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Decreto 25 gennaio 2006

 

Ministero delle Attivitą Produttive. Norme transitorie delle temperature dell'aria nei diversi ambienti e di durata massima giornaliera.

 

(GU n. 22 del 27-1-2006)





IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Premesso che le condizioni climatiche eccezionalmente fredde che nel corso degli ultimi mesi hanno interessato e ancora interessano l'Italia e l'Europa hanno portato ad uno straordinario incremento della domanda di gas naturale e hanno contribuito ad una riduzione delle importazioni dall'estero;
Premesso che il probabile protrarsi di questa situazione potrebbe causare una ulteriore contrazione della disponibilita' di stoccaggio di gas naturale;
Visto l'art. 4, comma 6, della legge 9 gennaio 1991, n. 9, il quale dispone che il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti i Ministri interessati, puo' emanare norme specifiche, efficaci anche solo per periodi limitati, dirette ad assicurare il contenimento dei consumi energetici;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, e successive modificazioni e integrazioni.
Visto l'art. 9 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica , che stabilisce, tra l'altro, la durata massima giornaliera di attivazione degli impianti termici destinati alla climatizzazione invernale;
Visto l'art. 4, comma 1, del predetto decreto del Presidente della Repubblica, il quale fissa la media aritmetica delle temperature dell'aria nei diversi ambienti di ogni singola unita' immobiliare che non deve essere superata durante il periodo in cui e' in funzione l'impianto di climatizzazione invernale;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto l'art. 1, comma 7, lettera q), della legge 23 agosto 2004, n. 239, il quale stabilisce che e' esercitato dallo Stato il compito di adottare misure temporanee di salvaguardia della continuita' della fornitura, in caso di crisi del mercato dell'energia o di gravi rischi per la sicurezza della collettivita' o per l'integrita' delle apparecchiature e degli impianti del sistema energetico;
Visto il decreto del Ministro delle attivita' produttive 12 dicembre 2005 recante l'aggiornamento della procedura di emergenza per far fronte alla mancanza di copertura del fabbisogno di gas naturale, in caso di eventi climatici sfavorevoli;
Ritenuto che, in considerazione delle attuali e previste condizioni climatiche sia necessario attivare ulteriori interventi per ridurre i consumi di gas naturale, ai sensi della fase 5 della procedura di emergenza allegata al citato decreto del Ministro delle attivita' produttive 12 dicembre 2005;
Ritenuto, al fine di assicurare il contenimento dei consumi di gas naturale, di dover intervenire con norme specifiche, efficaci nel solo periodo dal 1° febbraio 2006 al 28 febbraio 2006 inclusi, sui parametri di media aritmetica delle temperature dell'aria nei diversi ambienti di ogni singola unita' immobiliare che non deve essere superata durante il periodo in cui e' in funzione l'impianto di climatizzazione invernale, nonche' di durata massima giornaliera di attivazione degli impianti termici destinati alla climatizzazione invernale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e successive modificazioni e integrazioni;

Decreta:

Art. 1.
Norme transitorie in materia di media aritmetica delle temperature dell'aria nei diversi ambienti di ogni singola unita' immobiliare e di durata massima giornaliera di attivazione degli impianti termici destinati alla climatizzazione invernale
1. Il valore massimo della media aritmetica delle temperature dell'aria nei diversi ambienti di ogni singola unita' immobiliare, di cui all'art. 4, comma 1, lettera b), del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, citato in premessa, e' ridotto di un grado centigrado, fatta eccezione per gli edifici rientranti nelle categorie, di cui all'art. 3 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, di seguito indicate:
a) E.1(3) edifici adibiti ad albergo, pensione ed attivita' similari;
b) E. 3 edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili: ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani nonche' le strutture protette per l'assistenza ed il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali e a centri sociali per anziani;
c) E.6 edifici adibiti ad attivita' sportive: E.6(1) piscine, saune e assimilabili; E.6(2) palestre e assimilabili; E.6(3) servizi di supporto alle attivita' sportive;
d) E.7 edifici adibiti ad attivita' scolastiche a tutti i livelli e assimilabili, ivi compresi gli asili nido.
2. La durata massima giornaliera di attivazione degli impianti termici destinati alla climatizzazione invernale, di cui all'art. 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, citato in premessa, e' ridotta di un'ora per tutte le zone, con le medesime eccezioni di cui al comma 1.

Art. 2.
Periodo di efficacia delle norme di cui all'art. 1
1. Le norme di cui all'art. 1 sono efficaci limitatamente al periodo dal 1° febbraio 2006 al 28 febbraio 2006 inclusi.
2. Il presente decreto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito internet del Ministero delle attivita' produttive, entra in vigore dalla data di sua prima pubblicazione.

Roma, 25 gennaio 2006
Il Ministro: Scajola