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Deliberazione 11 aprile 2007

Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas. Attuazione del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 19 febbraio 2007, ai fini dell'incentivazione della produzione di energia elettrica mediante impianti fotovoltaici. (Deliberazione n. 90/07).

(GU n. 97 del 27-4-2007- Suppl. Ordinario n.107)

 

 

 

L’AUTORITA' PER L’ENERGIA ELETTRICA E IL GAS


Nella riunione dell’11 aprile 2007


Visti:
• la legge 14 novembre 1995, n. 481;
• il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (di seguito: decreto legislativo n. 387/03);
• la legge 23 agosto 2004, n. 239 (di seguito: legge n. 239/04);
• il decreto del Ministro delle Attività Produttive, di concerto con il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 28 luglio 2005, come integrato e modificato dal decreto ministeriale 6 febbraio 2006 (di seguito: decreto ministeriale 28 luglio 2005);
• il decreto del Ministro delle Attività Produttive, di concerto con il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 6 febbraio 2006 (di seguito: decreto ministeriale 6 febbraio 2006);
• il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 19 febbraio 2007, recante “Criteri e modalità per incentivare la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare, in attuazione dell’articolo 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003” (di seguito: decreto ministeriale 19 febbraio 2007);
• il Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas (di seguito: l’Autorità) per l’erogazione dei servizi di qualità dei servizi di distribuzione, misura e vendita dell’energia elettrica per il periodo di regolazione 2004-2007, allegato alla deliberazione dell’Autorità 30 gennaio 2004, n. 4/04, e sue successive modifiche e integrazioni (di seguito: Testo integrato della qualità);
• il Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell’energia elettrica per il periodo di regolazione 2004-2007 e disposizioni in materia di contributi di allacciamento e diritti fissi, allegato alla deliberazione dell’Autorità 30 gennaio 2004, n. 5/04, e sue successive modifiche e integrazioni (di seguito: Testo integrato);
• la deliberazione dell’Autorità 14 settembre 2005, n. 188/05, e sue successive modifiche e integrazioni (di seguito: deliberazione n. 188/05);
• la deliberazione dell’Autorità 19 dicembre 2005, n. 281/05, e sue successive modifiche e integrazioni (di seguito: deliberazione n. 281/05);
• la deliberazione dell’Autorità 10 febbraio 2006, n. 28/06, e sue successive modifiche e integrazioni (di seguito: deliberazione n. 28/06);
• la deliberazione dell’Autorità 11 aprile 2007, n. 88/07 (di seguito: deliberazione n. 88/07);
• la deliberazione dell’Autorità 11 aprile 2007, n. 89/07 (di seguito: deliberazione n. 89/07);
• la lettera dell’Enea del 2 aprile 2007, prot. n. ENEA/2007/19320/ACS (prot. Autorità n. 8676 del 4 aprile 2007).
Considerato che:
• l’articolo 5, comma 2, del decreto ministeriale 19 febbraio 2007 prevede che l’Autorità definisca:
• le modalità e le tempistiche secondo le quali il gestore di rete comunica il punto di consegna ed esegue la connessione di un impianto fotovoltaico alla rete elettrica, prevedendo penali nel caso di mancato rispetto;
• le modalità con le quali le condizioni di cui al precedente alinea si applicano anche agli impianti che hanno acquisito il diritto alle tariffe incentivanti ai sensi dei decreti ministeriali 28 luglio 2005 e 6 febbraio 2006;
• l’articolo 10, comma 1, del decreto ministeriale 19 febbraio 2007 prevede che l’Autorità aggiorni i provvedimenti emanati in attuazione dei decreti ministeriali 28 luglio 2005 e 6 febbraio 2006, al fine di stabilire le modalità, i tempi e le condizioni per l’erogazione delle tariffe incentivanti di cui all’articolo 6 del decreto ministeriale 19 febbraio 2007 (di seguito: tariffe incentivanti) e del premio di cui all’articolo 7 del predetto decreto ministeriale (di seguito: premio); e che l’articolo 5, comma 4, del decreto ministeriale 19 febbraio 2007 stabilisce che, nell’ambito del predetto aggiornamento, l’Autorità possa stabilire ulteriori condizioni rispetto a quelle stabilite dal medesimo decreto;
• l’articolo 10, comma 2, del decreto ministeriale 19 febbraio 2007 prevede che l’Autorità determini le modalità con le quali le risorse per l’erogazione delle tariffe incentivanti e del premio, nonché per la gestione delle attività previste dal medesimo decreto, trovano copertura nel gettito della componente tariffaria A3.


