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Decreto 5 dicembre 2005

 

Ministero delle Attività Produttive. Determinazione delle modalita' per la vendita sul mercato, per l'anno 2006, dell'energia elettrica, di cui all'articolo 3, comma 12, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, da parte del Gestore del sistema elettrico - GRTN S.p.a.

 

(GU n. 296 del 21-12-2005)



 IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e sue modifiche e integrazioni (di seguito: il decreto legislativo n. 79/1999), ed in particolare l'art. 3, comma 12, che prevede che il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con proprio provvedimento, determina la cessione dei diritti e delle obbligazioni relative all'acquisto di energia elettrica, comunque prodotta da altri operatori nazionali, da parte dell'Enel S.p.a. al Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a.;
Visti altresi' gli articoli 1, comma 2, e 3, commi 2 e 4 del decreto legislativo n. 79/1999, che prevedono che gli indirizzi strategici ed operativi del Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. sono definiti dal Ministro delle attivita' produttive;
Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 21 gennaio 2000, concernente l'assunzione della titolarita' e delle funzioni da parte del Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. a decorrere dal 1° aprile 2000;
Viste le ordinanze della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della protezione civile 12 giugno 2000, n. 3060 e 6 luglio 2000, n. 3062;
Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 21 novembre 2000, emanato in attuazione dell'art. 3, comma 12, del citato decreto legislativo n. 79/1999, concernente la cessione dei diritti e delle obbligazioni relativi all'acquisto di energia elettrica prodotta da altri operatori nazionali, da parte dell'Enel S.p.a. al Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a., come integrato e modificato dal decreto del Ministro delle attivita' produttive del 10 dicembre 2001;
Visto il decreto del Ministro delle attivita' produttive 19 dicembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30 dicembre 2003, concernente l'assunzione della titolarita' delle funzioni di garante della fornitura dei clienti vincolati da parte della societa' Acquirente unico a decorrere dal 1° gennaio 2004 e direttive alla medesima societa', ed in particolare l'art. 3, relativo alle modalita' di approvvigionamento previste al fine di assicurare la copertura della domanda minimizzando i costi ed i rischi di approvvigionamento, tra cui rientra la partecipazione della stessa societa' alle procedure per l'assegnazione di capacita' produttiva per l'acquisto dell'energia elettrica di cui all'art. 3, comma 12, del decreto legislativo n. 79/1999, secondo modalita' e quote di capacita' produttiva stabilite con decreto del Ministro delle attivita' produttive;
Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 2003, pubblicato nel supplemento ordinario n. 199 alla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30 dicembre 2003, concernente l'approvazione del testo integrato della disciplina del mercato elettrico e l'assunzione di responsabilita' del gestore del mercato elettrico S.p.a. relativamente al mercato elettrico a decorrere dall'8 gennaio 2004;
Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (di seguito: il decreto legislativo n. 387/2003);
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004, concernente criteri, modalita' e condizioni per l'unificazione della proprieta' e della gestione della rete elettrica nazionale di trasmissione, e in particolare l'art. 1, comma 1, lettera a), secondo il quale beni, rapporti giuridici e personale afferenti alle funzioni di cui all'art. 3, commi 12 e 13, e di cui all'art. 11, comma 3, del decreto legislativo n. 79/1999, nonche' le
attivita' correlate di cui al decreto legislativo n. 387/2003, rimangono in capo al Gestore della rete di trasmissione nazionale anche a seguito dell'unificazione della proprieta' e della gestione della rete;
Vista la legge 23 agosto 2004, n. 239 (di seguito: la legge n. 239/2004), concernente il riordino del settore energetico, nonche' delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia;
Vista la nota del Ministro delle attivita' produttive 22 dicembre 2004 recante «Indirizzi alle societa' Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a., Gestore del mercato elettrico S.p.a. e Acquirente unico S.p.a., ai fini della partecipazione attiva della domanda al Sistema Italia 2004» che dispone che, a decorrere dal 31 dicembre 2004, e' possibile, per gli operatori ammessi alle contrattazioni sul sistema delle offerte di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 79/1999, la formulazione attiva di offerte di acquisto di energia elettrica sul Mercato elettrico del giorno prima;
