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Decreto 21 settembre 2005

Ministero delle Attività Produttive. Attuazione della direttiva 2003/66/CE della Commissione del 3 luglio 2003, che modifica la direttiva 94/2/CE che stabilisce le modalita' d'applicazione della direttiva 92/75/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo di energia dei frigoriferi elettrodomestici, dei congelatori elettrodomestici e delle relative combinazioni.

(GU n. 229 del 1-10-2005)


 IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo 1998, n. 107, recante norme per l'attuazione della direttiva 92/75/CEE del Consiglio del 22 settembre 1992, concernente l'indicazione del consumo di energia e di altre risorse degli apparecchi domestici, mediante etichettatura e informazioni uniformi relative ai prodotti;
Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 2 aprile 1998, recante norme per l'attuazione della direttiva 94/2/CE della Commissione del 21 gennaio 1994, che stabilisce modalita' di applicazione della direttiva 92/75/CEE del Consiglio del 22 settembre 1992 per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo di energia dei frigoriferi elettrodomestici, dei congelatori elettrodomestici e delle relative combinazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 248 del 23 ottobre 1998;
Visti gli articoli 7 e 8 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 7 ottobre 1998, recante norme per l'attuazione delle direttive 96/89/CE della Commissione del 23 maggio 1995, 95/13/CE della Commissione del 23 maggio 1995 e 96/60/CE della Commissione del 19 settembre 1996, concernenti modalita' di applicazione della direttiva 92/75/CEE del Consiglio del 22 settembre 1992 per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo di energia rispettivamente delle lavatrici, delle asciugabiancheria e delle lavasciuga ad uso domestico, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 248 del 23 ottobre 1998;
Visto il decreto del Ministro delle attivita' produttive 2 gennaio 2003, recante attuazione della direttiva 2002/40/CE della Commissione dell'8 maggio 2002 che stabilisce le modalita' di applicazione della direttiva 92/75/CEE del Consiglio del 22 settembre 1992 per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo di energia dei forni elettrici per uso domestico, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 23 del 29 gennaio 2003;
Visto il decreto del Ministro delle attivita' produttive 2 gennaio 2003, recante attuazione della direttiva 2002/31/CE della Commissione del 22 marzo 2002 che stabilisce le modalita' di applicazione della direttiva 92/75/CEE per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo di energia dei condizionatori d'aria per uso domestico, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 23 del 29 gennaio 2003;
Premesso che e' necessario dare attuazione nell'ordinamento nazionale alla direttiva 2003/66/CE della Commissione europea del 3 luglio 2003 che modifica la direttiva 94/2/CE della medesima Commissione del 21 gennaio 1994 che stabilisce modalita' di applicazione della direttiva 92/75/CEE del Consiglio del 22 settembre 1992 per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo di energia dei frigoriferi elettrodomestici, dei congelatori elettrodomestici e delle relative combinazioni;
Considerata l'opportunita' di uniformare ed aggiornare le procedure di informazione relative ai frigoriferi elettrodomestici, ai congelatori elettrodomestici e delle relative combinazioni, ai forni elettrici per uso domestico ed ai condizionatori d'aria per uso domestico;
Ritenuto di attuare la direttiva 2003/66/CE modificando e integrando norme esistenti nell'ordinamento nazionale;

Decreta:

Capo I
APPARECCHI PER LA REFRIGERAZIONE DI ALIMENTI

Art. 1.
Norme tecniche di riferimento
1. I commi 1 e 2 dell'art. 2 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 2 aprile 1998, che attua la direttiva 94/2/CE della Commissione del 21 gennaio 1994, richiamato nel seguito come il decreto ministeriale 2 aprile 1998, sono sostituiti dai seguenti:
«1. I dati da fornire in applicazione del presente decreto devono essere misurati in base a norme armonizzate adottate dagli enti europei di normalizzazione (CEN, Cenelec, ETSI) su mandato della Commissione ai sensi della direttiva 98/34/CE del 22 giugno 1998 del Parlamento europeo e del Consiglio recepita con decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427, i cui numeri di riferimento siano stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea e per le quali gli Stati membri abbiano pubblicato i numeri di riferimento delle norme nazionali di recepimento.
2. I dati relativi al rumore, la cui indicazione e' disposta dagli allegati I, II e III al presente decreto, sono misurati in conformita' a quanto previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 134, che recepisce la direttiva del Consiglio 86/594/CEE del 1° dicembre 1986 ed ai successivi decreti di attuazione.».
2. Gli allegati I e II al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 2 aprile 1998 sono modificati conformemente alle parti 1 e 2 dell'allegato al presente decreto.

