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Decreto 12 novembre 2002

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio. Rifinanziamento al programma tetti fotovoltaici. 

(GU n. 67 del 21-3-2003) 

IL DIRIGENTE GENERALE
della direzione inquinamento atmosferico e rischi industriali

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero dell'ambiente ed il relativo regolamento di organizzazione adottato con decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1987, n. 306;
Vista la legge 8 ottobre 1997, n. 344, recante "disposizioni per lo sviluppo e qualificazione degli interventi e dell'occupazione in campo ambientale", che ha ampliato e precisato le competenze attribuite al Ministero dell'ambiente con riferimento ai diversi settori della tutela ambientale;
Visto il Libro bianco della Commissione europea sulle fonti energetiche rinnovabili, del 26 novembre 1997, che prevede il raggiungimento di una quota delle rinnovabili nel consumo energetico europeo pari al 12%;
Vista la delibera CIPE 19 novembre 1998 "Linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni di gas serra" ed i successivi aggiornamenti dei programmi nazionali per l'attuazione del Protocollo di Kyoto;
Visto il Libro bianco del Governo italiano del 6 agosto 1999 che individua e stima, per la tecnologia fotovoltaica, uno sviluppo annuo simile a quello registrato negli ultimi anni sul mercato internazionale, tale da consentire di giungere, al 2008-2012, ad una potenza di picco installata di circa 300 MW;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e, in particolare, gli articoli 29, 30 e 31, con i quali sono individuati compiti e funzioni dello Stato, delle regioni e degli enti locali in materia di energia, ivi incluse le fonti rinnovabili;
Vista la legge 13 maggio 1999, n. 133, e, in particolare, l'art. 10 con il quale sono state dettate norme di agevolazione e di semplificazione dirette a favorire, tra l'altro, l'installazione di impianti fotovoltaici di potenza elettrica non superiore a 20 kW, connessi alla rete di distribuzione;
Visto il D.D. n. 99/2000/SIAR, cosi' come modificato dal D.D. n. 106/2001/SIAR che ha definito ed avviato il programma "Tetti fotovoltaici", suddiviso in due sottoprogrammi e finalizzato alla
realizzazione nel periodo 2000-2002 di impianti fotovoltaici di potenza da 1 a 20 kWp, collegati alla rete elettrica di distribuzione di bassa tensione e integrati/installati nelle strutture edilizie;
Visto l'atto integrativo del 20 febbraio 2001 all'accordo di programma tra il Ministero dell'ambiente e l'ENEA, con il quale si affida all'ENEA stesso il coordinamento e lo svolgimento delle attivita' tecniche e scientifiche necessarie per il buon esito del Programma "Tetti fotovoltaici";
Visto che con D.D. n. 99/2000/SIAR si e' impegnata la somma di lire 62.500 milioni, ad utilizzo delle disponibilita' previste dal capitolo 7082, U.P.B. 1.2.1.4, di cui lire 20.000 milioni destinati al finanziamento del sottoprogramma rivolto ai soggetti pubblici (Titolo I);
Considerato che, a seguito del bando reso esecutivo con D.D. n. 141B/2001/SIAR/DEC, attuativo di tale sottoprogramma sono pervenuti al Ministero dell'ambiente cinquecentottantotto progetti per un finanziamento complessivo pari a circa lire 69.000 milioni a fronte dei 20.000 milioni di lire disponibili;
Considerato che, a seguito dell'esame da parte della Commissione tecnica istituita con D.D. n. 213/2001/SIAR, sono stati ritenuti idonei, e pertanto ammissibili al finanziamento pubblico quattrocentocinquantatre' progetti dei cinquecentottantotto pervenuti e che i primi centocinquantacinque hanno impegnato tutte le risorse disponibili, per cui sono rimasti esclusi dal finanziamento i restanti trecentootto progetti;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente del 3 maggio 2001, prot. GAB/DEC/ 089/2001, con il quale sono assegnate al direttore del servizio inquinamento atmosferico, acustico e per le industrie a rischio risorse per l'esercizio finanziario 2002 pari a lire 40.000 milioni per il finanziamento di interventi di promozione di fonti rinnovabili per produzione di energia, con particolare riferimento al settore fotovoltaico;
Visti i verbali della Commissione tecnica riunita per la valutazione delle domande;
Viste le lettere con le quali il Ministero dell'ambiente ha chiesto alle regioni di manifestare la loro disponibilita' a cofinanziare, nella misura pari al 50%, la realizzazione dei progetti, di loro pertinenza, valutati ammissibili ma esclusi dal finanziamento per esaurimento fondi;
Viste le comunicazioni di adesione delle regioni:
Abruzzo dell'11 dicembre 2001, prot. n. 11293 del 28 dicembre 2001;
Basilicata del 10 maggio 2002, prot. n. 4317;
Calabria del 7 settembre 2001, prot. n. 8088 del 19 settembre 2001;
Campania del 10 settembre 2001, prot. n. 8108 del 19 settembre 2001;
Emilia-Romagna del 12 dicembre 2001, prot. n. 11034 del 18 dicembre 2001;
Friuli-Venezia Giulia del 3 settembre 2001, prot. n. 7884 dell'11 settembre 2001;
Lazio del 7 settembre 2001, prot. n. 8063 del 18 settembre 2001;
Liguria del 18 settembre 2001, prot. n. 8193 del 24 settembre 2001;
Lombardia del 14 settembre 2001, prot. n. 8177 del 21 settembre 2001;
Molise del 7 settembre 2001, prot. n. 8065 del 18 settembre 2001;
Piemonte del 12 settembre 2001, prot. n. 7908 del 12 settembre 2001;
Puglia del 10 settembre 2001, prot. n. 7850 del 10 settembre 2001;
Sardegna del 10 settembre 2001, prot. n. 8175 del 21 settembre 2001;
Sicilia del 15 ottobre 2001, prot. n. 9279 del 26 ottobre 2001;
Toscana del 27 agosto 2001, prot. n. 7694 del 3 settembre 2001;
Valle d'Aosta del 4 settembre 2001, prot. n. 8064 del 18 settembre 2001;
Veneto dell'11 settembre 2001, prot. n. 7976 del 14 settembre 2001;
e della provincia autonoma di Bolzano del 18 settembre 2001, prot. n. 8241 del 25 settembre 2001, di impegno a finanziare al 50% i progetti presentati dalle proprie amministrazioni locali, esclusi dal primo finanziamento per esaurimento fondi e valutati ammissibili dalla Commissione tecnica;
Considerato l'interesse di questo Ministero a cofinanziare tutti i progetti valutati ammissibili dalla Commissione tecnica;

