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 Decreto 23 marzo 2006

 

Ministero delle Attivitą Produttive. Approvazione del Piano triennale della ricerca di sistema e Piano operativo annuale per le attivita' di ricerca e sviluppo di interesse generale per il sistema elettrico nazionale e attribuzione delle risorse del Fondo, di cui al decreto 26 gennaio 2000.

 

(GU n. 102 del 4-5-2006- Suppl. Ordinario n.111)

 

IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
Premesso che il decreto del Ministro delle attivita' produttive 8 marzo 2006 recante nuove modalita' di gestione del Fondo per il finanziamento delle attivita' di ricerca e sviluppo di interesse generale per il sistema elettrico nazionale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 16 marzo 2006 (di seguito: il decreto ministeriale 8 marzo 2006), prevede con:
a) l'art. 2, comma 1, la predisposizione da parte del CERSE del Piano triennale, contenente i progetti e le priorita' della ricerca di sistema, gli obiettivi ed i risultati attesi, nonche' la previsione di fabbisogno per il finanziamento del Fondo per le attivita' di ricerca e sviluppo di interesse generale per il sistema elettrico nazionale, previa consultazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e della Cassa conguaglio per il settore elettrico;
b) l'art. 2, comma 3, l'approvazione del Piano triennale predisposto dal CERSE e della relativa previsione di fabbisogno da parte del Ministero delle attivita' produttive;
c) l'art. 4, comma 1, la possibilita' da parte del Ministero delle attivita' produttive, per l'attuazione dei progetti di ricerca di interesse generale contenuti nel Piano triennale e rientranti nelle attivita' di ricerca di cui all'art. 10, comma 2, lettera a), del decreto ministeriale 26 gennaio 2000, di stipulare accordi di programma con validita' anche triennale con soggetti pubblici o con organismi a prevalente partecipazione pubblica;
d) l'art. 13, comma 2, la condizione che gli atti gia' prodotti siano fatti salvi;
Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, di attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, ed in particolare l'art. 3, comma 11, che prevede che, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del predetto decreto legislativo, con uno o piu' decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato (oggi Ministro delle attivita' produttive), di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica (oggi Ministro dell'economia e delle finanze), su proposta dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, sono altresi' individuati gli oneri generali afferenti al sistema elettrico, ivi inclusi gli oneri concernenti le attivita' di ricerca;
Vista la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas del 29 dicembre 1999, n. 204/1999, che istituisce la componente tariffaria A5 a copertura dei costi di finanziamento dell'attivita' di ricerca;
Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, 26 gennaio 2000, recante l'individuazione degli oneri generali afferenti il sistema elettrico (di seguito: il decreto ministeriale 26 gennaio 2000) ed in particolare il titolo IV, che disciplina gli oneri relativi alle attivita' di ricerca e sviluppo di interesse generale per il sistema elettrico, e il titolo V, art. 13, comma 2, recante disposizioni per assicurare continuita' alla suddetta attivita' di ricerca;

Visto l'art. 11, comma 2, del decreto ministeriale 26 gennaio 2000 che attribuisce al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di intesa con l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, la definizione delle modalita' per la selezione dei progetti di ricerca da ammettere all'erogazione degli stanziamenti del Fondo per la ricerca e per il controllo dello stato di avanzamento e dei risultati dei progetti ammessi, nonche' dei criteri per l'organizzazione strutturale della ricerca di sistema al fine di garantirne l'aderenza alle finalita' indicate dal medesimo decreto;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica, 17 aprile 2001, recante modifiche al decreto ministeriale 26 gennaio 2000, ed in particolare le modifiche al titolo V, art. 13, comma 2;
Visto il decreto del Ministro delle attivita' produttive 16 maggio 2003 con il quale e' stato costituito e sono stati nominati per un triennio i componenti del Comitato di esperti di ricerca per il settore elettrico (CERSE);
Vista la legge 23 agosto 2004, n. 239 recante riordino del settore energetico, nonche' delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia;

Visti i decreti del Ministro delle attivita' produttive 19 ottobre 2004 e 22 settembre 2005, recanti modifiche del soprarichiamato decreto ministeriale 16 maggio 2003;

