un contemporaneo calo della produzione nazionale, a cui non ha fatto seguito un aumento della capacita' di approvvigionamento dall'estero, tramite gasdotti esteri di importazione e terminali di rigassificazione di GNL, potrebbero verificarsi nuove situazioni di emergenza in caso di situazioni climatiche particolarmente rigide;
Considerato che le condizioni critiche di esercizio del sistema nazionale del gas naturale che vengano a determinarsi a seguito di eventi estranei alla normale gestione, quali condizioni climatiche avverse o avarie in importanti componenti, impongono l'adozione di decisioni rapide, finalizzate al mantenimento del sistema nel suo regolare equilibrio di funzionamento, e predefinite per una tempestiva attivazione in caso di necessita', ad evitare che ritardi attuativi conducano l'esercizio del sistema su un percorso irreversibile;
Considerato che nei casi in cui, in un qualsiasi periodo dell'anno, situazioni critiche di esercizio del sistema nazionale del gas determinino un deficit globale di sistema tra disponibilita' e fabbisogno di gas naturale che non possa essere colmato mediante l'incremento degli approvvigionamenti ed il ricorso agli stoccaggi di gas, sono risolutivi gli interventi, nell'interesse di tutti i soggetti coinvolti nel sistema del gas, finalizzati a consentire la continuita' di esercizio del sistema, da attuare mediante il contenimento dei consumi fino a concorrenza del deficit risultante privo di copertura;
Considerato che la continuita' di funzionamento del sistema del gas costituisce un vantaggio per tutti i clienti finali, da cui consegue l'opportunita' di coinvolgere detti clienti nella fornitura di un contributo al contenimento dei consumi di gas, ove necessario, nella misura in cui possono contribuire al contenimento effettivo dei consumi di gas, secondo esigenza, e con modalita' misurabili e gestibili a livello giornaliero;
Considerata l'opportunita' di introdurre una metodologia per il contenimento dei consumi di gas in caso di condizioni critiche di esercizio, che consenta di raccogliere contributi dai clienti finali sopra indicati e che risulti compatibile con le rispettive possibilita' di intervento, da attuare mediante:
corrispettivi a carico di tutti i clienti finali destinati ad un fondo per il contenimento dei consumi; ed, una procedura che preveda, in caso di applicazione di procedure di emergenza, l'obbligo del contenimento dei consumi a carico dei clienti industriali direttamente allacciati alle reti di trasporto e caratterizzati da rilevazione (o registrazione) giornaliera dei prelievi;
Considerata l'opportunita' di prevedere corrispettivi differenziati commisurati con la disponibilita' di intervento, nonche' incentivi da riconoscere a consuntivo per promuovere la partecipazione effettiva e penali da applicare in esito di eventuali mancati adempimenti;
Considerato il parere favorevole sulle misure contenute nel presente decreto espresso dal Comitato tecnico di emergenza e monitoraggio del sistema del gas (di seguito: il Comitato), di cui all'art. 8 del decreto del Ministro delle attivita' produttive del 26 settembre 2001, nella riunione del 12 luglio 2007;
Considerato il parere espresso dall'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas (di seguito: l'Autorita) in merito al presente decreto;
Ritenuto di condividere le osservazioni dell'Autorita', senza tuttavia introdurre l'esplicita possibilita' per i clienti finali di indicare periodi determinati per l'offerta di contenimento dei consumi, in quanto gia' perseguibile mediante l'adesione in forma associata secondo le disposizioni di cui all'art. 3, comma 7, mantenendo altresi', al fine di evitare comportamenti opportunistici, la previsione, in caso di ricorso alla seconda linea di intervento, di una richiesta pro quota di contenimento a tutti indistintamente i clienti obbligati, lasciando comunque la facolta' ai clienti di prima linea di contenere i propri consumi anche oltre i quantitativi loro richiesti o dagli stessi precisati;
Ritenuto necessario ed urgente emanare disposizioni per garantire la tempestiva attuazione, secondo necessita', di un contenimento dei consumi per ristabilire il necessario equilibrio tra fabbisogno e disponibilita' del sistema nazionale del gas in caso dovessero presentarsi condizioni critiche di esercizio;

Decreta:

Art. 1.
Obbligo di contribuire al contenimento dei consumi di gas

1. Ciascun cliente finale utilizzatore di gas naturale per qualsivoglia uso ha l'obbligo di contribuire al contenimento dei consumi di gas per far fronte ad una disponibilita' di immissione insufficiente a soddisfare il fabbisogno della globalita' dei clienti finali in condizioni critiche di esercizio del sistema nazionale del gas.
2. A seconda della classe di appartenenza del cliente finale come precisata all'art. 2, il contributo e' a solo titolo oneroso oppure, in caso di applicazione di procedure di emergenza approvate con decreto del Ministro dello sviluppo economico ai sensi dell'art. 28, comma 2, del decreto legislativo n. 164/00, anche a titolo effettivo mediante il contenimento dei propri consumi. La durata del contenimento a titolo effettivo dei consumi di gas e' in funzione del tipo di emergenza e puo' essere di una o piu' settimane, anche non consecutive, nel caso di emergenza climatica, e di periodi continuativi piu' estesi nel caso di emergenza da altre origini.
3. Nei casi in cui e' previsto anche il contributo a titolo effettivo di cui al comma 2, si applicano premi a consuntivo per la remunerazione dei comportamenti ottemperanti all'obbligo di contenimento dei consumi e penali in esito di eventuali inadempienze.

Art. 2.
Classificazione dei clienti finali soggetti all'obbligo

1. Ai fini dell'obbligo di contribuire al contenimento dei consumi di gas naturale, i clienti finali sono distinti in sei classi:
a) clienti industriali direttamente allacciati alle reti di trasporto caratterizzati da rilevazione (o registrazione) giornaliera dei prelievi;
b) clienti diversi da quelli di cui alle lettere a) e c) che siano caratterizzati da rilevazione (o registrazione) giornaliera dei prelievi, e che aderiscano volontariamente al contenimento dei consumi con la sottoscrizione di specifica clausola contrattuale con la rispettiva impresa di vendita;
c) clienti finali che utilizzano il gas naturale esclusivamente per la produzione di energia elettrica destinata alla rete per la cessione a terzi;
d) clienti finali che richiedono, tramite le rispettive imprese di vendita, di essere esonerati dal contenimento dei consumi limitatamente alla utilizzazione di gas per la cogenerazione di energia elettrica e calore;
e) clienti finali che richiedono, tramite le rispettive imprese di vendita, di essere esonerati dal contenimento dei consumi in ragione del loro ciclo produttivo caratterizzato da oggettivi vincoli di prelievo di gas continuo e costante per tutti i giorni di almeno sei mesi dell'anno;
f) clienti finali non identificabili nelle classi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e).
2. In caso di applicazione di procedure di emergenza approvate con decreto del Ministro dello sviluppo economico ai sensi dell'art. 28, comma 2, del decreto legislativo n. 164/00, i clienti finali di cui alle lettere a) e b) del comma 1 sono obbligati a contenere su richiesta, secondo le modalita' di cui all'art. 5, i propri consumi effettivi di gas. Gli stessi clienti sono assoggettati ad un contributo a titolo oneroso, nonche' a premi a consuntivo per la remunerazione della ottemperanza ed a penali per inadempienza al contenimento dei consumi su richiesta, differenziati in dipendenza della adesione, o meno, manifestata in maniera vincolante nei contratti con la rispettiva impresa di vendita.
3. I clienti finali di cui alle lettere c), d), e) ed f) del comma 1 adempiono all'obbligo unicamente mediante la contribuzione a titolo oneroso per essi prevista.
4. Sono esclusi dalla classe di cui al comma 1, lettera a) i clienti finali appartenenti a servizi pubblici essenziali in base a dichiarazione dell'impresa di vendita ai sensi dell'art. 7.
5. Ai fini del presente decreto i consorzi di clienti industriali, di cui all'art. 1, comma 2, del decreto del Ministro delle attivita' produttive 24 giugno 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 203 del 30 agosto 2002 che si approvvigionano di gas naturale da un unico punto di prelievo per l'esclusivo utilizzo dei propri consorziati, sono assimilati ad un unico cliente finale.

