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Decreto 17 dicembre 2004

 

Ministero delle Attivitą Produttive. Modalita' e condizioni delle importazioni di energia elettrica per l'anno 2005. 

 

(GU n. 300 del 23-12-2004)

 


IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Visto l'art. 10, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, modificato dall'art. 1-quinquies, comma 5, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, in legge 27 ottobre 2003, n. 290, il quale prevede che, con provvedimento del Ministro delle attivita' produttive e sentito il parere dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, sono individuate modalita' e condizioni delle importazioni nel caso che risultino insufficienti le capacita' di trasporto disponibili, tenuto conto di un'equa ripartizione complessiva tra mercato vincolato e mercato libero;
Visto l'art. 35, comma 1, della legge 12 dicembre 2002, n. 273, secondo cui, fatta salva la capacita' impegnata per i contratti esistenti nonche' per l'importazione dell'energia elettrica destinata al mercato vincolato, al fine di garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale, in presenza di capacita' di trasporto disponibile insufficiente rispetto alla domanda, hanno diritto ad un'assegnazione prioritaria della medesima capacita', sulla base di bande di capacita' di dimensione non inferiore a 10 MW, i clienti idonei direttamente connessi alla rete di trasmissione nazionale nonche' i clienti idonei dotati, in ogni singolo sito, di apparecchiature di distacco del carico conformi alle specifiche tecniche definite dal gestore della rete di trasmissione nazionale che siano in grado di assicurare il servizio di interrompibilita' istantanea del carico per la potenza richiesta, ovvero i clienti idonei o finali ed i consorzi di clienti finali in grado di assicurare il completo utilizzo della capacita' assegnata, sulla base anche di contratti pluriennali di fornitura, per almeno l'80 per cento delle ore annue. Lo stesso comma 1 attribuisce al Ministro delle attivita' produttive il compito di definire, con propri provvedimenti, le quote di capacita' riservate per le assegnazioni prioritarie sopra citate;
Visto il medesimo art. 35, comma 2, della legge 12 dicembre 2002, n. 273, secondo cui ai contratti di fornitura stipulati dai clienti aventi i requisiti indicati al comma 1 non si applica quanto previsto all'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, modificato dall'art. 1-quinquies del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, in legge 27 ottobre 2003, n. 290; 
Vista la legge 23 agosto 2004, n. 239, concernente riordino del settore energetico nonche' delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia, in particolare l'art. 1, comma 7, lettera a), secondo cui rientrano nelle funzioni attribuite allo Stato, che le esercita anche avvalendosi dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, le determinazioni inerenti l'importazione e l'esportazione di energia e l'art. 1, comma 3, lettera f), in base al quale costituisce obiettivo generale di politica energetica, tra gli altri, promuovere la valorizzazione delle importazioni per le finalita' di sicurezza nazionale e di sviluppo della competitivita' del sistema economico del Paese;
Visto il regolamento (CE) n. 1228/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003, relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica, ed in articolare l'art. 6, concernente principi generali di gestione della congestione, in base al quale i problemi di congestione della rete sono risolti con soluzioni non discriminatorie fondate su criteri di mercato, e l'art. 9 dello stesso regolamento secondo cui, nell'esercizio delle loro competenze, le autorita' nazionali di regolamentazione garantiscono il rispetto delle norme del regolamento medesimo e degli orientamenti adottati dalla Commissione ai sensi dell'art. 8;
Viste:
la nota ministeriale del 20 ottobre 2000 (prot. n. 2913), con cui si e' disposta una riserva a favore della Repubblica di San Marino, per il periodo 2001-2010, di una quota di capacita' di trasporto sull'interconnessione inizialmente pari a 42 MW, incrementabile di anno in anno, rispetto al valore registrato nell'anno precedente, sulla base del tasso di crescita medio dei consumi elettrici comunicato dalla medesima Repubblica e comunque in misura non superiore al 5% annuo;
la nota ministeriale del 29 novembre 2001, prot. n. 3766, con cui si e' disposta una riserva a favore dello Stato della Citta' del Vaticano, per il periodo 2002-2011, di una quota della capacita' disponibile nella misura massima di 50 MW;
la nota ministeriale del 28 dicembre 2001, prot. n. 227162, con cui si e' riconosciuto alla Edison S.p.a. il diritto di reingresso in Italia di una parte dell'energia elettrica prodotta presso il bacino idroelettrico di Innerferrera, corrispondente al 30% della produzione derivante da uno dei tre salti che costituiscono il bacino stesso, definita di spettanza nazionale ai sensi della legge 9 marzo 1955, n. 317, di ratifica dell'accordo internazionale italo-svizzero del 18 giugno 1949;
Visto il decreto del Ministro delle attivita' produttive 17 dicembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 297 del 23 dicembre 2003, recante modalita' di assegnazione della capacita' di importazione di energia elettrica per l'anno 2004;