Vista la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas del 28 novembre 2005, n. 248/05, recanti misure urgenti in materia di passaggio al mercato libero dell'energia elettrica;
Vista la lettera del Gestore del mercato elettrico S.p.a. del 24 novembre 2005, prot. GME/P2005001665, con cui vengono fornite indicazioni sul prezzo medio di mercato dell'energia elettrica scambiata nel sistema delle offerte;
Vista la lettera del Gestore del sistema elettrico-GRTN S.p.a. del 28 novembre 2005, prot. GRTN/P2005021677, con cui si indica in 5.600 MW la capacita' produttiva relativa all'energia elettrica di cui all'art. 3, comma 12, del decreto legislativo n. 79/1999 assegnabile per l'anno 2006;
Considerato che, ai sensi delle disposizioni della legge n. 239/2004, dal 1° luglio 2004 hanno diritto alla qualifica di cliente idoneo tutti i clienti finali non domestici;
Considerato che, a decorrere dal 1° novembre 2005, il Gestore della rete di trasmissione nazionale ha cambiato denominazione sociale in Gestore del sistema elettrico - GRTN S.p.a. (di seguito: Gestore del sistema elettrico) e che in capo a detto soggetto, sulla base delle disposizioni dell'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004, rimangono tra l'altro le funzioni di cui all'art. 3, commi 12 e 13, del decreto legislativo n. 79/1999;
Considerato che, in base a quanto comunicato dal Gestore del mercato elettrico S.p.a. con la citata lettera del 24 novembre 2005, il prezzo medio di mercato, calcolato come media aritmetica nel periodo 1° gennaio 2005 - 23 novembre 2005, e' risultato pari a 57,71 euro/MWh e che detto periodo e' ritenuto significativo in quanto, a decorrere dal 31 dicembre 2004, e' possibile la formulazione attiva di offerte di acquisto di energia elettrica nel sistema delle offerte di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 79/1999;
Considerato che, ai fini del collocamento nel sistema delle offerte dell'energia elettrica ritirata ai sensi dei decreti ministeriali sopra indicati, non e' rilevante distinguere tra l'energia derivante da capacita' programmabile e quella derivante da capacita' non programmabile e che, pertanto, cosi' come gia' effettuato nelle modalita' di assegnazione adottate per l'anno 2005, potranno essere adottate modalita' omogenee per il collocamento dell'energia complessivamente nella disponibilita' del Gestore del sistema elettrico;
Ritenuto necessario prevedere la partecipazione alla procedura di assegnazione della citata energia dell'Acquirente unico S.p.a., nella funzione di garante della fornitura dei clienti vincolati, per una quota di energia che, rispetto all'assegnazione valida per l'anno 2005, tenga conto della sostanziale stabilita' del mercato vincolato nell'anno 2006 e delle modalita' di assegnazione di cui al precedente considerato;
Ritenuto opportuno definire condizioni di cessione che riflettano il prezzo medio dell'energia elettrica come risultante dal sistema delle offerte di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 79/1999, mantenendo rispetto a tale prezzo condizioni di approvvigionamento vantaggiose per gli operatori, senza incidere in maniera rilevante sulle tariffe;
Ritenuto opportuno che, al fine di garantire maggiore prevedibilita' agli operatori, il prezzo di cessione sopra definito debba essere costante in tutte le ore dell'anno 2006;
Ritenuto necessario prevedere il trasferimento dei diritti assegnati tra il mercato libero e l'Acquirente unico S.p.a., nel caso di passaggio dei clienti finali dal mercato libero al mercato vincolato e viceversa;
Ritenuto necessario, al fine di minimizzare le revoche e le rassegnazioni in corso d'anno, prevedere che i gestori di rete, in cui ha sede il punto di prelievo dei singoli operatori che avanzano richiesta di assegnazione, forniscano tempestivamente le certificazioni necessarie per gli adempimenti del Gestore del sistema elettrico secondo le modalita' individuate del medesimo Gestore;
Ritenuto opportuno prevedere analoghe modalita' di attuazione, per quanto previsto dall'art. 3, comma 13, del decreto legislativo n. 79/1999 relativamente alla cessione, da parte del Gestore del sistema elettrico S.p.a., dell'energia elettrica ritirata ai sensi del comma 3 dell'art. 22 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, nonche' di quella prodotta da parte delle imprese produttrici-distributrici ai sensi del titolo IV, lettera b) del provvedimento CIP n. 6/92, ceduta al Gestore medesimo previa definizione di specifiche convenzioni autorizzate dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Decreta:

Art. 1.
Definizioni
1. Ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni di cui all'art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e sue modifiche e integrazioni (di seguito: il decreto legislativo n. 79/1999), integrate dai commi seguenti.
2. «Acquirente unico» e' la societa' Acquirente unico S.p.a., di cui all'art. 4 del decreto legislativo n. 79/1999.
3. «Assegnatario» e' il soggetto che acquisisce la disponibilita' di una quota parte dell'energia disponibile.
4. «Autorita» e' l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, istituita ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481.
5. «Gestore del mercato» e' la societa' Gestore del mercato elettrico S.p.a. di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 79/1999;
6. «Gestore del sistema elettrico» e' la societa' Gestore del sistema elettrico - GRTN S.p.a., come chiamata a seguito del cambio di denominazione del Gestore della rete di trasmissione nazionale, di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 79/1999.
7. «Mercato elettrico» e' il sistema delle offerte di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 79/1999.
8. «Punto di prelievo» e' il punto in cui l'energia elettrica viene prelevata dalla rete con obbligo di connessione di terzi.

Art. 2.
Energia elettrica assegnabile
1. Il Gestore del sistema elettrico, sulla base degli impegni assunti dai produttori e su base statistica prudenziale per la produzione da fonti non programmabili, definisce la quantita' totale di energia elettrica per l'anno 2006 da acquisire ai sensi del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 21 novembre 2000.
2. L'energia elettrica di cui al comma 1 e' ceduta agli operatori tramite procedure di assegnazione, effettuate dal Gestore del sistema elettrico entro il 31 dicembre 2005, e disciplinate dalle disposizioni di cui all'art. 3.
3. L'energia elettrica di cui al comma 1 e' destinata:
a) per una quota pari al 40% all'Acquirente unico per la fornitura al mercato dei clienti vincolati;
b) per una quota pari al 60% ai clienti idonei del mercato libero.
4. I clienti idonei, al fine di partecipare alla procedura di assegnazione di cui all'art. 3, dichiarano di non essere compresi nel mercato dei clienti vincolati, ai sensi dell'art. 4, comma 3, del decreto legislativo n. 79/1999.