Art. 3.
Contribuzioni e riconoscimento di incentivi per l'ottemperanza all'obbligo ed applicazione di penali per inadempienza

1. I corrispettivi per la contribuzione a titolo oneroso sono stabiliti dall'Autorita' secondo le modalita' di cui all'art. 6.
2. I corrispettivi di cui al comma 1, per i clienti finali di cui al comma 1, lettere c), d), e) ed f) dell'art. 2, sono uguali per tutti i soggetti della rispettiva classe di appartenenza.
3. I corrispettivi di cui al comma 1, per i clienti finali di cui al comma 1, lettere a) e b) dell'art. 2 sono stabiliti in misura differenziata in funzione delle seguenti tre modalita' di adesione alla partecipazione del contenimento dei consumi di gas:
a) cliente soggetto all'obbligo, o ciascun cliente volontario, che aderisce individualmente al contenimento dei consumi fino al quantitativo di gas dallo stesso precisato, sostenendo singolarmente, mediante sottoscrizione di specifica clausola contrattuale vincolante con la rispettiva impresa di vendita, l'onere del contenimento dei consumi. Ai fini dell'adesione sono assimilati quali appartenenti ad un unico cliente finale i punti di riconsegna facenti capo ad un medesimo gruppo societario, purche' direttamente allacciati alle reti di trasporto, caratterizzati da rilevazione (o registrazione) giornaliera dei prelievi e relativi a contratti di fornitura con la stessa impresa di vendita;
b) cliente soggetto all'obbligo, o ciascun cliente volontario, che aderisce al contenimento dei consumi, fino al quantitativo di gas dallo stesso precisato, mediante la sottoscrizione di clausola contrattuale con la rispettiva impresa di vendita partecipando, tramite tale impresa, in forma congiunta con gli altri clienti dell'impresa stessa, al contenimento dei consumi di gas nella misura richiesta;
c) cliente soggetto all'obbligo che non aderisce al contenimento dei consumi con rifiuto di sottoscrizione di specifica clausola contrattuale vincolante. In questo caso il cliente rimane comunque soggetto all'obbligo di contenimento dei consumi in caso di
richiesta, ove ricorrano le condizioni di intervento stabilite all'art. 4, comma 2, lettera b).
4. L'Autorita', secondo le modalita' di cui all'art. 6, determina i premi per la remunerazione dell'ottemperanza all'obbligo e le penali per inadempienza al contenimento dei consumi richiesto, in modo differenziato a seconda delle modalita' di adesione di cui al comma 3.
5. Ciascuna impresa di vendita, nel corso della trattativa per la stipula di contratti di fornitura, ha l'obbligo di informare i potenziali clienti delle opportunita' e degli obblighi derivanti dall'adesione, o meno, alla riduzione effettiva dei consumi, su richiesta in caso di applicazione di procedure di emergenza, e di raccogliere in specifica clausola contrattuale le modalita' dell'adesione stessa da parte dei clienti obbligati di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), e la decisione sull'adesione, o meno, su base volontaria da parte dei clienti di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), al contenimento dei consumi fino al quantitativo precisato.
6. I clienti finali di cui alle lettere a) e c) del comma 3 rispondono direttamente dei risultati del contenimento dei consumi e i conseguenti premi o penali sono applicati per il tramite delle imprese di vendita secondo le modalita' stabilite dall'Autorita' ai sensi all'art. 6. Nel caso di clienti che siano forniti sullo stesso punto di prelievo da piu' imprese di vendita, i premi e le penali sono applicati dall'impresa di vendita che fornisce i maggiori volumi di gas nel corso dell'anno termico.
7. L'impresa di vendita puo' procedere ad aggregare i clienti di cui alla lettera b) del comma 3 al fine di totalizzare i contributi di clienti diversi sia nello stesso intervallo temporale, sia su periodi temporali differenti. In tal caso la stessa impresa e' responsabile del risultato globale del contenimento dei consumi dei clienti aggregati, anche ai fini dei relativi premi per ottemperanza e penali per inadempienza conseguenti al risultato complessivo. A tal fine la stessa impresa di vendita concorda a mezzo di clausole contrattuali sia le modalita' di partecipazione dei singoli clienti al contenimento dei consumi, sia la conseguente distribuzione tra gli stessi clienti finali dei premi e delle penali.
8. Quale compenso per l'attivita' di promozione e gestione nei confronti dei clienti di cui alla lettera b) del comma 3 che aderiscono mediante clausola contrattuale vincolante al contenimento dei consumi di gas su richiesta, le imprese di vendita ricevono un incentivo determinato dall'Autorita'.