Visto il decreto del Ministro delle attivita' produttive 19 dicembre 2003, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 301 del 30 dicembre 2003 che, fra l'altro, ha stabilito che dal giorno 8 gennaio 2004 il Gestore del mercato elettrico S.p.a., di cui all'art. 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, assuma la responsabilita' delle funzioni relativamente all'organizzazione ed alla gestione del mercato elettrico;
Visto il decreto del Ministro delle attivita' produttive 19 dicembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 301 del 30 dicembre 2003 che, fra l'altro, ha stabilito che dal giorno 1° gennaio 2004 la societa' Acquirente Unico S.p.a., di cui all'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, assuma la titolarita' delle funzioni di garante della fornitura di energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato;
Visto il documento per la consultazione pubblicato dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas in data 6 agosto 2004, con il quale sono state avanzate proposte per l'applicazione delle disposizioni di cui al citato art. 6 del soprarichiamato regolamento (CE) n. 1228/2003 ed, in particolare, il paragrafo 12, al punto S1;
Vista la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 12 dicembre 2003, n. 151/03 (di seguito deliberazione n. 151/03), e la successiva deliberazione della medesima Autorita' 17 dicembre 2003, n. 155/03, recante disposizioni urgenti e transitorie per la remunerazione del servizio di interrompibilita' istantanea e con preavviso dei prelievi di energia elettrica per il triennio 2004-2006;
Vista la lettera del Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. del 16 dicembre 2003, relativa alla fornitura del servizio di interrompibilita', con la quale si precisa che, ai fini di garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale, il fabbisogno del servizio di interrompibilita' ammonta a 1.750 MW di interrompibilita' istantanea e 1.750 MW di interrompibilita' con preavviso per una durata di tre anni;
Vista la sentenza del tribunale amministrativo regionale della Lombardia del 28 luglio 2004, n. 1143, in merito al ricorso R.G. 1143/04 proposto dalla Edison S.p.a. contro il decreto del Ministro delle attivita' produttive 17 dicembre 2003, in merito all'assegnazione della capacita' di importazione di energia elettrica per l'anno 2004;
Viste le lettere inviate dal Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. a questo Ministero in data 19 novembre 2004, prot. AD/P2004000305, 26 novembre 2004, prot. GRTN/P2004023581, 2 dicembre 2004, prot. GRTN/P2004024026 e 9 dicembre 2004, prot. GRTN/P2004024400 con cui si comunicano rispettivamente:
a) i valori delle capacita' di transito per l'anno 2005 delle linee di interconnessione sulle frontiere con la Francia, la Svizzera, l'Austria e la Slovenia sia prima che dopo l'entrata in esercizio commerciale della linea di interconnessione con la Svizzera San FioranoRobbia;
b) i dati disponibili sui consumi di energia elettrica degli Stati Citta' del Vaticano e Repubblica di San Marino; 
c) la capacita' da riservare per il reingresso in Italia dell'energia elettrica di spettanza italiana prodotta presso l'impianto di Innerferrera, di cui alla citata nota ministeriale del 28 dicembre 2001 e i valori provvisori della capacita' di transito, per l'anno 2005, della linea di interconnessione sulla frontiera con la Grecia;
d) i valori definitivi della capacita' di transito, per l'anno 2005, della linea di interconnessione sulla frontiera con la Grecia come comunicati dal gestore della rete di trasmissione greca; 
Viste le direttive del Ministro delle attivita' produttive 4 giugno 2003 e 26 novembre 2004 al Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. nelle quali si fissano i criteri per la ripartizione tra Italia e Svizzera della capacita' di interconnessione aggiuntiva derivante dall'entrata in funzione del nuovo elettrodotto San Fiorano-Robbia;
Visto il parere sullo schema di decreto del Ministro delle attivita' produttive espresso dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas con deliberazione n. 214/04, trasmessa con lettera del 13 dicembre 2004, prot. AO/R04/4699;
Considerato che, per motivi di efficienza delle procedure di assegnazione e garanzia delle condizioni di economicita' della fornitura, le assegnazioni dei diritti di utilizzo della capacita' di interconnessione si riferiscono ai valori massimi raggiungibili alle frontiere per il 2005 inclusa, quindi, la capacita' derivante dall'entrata in esercizio del nuovo elettrodotto di interconnessione con la Svizzera San Fiorano-Robbia e quella delle linee attualmente non in servizio per potenziamento o altre cause;
Considerato che le sopra citate lettere del Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. consentono di determinare, secondo la tabella seguente, il valore della capacita' di importazione relativa alle varie frontiere, che potra' essere ridotto o aumentato in base a parametri - indicati come x1, x2, x3, x4, e x5 - il cui valore verra' comunicato tramite avvisi pubblici sul proprio sito internet dal Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a., in funzione della capacita' di importazione disponibile per frontiera nei diversi periodi dell'anno (inverno notte, estate giorno e notte, agosto e nei giorni di venerdi', sabato e domenica) e della momentanea indisponibilita' di singole linee di interconnessione:

                     Valori in MW inverno-giorno

Francia:....                         |                        2650-x1
Svizzera:....                        |                        3850-x2
Austria:....                         |                         220-x3
Slovenia:....                        |                         430-x4
Grecia:....                          |                         100-x5
Totale:....                          |                        7250-x


Considerata l'assenza di un accordo tra il Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. i gestori delle reti di trasmissione francese, svizzero, austriaco, sloveno e greco e, di conseguenza, la necessita' che il medesimo Gestore proceda autonomamente all'assegnazione dei diritti di utilizzo della capacita' di interconnessione sul 50% della medesima capacita' disponibile sulle singole frontiere elettriche, salvo quanto diversamente disposto da eventuali accordi tra le autorita' nazionali di regolazione degli Stati confinanti;
Considerato che risultano in corso di elaborazione, nell'ambito della Commissione europea, schemi di orientamento sull'attuazione delle disposizioni introdotte dal regolamento (CE) n. 1228/2003, anche sui metodi relativi alla gestione delle congestioni di rete, che dovranno essere sottoposti all'approvazione del Comitato previsto all'art. 13 del regolamento stesso e che, al momento, sono state fornite prime indicazioni al riguardo nell'ambito dell'attivita' dell'ETSO (European Transmission System Operators), come risulta dalla comunicazione del Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. del 24 maggio 2004;
Considerato che, a motivo della non ancora completa definizione del quadro normativo a livello comunitario, e' necessario applicare criteri di definizione e meccanismo di regolazione delle modalita' di importazione di energia elettrica che, per quanto possibile, assicurino una gradualita' di evoluzione rispetto a quelli adottati negli anni precedenti;
Considerato che, dopo un periodo di prova, il sistema delle offerte di cui all'art. 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e' divenuto pienamente operativo a far data dal 31 marzo 2004 e consente, anche agli operatori esteri, di effettuare offerte di vendita dell'energia elettrica in condizioni di concorrenza e trasparenza delle transazioni;
Considerato che il sistema istituito con la deliberazione n. 151/03 per remunerare il servizio di interrompibilita' consente di assicurare, per il periodo 2004-2006, una disponibilita' di potenza interrompibile nella misura segnalata come necessaria dal Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. con la citata nota del 16 dicembre 2003;
Considerato che :
a) il citato decreto del Ministro delle attivita' produttive del 19 dicembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 301 del 30 dicembre 2003, ha destinato all'Acquirente Unico S.p.a. l'energia elettrica derivante dai contratti pluriennali di importazione in essere stipulati dall'Enel S.p.a. anteriormente alla data del 19 febbraio 1997;
b) a partire dal 1° luglio 2004, la qualifica di cliente idoneo e' stata estesa a tutti i clienti finali non domestici ed e' prevedibile che l'ampiezza effettiva del mercato vincolato andra' gradualmente riducendosi;
c) per l'anno 2005, le previsioni sulle necessita' di fabbisogno del mercato vincolato formulate dall'Acquirente Unico S.p.a., ai sensi dell'art. 4, comma 4, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e trasmesse con nota del 26 ottobre 2004 indicano valori sostanzialmente comparabili a quelli registrati nell'anno 2004;
d) sono in corso le procedure competitive avviate dall'Acquirente Unico S.p.a. per la stipula di contratti differenziali per la copertura di parte del fabbisogno annuale per il 2005 del mercato vincolato;
