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Regione Veneto.Legge regionale n. 14 del 2-05-2003

Interventi agro-forestali per la produzione di biomasse

(B.U.R. Veneto n. 45 del 6 maggio 2003)


Il Consiglio regionale 

ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale
promulga

Articolo 1
Finalità.
1. La Regione del Veneto, nel rispetto dei principi costituzionali  e comunitari, promuove e sostiene l'incremento delle superfici  arborate, mediante la conversione dei terreni agricoli alla
produzione di materiale legnoso.
2. La presente legge nel promuovere la filiera  agricoltura-legno-energia, intende sviluppare:
a) delle opportunità alternative di reddito collegate alla  produzione di energia rinnovabile ottenuta da biomasse legnose;
b) l’approvvigionamento di materiale legnoso;
c) l’assorbimento di anidride carbonica CO2 da parte di nuove  formazioni arboree;
d) l’incremento della disponibilità di habitat per la fauna  selvatica;
e) la presenza dell’uomo contro l’abbandono ed il degrado del  territorio.
3. Gli impianti con specie arboree per la produzione di  biomassa oggetto dalla presente legge sono da considerarsi  colture legnose finalizzate alla produzione di legname e di  biomassa e come tali rientranti nella definizione di arboricoltura  da legno di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto legislativo n.  227 del 18 maggio 2001, recante disposizioni in materia di
orientamento e modernizzazione del settore forestale, e, in  quanto reversibili al termine del ciclo colturale, non soggetti ai  vincoli derivanti dalla legislazione forestale vigente.

Articolo 2
Interventi ammessi a contributo.
1. Per il conseguimento delle finalità di cui al comma 1  dell’articolo 1, la Regione del Veneto concede contributi per  l'impianto di colture legnose finalizzato alla produzione di
biomassa per usi energetici, per fibra oppure per assortimenti  da lavoro; sono ammessi a contributo gli impianti specializzati eseguiti con specie per la produzione di biomassa.
2. Possono rientrare tra gli interventi ammessi le operazioni  colturali straordinarie a favore di boschi abbandonati e degradati.
3. La superficie minima d'intervento è di tremila metri quadrati  in corpo unico, fino ad un massimo di 40 mila metri quadrati per soggetto beneficiario e per una sola azienda.
4. Alla domanda dovrà essere allegato, a pena di  inammissibilità, un contratto di cessione della biomassa  producibile dalle colture legnose, che ne confermi la  destinazione ad un impianto per la trasformazione in energia, oppure all'industria per assortimenti da lavoro o fibra; in
alternativa deve essere data dimostrazione dell'utilizzo  aziendale a fini energetici del quantitativo di biomassa  producibile.

Articolo 3
Beneficiari.
1. Possono accedere ai benefici di cui alla presente legge tutti i  soggetti che hanno titolo a coltivare un terreno agrario ubicato  nel territorio della Regione del Veneto.
2. I terreni adibiti a prato e pascolo di montagna e che non  siano in stato di evidente abbandono, sono esclusi dai  contributi previsti dalla presente legge.

Articolo 4
Ammontare del contributo e regime di aiuto.
1. L'importo del contributo da erogare è commisurato ai costi  effettivamente sostenuti dal beneficiario per gli interventi di cui  ai commi 1 e 2 dell’articolo 2 e non può eccedere il massimale  di 2.500,00 euro per ettaro comprensivo delle spese per lavori,
anche eseguiti mediante contributi in natura, spese tecniche e  oneri connessi.
2. La durata minima dell’impegno colturale è di quattro anni.
3. Il contributo previsto dalla presente legge è concesso nel  rispetto di tutte le condizioni previste dal regolamento (CE) n.  69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 relativo
all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di  importanza minore (“de minimis”), pubblicato nella GUCE del 13 gennaio 2001 n. L10.

Articolo 5
Divieto di cumulo.
1. I contributi di cui alla presente legge non sono cumulabili,  per gli stessi interventi, con analoghe incentivazioni previste dall'Unione europea, dallo Stato, dalla Regione o da altro Ente
pubblico.
2. La mancata realizzazione degli impianti ammessi a  contributo ed il mancato rispetto dei criteri di cui all’articolo 2,  comporta l’avvio delle procedure di revoca e la restituzione del
contributo percepito.
3. Per la verifica delle disposizioni di cui ai precedenti commi,  la Giunta regionale dispone ispezioni da parte dei propri uffici.

Articolo 6
Disposizioni attuative.
1. Entro quindici giorni dall’entrata in vigore della presente  legge, la Giunta regionale, sentita la competente commissione  consiliare, definisce termini e modalità di presentazione delle  domande per accedere ai contributi.

Articolo 7
Norma finanziaria.
1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, quantificati in euro  2.315.276,00, si fa fronte mediante l’utilizzo delle risorse previste per gli interventi del decreto legislativo n. 173 del 30
aprile 1998, recante disposizioni in materia di contenimento dei  costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle  imprese agricole, che sono allocate all’u.p.b. U0049 “Interventi
infrastrutturali a favore delle imprese e della collettività rurale”,  del bilancio di previsione 2003.


Formula Finale:
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della  Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla  e di farla osservare come legge della Regione veneta.


Venezia, 2 maggio 2003