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Decreto del 18 marzo 2002

Ministero delle Attivitą Produttive

 

Modifiche e integrazioni al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'ambiente, 11 novembre 1999, concernente "direttive per l'attuazione delle norme in materia di energia elettrica da fonti rinnovabili di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79".  Aggiornato all’Errata Corrige pubblicata su G.U. n. 89 del 16-4-2002

 

(Pubblicato su GU n. 71 del 25-3-2002)

 

 

Il Ministro dlle Attivita' Produttive

di concerto con

Il Ministro dell'ambiente e della Tutela del Territorio

 

  Visto   il  decreto  legislativo  16  marzo  1999,  n.  79,  ed  in particolare  l'art.  11,  comma  5,  che  prevede  l'emanazione di un decreto  con  il  quale  sono  adottate le direttive per disciplinare l'obbligo  di  immissione  nel sistema elettrico nazionale di energia elettrica prodotta a mezzo di fonti rinnovabili;

  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'industria,  del commercio e dell'artigianato  11  novembre 1999 "direttive per l'attuazione delle norme  in materia di energia elettrica da fonti rinnovabili di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79";

  Ritenuto  di  dover  precisare  taluni aspetti al fine di garantire l'ottimale funzionamento del meccanismo introdotto con i sopra citati provvedimenti;

  Considerato  che, a seguito dell'esperienza maturata in merito alla problematica   dei   rifacimenti   degli   impianti  idroelettrici  e geotermoelettrici,  si rende necessario introdurre e regolamentare la categoria dei rifacimenti parziali dei medesimi impianti;

Decreta:

 

Art. 1.

Definizione di co-combustione

1.  Il  comma  1,  lettera g), dell'art. 2 del decreto del Ministro dell'industria,  del commercio e dell'artigianato 11 novembre 1999 e' sostituito dal seguente:

    "g) co-combustione    e'    la   combustione   contemporanea   di combustibili  non  rinnovabili  e  di combustibili, solidi, liquidi o gassosi, ottenuti da fonti rinnovabili".

 

Art. 2.

Disposizione relativa ai sistemi di cogenerazione

2.  Al  termine  del  comma  1  dell'art. 3 e' inserito il seguente periodo: 

    "L'autocertificazione  e'  effettuata utilizzando i criteri per la definizione dei sistemi di cogenerazione vigenti all'inizio di ciascun  mese  dell'anno  al  quale  l'autocertificazione  stessa  e' riferita.".

 

Art. 3.

Disposizioni  relative  alle importazioni di elettricita' prodotta da  impianti alimentati a fonti rinnovabili e alla autocertificazione.

1. Nell'art. 3, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

  "1-bis.   I   soggetti  che  importano  energia  elettrica  possono richiedere,   relativamente  alla  quota  di  elettricita'  importata prodotta  da  fonti  rinnovabili,  l'esenzione dall'obbligo di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.  La richiesta e' inoltrata al gestore della rete entro i medesimi tempi di cui al comma 1, ed e' corredata dai seguenti documenti:

    a) dichiarazione  dell'operatore  estero dalla quale risultino la quantita'  di  elettricita'  venduta  e  i  dati identificativi degli impianti di produzione;

    b) dichiarazione, rilasciata dal gestore della rete del Paese ove e'  ubicato  l'impianto  di produzione, che attesti la provenienza da fonte  rinnovabile  dell'energia  elettrica  prodotta e che riporti i dati  identificativi degli impianti di produzione. Qualora il gestore estero  sia  anche  proprietario  degli  impianti  di  produzione, la dichiarazione  deve essere prodotta dall'autorita' designata ai sensi dell'art.  20, comma 3, della direttiva 96/92/CE o organismo pubblico equivalente.

  Per   la  sola  autocertificazione  relativa  all'anno  2001,  sono sufficienti i documenti di cui alla lettera b).

  1-ter.  Per  la  sola autocertificazione relativa all'anno 2001, la data   entro  la  quale  deve  essere  prodotta  l'autocertificazione medesima e' fissata al 31 maggio 2002".

