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Decreto 8 luglio 2010

Ministero della Salute. Disposizioni per la gestione dell'anagrafe delle imprese di acquacoltura.

(GU n. 230 del 1-10-2010)

 



IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/102/CEE relativa all'identificazione degli animali;
Visto il decreto legislativo 16 marzo 2006, n. 158 di attuazione della direttiva 2003/74/CE concernente il divieto di utilizzo di alcune sostanze ad azione ormonale, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali;
Vista la decisione 2008/392/CE del 30 aprile 2008 recante modalita' di applicazione della direttiva 2006/88/CE del Consiglio per quanto riguarda una pagina informativa su internet per la messa a disposizione per via elettronica delle informazioni relative alle imprese di acquacoltura e agli stabilimenti di trasformazione riconosciuti;
Visto il decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 148 di attuazione della direttiva 2006/88/CE relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d'acquacoltura e ai relativi prodotti, nonche' alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie;
Visto il regolamento 852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari;
Visto il regolamento 853 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale; Acquisita l'intesa, con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 29 aprile 2010;

Decreta:

Art. 1
1. Il presente decreto promuove e regolamenta l'anagrafe nazionale delle aziende degli allevamenti e delle imprese di acquacoltura, in seguito denominata anagrafe dell'acquacoltura.
2. Le principali finalita' dell'anagrafe dell'acquacoltura sono:
a) tutela economico-sanitaria del patrimonio di acquacoltura;
b) supporto nella trasmissione di informazioni sullo stato sanitario delle aziende, degli allevamenti e delle imprese di acquacoltura, anche in relazione alle movimentazioni;
c) fornire supporto nella trasmissione di informazioni a tutela del consumatore.

Art. 2
1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di cui al decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 148.
2. Oltre alle citate definizioni, si applicano anche le seguenti:
a) anagrafe dell'acquacoltura sistema di identificazione e di registrazione delle aziende, degli allevamenti e delle imprese di acquacoltura;
b) BDN: banca dati dell'anagrafe zootecnica nazionale gestita dal Centro servizi nazionale, di seguito denominato CSN, gia' istituito presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise, in cui viene attivata una sezione dedicata alla registrazione delle aziende, degli allevamenti e delle imprese di acquacoltura;
c) validazione: il procedimento operativo al termine del quale il dato e accettato e registrato nella BDN secondo quanto stabilito dal manuale operativo;
d) struttura accreditata struttura che, registrata secondo le modalita' stabilite dal manuale operativo, dispone di accesso alla banca dati dell'anagrafe dell'acquacoltura per l'implementazione dei dati;
e) proprietario dell'impresa di acquacoltura: la persona fisica o giuridica che ha la proprieta' degli animali e loro piena disponibilita'.

Art. 3
1. Nel sistema dell'anagrafe nazionale zootecnica e' attivata la sezione dedicata all'acquacoltura esistente sul territorio nazionale, detta anagrafe dell'acquacoltura.
2. L'anagrafe dell'acquacoltura comprende i seguenti elementi:
a) registrazione delle aziende, degli allevamenti e delle imprese di acquacoltura;
b) la sezione dell'anagrafe di acquacoltura attivata nella BDN;
c) il registro dell'allevamento e qualsiasi altra documentazione atta a registrare informazioni rilevanti ai fini dell'anagrafe dell'acquacoltura.
d) l'anagrafe dell'acquacoltura si basa:
a) sulle dichiarazioni del proprietario o della persona da lui delegata;
b) sull'assegnazione di un codice univoco identificativo ad ogni azienda di acquacoltura;
c) sulla registrazione dei dati nella BDN, da realizzarsi nei tempi e con le modalita' stabilite dal allegato manuale operativo.
3. Sono responsabili del funzionamento del sistema, ciascuno per le proprie competenze secondo quanto stabilito dal presente decreto:
a) il proprietario dell'impresa o la persona da lui delegata;
b) le associazioni di categoria e altre strutture o soggetti
accreditati ad operare in BDN;
c) il CSN;
d) i servizi veterinari delle aziende sanitarie locali;
e) le regioni e province autonome di Trento e Bolzano;
f) il Ministero della salute;
g) titolare del trattamento dei dati, e' il Ministero della salute tramite il Centro servizi nazionale dell'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise.

Art. 4
1. Le procedure operative di attuazione del presente decreto, sono definite nell'allegato manuale operativo, che fa parte integrante del presente decreto.
2. Sono definite tra l'altro:
a) la procedura di iscrizione nell'anagrafe di acquacoltura;
b) la comunicazione di variazione dei dati;
c) la comunicazione di cessazione di attivita';
d) la procedura di accreditamento dell'associazione di categoria ed eventualmente di altri enti o soggetti;
e) le variazioni da apportarsi alla BDN per comunicazioni errate;
f) l'accessibilita' ai dati secondo il diverso profilo di utenza;
g) la composizione e l'assegnazione di un codice univoco identificativo di ogni azienda.

