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Decreto-Legge 29 agosto 2003, n.239

Disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica.

(GU n. 200 del 29-8-2003)

 


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Considerato che le aggiornate analisi previsionali di settore sugli effetti del perdurare delle eccezionali condizioni meteorologiche, che interessano l'Europa e l'Italia, impongono l'adozione di immediati interventi finalizzati alla salvaguardia delle condizioni di sicurezza del sistema elettrico nazionale, al fine di garantire la continuita' della fornitura di energia elettrica alle imprese ed alle famiglie;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni per garantire la copertura del fabbisogno nazionale di energia elettrica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 agosto 2003;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio;

Emana
il seguente decreto-legge:

Art. 1.
Modifiche temporanee delle condizioni di esercizio delle centrali termoelettriche
1. Al fine di garantire la sicurezza di funzionamento del sistema elettrico nazionale, assicurando la produzione in misura necessaria alla copertura del fabbisogno nazionale, con decreto del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, fino al 31 dicembre 2004 e su motivata e documentata segnalazione del Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.A., puo' essere autorizzato l'esercizio temporaneo di centrali termoelettriche di potenza termica superiore a 300 MW, inserite nei piani di esercizio dello stesso Gestore, anche in deroga ai limiti di emissioni in atmosfera e di qualita' dell'aria fissati nei provvedimenti di autorizzazione, ovvero derivanti dall'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, nonche' dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 2 aprile 2002, n. 60.
2. Le condizioni di esercizio degli impianti di cui al comma 1 assicurano in ogni caso il rispetto dei valori limite di emissione previsti dalla normativa dell'Unione europea e per gli impianti di potenza termica nominale inferiore a 500 MW dall'allegato 3, lettera B, del decreto del Ministro dell'ambiente in data 12 luglio 1990, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 176 del 30 luglio 1990.
3. Per le finalita' e con le procedure di cui al comma 1, fino al 31 dicembre 2004, puo' essere determinato il limite relativo alla temperatura degli scarichi termici di cui alla nota 1 della tabella 3, allegato 5, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 258, relativamente agli scarichi derivanti dall'esercizio delle centrali termoelettriche inserite nei piani di esercizio di cui al comma 1.

Art. 2.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 29 agosto 2003


CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Marzano, Ministro delle attivita' produttive
Matteoli, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
Visto, il Guardasigilli: Castelli