 

Art. 4.

Norme sulla co-combustione

1.  Il comma 2 dell'art. 4 del decreto del Ministro dell'industria, del  commercio  e dell'artigianato 11 novembre 1999 e' sostituito dal seguente:

  "2.  L'energia  di  cui  al  comma  1 puo' essere prodotta anche da impianti  termoelettrici entrati in esercizio prima del 1 aprile 1999 che,  successivamente  a tale data, operino in co-combustione. In tal caso,   la   produzione  di  energia  elettrica  imputabile  a  fonti rinnovabili  ai  fini  del  presente  decreto  e'  pari  al 50% della differenza  ottenuta  applicando le modalita' calcolo di cui al comma 1,  lettera  c),  al  netto  della  produzione  media di elettricita' imputabile  a  fonti rinnovabili nel triennio antecedente il 1 aprile 1999.  In caso di impiego di farine animali oggetto di smaltimento ai sensi  del  decreto-legge  11 gennaio  2001,  n.  1,  convertito, con modificazioni,  nella  legge  9  marzo  2001, n. 49, per il solo anno 2002,   la   produzione  di  energia  elettrica  imputabile  a  fonte rinnovabile  e'  pari al 100% della differenza ottenuta applicando le modalita'  di  calcolo  cui  al  comma 1, lettera c), con riferimento esclusivo  all'energia  elettrica imputabile alle farine animali e al netto  della  produzione  media  di  elettricita'  imputabile a fonti rinnovabili nel triennio antecedente il 1 aprile 1999".

 

Art. 5.

Disposizioni  in  merito  ai  rifacimenti di impianti idroelettrici e geotermoelettrici

1.   Nel   comma   3,   dell'art.   4   del  decreto  del  Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 11 novembre 1999, il periodo da "Qualora" fino a "gas." e' sostituito dal seguente:  

"Qualora, data la particolare onerosita' nei casi di rifacimenti di impianti  idroelettrici  o  geotermoelettrici,  non sia effettuata la sostituzione  o  la totale ricostruzione di tutte le principali parti dell'impianto come specificato all'art. 2, comma 1, lettera e), punti 1)  e  3), il produttore puo' presentare domanda di riconoscimento di rifacimento  parziale,  conformemente a quanto previsto dall'allegato A. Il gestore della rete valuta la domanda secondo i criteri indicati nel  medesimo  allegato  A  e,  entro  novanta  giorni  dalla data di ricevimento  della  domanda,  determina  la  quota  di  produzione di energia elettrica ammessa al rilascio dei certificati verdi a seguito dell'intervento   di   rifacimento   parziale.  Ove  l'intervento  di rifacimento  parziale  sia  subordinato  al  rilascio  di  specifiche autorizzazioni,  si  applica  quanto  stabilito  all'art. 4, comma 1, lettera d)".

 

Art. 6.

Precisazione  in  merito ai certificati verdi emessi a proprio favore dal gestore della rete di trasmissione nazionale

1.  Nel  comma  1,  dell'art.  9,  dopo  le  parole "costo medio di acquisto" sono inserite le seguenti: "ai valori di acconto".

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 18 marzo 2002

 

Il Ministro delle attivitą produttive Marzano

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio Matteoli

 

 

Allegato A

CRITERI PER IL RICONOSCIMENTO DEI RIFACIMENTI PARZIALI DEGLI IMPIANTI IDROELETTRICI E GEOTERMOELETTRICI.

 

1. Rifacimenti parziali degli impianti idroelettrici.

1.1 Definizioni.

    Nell'ambito  del  presente  documento  valgono  le definizioni di seguito riportate.

1.1.1 Impianto idroelettrico.

    Gli  impianti  idroelettrici  possono  essere  del  tipo ad acqua fluente, a bacino e a serbatoio secondo la terminologia UNIPEDE.