Considerato che:
• la deliberazione n. 281/05 e la deliberazione n. 89/07 definiscono le condizioni per l’erogazione del servizio di connessione alle reti elettriche i cui gestori hanno obbligo di connessione di terzi a tensione nominale, rispettivamente, superiore ad 1 kV e minore o uguale ad 1 kV, stabilendo, inoltre:
a. disposizioni particolari per la connessione degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, in coerenza con quanto previsto dall’articolo 14 del decreto legislativo n. 387/03;
b. forme di indennizzo automatico verso il soggetto richiedente la connessione nel caso di mancato rispetto delle tempistiche definite per la comunicazione del punto di consegna e per l’esecuzione dei lavori di connessione;
• le deliberazioni di cui al precedente alinea risultano applicabili anche per la connessione alla rete di impianti fotovoltaici e sono coerenti con quanto previsto dall’articolo 5, comma 2, del decreto ministeriale 19 febbraio 2007;
• con la deliberazione n. 88/07, l’Autorità ha introdotto disposizioni inerenti il servizio di misura dell’energia elettrica prodotta, definendo le responsabilità e le modalità di erogazione del medesimo servizio;
• la deliberazione di cui al precedente alinea è funzionale alla misura dell’energia elettrica avente diritto alle tariffe incentivanti;
• l’Enea, con lettera del 2 aprile 2007, ha manifestato l’esigenza di disporre di alcuni dati relativi agli impianti fotovoltaici ai fini del monitoraggio di cui all’articolo 15 del decreto ministeriale 19 febbraio 2007, indicando altresì la stima dei costi da sostenere per il medesimo monitoraggio nel triennio 2007-2009.