e) in attesa di poter disporre di dati attendibili e significativi circa l'effettivo esercizio della qualifica di cliente idoneo, sia adeguato destinare per l'anno 2005 al mercato vincolato, in aggiunta alla capacita' di trasporto relativa ai citati contratti pluriennali di importazione, una quota della capacita' complessivamente allocabile dalle autorita' italiane pari, proporzionalmente, a quella assegnata per l'anno 2004;
f) la salvaguardia del principio dell'equa ripartizione della capacita' di trasporto complessiva tra mercato vincolato e mercato libero di cui all'art. 10, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, puo' essere rafforzata assicurando al mercato vincolato altre forme di approvvigionamento di energia a prezzi competitivi;
Ritenuta l'opportunita' di prevedere, in attesa della definizione di accordi con le autorita' svizzere, modalita' transitorie per il reingresso in Italia dell'energia elettrica di spettanza italiana prodotta presso l'impianto di Innerferrera, di cui alla citata nota ministeriale del 28 dicembre 2001, per la quantita' di energia stimata per l'anno 2005 e con graduale recupero anche delle quote di energia aventi titolo eventualmente non transitate negli anni precedenti, in maniera da contemperare il reingresso di tale energia con le necessita' del mercato nazionale, vista l'insufficienza della capacita' di importazione rispetto alla domanda complessiva;
Ritenuto di dover definire con il presente decreto le modalita' ed i criteri generali di assegnazione di diritti di utilizzo della capacita' di interconnessione a garanzia della sicurezza e dell'economicita' del sistema e delle forniture per i clienti del mercato libero e del mercato vincolato, stabilendo che l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas provveda, previa conclusione, secondo la prassi maturata negli anni precedenti, dei necessari accordi con gli organismi di regolazione competenti degli Stati con i quali esiste un'interconnessione con il sistema elettrico nazionale, all'attuazione dei criteri di cui al presente decreto;
Ritenuto, in ordine alla citata deliberazione n. 214/04 dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, che il presente decreto:
non preclude la possibilita' di importazione a beneficio del mercato vincolato e del mercato libero attraverso le quote di capacita' di trasporto autonomamente allocate da operatori esteri;
indica, coerentemente con le disposizioni di cui all'art. 35, comma 2, della legge 12 dicembre 2002, n. 273, che l'assegnazione di diritti di utilizzo della capacita' di interconnessione sia improntata alla massima economicita' per gli operatori, con riferimento all'ingresso dell'energia elettrica sulla rete di interconnessione;
in mancanza di accordi tra gestori e operatori interessati, debba individuare in maniera omogenea le modalita' per la ripartizione sulle frontiere interessate della capacita' di trasporto necessaria all'esecuzione dei contratti pluriennali, destinati al mercato vincolato;
dia indicazioni, in coerenza agli orientamenti riportati in allegato al regolamento (CE) n. 1228/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003, per la successiva regolazione, da parte dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, dell'eventuale cessione tra operatori dei diritti di utilizzo della capacita' di trasporto tra zone di mercato gia' assegnati, e dell'eventuale cessione o acquisizione dei medesimi diritti nei casi di uscita o di rientro dei clienti dal mercato vincolato;
debba indicare con maggior dettaglio la capacita' di interconnessione complessivamente assegnabile dalle autorita' italiane;
Ritenuto che, per le variazioni di capacita' di interconnessione, in aggiunta ai citati avvisi del Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a., potranno anche essere emanate, con provvedimento del Ministro delle attivita' produttive, disposizioni integrative rispetto a quanto gia' disposto con il presente decreto, per tener conto della ripartizione della variazione di capacita' di interconnessione per singola frontiera;

Decreta:

Art. 1.
Definizioni
1. Ai fini del presente provvedimento si applicano le seguenti definizioni:
assegnazione: e' l'attribuzione di diritti di utilizzo della capacita' di trasporto su una frontiera elettrica, al fine dell'esecuzione di scambi transfrontalieri di energia elettrica; assegnazione implicita: e' l'attribuzione di diritti di utilizzo della capacita' di trasporto con copertura dal rischio derivante dalle differenziazioni di prezzo tra zone di mercato;
assegnatario: e' il soggetto cui sono stati attribuiti diritti di utilizzo di capacita' di trasporto in esito all'assegnazione;
Autorita': e' l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas;
banda: e' una quota parte della capacita' di interconnessione assegnabile di ampiezza costante in tutte le ore;
capacita' di trasporto: e' la massima potenza destinabile, con garanzia di continuita' di utilizzo, all'esecuzione di scambi transfrontalieri di energia elettrica tra uno o piu' Stati confinanti e l'Italia. La capacita' di trasporto viene univocamente definita con riferimento ai singoli Stati confinanti, al flusso di energia elettrica in ingresso (importazione) o in uscita (esportazione) nel/dal sistema elettrico nazionale, nonche' ad un predefinito orizzonte temporale;
clienti del mercato libero: sono i clienti idonei finali di cui all'art. 2, comma 4, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, che esercitano il diritto di cui al medesimo art. 2, comma 6, direttamente o conferendo mandato esclusivo ai clienti grossisti;
contratti pluriennali: sono i contratti di fornitura pluriennali vigenti al 19 febbraio 1997;
frontiera elettrica: e' l'insieme delle linee elettriche di trasporto che connettono la rete di trasmissione nazionale ad una o piu' reti di trasmissione appartenenti ad un singolo Stato confinante;
frontiera meridionale: e' la frontiera elettrica con la Grecia;
frontiera nord-ovest: e' l'insieme delle frontiere elettriche con la Francia e con la Svizzera;
frontiera nord-est: e' l'insieme delle frontiere elettriche con l'Austria e con la Slovenia;
frontiere settentrionali: sono la frontiera nord-ovest e la frontiera nord-est;
GRTN: e' il Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a.;
mercato elettrico: e' il sistema delle offerte di cui all'art. 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
punto di prelievo: e' il punto in cui l'energia elettrica e' prelevata dalla rete con obbligo di connessione di terzi;
Stato confinante: e' un qualunque Stato la cui rete di trasmissione e' interconnessa alla rete di trasmissione nazionale; 
zona di mercato: e' l'aggregato di zone geografiche e/o virtuali caratterizzato da uno stesso prezzo dell'energia elettrica.