    L'impianto  idroelettrico  viene  funzionalmente suddiviso in due parti:

      I.  centrale  di  produzione  con  uno  o  piu'  gruppi turbina alternatore e opere elettromeccaniche connesse;

      II. opere idrauliche.

    Le  principali opere idrauliche degli impianti idroelettrici sono esemplificativamente le seguenti:

      traverse,  dighe,  bacini, opere di presa, canali e gallerie di derivazione,  vasche  di  carico,  scarichi di superficie e di fondo, pozzi piezometrici, condotte forzate, opere di restituzione, opere di dissipazione;

      organi di regolazione e manovra, meccanici ed elettromeccanici, delle portate d'acqua fluenti nell'impianto (paratoie fisse e mobili, organi di regolazione e intercettazione varia, griglie. ecc.).

1.1.2 Rifacimento parziale di un impianto idroelettrico.

    L'intervento  su  un impianto idroelettrico esistente e' definito un  rifacimento  parziale  quando  si  verificano  almeno le seguenti condizioni:

      A. l'impianto e' entrato in esercizio da almeno 30 anni(1);

      B.  si  prevede  la completa sostituzione con nuovo macchinario dei gruppi turbina-alternatori esistenti;

    Per  quanto  riguarda  il  punto B si precisa che le parti murate (inghisate) delle turbine nelle strutture civili della centrale, come ad esempio spirali e diffusori delle turbine Francis, potranno essere lasciate  in  opera  e riutilizzate nella prevista sostituzione delle stesse.

    Il  rifacimento  parziale  dell'impianto puo' inoltre comprendere interventi  di  varia natura, di diversa entita' e complessita' sulle opere idrauliche dello stesso, quali: la costruzione ex novo di parti delle  opere  idrauliche,  la sostituzione delle condotte forzate, il rifacimento dei rivestimenti di canali e gallerie, il rifacimento dei paramenti  degli  sbarramenti,  la  stabilizzazione  delle fondazioni delle opere idrauliche, la stabilizzazione di versanti dei bacini, il risanamento  strutturale  delle  murature  delle opere idrauliche, la realizzazione  di  opere di miglioramento dell'inserimento ambientale dell'impianto,  la  sostituzione  degli  organi  elettromeccanici  di regolazione e manovra, ecc.

    Si  precisa  che  nel  caso  di impianti gravemente danneggiati o distrutti da eventi alluvionali di eccezionale gravita', riconosciuti dalle  competenti  autorita', la condizione di cui al punto "A" sugli anni funzionamento dell'impianto non viene considerata.

1.1.3 Potenza nominale dell'impianto.

    La  potenza  nominale  dell'impianto e' la somma aritmetica delle potenze  nominali  di targa delle turbine idrauliche utilizzate nello stesso espressa in MW.

1.1.4   Produzione   storica   dell'impianto  prima  del  rifacimento parziale.

    La  produzione  storica  di riferimento dell'impianto e' la media aritmetica   della   produzione   netta   effettivamente   realizzata annualmente  negli  ultimi  10  anni  espressa  in GWh. La media deve essere  computata  sul  decennio  precedente  l'inizio  dei lavori di rifacimento.   Potranno   essere   esclusi,   qualora  opportunamente documentati,  gli  anni  con  fermate  eccedenti  le normali esigenze manutentive  dell'impianto,  anche  a  causa  di  eventi  alluvionali estremi.  In  tal  caso verranno considerati in sostituzione gli anni precedenti.

1.1.5   Producibilita'   attesa   dopo  l'intervento  di  rifacimento parziale.

    La   producibilita'   attesa  dopo  l'intervento  di  rifacimento parziale   e'   la   produzione  annua  netta  ottenibile  a  seguito dell'intervento  di rifacimento parziale espressa in GWh, valutata in base  alle caratteristiche del progetto di rifacimento parziale e dei dati storici di produzione.

1.1.6 Costo del rifacimento parziale.

    Il  costo complessivo del rifacimento parziale, espresso in euro, rappresenta  la  somma di tutte le spese sostenute esclusivamente per la  realizzazione delle opere previste nell'intervento di rifacimento parziale   dell'impianto   idroelettrico,   comprese   le   opere  di miglioramento dell'inserimento ambientale dello stesso.

