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Regione Friuli-Venezia Giulia 
Decreto del Presidente della Regione 6 giugno 2002, n.172 

Approvazione integrazione al Regolamento recante criteri e modalita' per la concessione di contributi in conto capitale, previsti dall'Art. 5, commi 24 e 28, della legge regionale n. 4/2001, per il contenimento e la riduzione dei consumi e l'utilizzazione delle fonti alternative di energia. 

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 27 del 3 luglio 2002)



IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Visto il decreto del Ministero dell'ambiente n. 106 del 16 marzo 2001, con il quale al Sottoprogramma I si incentiva la realizzazione di impianti fotovoltaici di potenza da 1 a 50 kWp collegati alla rete elettrica di distribuzione in bassa tensione e integrati/installati
nelle strutture edilizie e relative pertinenze, poste sul territorio italiano da parte di soggetti pubblici;
Visto l'Art. 5 - commi da 24 a 28 - della legge regionale n. 4 del 26 febbraio 2001, che autorizza l'amministrazione regionale a concedere a privati e agli enti pubblici contributi in conto capitale per il contenimento e la riduzione dei consumi e l'utilizzazione delle fonti alternative di energia, anche mediante la realizzazione di progetti sperimentali;
Visto il "Regolamento recante criteri e modalita' per la concessione di contributi in conto capitale, previsti dall'Art. 5, commi da 24 a 28, della succitata legge regionale n. 4/2001, per il contenimento e la riduzione dei consumi e l'utilizzazione delle fonti alternative di energia", approvato con decreto n. 0210/Pres. del 31 maggio 2001, registrato alla Corte dei conti l'11 luglio 2001, registro n. 1, foglio n. 261;
Visto l'Art. 6, comma 78, della legge regionale n. 3 del 25 gennaio 2002, con il quale si e' disposto il concorso finanziario regionale, con modalita' da stabilirsi con il regolamento di cui al comma 25 della legge regionale n. 4/2001, sui progetti presentati a fronte dei bandi emanati dallo Stato per la parte non coperta dai fondi statali;
Considerato pertanto necessario procedere all'integrazione del Regolamento di cui al succitato decreto presidenziale al fine di definire le modalita' di concessione ed erogazione del cofinanziamento in argomento;
Visto l'Art. 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7; 
Visto l'Art. 42 dello Statuto regionale;
Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 1428 del 7 maggio 2002;


Decreta:


Dopo l'Art. 18 del "Regolamento recante criteri e modalita' per la concessione di contributi in conto capitale, previsti dall'Art. 5, commi da 24 a 28, della legge regionale n. 4/2001, per il contenimento e la riduzione dei consumi e l'utilizzazione delle fonti alternative di energia", approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0210/Pres. del 31 maggio 2001 e' inserito il seguente articolo:
"Art. 18/bis (Cofinanziamento del I Sottoprogramma del "Programma Tetti Fotovoltaici" rivolto ai soggetti pubblici). - 1. La giunta regionale con propria deliberazione ammette a finanziamento per la quota di competenza regionale gli interventi sulla base dei progetti presentati al Ministero dell'ambiente, a seguito del bando ministeriale emanato ai sensi degli articoli 4 e 5 del Titolo I del decreto ministeriale n. 106/2001 relativo al I Sottoprogramma del "Programma Tetti Fotovoltaici", ed approvati a seguito della positiva valutazione dell'apposita Commissione tecnica, istituita presso lo stesso Ministero.
2. Il finanziamento regionale di cui al comma 1 e' concesso dal direttore provinciale dei servizi tecnici competente per territorio dopo l'emanazione da parte del Ministero dell'ambiente del relativo provvedimento di concessione del finanziamento statale e su presentazione di apposita istanza dei beneficiari.
3. Il cofinanziamento regionale e' erogato previa presentazione da parte del beneficiario del corrispondente provvedimento statale.
4. L'inosservanza delle disposizioni indicate nel bando statale da parte dei beneficiari comunicata dal Ministero dell'ambiente comporta la revoca del contributo per la quota di finanziamento regionale ed il conseguente recupero degli importi eventualmente gia' erogati, maggiorati degli interessi calcolati ai sensi di legge. Si applicano altresi' le disposizioni di cui al Titolo III, Capo II della legge regionale n. 7/2000."
E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare le suindicate disposizioni quali integrazione a Regolamento della Regione.


Il presente decreto verra' pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione.
Trieste, 6 giugno 2002
TONDO