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Decreto 21 luglio 2004

Ministero dell'Economia e delle Finanze.  Determinazione della misura e delle modalita' di versamento del contributo dovuto all'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas, per l'anno 2004, adottato ai sensi dell'art. 2, comma 38, lettera b), della legge 14 novembre 1995, n. 481.

(GU n. 173 del 26-7-2004)

 


IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE


Visto l'art. 2, comma 1, della legge 14 novembre 1995, n. 481, con il quale sono istituite le autorita' di regolazione dei servizi di pubblica utilita' competenti, rispettivamente, per l'energia elettrica e il gas e per le telecomunicazioni e, in particolare, il successivo comma 38, lettera b), il quale prevede che all'onere derivante dall'istituzione e dal funzionamento delle stesse autorita' si provvede, a decorrere dal 1996, mediante contributo, di importo non superiore all'uno per mille dei ricavi dell'ultimo esercizio, versato dai soggetti che esercitano il servizio di pubblica utilita' entro il 31 luglio di ogni anno, nella misura e secondo le modalita' stabilite con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro;
Visti, altresi', i commi 39 e 40 del predetto art. 2 della legge n. 481 del 1995 che prevedono, rispettivamente, che il Ministro dellefinanze e' autorizzato ad adeguare il contributo a carico dei soggetti esercenti il servizio in relazione agli oneri atti a coprire le effettive spese di funzionamento di ciascuna autorita' e che le somme di cui al comma 38, lettera b), sono versate allo stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad un unico capitolo dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visto l'art. 17, comma 2, lettera h-ter), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con il quale si prevede la possibilita' di utilizzare il sistema dei versamenti unitari, con eventuale compensazione, per i crediti e i debiti relativi ad entrate diverse da quelle elencate nelle precedenti lettere dello stesso comma 2, individuate con decreto  del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e con i Ministri competenti per settore;
Visto l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il quale ha istituito il Ministero dell'economia e delle finanze, trasferendogli le funzioni dei Ministeri del tesoro, del bilancio e programmazione economica e delle finanze;
Visto il proprio decreto 9 luglio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 165 del 16 luglio 2002, con il quale sono state stabilite, per l'anno 2002, le misure e le modalita' di versamento del contributo di cui al citato art. 2, comma 38, lettera b), della legge n. 481 del 1995;
Visto il proprio decreto 25 luglio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 176 del 31 luglio 2003, con il quale sono state stabilite la misura e le modalita' di versamento del contributo per il funzionamento dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas per l'anno 2003;
Visto il proprio decreto 29 dicembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 2003, recante la ripartizione in capitoli delle unita' previsionali di base relative al bilancio di previsione dello stato per l'anno finanziario 2004;
Vista la delibera n. 166/03 del 30 dicembre 2003, con la quale l'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas ha approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 1° gennaio 2004-31 dicembre 2004;
Viste le note in data 31 maggio e 16 giugno 2004, con le quali l'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas ha comunicato il fabbisogno finanziario per l'anno 2004 e, rispettivamente, ha proposto la misura del contributo dovuto per lo stesso anno dai soggetti che esercitano il servizio nel settore dell'energia elettrica ed il gas;
Considerata la congruita' della misura del contributo proposta dall'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas;
Considerato che, nell'ottica della semplificazione e di una maggiore efficacia dell'azione amministrativa, e' opportuno consentire ai predetti soggetti tenuti al pagamento del contributo di utilizzare il sistema dei versamenti unitari;

Visto il parere espresso dal ragioniere generale dello Stato connota n. 89627 del 20 luglio 2004;
Ritenuto necessario determinare la misura del contributo dovuto, per l'anno 2004, dai predetti soggetti;
Ritenuto, altresi', che occorre includere tra le entrate di cui all'art. 17, comma 2, lettera h-ter), del citato decreto legislativo n. 241 del 1997 anche il contributo dovuto all'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas;

Decreta:

Art. 1.
Determinazione della misura del contributo per il funzionamento dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas per l'anno 2004
1. Per l'anno 2004, il contributo di cui all'art. 2, comma 38, lettera b), della legge 14 novembre 1995, n. 481, dovuto
all'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas dai soggetti che esercitano il servizio di pubblica utilita' nel settore dell'energia elettrica ed il gas e' confermato nella misura dello 0,3 per mille dei ricavi conseguiti nell'esercizio 2003.

Art. 2.
Determinazione delle modalita' di versamento
1. Il contributo di cui all'art. 1 e' versato con le modalita' previste dall'art. 17, comma 2, lettera h-ter), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il versamento e' effettuato entro il 31 luglio 2004 ed affluisce al capitolo 3694, art. 8, capo X, dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato.
2. Restano ferme le altre disposizioni del proprio decreto 9 luglio 2002 e i dati di cui all'art. 3, comma 1, dello stesso decreto sono comunicati entro il 15 settembre 2004.
 

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 21 luglio 2004
Il Ministro: Siniscalco