 
Ritenuto opportuno:
• dare attuazione alle disposizioni di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto ministeriale 19 febbraio 2007, relativamente alle condizioni per la connessione alla rete di impianti fotovoltaici, facendo riferimento alle disposizioni di cui alla deliberazione n. 281/05 e di cui alla deliberazione n. 89/07;
• definire, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del decreto ministeriale 19 febbraio 2007 le modalità secondo cui le condizioni previste dalle deliberazioni richiamate al precedente alinea, con particolare riferimento agli indennizzi automatici, si applichino anche ai soggetti responsabili che abbiano acquisito il diritto alle tariffe incentivanti ai sensi dei decreti ministeriali 28 luglio 2005 e 6 febbraio 2006;
• dare attuazione alle disposizioni di cui all’articolo 10, comma 1, del decreto ministeriale 19 febbraio 2007 definendo ulteriori condizioni secondo quanto previsto dall’articolo 5, comma 4, del predetto decreto ministeriale, ai fini di garantire certezza, equità di trattamento e non discriminazione a tutti i soggetti responsabili che intendono usufruire delle tariffe incentivanti e del premio previsti dal medesimo ministeriale 19 febbraio 2007;
• prevedere, in particolare:
a. per quanto concerne l’accesso alle tariffe incentivanti, che il soggetto responsabile dell’impianto fotovoltaico debba dichiarare, sotto la propria responsabilità, di rispettare i requisiti per l’ammissibilità alla tariffa incentivante previsti dal decreto ministeriale 19 febbraio 2007, nonché:
i. di essere proprietario dell’immobile ove è installato l’impianto o, diversamente, disporre dell’autorizzazione sottoscritta dal proprietario, o dai proprietari, di tale immobile, qualora detto proprietario/i sia/siano diverso/i dal soggetto responsabile;
ii. di aver conseguito tutte le autorizzazioni necessarie alla costruzione e all’esercizio dell’impianto, nel rispetto dei vincoli architettonici e paesaggistici, della normativa esistente in materia di sicurezza durante le attività di costruzione ed esercizio dell’impianto e dei relativi allacciamenti.
b. per quanto concerne l’ammissione al premio, che il soggetto responsabile dell’impianto fotovoltaico debba dichiarare, sotto la propria responsabilità, di rispettare i requisiti per l’ammissibilità al premio previsti dal decreto ministeriale 19 febbraio 2007;
c. per quanto concerne la gestione dell’impianto fotovoltaico, che il soggetto responsabile sia tenuto al rispetto dei seguenti obblighi:
i. non alterare le caratteristiche di targa delle apparecchiature di misura e non modificare i dati di misura registrati dalle medesime;
ii. consentire l’accesso all’impianto e alle relative infrastrutture, comprese quelle di misura dell’energia elettrica prodotta, al soggetto attuatore e agli altri soggetti di cui il soggetto attuatore può avvalersi per l’espletamento delle attività di verifica e controllo;
iii. inviare annualmente al soggetto attuatore la documentazione che attesti il possesso, per l’anno precedente, dei requisiti per acquisire il titolo di autoproduttore di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 79/99 ai fini dell’erogazione dell’incremento alla tariffa incentivante di cui all’articolo 6, comma 4, del decreto ministeriale 19 febbraio 2007, pena il mancato riconoscimento del medesimo incremento;
iv. comunicare al soggetto attuatore il/i nuovo/i numero/i di matricola a sostituzione di quello/i precedente/i, nel caso in cui uno o più pannelli e/o convertitori della corrente continua in corrente alternata che compongono l’impianto, a seguito di danni o avarie non riparabili e che ne rendano necessaria la sostituzione, venga/vengano sostituito/i con altri di pari potenza;
d. per quanto concerne l’effettuazione delle verifiche e dei controlli di cui all’articolo 11 del decreto ministeriale 19 febbraio 2007, di prevedere che il soggetto attuatore possa effettuare verifiche di carattere documentale e di carattere tecnico-impiantistico avvalendosi eventualmente della collaborazione di soggetti terzi abilitati e/o enti di ricerca, di certificazione e/o istituti universitari qualificati nel settore specifico, informando l’Autorità;
• dare attuazione alle disposizioni di cui all’articolo 10, comma 2, del decreto ministeriale 19 febbraio 2007, definendo le modalità con le quali le risorse per l’erogazione delle tariffe incentivanti e del premio, nonché per la gestione delle attività previste dal medesimo decreto, trovano copertura nel Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate alimentato dalla componente tariffaria A3;
• prevedere che i soggetti responsabili di impianti fotovoltaici che hanno diritto alle tariffe incentivanti trasmettano al soggetto attuatore anche i dati richiesti dall’Enea ai fini del monitoraggio di cui all’articolo 15, comma 1, del decreto ministeriale 19 febbraio 2007;
• prevedere che, al fine di consentire il monitoraggio previsto dall’articolo 15, comma 1, del decreto ministeriale 19 febbraio 2007, l’Enea, coordinandosi con il soggetto attuatore, individui un opportuno insieme di soggetti responsabili pubblici, i quali sono tenuti a consentire all’Enea l’installazione di sistemi di rilevamento e comunicazione dati per il monitoraggio tecnologico a distanza delle prestazioni degli impianti fotovoltaici