Art. 3.
Procedura di assegnazione
1. Ai fini dell'espletamento della procedura di assegnazione dell'energia elettrica di cui al comma 1 dell'art. 2, il Gestore del sistema elettrico pubblica nel proprio sito internet, con congruo anticipo rispetto alla data fissata per le assegnazioni, un apposito bando con descrizione particolareggiata della procedura di assegnazione.
2. Ai fini della procedura di cui al comma 1, le richieste da parte degli operatori, sono avanzate in base al consumo medio annuo di energia elettrica, con le modalita' di cui al punto 4 della delibera dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas n. 248/05, registrato nel corso degli ultimi dodici mesi disponibili, come certificato dal gestore di rete in cui ha sede il punto di prelievo dell'operatore medesimo. In mancanza di detta certificazione e' temporaneamente valida, ai soli fini della partecipazione alla procedura di assegnazione di cui al comma 1, un'autocertificazione da parte dell'operatore.
3. Il Gestore del sistema elettrico assegna, in termini di valore orario costante per tutte le ore, dell'anno 2006, l'energia di cui all'art. 2, comma 1, tenendo conto delle quote di cui al medesimo art. 2, comma 3, sulla base delle singole richieste avanzate dagli operatori ovvero, nel caso in cui la richiesta complessiva sia superiore alla quantita assegnabile, secondo quote di energia elettrica proporzionalmente ridotte.
4. Il prezzo di assegnazione e' costante in tutte le ore dell'anno 2006 e pari a 55,5 euro/MWh.
5. A seguito della conclusione della procedura di assegnazione, il Gestore del sistema elettrico e gli operatori assegnatari stipulano un contratto per differenza che impegna, con riferimento all'energia assegnata:
a) gli operatori assegnatari ad approvvigionarsi sul mercato elettrico per quantitativi non inferiori alle quote di energia elettrica oraria assegnate ai sensi del comma 3;
b) il Gestore del sistema elettrico a corrispondere a ciascun operatore assegnatario, per ciascuna ora, un corrispettivo pari al prodotto tra l'energia elettrica oraria derivante dall'assegnazione di cui al comma 3 e la differenza tra il prezzo di acquisto sul mercato elettrico e il prezzo di cui al comma 4, se detta differenza e' positiva;
c) ciascun operatore assegnatario a corrispondere al Gestore del sistema elettrico, per ciascuna ora, un corrispettivo pari al prodotto tra l'energia elettrica oraria derivante dall'assegnazione di cui al comma 3 e la differenza tra il prezzo di acquisto sul mercato elettrico e il prezzo di cui al comma 4, se detta differenza e' negativa.
6. Il Gestore del sistema elettrico, entro sessanta giorni dalla data di entrata in efficacia del presente decreto, sottopone al Ministero delle attivita' produttive, per l'approvazione, le regole che disciplinano il trasferimento dei diritti assegnati tra il mercato libero e l'Acquirente unico S.p.a., nel caso di passaggio dei clienti finali dal mercato libero al mercato vincolato e viceversa.
7. I gestori di rete in cui ha sede il punto di prelievo dei singoli operatori che avanzano richiesta di assegnazione sono tenuti a fornire la certificazione di cui al comma 2, secondo modalita' individuate dal Gestore del sistema elettrico, in tempi utili al fine di minimizzare le revoche e le riassegnazioni in corso d'anno.

Art. 4.
Controlli, revoca di diritti e sanzioni
1. Il Gestore del sistema elettrico provvede ad effettuare controlli sulla veridicita' dei contenuti delle certificazioni e autocertificazioni di cui all'art. 3, comma 2, utilizzando a tal fine le informazioni in proprio possesso nonche' quelle dell'Acquirente unico e dei distributori.
2. L'esito negativo dei controlli di cui al comma 1 comporta:
a) l'annullamento, nei confronti degli operatori assegnatari, dei diritti delle assegnazioni di cui all'art. 3, alle corrispondenti condizioni economiche di assegnazione;
b) la riassegnazione, da parte del Gestore del sistema elettrico, con le medesime procedure di cui all'art. 3, dell'energia resasi disponibile a seguito dell'annullamento dei diritti di cui alla precedente let-tera a);
c) l'applicazione di sanzioni da parte dell'Autorita' nei confronti degli operatori cui sono stati revocati i diritti delle assegnazioni.

Art. 5.
Copertura dei costi
1. Ai sensi dell'art. 3, comma 13, del decreto legislativo n. 79/1999, al fine di assicurare la copertura dei costi sostenuti dal Gestore del sistema elettrico, l'Autorita' include negli oneri di sistema i costi e i ricavi del Gestore del sistema elettrico derivanti dalle disposizioni di cui all'art. 3, comma 5, lettere b) e c).

Art. 6.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto e' inviato per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel sito Internet del Ministero delle attivita' produttive.

Roma, 5 dicembre 2005
Il Ministro: Scajola