Art. 2.
Definizioni
1. L'art. 3, comma 1, del decreto ministeriale 2 aprile 1998 e' sostituito dal seguente:
«1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni contenute nell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo 1998, n. 107, che recepisce la direttiva 92/75/CEE del Consiglio del 22 settembre 1992.».

Art. 3.
Documentazione tecnica
1. Al comma 1 dell'art. 5 del decreto ministeriale 2 aprile 1998 e' aggiunto il seguente periodo:
«Se le informazioni relative ad una particolare combinazione sono state ottenute per mezzo di calcoli basati sul progetto e/o per estrapolazione da altre combinazioni, la documentazione deve contenere gli estremi di tali calcoli e/o estrapolazioni e delle prove eseguite per verificare l'accuratezza dei calcoli effettuati (estremi del modello matematico usato per calcolare le prestazioni e delle misurazioni effettuate per verificarlo).».

Art. 4.
Etichetta, scheda informativa e comunicazioni stampate
1. Il comma 4 dell'art. 4 del decreto ministeriale 2 aprile 1998 e' sostituito dal seguente:
«4. Quando l'offerta di vendita, di locazione o di vendita rateale dell'apparecchio avviene mediante comunicazione stampata o in forma tale da non consentire al potenziale acquirente di prendere visione dell'apparecchio offerto, come nel caso di offerta scritta, catalogo di vendita per corrispondenza, annunci su Internet o mediante altri mezzi elettronici di comunicazione, tale comunicazione deve contenere tutte le informazioni elencate nell'allegato III del presente decreto.».
2. L'allegato V al decreto ministeriale 2 aprile 1998 e' modificato conformemente alla parte 3 dell'allegato al presente decreto.

Art. 5.
Divieto di vendita
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' vietata la vendita al pubblico di apparecchi di cui all'art. 1, comma 1, del decreto ministeriale 2 aprile 1998 per i quali non siano state predisposte e non siano disponibili le etichette, le schede e le comunicazioni di cui all'art. 4, comma 4 del medesimo decreto ministeriale 2 aprile 1998 conformi al presente decreto.
Il presente comma non si applica agli apparecchi usati ed agli apparecchi nuovi la cui produzione e' cessata alla data del 29 luglio 2003. La data di cessazione della produzione deve risultare da specifica dichiarazione del fabbricante, disponibile presso il distributore.

Capo II
ALTRI APPARECCHI

Art. 6.
Esenzioni per forni elettrici per uso domestici
1. Dopo il comma 1 dell'art. 6 del decreto del Ministro delle attivita' produttive 2 gennaio 2003, recante attuazione della direttiva 2002/40/CE della Commissione dell'8 maggio 2002 che stabilisce le modalita' di applicazione della direttiva 92/75/CEE per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo di energia dei forni elettrici per uso domestico e' inserito il seguente comma:
«2. Il comma 1 del presente articolo non si applica ai forni elettrici per uso domestico usati ed ai modelli di forni elettrici per uso domestico nuovi la cui produzione e' cessata alla data del 4 giugno 2002. La data di cessazione della produzione deve risultare da specifica dichiarazione del fabbricante, disponibile presso il distributore».

Art. 7.
Esenzioni per condizionatori d'aria per uso domestico
1. Dopo il comma 1 dell'art. 6 del decreto del Ministro delle attivita' produttive 2 gennaio 2003, recante attuazione della direttiva 2002/31/CE della Commissione del 22 marzo 2002 che stabilisce le modalita' di applicazione della direttiva 92/75/CEE per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo di energia dei condizionatori d'aria per uso domestico e' inserito il seguente comma:
«2. Il comma 1 del presente articolo non si applica ai condizionatori d'aria per uso domestico usati ed ai modelli di condizionatori d'aria per uso domestico la cui produzione e' cessata alla data del 23 aprile 2002. La data di cessazione della produzione deve risultare da una specifica dichiarazione del fabbricante, disponibile presso il distributore».

Capo III
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 8.
Disposizione finale
1. L'allegato recante l'etichetta, la scheda informativa e le classi di efficienza energetica e' parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana entra in vigore dalla data di pubblicazione.