Art. 5
1. Il proprietario dell'impresa o la persona da esso delegata, fatto salvo ogni altro obbligo di legge:
a) segnala la propria attivita' al servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale competente per territorio e richiede l'attribuzione dei codice identificativo aziendale qualora ne sia sprovvisto entro 30 giorni dall'attivazione in BDN della sezione dell'anagrafe di acquacoltura;
b) comunica al servizio veterinario dell'Azienda sanitaria locale competente per territorio ogni variazione relativa ai dati anagrafici riguardanti la propria impresa entro 7 giorni.
2. Nel caso di apertura di nuova impresa l'assegnazione del codice identificativo aziendale sara' effettuata contestualmente al rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 4 del decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 148.

Art. 6
1. Il servizio veterinario dell'Azienda sanitaria locale competente per territorio:
a) attribuisce il codice identificativo all'azienda e la registra in BDN, unitamente alle informazioni sanitarie previste dal decreto legislativo n. 148 del 4 agosto 2008;
b) e' connesso alla BDN secondo modalita' definite dal manuale operativo;
c) puo' provvedere all'inserimento delle registrazioni e comunicazioni degli allevatori secondo le modalita' previste dal manuale operativo;
d) effettua controlli per verificare l'applicazione del presente decreto e ne registra gli esiti in BDN;
e) utilizza i dati contenuti nella BDN per ogni attivita' finalizzata ai controlli sanitari.

Art. 7
1. Le regioni e province autonome:
a) sono connesse alla BDN anche al fine di utilizzare i dati della stessa per la programmazione di competenza;
b) effettuano la vigilanza ed il controllo nell'ambito delle proprie competenze per garantire il rispetto dell'applicazione del presente decreto.

Art. 8
1. Il Ministero della salute:
a) e' connesso alla BDN anche al fine di utilizzare i dati della stessa per la programmazione di competenza;
b) utilizza le aggregazioni di dati su richiesta di istituzioni comunitarie o a scopi istituzionali;
c) effettua a vigilanza ed il controllo nell'ambito delle proprie competenze per garantire il rispetto dell'applicazione del presente decreto.
2. Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, per le specifiche competenze nel settore dell'acquacoltura, puo' accedere alle informazioni contenute nella BDN. I soggetti che operano nel settore dell'acquacoltura le cui attivita' rientrano nell'ambito delle competenze del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali che non dispongano dell'accesso per l'alimentazione della BDN, devono inoltrare richiesta al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali per il tramite del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali al quale spetta verificarne l'ammissibilita'.

Art. 9
1. I dati relativi alle movimentazioni di cui all'art. 5, comma 2 del decreto legislativo n. 148 del 4 agosto 2008 devono essere registrati obbligatoriamente in BDN a partire dal 31 dicembre 2012.
2. I dati relativi alle movimentazioni di cui all'art. 9 del decreto legislativo n. 148 del 4 agosto 2008 possono essere registrati anche in formato elettronico, ai fini della rintracciabilita', in BDN.
3. Sono registrate in BDN anche le movimentazioni relative alla semina in acque pubbliche.

Art. 10
1. Gli adempimenti previsti dal presente decreto sono attuati in maniera da consentire la piena operativita' delle disposizioni ivi contenute a partire dall'entrata in vigore del presente decreto.
2. Le disposizioni del presente decreto si applicano compatibilmente con gli statuti di autonomia e le relative norme di attuazione.
3. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il presente decreto e' inviato alla Corte dei conti per la registrazione ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 8 luglio 2010

Il Ministro: Fazio

Registrato alla Corte dei conti il 6 agosto 2010
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 13, foglio n. 323



SCHEMA di MANUALE OPERATIVO per la gestione della ANAGRAFE dell'ACQUACOLTURA

SOMMARIO
1 Obiettivo.
2 Misure di sicurezza utilizzate .
3 Procedura di accreditamento.
4 Ottenimento del certificato elettronico di autenticazione da parte del CSN.
5 Ottenimento del certificato elettronico di autenticazione da struttura diversa dal CSN.
6 Funzioni consentite al possessore del certificato elettronico.
7 Fruibilita' dei dati registrati in BDN.
8 Assistenza nell'alimentazione della BDN .
9 Registrazione dell'impresa di acquacoltura.
10 Segnalazione di apertura di nuova impresa di acquacoltura.
11 Comunicazione variazioni dati aziendali.
12 Registrazione stabilimenti di lavorazione autorizzati.
13 Registrazione zone.
14 Registrazione interventi sanitari.
15 Movimentazione degli animali.
16 Movimentazione verso stabilimento di lavorazione.
17 Controlli espletati dai Servizi Veterinari in azienda.
18 Comunicazioni automatizzate di ritorno ai Servizi Veterinari.
19 Anomalie ex-post evidenziabili dai dati registrati in BDN.
20 Variazioni da apportarsi alla BDN per comunicazioni errate.