1.1.7   Documentazione   specifica   da   allegare  alla  domanda  di riconoscimento di rifacimento parziale.

    Il  costo  complessivo  dell'intervento  di  rifacimento parziale dell'impianto   idroelettrico  deve  essere  adeguamente  documentato attraverso  una  apposita  relazione  tecnica-economica,  firmata dal progettista  delle  opere  e dal legale rappresentante del produttore che  richiede  il riconoscimento dell'intervento stesso. L'intervento di  rifacimento deve essere completato, o essere stato completato(2), entro tre anni dalla data di inizio lavori.

    La   relazione   tecnica   economica  allegata  alla  domanda  di riconoscimento deve riportare:

      la  descrizione  sintetica  e  l'elenco  dei  lavori previsti o effettuati,  suddiviso  per  macro-insiemi  significativi  di  opere, riferiti alle parti funzionali I - II ( punto 1.1.1);

      il  computo  economico  complessivo  dei  costi  effettivamente sostenuti  o  preventivati(3),  connessi alla realizzazione dei macro insiemi  di  opere  suddetti  (i costi esposti, qualora richiesto dal GRTN,  dovranno  risultare  da  idonea  documentazione  contabile dei lavori effettuati);

      il   programma   temporale   schematico,   corrispondente  alle macro-attivita' lavorative, previsto o effettivamente realizzato, che riporti  esplicitamente  la  data  di inizio lavori e la data di fine lavori  di  rifacimento  corrispondente  con  la  data  di entrata in esercizio dell'impianto a seguito del rifacimento(4);

      una  corografia  generale  e  un  profilo  funzionale idraulico dell'impianto   che   illustrino   schematicamente   l'intervento  di rifacimento proposto.

    Si  precisa  che  la  documentazione  per  il riscontro del costo complessivo  e'  richiesta  solo  quando  il  proponente  richieda il riconoscimento  della  parte  graduale dell'intervento di rifacimento parziale proposto secondo quanto indicato al successivo punto 1.2.

    Nel caso di impianti gravemente danneggiati o distrutti da eventi alluvionali  di  eccezionale  gravita', riconosciuti dalle competenti autorita', qualora siano previsti contributi monetari come indennizzo di   natura   pubblica   dei   danni   subiti  per  la  ricostruzione dell'impianto,  tali  contributi  dovranno  essere detratti dal costo dichiarato   del  rifacimento  parziale,  utilizzabile  per  valutare l'entita'  dell'energia  qualificata  definita  come  specificato  al successivo punto 1.2.

1.2   Produzione  di  energia  qualificata  al  rifacimento  parziale idroelettrico.

1.2.1 Valutazione dell'energia qualificata.

    La  produzione di energia elettrica degli impianti riconosciuti e qualificati  come  rifacimenti parziali di impianti idroelettrici da' diritto  alla  certificazione  di  una  quota  di produzione da fonti rinnovabili   ai   sensi   dell'art.   5  del  decreto  del  Ministro dell'industria,  del  commercio e dell'artigianato 11 novembre 1999 e successive modificazioni e integrazioni.

    La  quota di produzione annua qualificata ai rifacimenti parziali degli  impianti  idroelettrici, espressa in GWh, al generico anno "i" (i=1,...,8) dopo il rifacimento parziale dell'impianto, e' data dalla seguente formula:

      ECVi=(EAi-ES) + K (f+g) x ES      (1)

    Nella formula (1) il primo addendo denota la quantita' di energia riconosciuta per il potenziamento (5) dell'impianto mentre il secondo termine  denota  la  quota parte riconosciuta al rifacimento parziale dell'impianto.

