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Decreto 31 luglio 2006

 

Ministero dello Sviluppo Economico. Modifiche alla disciplina delle sostituzioni tra prodotti petroliferi soggetti ad obbligo di scorta.

 

(GU n. 242 del 17-10-2006)

 

 

 IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la legge 7 novembre 1977, n. 883, che recepisce l'Accordo relativo ad un programma internazionale per l'energia firmato a Parigi il 18 novembre 1974 da realizzare attraverso l'Agenzia internazionale per l'energia (AIE);
Visto il decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32 ed, in particolare gli articoli 8 e 9 che istituiscono l'Agenzia nazionale delle scorte di riserva;
Vista la direttiva comunitaria 98/93/CE del Consiglio del 14 dicembre 1998, recante modifiche alla direttiva 68/414/CEE del Consiglio del 20 dicembre 1968, che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri dell'Unione europea di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi;
Visto il decreto legislativo 31 gennaio 2001, n. 22, concernente l'attuazione alla direttiva comunitaria 98/93/CE sulle scorte petrolifere di riserva e l'adeguamento di esse anche al programma internazionale per l'energia e in particolare, l'art. 4, comma 3, e l'art. 9, che demandano ad apposito provvedimento amministrativo rispettivamente la disciplina delle contabilizzazioni dei prodotti petroliferi nel riepilogo statistico delle scorte nonche' la disciplina delle possibilita' di conversione e sostituzione tra prodotti e dei trasferimenti degli stessa e la fissazione delle modalita' di trasmissione al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dei dati relativi al costo delle scorte;
Visto il decreto del Ministro delle attivita' produttive 19 settembre 2002, n. 16995, registrato alla Corte dei conti in data 7 luglio 2003 con il quale si e' data attuazione al disposto degli articoli 4, comma 3, e 9 del decreto legislativo 31 gennaio 2001, n. 22;
Visto l'art. 8 del decreto 19 settembre 2002, n. 16995, che attribuisce al Ministero delle attivita' produttive, ora Ministero dello sviluppo economico la facolta' di sospendere la validita' delle sostituzioni tra prodotti finiti e delle conversioni in materia prima, qualora cio' sia richiesto da particolari difficolta' di approvvigionamento e o reperimento sul mercato dei prodotti appartenenti alle tre categorie;
Considerate le mutate condizioni del mercato petrolifero nazionale ed internazionale che registra un incremento progressivo dei consumi di prodotti di II categoria a fronte di una consistente diminuzione del consumo di prodotti di III categoria;
Considerato che il sistema di flessibilita' operative per il mantenimento delle scorte stabilito con il decreto ministeriale 19 settembre 2002, n. 16995, tra le quali segnatamente le possibilita' di sostituzione tra i diversi prodotti da detenere a scorta, non appare adeguato a garantire il livello minimo degli stoccaggi pari a novanta giorni di consumo previsto dalla sopra citata direttiva comunitaria 98/93/CE;
Ritenuta la necessita' di procedere alla revisione delle procedure previste per il mantenimento delle scorte obbligatorie di prodotti petroliferi;

Decreta:

Art. 1.
Modifiche alla disciplina delle sostituzioni fra prodotti petroliferi
1. L'art. 7, lettera b), del decreto del Ministro delle attivita' produttive 19 settembre 2002, n. 16995, disciplinante le modalita' di conversione tra categorie di prodotti e materie prime e di sostituzione tra categorie di prodotti e' modificato come segue:
B. Le scorte derivanti dalle immissioni al consumo e/o esportazioni e lavorazioni per conto di committenti esteri della I categoria possono essere sostituite, entro il limite del 20% dell'obbligo imposto, con pari quantita' di prodotti finiti appartenenti alle altre due categorie; le scorte di categoria III sono sostituibili entro il limite massimo del 30% dell'obbligo imposto, con pari quantita' di prodotti appartenenti alle altre due categorie.
Le scorte derivanti dalle immissioni al consumo e/o esportazioni e lavorazioni per conto di committenti esteri della II categoria possono essere sostituite con pari quantita' di prodotti finiti appartenenti alle altre due categorie secondo le modalita' indicate di seguito:
- a decorrere dal 1° ottobre 2006 e sino al 31 dicembre 2006 entro il limite del 15% dell'obbligo imposto;
- a decorrere dal 1° gennaio 2007 entro il limite del 10% dell'obbligo imposto.
2. Con provvedimento della competente Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie del Ministero dello sviluppo economico potranno essere stabilite variazioni delle percentuali sopraindicate in relazione all'andamento delle rilevazioni delle giacenze di prodotti petroliferi.

Art. 2.
Disposizioni transitorie e finali
1. Restano invariate tutte le altre clausole e condizioni previste dal decreto del Ministro delle attivita' produttive 19 settembre 2002, n. 16995.
2. Il presente decreto e' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 31 luglio 2006
Il Ministro: Bersani

Registrato alla Corte dei conti l'8 settembre 2006 Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 4, foglio n. 109