1 Obiettivo.
In attuazione dell'articolo 4, comma 1 del presente Decreto, il manuale operativo e' finalizzato alla definizione delle procedure che i responsabili del sistema di registrazione delle aziende, degli allevamenti e delle imprese che trattano animali d'acquacoltura ed i loro relativi prodotti sono tenuti ad applicare per l'efficace gestione dell'anagrafe dell'acquacoltura.
La banca dati dell'acquacoltura informatizzata e' unica e rappresenta la fonte a cui dovra' fare riferimento chiunque vi abbia interesse ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241, il suo aggiornamento infatti assume una valenza prioritaria, sia in termini di qualita' del dato, sia in termini di tempestivita' di segnalazione degli eventi.
Per raggiungere gli obiettivi di completezza, qualita' ed efficienza previsti all'art 5 del Decreto legislativo. n. 148 del 4 agosto 2008 dovranno essere attivate procedure che ne assicurino l'aggiornamento.
Le elaborazioni centralizzate prenderanno in considerazione esclusivamente le informazioni che supereranno i controlli specificati nel seguito del documento, i dati errati non verranno conservati a livello centrale ma restituiti nello stesso formato all'utente che ha effettuato la transazione.
Le modalita' di alimentazione della banca dati dell'acquacoltura informatizzata saranno basate su transazioni di dati singoli e multipli sempre in tempo reale e secondo specifiche tecniche emanate dal CSN, e pubblicate sul sito della Banca Dati Nazionale dell'anagrafe zootecnica..
Il CSN pubblica inoltre sullo stesso sito l'elenco dei codici di errore gestiti dall'applicativo web e dai servizi web esposti, il messaggio di errore allegato a ciascun codice, i controlli che hanno determinato la segnalazione e gli interventi necessari al superamento della anomalia; tale elenco verra' aggiornato contestualmente alla introduzione di nuove funzionalita' ovvero all'aggiornamento di funzionalita' esistenti.
Il CSN assicura infine, attraverso l'esposizione di appositi servizi web, la cooperazione applicativa con tutte le Regioni e le Province Autonome dotate di autonomo nodo applicativo, garantendo altresi' l'interoperabilita' con il Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN).

2 Misure di sicurezza utilizzate .
I meccanismi adottati per affrontare l'aspetto della sicurezza per la gestione delle comunicazioni sono costituiti, oltre che dall'adozione del protocollo HTTPS, dall'utilizzo di transazioni informatiche che, conformemente a quanto previsto dal decreto legislativo del 23 gennaio 2002 n. 10 “Attuazione della direttiva 1999/93/CE relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche”, sono autenticate mediante il certificato elettronico dell'operatore abilitato. I responsabili del funzionamento del sistema (titolari dell'impresa di acquacoltura e degli stabilimenti di lavorazione autorizzati, servizi veterinari delle aziende sanitarie locali, associazioni di categoria, Ministero della Salute, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano), di cui all'art. 3 comma 4 del presente decreto, che hanno titolo ad operare per l'alimentazione dell'anagrafe dell'acquacoltura sono tenuti ad utilizzare un certificato elettronico conforme alle specifiche della carta nazionale dei servizi cosi come definita dal decreto legislativo del 7.3.2005 n. 82.
Ad ognuno dei titolari della Carta Nazionale dei Servizi (CNS) viene associato dal Centro Servizi Nazionale (CSN) il ruolo specifico che puo' essere svolto nel sistema, l'ambiente operativo presentera' esclusivamente le funzionalita' abilitate secondo le figure definite al successivo capitolo 3

3 Procedura di accreditamento.
I soggetti di cui sopra, autorizzati ad alimentare direttamente la BDN nella sezione dedicata all'acquacoltura, devono richiedere una CNS per l'utilizzo dei moduli software sviluppati dal CSN in ambiente Internet relativamente alle funzionalita' di loro competenza. Per tutti gli interessati vengono organizzati dal CSN appositi incontri di formazione.