Art. 4.
Procedura a carico dei soggetti obbligati al contenimento su richiesta dei consumi di gas

1. L'obbligo di contenimento dei consumi a carico dei clienti finali definiti al comma 1, lettere a) e b) dell'articolo 2 e' finalizzato alla riduzione su richiesta, in caso di applicazione di procedure di emergenza, dei propri consumi di gas naturale, rispetto a quelli medi effettivi nei trenta giorni precedenti la data di individuazione della necessita', in misura necessaria a far fronte a deficit tra disponibilita' e fabbisogno di gas nelle seguenti consistenze per livelli di gravita':
a) livello 1: necessita' di riduzione complessiva dei consumi fino a 5 milioni di Smc/giorno;
b) livello 2: necessita' di riduzione complessiva dei consumi maggiore di 5 e fino a 10 milioni di Smc/giorno;
c) livello 3: necessita' di riduzione complessiva dei consumi oltre 10 milioni di Smc/giorno.
2. L'obbligo viene assolto mediante il ricorso a due linee di intervento:
a) la prima linea di intervento coinvolge, fino al quantitativo per il quale e' stata manifestata l'adesione, sia i clienti obbligati e i clienti volontari che aderiscono individualmente al contenimento dei consumi, sia le imprese di vendita per i clienti, soggetti all'obbligo o volontari, che aderiscono all'obbligo del contenimento dei consumi di gas tramite dette imprese. Questi clienti hanno l'obbligo di contenere i rispettivi consumi in misura almeno pari al quantitativo pro quota richiesto di cui all'art. 5. Questa linea di intervento ha maggiore probabilita' di attivazione poiche' viene chiamata nei casi in cui la riduzione dei consumi offerta dalla globalita' dei clienti di appartenenza alla linea stessa sia sufficiente a ristabilire l'equilibrio tra disponibilita' e fabbisogno di gas del sistema;
b) la seconda linea di intervento viene chiamata nei casi di cui al comma 2 dell'art. 5 e coinvolge indistintamente tutti i clienti finali soggetti all'obbligo come definiti al comma 1, lettere a) e b) dell'art. 2, considerati:
singolarmente, se hanno aderito individualmente all'obbligo;
globalmente a livello della propria impresa di vendita fornitrice, se hanno sottoscritto la clausola di adesione volontaria al contenimento dei consumi tramite detta impresa;
singolarmente, se non hanno aderito al contenimento dei consumi con rifiuto di sottoscrizione di specifica clausola contrattuale vincolante.
In caso di attivazione della seconda linea di intervento, tutti i clienti finali di cui alle lettere a) e b) dell'art. 2 hanno l'obbligo di contenere i rispettivi consumi in misura almeno pari al quantitativo pro quota richiesto di cui all'art. 5.