Roma, 21 settembre 2005
Il Ministro: Scajola


Allegato

ETICHETTA - SCHEDA INFORMATIVA - CLASSI DI EFFICENZA ENERGETICA

1. L'allegato I è modificato come segue:

 

nella parte "Stampa":

i) dopo l'illustrazione è inserito il testo seguente:

"La lettera indicatrice per gli apparecchi di categoria A+ e A++ si presenta come indicato nelle illustrazioni seguenti ed è situata nelle medesima posizione della lettera A per gli apparecchi di categoria A

 

A+

A++

(Immagini omesse)

 

ii) il testo "Informazioni complete in quanto alla stampa sono contenute un una guida per il disegno dell'etichettatura di frigoriferi e di congelatori ...] è soppresso;

 

2. l'allegato II è modificato come segue:

a) il punto 4 è sostituito dal testo seguente:

"4) La classe di efficienza energetica del modello, di cui all'allegato V, definita come "Classe di efficienza energetica ... su una scala da A++ (efficienza massima) a G (efficienza minima)". Se viene usata una tabella, questa informazione può essere espressa in altro modo purchè sia chiaro che la scala va da A++ (efficienza massima) a G (efficienza minima).";

 

b) il testo del punto 8 è sostituito dal seguente:

"8. Volume utile dello scomparto congelatore, e dello scomparto cantina ove esistente, in accordo con le norme citate all'articolo 1, paragrafo 2: omettere per le categorie 1, 2 e 3. Volume dello "scomparto a bassa temperatura" per gli apparecchi dela categoria 3";

 

c) è aggiunto il seguente punto 15:

"15. Se il modello è del tipo da incasso, deve essere specificato.";

 

3. Nell'allegato V il testo seguente è inserito dopo il titolo <<CLASSE DI EFFICIENZA ENERGETICA>>:

 

"Parte 1: Definizioni delle classi A+ e A++

Un apparecchio è classificato A+ o A++ se l'indice di efficienza energetica (Ia) è compreso nei valori specificati nella tabella 1.

 

TABELLA 1

Indice di efficienza energetica a (Ia) "Classe di efficienza energetica"

30 > Ia

A++

42 > Ia > 30

A+

Ia > 42

A - G (cfr. sotto)


Nella tabella 1

I=    AC  x 100
  SCa   


dove:

AC =  consumo di energia annuale dell'apparecchio (a norma dell'allegato 1, nota V)

SCa = consumo di energia standard annuale a dell'apparecchio

 

SCa è calcolato come:

 

formula omessa
 

dove:

Vc è il volume netto (in litri) dello scomparto (secondo le norme di cui all'articolo 1, paragrafo 2),

Tc è la temperatura nominale (in °C) dello scomparto.

I valori Ma e Na sono riportati nella tabella 2 e i calori di FF1 CC1 e BI e CH sono riportati nella tabella 3.

 

TABELLA 2

 

Categorie di apparecchi Temperatura dello scomparto più freddo Ma Na
1   Frigorifero senza scomparti a bassa temperatura

> - 6°C

0,233 245
2   Frigorifero con scomparti cantina

> - 6°C

0,233 245
3   Frigorifero senza stelle

> - 6°C

0,233 245
4   Frigorifero *

< - 6°C *

0,643 191
5   Frigorifero **

< - 12°C **

0,450 245
6   Frigorifero ***/

< - 18°C ****/*(***)

0,777 303
7   Frigo/congelatore *(***)

< - 18°C ****/*(***)

0,777 303
8   Congelatore verticale

< - 18°C *(***)

0,539 315
9   Congelatore orizzontale

< - 18°C *(***)

0,472 286
10  Apparecchi con più porte o altri modelli   (1) (1)
(1) Per questi apparecchi, i valori M e N sono determinati in base alla temperatura e al numero di stelle dello scomparto a temperatura più bassa. Gli apparecchi con scomparti a - 18°C *(***) sono considerati frigo/congelatori *(***).

 

 

TABELLA 3

Fattore di correzione Valore Condizione
FF (tipo ventilato "no frost")

1,2

Per scomparti congelatore di tipo "non frost" (ventilati)

1

In altri casi

CC (classe climatica)

1,2

Per apparecchiature "tropicali"

1,1

Per apparecchiature "subtropicali"

1

In altri casi

B1 (da incasso)

1,2

Per apparecchi da incasso(1) di larghezza inferiore a 58 cm

1

In altri casi

CH (scomparto cantina)

50 kWh/a

Per apparecchi dotati di scomparto cantina con volume non inferiore a 15 litri

0

In altri casi

(1) Un apparecchio si considera "da incasso" solo se è stato progettato esclusivamente per essere installato in un vano dela cucina, con necessità di un mobile di rifinitura e provato come tale.

 

Un apparecchio che non rientra nele classi A+ o A++ deve essere classificato secondo quanto riportato nella parte 2 del presente allegato

 

Parte 2: Definizione delle classi da A a G

..."