Visto il documento «Piano triennale della ricerca di sistema e Piano operativo annuale» predisposto dal CERSE e trasmesso al Ministero delle attivita' produttive in data 6 luglio 2005;

Ritenuta la necessita' di consentire al piu' presto l'operativita' del Fondo per il finanziamento delle attivita' di ricerca e sviluppo di interesse generale per il sistema elettrico nazionale, conformemente alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo;

 

Decreta:


Art. 1.
Oggetto
1. Il presente decreto disciplina l'attribuzione delle risorse per lo svolgimento delle attivita' di ricerca e sviluppo di interesse generale per il sistema elettrico nazionale e la loro ripartizione prevedendo due tipologie di progetti di ricerca, ai sensi dell'art.
3, comma 1, del decreto ministeriale 8 marzo 2006, e definisce le modalita' di affidamento dei progetti di ricerca a totale beneficio degli utenti del sistema elettrico nazionale.

Art. 2.
Approvazione del Piano triennale della ricerca di sistema
1. E' approvato il documento «Piano triennale della ricerca di sistema e Piano operativo annuale» predisposto dal CERSE e trasmesso al Ministero delle attivita' produttive in data 6 luglio 2005 con le modifiche relative alla ripartizione del Fondo relativa al Piano operativo annuale riportate nel presente decreto e nei suoi allegati
(di seguito richiamati come l'Allegato 1 e l'Allegato 2).
2. I temi di ricerca elencati nell'Allegato 1 sono classificati secondo le seguenti tipologie:
a) i temi di ricerca di tipologia «a» che corrispondono ai progetti di ricerca di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), del
decreto 8 marzo 2006, interamente finanziati dal Fondo e i cui risultati sono a totale beneficio degli utenti del sistema elettrico nazionale;
b) i temi di ricerca di tipologia «b» che corrispondono ai progetti di ricerca di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), del
decreto 8 marzo 2006, parzialmente finanziati dal Fondo.

3. Il Piano triennale della ricerca di sistema e Piano operativo annuale (di seguito richiamato come il Piano) approvato e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito internet del Ministero delle attivita' produttive.

Art. 3.
Affidamento delle attivita' di ricerca a totale beneficio degli utenti del sistema elettrico nazionale
1. Il Ministero delle attivita' produttive, nell'ambito degli obiettivi e delle priorita' della politica energetica nazionale,
individua come esigenze prioritarie di ricerca a totale beneficio degli utenti del sistema elettrico nazionale le seguenti tematiche:
economicita', affidabilita' e sicurezza del sistema elettrico;

tecnologie innovative per l'impiego pulito del carbone e per il sequestro dell'anidride carbonica; tecnologie per l'impiego dell'idrogeno e delle fonti rinnovabili; sistemi per la generazione distribuita e l'uso efficiente dell'energia; partecipazione italiana agli accordi di cooperazione tecnologica internazionale; ricerca prenormativa.
2. Per lo sviluppo delle attivita' di ricerca a totale beneficio degli utenti del sistema elettrico nazionale, il Ministero stipula accordi di programma triennali, secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 1, del decreto 8 marzo 2006 e subordinatamente alle condizioni di cui al successivo comma 3:
a) con l'Ente per le Nuove tecnologie, l'Energia e l'Ambiente (ENEA) per lo svolgimento di attivita' relative alla produzione di energia elettrica ed agli usi finali;
b) con il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) per lo svolgimento di attivita' relative alla produzione di energia
elettrica;

c) con la societa' CESI RICERCA S.p.a. per lo svolgimento di attivita' relative al governo del sistema elettrico, alla produzione di energia elettrica, alla trasmissione e distribuzione di energia elettrica ed agli usi finali;
d) con l'Istituto per la Promozione Industriale (IPI) per lo svolgimento di attivita' di ricerca prenormativa con riferimento alle procedure di insediamento delle infrastrutture del sistema elettrico ai fini della loro accettabilita' sociale.
3. Per la stipula degli accordi di programma, i soggetti individuati al comma 2, per le aree di specifica competenza,
presentano alla Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie del Ministero delle attivita' produttive, entro 60 (sessanta) giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, proposte di programmi di attivita' coerenti con i temi di ricerca individuati nel Piano e attestano il possesso dei requisiti di cui all'art. 3, comma 2, e all'art. 4, comma 1, del decreto ministeriale 8 marzo 2006.
4. Il Ministero delle attivita' produttive valuta la coerenza delle proposte di programmi di attivita' di ricerca con il Piano e, in caso di esito positivo, stipula gli accordi di programma secondo quanto previsto all'art. 4 del decreto ministeriale 8 marzo 2006.

