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 Decreto 11 maggio 2006

 

Ministero delle Politiche Agricole e Forestali. Modificazioni al decreto 15 marzo 2005 in materia di regime di aiuto per le colture energetiche, previsto dal regolamento (CE) n. 660/2006 della Commissione del 27 aprile 2006.

 

(GU n. 155 del 6-7-2006)
 

 

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 1782/03 del Consiglio del 29 settembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 270 del 21 ottobre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune ed istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori;
Visto il regolamento (CE) n. 660/2006 della Commissione del 27 aprile 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 6 del 29 aprile 2006, che modifica il regolamento (CE) n. 1973/2004, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio per quanto riguarda i regimi di sostegno di cui ai titoli IV e IV-bis di detto regolamento e l'uso di superfici ritirate dalla produzione allo scopo di ottenere materie prime;
Visto l'art. 4, comma 3 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente «disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (legge comunitaria per il 1990)», con il quale si dispone che all'applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunita' europea si provvede con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali;
Visto il decreto legislativo n. 165 del 27 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 137 del 14 giugno 1999, concernente la soppressione dell'organismo pagatore e l'istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto ministeriale 15 marzo 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 96 del 27 aprile 2005, recante disposizioni nazionali di attuazione dei regolamenti (CE) n. 1782/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003 e n. 1973/2004 della Commissione del 29 ottobre 2004, concernenti norme comuni relative ai regimi di sostegno e l'uso di superfici ritirate dalla produzione allo scopo di ottenere materie prime;
Ritenuta la necessita' di modificare le disposizioni relative al regime di aiuto per le colture energetiche, a seguito dell'adozione del succitato regolamento (CE) n. 660/2006;

Decreta:

Art. 1.
1. L'art. 4 del decreto ministeriale 15 marzo 2005, citato nelle premesse, e' sostituito dal seguente:
«Art. 4 (Aiuto per le colture energetiche). - 1. Il titolo IV, capitolo 5 del regolamento (CE) n. 1782/2003 del 29 settembre 2003 disciplina l'aiuto per le colture energetiche.
2. L'agricoltore "richiedente", il "collettore" ed il "primo trasformatore" sono tenuti a conformarsi alle disposizioni contenute nel capitolo 8 del regolamento (CE) n. 1973/2004 del 29 ottobre 2004.
3. Le modalita' tecniche di applicazione del regolamento (CE) n. 1973/2004 saranno definite, uniformemente su tutto il territorio nazionale, con successivo provvedimento emanato dall'organismo di coordinamento.
4. Il contratto, di cui all'art. 26 del regolamento (CE) n. 1973/2004, deve riportare, tra l'altro, la quantita' totale prevedibile di materia prima, per ciascuna specie, nonche' le condizioni di consegna e deve essere stipulato con riferimento ad una singola materia prima. Tale contratto deve essere allegato, da parte dell'agricoltore "richiedente", alla domanda di cui all'art. 8 del presente decreto e deve essere, altresi', depositato, da parte del "collettore" e del "primo trasformatore", presso l'organismo pagatore competente entro la data fissata nell'art. 6, comma 4 del decreto 5 agosto 2004;
5. Qualora la superficie, oggetto del contratto, risulti investita ad una coltivazione biennale la cui raccolta e, di conseguenza, la consegna della materia prima avvengano soltanto nel secondo anno di coltivazione, il pagamento e' effettuato nei due anni successivi alla conclusione del contratto, a condizione che:
a) sia stata depositata una copia del contratto da parte del "collettore" e del "primo trasformatore", siano state soddisfatte le condizioni e trasmesse le informazioni di cui all'art. 34, paragrafi 2 e 3 del regolamento (CE) n. 1973/2004;
b) nel secondo anno di coltivazione, risultino rispettati gli obblighi concernenti la dichiarazione del "richiedente" in merito alla quantita' totale di materia prima raccolta, suddivisa per specie, e risulti, inoltre, notificata la conferma di averla consegnata al "collettore" e al "primo trasformatore";
c) siano state fornite, da parte del "collettore" e del "primo trasformatore" nel secondo anno di coltivazione, le informazioni richieste all'art. 34, paragrafi 2 e 3 del regolamento (CE) n. 1973/2004.
6. L'organismo di coordinamento, sulla base degli elementi forniti dagli organismi pagatori, provvede a determinare ed a pubblicare le rese prima del raccolto.
7. Qualora, per causa di forza maggiore, si verifichi una significativa riduzione delle rese e delle quantita' raccolte rispetto a quelle riportate nel contratto, i contraenti provvedono a comunicare, secondo le modalita' e i termini definiti dall'organismo pagatore competente, le variazioni intervenute.
8. Per le consegne effettuate in ambito nazionale o comunitario, sia di materia prima che di prodotti intermedi, coprodotti e sottoprodotti, il "collettore" ed il "primo trasformatore" sono tenuti a compilare ed a far pervenire all'organismo pagatore competente, entro i tennini dallo stesso fissati, apposite dichiarazioni redatte secondo modalita' definite dall'organismo pagatore competente.
9. Ai sensi di quanto disposto all'art. 25, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 1973/2004 all'agricoltore "richiedente" e' data la possibilita' di trasformare in biogas di cui al codice NC 2711 29 00, presso la propria azienda, tutta la materia prima raccolta sulle superfici oggetto dell'aiuto. In tal caso il "richiedente" e' tenuto, in sostituzione del contratto, a presentare all'organismo pagatore competente una apposita dichiarazione con la quale si impegna a trasformare direttamente la materia prima coltivata.
10. L'organismo pagatore competente procede al riconoscimento del "collettore" e del "primo trasformatore". Sono considerati "primo trasformatore" e "collettore" riconosciuti le persone fisiche o giuridiche direttamente responsabili di una impresa di trasformazione o di tipo commerciale che intendano concludere, con una agricoltore richiedente, contratti in ordine alle materie prime coltivate per utilizzazioni energetiche.
11. Ai fini del riconoscimento il "collettore" e il "primo trasformatore" devono presentare all'organismo pagatore competente, individuato in base alla sede legale, se l'impresa e' costituita da persona giuridica, o residenza, se la medesima e' costituita da persona fisica, una domanda secondo le modalita' ed i termini definiti dallo stesso organismo pagatore. Qualora il "collettore" ed il "primo trasformatore" risultino gia' in possesso del riconoscimento devono inoltrare all'organismo pagatore una dichiarazione di sussistenza dei requisiti richiesti, corredata del certificato di vigenza e del certificato di iscrizione alla camera di commercio. Il riconoscimento e' effettuato previo accertamento dei requisiti dichiarati e della sussistenza delle condizioni richieste.
12. L'organismo pagatore e' tenuto a prevedere particolari disposizioni intese ad escludere dalla lista di riconoscimento i "collettori" ed i "primi trasformatori" nei riguardi dei quali, in sede di controllo, emergano comportamenti contrari alle disposizioni comunitarie e nazionali che disciplinano il regime di cui trattasi o situazioni irregolari nell'esercizio di altre attivita' industriali e commerciali.
13. Il coltivatore "richiedente", ultimata la fase di raccolta, e' tenuto a dichiarare all'organismo pagatore competente la quantita' totale di materia prima ottenuta, per ciascuna specie e varieta', ed a confermare di averla consegnata al "collettore" o al "primo trasformatore" con il quale ha stipulato il contratto.
14. Il "collettore" ed il "primo trasformatore", ai fini della garanzia dell'esecuzione del contratto, devono costituire a favore dell'organismo pagatore competente la cauzione prevista all'art. 35 del regolamento (CE) n. 1973/2004.
15. Entro la data ultima prevista per l'ottenimento dei prodotti finiti di cui all'art. 36, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CE) n. 1973/2004, il "primo trasformatore" deve far pervenire all'organismo pagatore competente la dichiarazione di avvenuta trasformazione.
16. Ai fini del rispetto degli obblighi assunti, il "collettore" ed il "primo trasformatore" sono tenuti ad osservare le disposizioni impartite dall'organismo pagatore competente per la tenuta degli appositi registri contabili.
17. L'autorita' preposta alla gestione ed alla effettuazione dei controlli e' l'organismo pagatore competente.».
Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 11 maggio 2006

Il Ministro: Alemanno

Registrato alla Corte dei conti il 19 giugno 2006 Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 3, foglio n. 322