DELIBERA


1. di approvare le disposizioni attuative del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 19 febbraio 2007, ai fini dell’incentivazione della produzione di energia elettrica mediante impianti fotovoltaici, riportate in allegato (Allegato A) al presente provvedimento, di cui forma parte integrante e sostanziale;
2. di stabilire, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del decreto ministeriale 19 febbraio 2007 che, per i soggetti responsabili che hanno acquisito il diritto alle tariffe incentivanti ai sensi dei decreti ministeriali 28 luglio 2005 e 6 febbraio 2006 i cui impianti non sono ancora stati connessi alla rete elettrica:
• in caso di connessioni a reti elettriche a tensione nominale:
a. inferiore o uguale ad 1 kV, si applichino le disposizioni di cui all’articolo 9, commi 9.2, 9.3, 9.4 e 9.5 dell’Allegato A alla deliberazione n. 89/07, assumendo:
i. il tempo di messa a disposizione del preventivo per la connessione pari al tempo di cui all’articolo 8, comma 2, del decreto ministeriale 28 luglio 2005;
ii. il tempo di realizzazione della connessione pari al tempo di cui all’articolo 8, comma 3, ultimo periodo del decreto ministeriale 28 luglio 2005;
b. maggiore di 1 kV, si applichi quanto previsto dall’articolo 14, comma 14.1, dell’Allegato A alla deliberazione n. 281/05 assumendo i tempi di realizzazione degli impianti e degli interventi di cui all’articolo 8, comma 8.2, lettere a. e b., della medesima deliberazione pari al tempo di cui all’articolo 8, comma 3, ultimo periodo, del decreto ministeriale 28 luglio 2005;
• nel caso in cui la data di ricevimento da parte dell’impresa distributrice della richiesta di connessione di cui all’articolo 8, comma 1, del decreto ministeriale 28 luglio 2005 sia antecedente all’entrata in vigore della presente deliberazione e l’impresa distributrice non abbia ancora comunicato il punto di consegna, il tempo di messa a disposizione del preventivo come definito alla precedente lettera a), punto i., decorre a partire dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore del presente provvedimento;
• nel caso in cui la data di ricevimento da parte dell’impresa distributrice della comunicazione di conclusione dei lavori di cui all’articolo 8, comma 3, secondo periodo, del decreto ministeriale 28 luglio 2005, sia antecedente all’entrata in vigore della presente deliberazione, e l’impianto non è ancora stato connesso, il tempo di cui alla precedente lettera a), punto ii., e lettera b) decorrono a partire dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore del presente provvedimento;
3. di prevedere, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del decreto ministeriale 19 febbraio 2007 e in alternativa al precedente punto 2., che i soggetti responsabili di impianti che hanno acquisito il diritto alle tariffe incentivanti ai sensi dei decreti ministeriali 28 luglio 2005 e 6 febbraio 2006 possano richiedere la connessione alle reti elettriche con obbligo di connessione di terzi ai sensi della deliberazione n. 281/05 o della deliberazione n. 89/07. In tal caso decade l’eventuale precedente richiesta e si applica quanto previsto dalle deliberazioni richiamate, anziché quanto previsto dall’articolo 8, commi 2 e 3, ultimo periodo, del decreto ministeriale 28 luglio 2005. Qualora il soggetto responsabile abbia già versato acconti all’impresa distributrice competente per la realizzazione della connessione, tali acconti devono essere considerati validi ai fini della nuova richiesta di connessione;
4. di abrogare l’articolo 3, commi 3.1, 3.2, 3.3 e 3.4, della deliberazione n. 188/05, oltre che l’Allegato A alla medesima deliberazione;
5. di trasmettere il presente provvedimento al Ministro dello Sviluppo Economico, al Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, alla società Gestore dei servizi elettrici S.p.A. e alla Cassa conguaglio per il settore elettrico;
6. di pubblicare il presente provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet dell’Autorità (www.autorita.energia.it), affinché entri in vigore dalla data di pubblicazione.

 

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