5. In caso di esito negativo della valutazione di coerenza di cui al comma 4, per la totalita' o per una parte delle proposte di programma presentate, il Ministero delle attivita' produttive provvede ad una rimodulazione del contributo complessivo previsto dal Piano per gli accordi di programma, con eventuale affidamento del
relativo tema di ricerca secondo le procedure concorsuali disciplinate dall'art. 5 del decreto 8 marzo 2006.
6. Le attivita' di ricerca oggetto degli accordi di programma rientrano nella tipologia di cui all'art. 2, comma 2, lettera a), e sono integralmente finanziate dal Fondo per il finanziamento delle attivita' di ricerca e sviluppo di interesse generale per il sistema elettrico nazionale.

Art. 4.
Ripartizione dei contributi del Fondo
1. Al fine di garantire il sollecito avvio dell'organizzazione strutturale di cui al decreto ministeriale 8 marzo 2006, sono destinati al finanziamento dei piani annuali 2006 degli accordi di programma di cui all'art. precedente 61 milioni di euro, a valere sulle disponibilita' del Fondo maturate al 31 dicembre 2005, cosi' ripartiti:
a) 20 milioni di euro per l'accordo di programma con l'ENEA, che preveda in particolare:
1) lo svolgimento di attivita' per lo sviluppo di tecnologie pulite del carbone da affidare alla societa' Sotacarbo S.p.a. per un importo non superiore a 2 milioni di euro;

2) lo svolgimento di attivita' per lo sviluppo di tecnologie delle celle a combustibile da affidare alla societa' FN S.p.a. Nuove Tecnologie Avanzate per un importo non superiore a 1 milione di euro;
3) una partecipazione alle attivita' ivi compresi i punti 1) e

2) da parte dei principali Istituti universitari nazionali, per una quota non inferiore al 20% delle risorse finanziarie complessive;
b) 5 milioni di euro per l'accordo di programma con il CNR, che preveda in particolare:
una partecipazione alle attivita' da parte dei principali Istituti universitari nazionali, per una quota non inferiore al 20% delle risorse finanziarie complessive;
c) 35 milioni di euro per l'accordo di programma con la societa' CESI RICERCA S.p.a.;
d) 1,0 milioni di euro per l'accordo di programma con l'IPI.
2. La restante parte delle disponibilita' del Fondo maturate al 31 dicembre 2005, pari a 89 milioni di euro, e' destinata al finanziamento dei progetti di ricerca non compresi negli accordi di programma e previsti dal Piano operativo annuale 2006. La selezione dei progetti di ricerca proposti per l'ammissione a contributo e' effettuata tramite procedura concorsuale secondo le disposizioni dell'art. 5 del decreto ministeriale 8 marzo 2006.
L'Allegato 2 riporta il quadro di sintesi dei gruppi tematici e il sommario del Piano triennale e Piano operativo annuale.

3. La prestazione di garanzie prevista all'art. 3, comma 3, del decreto ministeriale 8 marzo 2006, per l'erogazione dei contributi a carico del Fondo, sara' regolata con provvedimento della Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie del Ministero delle attivita' produttive.

Art. 5.
Disposizioni finali
1. Il Ministero delle attivita' produttive provvede a notificare il presente decreto alla Commissione europea, in modo conforme alle disposizioni comunitarie in materia di aiuti di Stato.
2. Le disposizioni relative ai progetti di ricerca di cui all'art.  10, comma 2, lettera b), del decreto ministeriale 26 gennaio 2000, acquistano efficacia dalla data della decisione della Commissione europea, relativa alla procedura di cui al comma 1, e in coerenza con la stessa.
3. Il presente decreto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito internet del Ministero delle attivita' produttive, entra in vigore alla data di sua prima pubblicazione.

 

Roma, 23 marzo 2006


Il Ministro: Scajola


Allegati omessi