    I simboli indicati hanno il seguente significato:

      Ecvi  =  Produzione  annua  netta,  del  generico anno "i" dopo l'intervento  di  rifacimento parziale, avente diritto ai certificati verdi, espressa in GWh;

      Es  =  produzione  netta  di  riferimento storica dell'impianto prima del rifacimento parziale, espressa in GWh;

      EAi   =   producibilita'  netta  attesa  dopo  l'intervento  di rifacimento parziale nell'anno generico "i", espressa in GWh;

      K  =  coefficiente  che  tiene conto del grado di utilizzazione relativo dell'impianto;

      f  =  coefficiente  che riconosce a forfait la sostituzione del gruppo turbina alternatore;

      g = coefficiente di graduazione variabile in funzione del costo specifico  "Cs"  dell'intervento di rifacimento parziale;

      Cs = Costo specifico  dell'intervento espresso in M(Euro)/MW (milioni di euro al MW)  si  ottiene  dividendo  il  costo  totale  dell'intervento sulla Potenza nominale dopo il rifacimento (Pd).

1.2.2. Valori dei coefficienti di calcolo

Coefficiente K

    Per  qualsiasi  potenza  nominale, i valori del coefficiente "K", che tiene conto del grado di utilizzazione relativo dell'impianto, si calcolano nel seguente modo:

      * K = 4000 : Ns; quando 2000 ore < o = Ns < o = 6000 ore

      * per Ns < 6000 ore K = 0,67; per Ns < 2000 ore K = 2

    Ns  rappresenta il numero di ore di utilizzazione di riferimento

storico dell'impianto cosi' individuato:

      Ns = Es : Pp

    Dove Pp = Potenza nominale prima del rifacimento;

Coefficienti f; g

  Per qualsiasi potenza nominale i valori di f e g da adottare sono i seguenti :

      * f = 0,2

    g variabile linearmente da g = 0 per Cs < o = 0,4 M(Euro)/MW sino ad un massimo di gmax = 0,30 per Cs > o = 1,0 M(Euro)/MW.

       1.2.3 Precisazioni in merito all'energia riconosciuta.

    Si  precisa  che il termine (EAi - Es), il quale misura l'energia aggiuntiva  dovuta  al  potenziamento  dell'impianto, potra' assumere negli  anni  secchi anche valore negativo; in tal caso esso assumera' convenzionalmente  il  valore  nullo  ai fini della contabilizzazione della produzione da certificare.

    Qualora  si  verifichi  che la produzione effettiva dall'impianto nell'anno  "i"  sia  minore  della quota riconosciuta al rifacimento, verra'  riconosciuta  al  produttore  solo  l'energia  effettivamente prodotta in quell'anno.

2 Rifacimenti parziali degli impianti geotermoelettrici.

2.1 Definizioni.

    Nell'ambito  del  presente  documento  valgono  le definizioni di seguito riportate.

2.1.1 Impianto geotermoelettrico.

    L'impianto geotermoelettrico viene funzionalmente suddiviso nelle seguenti parti funzionali principali:

      1)   Centrale:   uno   o   piu'   gruppi  turbina  alternatore, condensatori,  estrattori  gas,  torri  di  raffreddamento,  pompe di estrazione condensato e trasformatori;

      2)  Pozzi:  pozzi  di estrazione del vapore e di reinezione del condensato;

      3)  Reti  di  trasporto  fluido:  vapordotti  e  acquedotti  di reiniezione;

      4) Impiantistica di superficie: impianti di trattamento fluidi, anche volti all'ottimizzazione ambientale.

2.1.2 Rifacimento parziale di un impianto geotermoelettrico.

    L'intervento   su  un  impianto  geotermoelettrico  esistente  e' definito  un  rifacimento  parziale  quando  si  verificano almeno le seguenti condizioni:

      A. l'impianto e' entrato in esercizio da almeno 15 anni 6;

      B.  prevede  la completa sostituzione con nuovo macchinario dei gruppi turbina - alternatori esistenti.

    Il  rifacimento  parziale  dell'impianto puo' inoltre comprendere interventi  di  varia  natura di diversa entita' e complessita' sulla centrale,   sui   pozzi,   sulle   reti   di   trasporto   fluido   e sull'impiantistica  di  superficie,  quali: la costruzione ex novo di parti  di  cui  ai  punti  1),  2), 3) e 4) sopra elencati, oppure il ricondizionamento  dei  pozzi,  la realizzazione di nuovi impianti di trattamento  ed interventi volti all'ottimizzazione delle prestazioni ambientali dello stesso.