Art. 2.
Oggetto e finalita'
1. In attuazione dell'art. 10 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, come modificato dall'art. 1-quinquies, comma 5, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, in legge 27 ottobre 2003, n. 290, della legge 23 agosto 2004, n. 239 e dell'art. 35 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, il presente decreto fissa le modalita' e le condizioni per l'assegnazione dei diritti di utilizzo della capacita' di trasporto per l'importazione di energia elettrica a mezzo della rete di trasmissione nazionale sulle frontiere settentrionali e sulla frontiera meridionale per l'anno 2005, al fine di:
a) consentire l'accesso ad operatori nazionali, ivi compreso l'Acquirente unico S.p.a., ed esteri alla rete di interconnessione per l'importazione di energia elettrica disponibile al minimo costo per il sistema elettrico italiano;
b) garantire l'uso efficiente della rete di trasmissione nazionale;
c) garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale.
2. Nel perseguimento delle finalita' di cui al comma 1, il presente provvedimento disciplina:
a) la ripartizione delle quote di importazione dell'energia elettrica destinata ai clienti del mercato libero e del mercato vincolato;
b) la definizione delle quote di capacita' di trasporto per l'importazione dell'energia elettrica riservate ad altri Stati in ottemperanza ad accordi internazionali;
c) i criteri per consentire l'importazione dell'energia elettrica per i clienti del mercato libero stabiliti sul territorio nazionale e per l'Acquirente unico S.p.a. ai fini della destinazione ai clienti del mercato vincolato.
3. Fatto salvo quanto disposto nei successivi articoli in ottemperanza ad accordi internazionali, ovvero per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale, l'Autorita' adotta, sulla base delle finalita' di cui al comma 1, le disposizioni necessarie all'attuazione di quanto previsto al comma 2 concludendo, ove possibile, i necessari accordi con le competenti autorita' di regolazione degli Stati confinanti e garantendo il rispetto delle norme comunitarie in materia, in applicazione dei seguenti criteri generali:
a) le assegnazioni dei diritti di utilizzo della capacita' di trasporto per l'importazione di energia elettrica vengono effettuate dal GRTN secondo disposizioni dell'Autorita' adottate in coerenza con i criteri della lettera d);
b) diritti di utilizzo della capacita' di trasporto per l'importazione di energia elettrica a copertura di una quota di capacita' di interconnessione proporzionale a quella assegnata per l'anno 2004, ovvero non inferiore al 26% della capacita' complessivamente assegnabile dalle autorita' italiane alle frontiere elettriche settentrionali e meridionale, come determinata in base all'art. 3, comma 1, sono destinati all'Acquirente unico S.p.a. per garantire una fornitura competitiva di energia elettrica ai clienti del mercato vincolato; la restante quota e' destinata ai clienti del mercato libero;
c) vengono introdotte misure di carattere generale e non discriminatorio per promuovere la pluralita' degli assegnatari dei diritti di utilizzo della capacita' di trasporto, anche tenendo conto delle quote di capacita' di trasporto assegnate autonomamente da operatori di sistemi elettrici esteri;
d) l'Autorita' provvede in materia di assegnazione dei diritti di utilizzo della capacita' di trasporto tra zone di mercato sulla base di criteri di massima economicita', unicamente con riferimento all'ingresso di energia elettrica sulla rete di interconnessione, proporzionalita' delle quantita' richieste, sicurezza del sistema elettrico nazionale, nonche' di gradualita' di applicazione della normativa rispetto a quella adottata negli anni precedenti;
e) ai fini della determinazione delle quantita' richieste da ciascun operatore per le assegnazioni di cui alla lettera d), fanno fede i consumi di energia elettrica degli ultimi dodici mesi disponibili, come certificati dal gestore di rete in cui ha sede il punto di prelievo dell'operatore medesimo;
f) l'Autorita' provvede, altresi', a disciplinare la eventuale cessione tra operatori dei diritti di utilizzo della capacita' di trasporto tra zone di mercato gia' assegnati, attraverso un sistema organizzato di scambi basato su criteri di mercato, in coerenza agli orientamenti riportati in allegato al regolamento (CE) n. 1228/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003, nonche' la cessione o l'acquisizione dei medesimi diritti da parte dell'Acquirente unico S.p.a. nei casi rispettivamente di uscita o di rientro dei clienti finali dal o nel mercato vincolato.
4. L'utilizzo della capacita' di trasporto e' determinato mediante un metodo di assegnazione implicita, sulla base di offerte di vendita e di acquisto di energia elettrica, relative alla esecuzione di scambi transfrontalieri di energia elettrica da parte di operatori esteri e nazionali, che vengono poste sul mercato elettrico secondo disposizioni dell'Autorita', adottate in coerenza con la vigente struttura e funzionamento del mercato elettrico.

Art. 3.
Capacita' di trasporto assegnabile su base annuale per l'importazione
1. La capacita' di trasporto assegnabile ed utilizzabile a partire dal 1° gennaio 2005 su ciascuna delle frontiere elettriche con la Francia, la Svizzera, l'Austria, la Slovenia e la Grecia e' pari alla corrispondente capacita' di trasporto garantita dal GRTN, come determinata in premessa per quanto riguarda le frontiere settentrionali e la frontiera meridionale, al netto:
a) limitatamente alle frontiere con la Francia e la Svizzera, della quota parte di capacita' relativa alla esecuzione dei contratti pluriennali di cui all'art. 5;
b) limitatamente alle frontiere elettriche con la Francia, l'Austria, la Slovenia e la Grecia, di una quota assegnata autonomamente dai rispettivi operatori di sistema pari, al massimo, al 50% della medesima capacita' di trasporto;
c) limitatamente alla frontiera elettrica con la Svizzera, di una quota assegnata autonomamente dai rispettivi operatori di sistema pari, al massimo, al 50% della medesima capacita' di trasporto, nonche' di una quota pari a 150 MW, costante durante tutto l'anno e per un periodo di 6 anni a partire dal 2005, riservata alla societa' Raetia Energie, ai sensi delle direttive del Ministro delle attivita' produttive al GRTN del 4 giugno 2003 e del 26 novembre 2004; 
d) limitatamente alla frontiera nord-ovest, delle riserve di cui all'art. 4.
2. La quota di capacita' assegnabile annualmente, come determinata al comma 1, e' attribuita, nel rispetto delle quote di cui all'art. 2, comma 3, lettera b):
a) a clienti del mercato libero, eventualmente operanti tramite mandato esclusivo a clienti grossisti, in grado di assicurare il completo utilizzo della capacita' assegnata, per almeno l'80% delle ore annue, pena la decadenza dall'assegnazione;
b) all'Acquirente unico S.p.a. per la destinazione al mercato dei clienti vincolati.
3. Il GRTN verifica mensilmente il rispetto della condizione di cui al comma 2, lettera a), ai fini dell'applicazione della sanzione prevista e ne comunica gli esiti al Ministero delle attivita' produttive e all'Autorita'.