Decreta:

Art. 1.
Rifinanziamento programma "Tetti fotovoltaici"
Il presente decreto apporta nuove risorse finanziarie al primo sottoprogramma "Tetti fotovoltaici", avviato dal D.D. n. 99/SIAR/2000, modificato con D.D. n. 106/SIAR/2001, finalizzato alla realizzazione di impianti fotovoltaici di potenza da 1 a 20 kWp collegati alla rete elettrica di distribuzione.

Art. 2.
Soggetti destinatari dei finanziamenti
Destinatarie del finanziamento sono le regioni e le province autonome elencate nel prospetto allegato (allegato 1) che hanno comunicato al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio la disponibilita' a cofinanziare al 50% i progetti presentati da enti locali insistenti nel proprio territorio, a seguito del bando reso esecutivo con D.D. n. 141b/2001/SIAR/DEC, valutati ammissibili dalla Commissione tecnica ma esclusi dal contributo previsto dal D.D. n. 99/SIAR/2000 e 106/SIAR/2001 per esaurimento fondi (allegato 2).

Art. 3.
Entita' dei finanziamenti pubblici
Alle regioni e province autonome che hanno aderito al programma di rifinanziamento, vengono assegnate risorse finanziarie come indicato nel prospetto allegato, per garantire la quota nazionale relativa al cofinanziamento nella misura massima del 75% del costo di installazione degli impianti fotovoltaici i cui progetti sono stati presentati nell'ambito del bando reso esecutivo dal D.D. n. 141b/2001/SIAR/DEC e valutati tecnicamente ammissibili dalla Commissione tecnica (allegato 2).
Le regioni e province autonome assicurano il cofinanziamento dei medesimi impianti con una quota pari a quella del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per ogni impianto.

Art. 4.
Assunzione di impegno
Per il finanziamento del programma di cui al precedente art. 3, vengono impegnati Euro 9.553.310,24 a valere sulle risorse finanziarie iscritte nell'U.P.B. 1.2.1.4. (interventi di tutela ambientale), capitolo 7082, per il corrente esercizio finanziario, assegnate con decreto ministeriale del 3 maggio 2001, n. GAB/DEC/089/2001 al direttore del servizio inquinamento atmosferico e rischi industriali.

Art. 5.
Modalita' di erogazione
Le risorse di cui al precedente art. 4 saranno trasferite alle regioni e province autonome, per una quota pari all'85%, a seguito di comunicazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, della delibera di assunzione di impegno della quota di finanziamento alla stessa spettante.
La restante quota del 15% sara' trasferita a seguito di rendicontazione, da parte delle regioni, del programma di finanziamento.
Con successivo decreto saranno definite le modalita' di rendicontazione.

Art. 6.
Monitoraggio
Ai fini dell'analisi delle prestazioni degli impianti realizzati, i soggetti beneficiari provvederanno a rilevare su base annuale i dati relativi all'energia prodotta e alle ore di funzionamento (specifica tecnica allegata al bando reso esecutivo con D.D. n. 141B/2001/SIAR/DEC) e a trasmetterli all'ENEA che effettuera' la raccolta ed elaborazione dei dati.
Tali attivita' saranno finanziate a valere sulle risorse disponibili dall'accordo di programma Ministero ambiente - ENEA di cui alle premesse e sulle eventuali economie rilevate a consuntivo.
Il presente provvedimento sara' trasmesso al competente organo di controllo per gli adempimenti di rito per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Roma, 12 novembre 2002
Il dirigente generale: Agricola

Registrato alla Corte dei conti il 31 dicembre 2002 Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 4, foglio n. 322

Allegato 1
(omissis)

Allegato 2
(omissis)

Allegato 3
(omissis)