2.1.3 Potenza nominale dell'impianto

    La  potenza  nominale  dell'impianto e' la somma aritmetica delle potenze  nominali  di  targa  delle turbine a vapore utilizzate nello stesso espressa in MW.

2.1.4 Produzione storica dell'impianto prima del rifacimento parziale

    La  produzione  storica  di riferimento dell'impianto e' la media aritmetica   della   produzione   netta   effettivamente   realizzata annualmente  negli  ultimi  10  anni  espressa  in GWh. La media deve essere  computata  sul  decennio  precedente  l'inizio  dei lavori di rifacimento,   Potranno   essere   esclusi,   qualora  opportunamente documentati,  gli  anni  con  fermate  eccedenti  le normali esigenze manutentive  dell'impianto anche a causa di eventi di forza maggiore. In tal caso verranno considerati in sostituzione gli anni precedenti.

2.1.5   Producibilita'   attesa   dopo  l'intervento  di  rifacimento parziale.

    La   producibilita'   attesa  dopo  l'intervento  di  rifacimento parziale   e'   la   produzione  annua  netta  ottenibile  a  seguito dell'intervento  di rifacimento parziale espressa in GWh, valutata in base  alle caratteristiche del progetto di rifacimento parziale e dei dati storici di produzione.

2.1.6 Costo del rifacimento parziale.

    Il  costo complessivo del rifacimento parziale, espresso in Euro, rappresenta  la  somma di tutte le spese esclusivamente sostenute per la  realizzazione delle opere previste nell'intervento di rifacimento parziale  dell'impianto  geotermoelettrico,  compresi gli impianti di trattamento  e  le opere di miglioramento dell'inserimento ambientale dello stesso.

2.1.7   Documentazione   specifica   da   allegare  alla  domanda  di riconoscimento di rifacimento parziale.

    Il  costo  complessivo  dell'intervento  di  rifacimento parziale dell'impianto geotermoelettrico deve essere adeguatamente documentato attraverso  una  apposita  relazione  tecnica-economica,  firmata dal progettista  delle  opere  e dal legale rappresentante del produttore che  richiede  il riconoscimento dell'intervento stesso. L'intervento di  rifacimento deve essere completato, o essere stato completato(7), entro  tre  anni  dalla  data  di  inizio  lavori,  Nel  caso  in cui l'intervento  di  rifacimento preveda anche la realizzazione di nuovi pozzi,  il  tempo  massimo  per  il  completamento dell'intervento e' aumentato a cinque anni.

    La   relazione   tecnica   economica  allegata  alla  domanda  di riconoscimento deve riportare:

      la  descrizione  sintetica  e  l'elenco  dei  lavori previsti o effettuati,  suddiviso  per  macro-insiemi  significativi di lavori e opere, riferiti alle parti funzionali 1), 2), 3) e 4) (punto 2.1.1);

      il  computo  economico  complessivo  dei  costi  effettivamente sostenuti  o  preventivati(8),  connessi alla realizzazione dei macro insiemi  di  opere  suddetti  (i costi esposti, qualora richiesto dal GRTN,  dovranno  risultare  da  idonea  documentazione  contabile dei lavori effettuati);

      il   programma   temporale   schematico,   corrispondente  alle macro-attivita' lavorative, previsto o effettivamente realizzato, che riporti  esplicitamente  la  data  di inizio lavori e la data di fine lavori  di  rifacimento  corrispondente  con  la  data  di entrata in esercizio dell'impianto a seguito del rifacimento(9);

      una    corografia   generale   che   illustri   schematicamente l'intervento di rifacimento proposto.

2   Produzione   di   energia  qualificata  al  rifacimento  parziale geotermoelettrico.

2.2.1 Valutazione dell'energia qualificata.

    La  produzione di energia elettrica degli impianti riconosciuti e qualificati  come  rifacimenti parziali di impianti geotermoelettrici da  diritto  alla  certificazione di una quota di produzione da fonti rinnovabili   ai   sensi   dell'art.   5  del  decreto  del  Ministro dell'industria,  del  commercio e dell'artigianato 11 novembre 1999 e successive modificazioni ed integrazioni.