Art. 5.
Modalita' applicative della procedura

1. A seguito della avvenuta dichiarazione dello stato di emergenza mediante le modalita' stabilite nelle procedure approvate con decreto del Ministro dello sviluppo economico ai sensi dell'art. 28, comma 2, del decreto legislativo n. 164/00, nel caso venga delineata la necessita' di ricorrere al contenimento dei consumi di gas, l'impresa maggiore di trasporto individua, in coordinamento con le imprese di stoccaggio, il livello di gravita' del deficit presente nell'immediato decorso degli eventi, od atteso in prospettiva, ed i quantitativi di consumi di gas per i quali e' richiesta la riduzione e li comunica al Comitato.
2. In base alle risultanze individuate, il Comitato stabilisce se il deficit puo' essere fronteggiato ricorrendo unicamente al contributo dei clienti di "prima linea di intervento", calcolato nella misura del 90% del totale del contenimento dei consumi consentito dai quantitativi per i quali sia stata manifestata l'adesione dai clienti che abbiano aderito volontariamente. In tal caso il Ministero, su parere del Comitato e tramite l'impresa maggiore di trasporto, dispone la richiesta ai clienti della prima linea di intervento, attraverso le relative imprese di vendita, di attuare con preavviso non inferiore a 24 ore, pro quota e per ciascun cliente finale o per il complesso dei clienti nei casi di cui alla lettera b) comma 3, dell'art. 3, in percentuale dei consumi medi di gas dei trenta giorni precedenti la data di individuazione della necessita', un contenimento obbligatorio almeno pari a quello utile a far fronte alla richiesta di riduzione. In caso contrario il Ministero, su parere del Comitato, dispone con le stesse modalita' l'attivazione della seconda linea di intervento, con richiesta di un contenimento obbligatorio pro quota a tutti i clienti di cui al comma 1, lettere a) e b) dell'art. 2, sia che abbiano aderito al contenimento dei consumi, sia che abbiano rifiutato la sottoscrizione di specifica clausola contrattuale vincolante.
3. A seguito di verifica a consuntivo, in caso di attivazione sia della prima linea che della seconda linea di intervento,
a) ai clienti finali adempienti, per ogni quantitativo unitario di gas non consumato, anche oltre quello richiesto, l'impresa di vendita riconosce il premio, crescente con il livello di gravita' del deficit, determinato dall'Autorita' ai sensi dell'art. 6;
b) ai clienti finali inadempienti, per ogni quantitativo unitario di gas per i quali non e' stato osservato il richiesto contenimento dei consumi, l'impresa di vendita applica la penale determinata dall'Autorita' ai sensi dell'art. 6.
4. L'individuazione del comportamento ottemperante od omissivo rispetto alla richiesta di contenimento dei consumi e' effettuata con riferimento a:
a) prelievi medi dei trenta giorni che precedono la data di individuazione del contenimento necessario, e prelievi di ciascuna settimana di contenimento dei consumi su richiesta; quale base di verifica si assumono periodi omologhi dei giorni feriali. Sono esclusi dai trenta giorni quelli in cui vi siano state significative riduzioni di prelievo di gas dovute a cause imprevedibili e non controllabili, quali eventi di forza maggiore, scioperi, importanti avarie ai componenti del processo produttivo del cliente. Tutte le riduzioni significative dei prelievi debbono essere segnalate, in consistenza e durata prevista, e documentate, dal cliente finale all'impresa maggiore di trasporto, alle relative imprese di vendita ed alla Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie del Ministero dello sviluppo economico, entro le ventiquattro ore successive all'evento. In caso di applicazione della procedura il Ministero, a seguito di verifica, riconosce la validita' delle segnalazioni pervenute e ne comunica l'esito ai clienti finali, all'impresa maggiore di trasporto ed alle imprese di vendita interessate;
b) applicazione di una tolleranza del 2% sui quantitativi contabilizzati, entro i cui limiti non si applicano ne' premi ne' penali.

Art. 6.
Definizione dei corrispettivi, delle penali per inadempienza, di premi e di incentivi in caso di ottemperanza

1. La determinazione del valore dei corrispettivi, delle penali per inadempienza, dei premi per la remunerazione dei clienti finali ottemperanti e degli incentivi per le imprese di vendita di cui all'art. 3, comma 8, e' stabilita con delibera dell'Autorita', che provvede, entro trenta giorni, anche ad adeguare al nuovo contesto del contenimento dei consumi in caso di necessita', introdotto con il presente decreto, le deliberazioni gia' emanate in materia di interrompibilita'. Per gli anni termici successivi, la stessa Autorita' ridefinisce o conferma, entro il 30 maggio di ciascun anno, la valorizzazione delle componenti da applicare per il successivo anno termico.
2. Nella determinazione di ogni componente di cui al comma 1, l'Autorita' tiene conto, con specifica differenziazione, dei quantitativi di gas per i quali e' stata precisata l'adesione, o meno, al contenimento dei consumi.
3. Nella delibera di cui al comma 1 l'Autorita' stabilisce le modalita' di versamento e di destinazione dei corrispettivi e delle penali e le modalita' di erogazione dei premi per l'ottemperanza al contenimento dei consumi su richiesta, nonche' individua i soggetti deputati alla gestione della relativa contabilita' e degli adempimenti finanziari connessi.
4. L'Autorita' stabilisce altresi' le possibilita' e le modalita' di modifica, ed eventualmente di recesso, dei clienti di cui alle lettere a) e b) del comma 3 dell'art. 3 dai contratti di fornitura sottoscritti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 7.
Disposizioni operative