Art. 4.
Assegnazione di capacita' di trasporto in ottemperanza ad accordi internazionali
1. Il GRTN assegna per l'anno 2005 alla Repubblica di San Marino e allo Stato della Citta' del Vaticano capacita' di trasporto, nella misura massima di cui alle note ministeriali 20 ottobre 2000 e 29 novembre 2001 citate in premessa e salvo l'esito delle verifiche che si svolgeranno ai sensi del comma 2, sulle frontiere della frontiera nord-ovest, distinguendo per operatore di sistema in ragione della provenienza dell'energia elettrica sottesa alle relative bande, come determinate dal medesimo GRTN sulla base delle richieste di tali Stati e, comunque, nella misura strettamente necessaria a soddisfare esclusivamente i consumi di ciascuno Stato. 
2. L'energia immessa nel sistema elettrico italiano in utilizzo della capacita' di trasporto di cui al comma 1 puo' essere utilizzata, pena la decadenza del diritto, esclusivamente all'interno degli Stati cui ciascuna banda e' stata assegnata. Il GRTN verifica, con cadenza trimestrale, il rispetto di detta condizione, anche avvalendosi delle imprese distributrici stabilite sul territorio nazionale, e comunica al Ministro delle attivita' produttive e all'Autorita' le eventuali violazioni anche ai fini dell'applicazione delle relative sanzioni.
3. Il GRTN assegna per l'anno 2005 alla Edison S.p.a. la capacita' di trasporto sulla frontiera elettrica con la Svizzera in misura strettamente necessaria a garantire il reingresso in Italia di una parte dell'energia elettrica prodotta presso il bacino idroelettrico di Innerferrera, corrispondente al 30% della produzione derivante da uno dei tre salti che costituiscono il bacino stesso e, comunque, nella misura non superiore a 32 MW per la quantita' di energia relativa all'anno 2005 e verifica, in accordo con la societa' interessata, la possibilita' di rientro graduale dell'energia avente titolo non transitata negli anni precedenti in misura pari a 8 MW.

Art. 5.
Capacita' di trasporto relativa a contratti pluriennali per l'importazione di energia
1. La quota di capacita' di trasporto su base annuale strettamente necessaria all'esecuzione dei contratti pluriennali sulle frontiere settentrionali con gli Stati confinanti in cui hanno sede le controparti estere titolari dei singoli contratti pluriennali, nella misura comunque non superiore a 2.000 MW, e' riservata al titolare dei contratti medesimi.
2. L'energia derivante dall'utilizzo della quota di capacita' di cui al comma 1 e' interamente ceduta dal titolare dei contratti all'Acquirente unico S.p.a., ai fini della destinazione ai clienti del mercato vincolato, alle condizioni fissate dal decreto del Ministro delle attivita' produttive 19 dicembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 301 del 30 dicembre 2003 una volta adempiuti gli obblighi relativi alla regolazione dei corrispettivi per l'assegnazione dei diritti di utilizzo della capacita' di trasporto sul territorio nazionale.

Art. 6.
Disposizioni finali
1. Il GRTN comunica periodicamente e tempestivamente al Ministero delle attivita' produttive ed all'Autorita' lo stato di avanzamento delle attivita' relative:
a) alla definizione e realizzazione delle misure volte all'incremento della sicurezza della rete di interconnessione sulla frontiera settentrionale in modo da consentire, quanto prima, l'utilizzazione di ulteriore capacita' di trasporto;
b) alla realizzazione e collaudo della nuova linea San Fiorano-Robbia di interconnessione con la Svizzera.
2. Il presente decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana entra in vigore dalla data di pubblicazione.

Roma, 17 dicembre 2004
Il Ministro: Marzano