    La  quota di produzione annua qualificata ai rifacimenti parziali degli  impianti  geotermoelettrici, espressa in GWh, al generico anno "i"  (i  =  1,...,8)  dopo  il rifacimento parziale dell'impianto, e' ricavabile dalla seguente formula:

      Ecvi = (EAi - Es (2)

    Nella formula (2) il primo addendo denota la quantita' di energia riconosciuta per il potenziamento(10) dell'impianto mentre il secondo termine  denota  la  quota parte riconosciuta al rifacimento parziale dell'impianto.

    I simboli indicati hanno il seguente significato:

      Ecvi = Produzione  annua  netta,  del  generico  anno  "i" dopo l'intervento  di  rifacimento parziale, avente diritto ai certificati verdi, espressa in GWh;

      Es  =  Produzione  netta  di  riferimento storica dell'impianto prima del rifacimento parziale, espressa in GWh;

      EAi = Producibilita'   netta   attesa   dopo   l'intervento  di rifacimento parziale nell'anno generico "i", espressa in GWh;

      V = coefficiente di graduazione variabile in funzione del costo specifico  "Cs"  dell'intervento  di rifacimento parziale;

Cs = Costo specifico  dell'intervento espresso in M(Euro)/MW (milioni di Euro al MW)  si  ottiene  dividendo  il  costo  totale  dell'intervento sulla potenza nominale dopo il rifacimento (Pd).

2.2.2 Valore del coefficiente di calcolo "V".

    Per qualsiasi potenza nominale i valori di "V" sono i seguenti:

      V variabile linearmente da V = 0 per Cs = 0, sino ad un massimo di Vmax = 0,75 per VO,75 per Cs > o = 1,5 M(Euro)/MW.

 

    (1) La   data  di  entrata  in  esercizio  corrisponde  al  primo parallelo dell'impianto nella rete elettrica; il periodo di esercizio minimo  degli  impianti  e' valutato rispetto alla data di inizio dei lavori di rifacimento.

    (2) Nel  caso  di  rifacimento di impianti gia' in esercizio alla data  di presentazione della domanda di riconoscimento di impianto da fonti rinnovabili.

    (3) Nei  casi degli impianti non ancora in esercizio alla data di presentazione  della  domanda.  In  ogni  caso prima del rilascio dei certificati  verdi, qualora necessario, deve essere indicato il costo effettivamente sostenuto.

    (4) Corrispondente  alla  data  del primo parallelo con la rete a seguito dell'intervento.

    (5) La   richiesta  di  riconoscimento  di  rifacimento  parziale ingloba quella del potenziamento e quindi non potra' essere richiesto il  potenziamento  definito  all'articolo,  comma 1  d)  del  decreto ministeriale 11 novembre 1999.

    (6) La data di entrata in servizio corrisponde al primo parallelo dell'impianto  della  rete  elettrica; il periodo di esercizio minimo dell'impianto  e' valutato rispetto alla data effettiva di inizio dei lavori di rifacimento.

    (7) Nel  caso  di  rifacimento di impianti gia' in esercizio alla data  di  presentazione  della  domanda di riconoscimento di impianto alimentato da fonti rinnovabili.

    (8) Nei  casi degli impianti non ancora in esercizio alla luce di presentazione  della  domanda.  In  ogni  caso  prima del rilasio dei Certificati  verdi, qualora necessario, deve essere indicato il costo effettivamente sostenuto.

    (9) Corrispondente  alla  data  del primo parallelo con la rete a seguito dell'intervento.

    (10) La  richiesta  di  riconoscimento  di  rifacimento  parziale ingloba quello del potenziamento e quindi non potra' essere richiesto il  potenziamento  definito  dall'articolo,  comma  1, lettera d) del decreto ministeriale 11 novembre 1999.