1. Le imprese di vendita che forniscono i clienti finali elencati alle lettere a) e b), comma 1, dell'art. 2, hanno l'obbligo di trasmettere all'impresa maggiore di trasporto, e secondo modalita' e contenuti dalla stessa precisate, entro il 30 ottobre di ciascun anno e per la prima volta entro il 30 ottobre 2007, tre liste contenenti separatamente i codici dei punti di riconsegna che alimentano totalmente o parzialmente clienti di ciascuna delle modalita' di adesione individuate all'art. 3, comma 3, lettere a), b) e c). In particolare, per ciascun punto di riconsegna sara' indicato il quantitativo di gas per il quale sussiste l'adesione al contenimento del consumo di gas.
2. Qualora i clienti obbligati al contenimento dei consumi di gas siano collegati a reti di altre imprese di trasporto o di distribuzione, la comunicazione all'impresa maggiore di trasporto avviene attraverso le imprese che gestiscono tali reti, le quali, in tal caso, hanno il compito di rilevare in corso d'anno e trasmettere all'impresa maggiore di trasporto, ai fini della gestione dei dati relativi al contenimento dei consumi in caso di richiesta, i quantitativi giornalieri di gas effettivamente prelevati dai clienti soggetti all'obbligo di contenimento dei consumi.
3. Le imprese di vendita inviano, entro il 30 ottobre di ciascun anno ed entro il 30 novembre per il solo anno 2007, alla Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie del Ministero dello sviluppo economico ed all'Autorita' una relazione tecnica che descriva le azioni predisposte e i risultati raggiunti per far fronte, con riferimento all'anno termico in corso, agli obblighi riguardanti il contenimento dei consumi di gas su richiesta conseguente all'applicazione di procedure di emergenza.

Art. 8.
Aggiornamento di contratti stipulati in data anteriore all'entrata in vigore del presente decreto

1. Le imprese di vendita che forniscono clienti finali soggetti all'obbligo di contenimento dei consumi di gas di cui all'art. 2 e con i quali abbiano gia' stipulato contratti di fornitura in data anteriore all'entrata in vigore del presente decreto, hanno l'obbligo di informare detti clienti delle prescrizioni di cui nel presente decreto e di aggiornare detti contratti entro il 30 ottobre 2007.
2. L'aggiornamento del contratto avviene mediante la sottoscrizione di una clausola aggiuntiva al contratto gia' sottoscritto da cui risulti la decisione del cliente finale soggetto all'obbligo di contenimento dei consumi di gas ad aderire, o meno, al contenimento dei consumi di gas naturale con modalita' individuale oppure tramite l'impresa di vendita fornitrice.
3. La mancata decisione del cliente finale entro quindici giorni dalla proposta di aggiornamento del contratto da parte dell'impresa di vendita fornitrice, viene considerata quale rifiuto di adesione al contenimento dei consumi di gas e comporta l'assimilazione del cliente tra quelli di cui alla lettera c), comma 2 dell'art. 3.
4. Le imprese di vendita, ai fini dell'applicazione del comma 8 dell'art. 3, svolgono attivita' di promozione nei confronti dei clienti finali non soggetti all'obbligo, e di cui alla lettera b), comma 1 dell'art. 2, e con i quali abbiano gia' stipulato contratti di fornitura in data anteriore all'entrata in vigore del presente decreto, per sollecitare l'adesione volontaria al contenimento dei consumi su richiesta mediante la sottoscrizione di specifica clausola contrattuale entro il 30 ottobre 2007.

Art. 9.
Disposizioni finali

1. La procedura di contenimento dei consumi di gas di cui al presente decreto, in caso di applicazione di procedure di emergenza approvate con decreto del Ministro dello sviluppo economico ai sensi dell'art. 28, comma 2, del decreto legislativo n. 164/00, sostituisce l'attivazione, tramite le imprese di vendita di gas naturale che forniscono clienti industriali con contratti di fornitura di gas con clausola di interrompibilita' e direttamente allacciati alle reti di trasporto, dell'interruzione delle forniture di gas agli stessi clienti per scopi destinati alla sicurezza del sistema.
2. Con successivo provvedimento la procedura di emergenza per fronteggiare la mancanza di copertura del fabbisogno di gas naturale in casi di eventi climatici sfavorevoli approvata con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 18 dicembre 2006 e' modificata in accordo alle disposizioni del presente decreto.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico ed entra in vigore dalla data della sua prima pubblicazione.

Roma, 11 settembre 2007

Il Ministro: Bersani