4 Ottenimento del certificato elettronico di autenticazione da parte del CSN.
Il CSN, avendo aderito al contratto quadro messo a disposizione dal Cnipa per l'emissione di Carte Nazionali dei Servizi e' in grado di fornire direttamente la Carta Nazionale dei Servizi con il certificato digitale di autenticazione, a tutti i soggetti che intendono operare sull'anagrafe informatizzata dell'acquacoltura, ma che non risultano gia' in possesso di CNS.
Il responsabile dell'accertamento dell'identita' personale richiede al futuro titolare del certificato elettronico un documento in corso di validita' e il tesserino del codice fiscale, dopo aver verificata la validita' dei documenti di cui sopra ed essersi accertato dell'identita' personale del richiedente consegna all'utente il “contratto” redatto dall'Autorita' di Certificazione comprensivo del modulo di registrazione, dell'informativa per il trattamento dei dati personali e delle Condizioni generali per la fornitura del servizio di certificazione.
Nel modulo di registrazione l'utente inserisce i propri dati identificativi ed il ruolo che assumera' nel sistema, appone quindi la propria firma in calce.
Il richiedente il certificato elettronico deve fornire almeno le seguenti informazioni:
1) nome, cognome, data di nascita ed indirizzo;
2) indirizzo di posta elettronica;
3) codice fiscale;
4) consenso al trattamento dei dati personali;
5) consenso alla piena osservanza delle condizioni generali per la fornitura del servizio di certificazione.
6) Dichiarazione che non sia in possesso o meno di una carta d'identita' elettronica.
7) Dichiarazione che non sia gia' in possesso di una carta nazionale dei servizi.
Un operatore addetto all'espletamento dell'attivita' di registrazione provvede a:
- inserire i dati contenuti nel modulo di registrazione nella banca dati dell'Autorita' di certificazione, associando all'utente il numero di licenza e il certificato elettronico, firmando digitalmente la web form compilata;
- personalizzare la stessa seguendo le istruzioni contenute nella Norma Operativa per la personalizzazione del certificato elettronico;
- predisporre una confezione contenente:
a) il CD con il Manuale operativo e il software da installare sulla stazione di lavoro Client; tale software permette di generare la coppia di chiavi, di richiedere l'emissione di un certificato, di gestire un certificato e di realizzare un canale di comunicazione sicuro con il Certificatore;
b) un dispositivo di autenticazione comprensivo di lettore e certificato elettronico;
c) e un'altra confezione contenente una busta oscurata sulla quale e' stampato il numero di licenza e che contiene al suo interno sia la password di accesso al servizio che una ristampa del numero di licenza;
- consegnare le confezioni al richiedente del certificato elettronico.
Il richiedente del certificato elettronico ricevuto il materiale:
- installa sull'elaboratore all'uso del quale e' autorizzato il software ricevuto;
- collega il lettore del dispositivo elettronico alla porta seriale/USB dell'elaboratore;
- avvia la procedura informatica di richiesta del certificato inserendo la licenza e la password contenute nella busta oscurata; in questa fase viene generata sul dispositivo la coppia di chiavi asimmetriche e inviata elettronicamente all'Autorita' di certificazione la chiave pubblica da certificare;
- avvia la procedura informatica di ritiro del certificato inserendo nuovamente la licenza e la password contenuta nella busta oscurata;
in questa fase si scarica il certificato generato sui server dell'Autorita' di certificazione.
In alternativa il richiedente, ricevuto il materiale, con l'assistenza del personale del CSN puo' avviare direttamente la procedura informatica di richiesta del certificato elettronico dei servizi nonche' la procedura informatica di ritiro del certificato utilizzando la stazione di lavoro messa a disposizione dal CSN stesso presso la sede dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale “G. Caporale” di Teramo, naturalmente il richiedente del certificato elettronico di autenticazione dovra' successivamente provvedere ad installare il software ricevuto ed a collegare il lettore del certificato alla porta seriale del proprio elaboratore.
L'Autorita' di certificazione:
- accerta l'autenticita' della richiesta di un certificato da parte del richiedente, attraverso la password ed il numero di licenza che l'utente invia al momento della richiesta del certificato;
- verifica l'univocita' della chiave pubblica di cui si richiede la certificazione rispetto all'intero novero delle chiavi pubbliche certificate dai certificatori iscritti nell'elenco CNIPA;
- verifica il possesso della chiave privata corrispondente alla chiave pubblica da certificare attraverso l'invio, da parte dell'utente, di una richiesta di autenticazione per un certificato;
con richiesta di autenticazione di un certificato si intende una struttura dati standard contenete la chiave pubblica del titolare, firmata con la corrispondente chiave privata.
In seguito alle verifiche di cui sopra il certificato e' generato in formato standard e pubblicato nel registro dei certificati, il momento della pubblicazione e' attestato dalla generazione di una marca temporale, mentre al titolare e' notificata l'emissione del certificato tramite un messaggio di posta elettronica.
La password di accesso fornita in fase di registrazione e' il codice riservato del titolare che deve essere utilizzato dallo stesso per una eventuale richiesta di revoca o sospensione e di rinnovo del certificato.
Il CSN provvedera' a conservare per almeno 10 anni la documentazione relativa alla richiesta di registrazione.

5 Ottenimento del certificato elettronico di autenticazione da struttura diversa dal CSN.
I soggetti autorizzati ad operare sull'anagrafe dell'acquacoltura possono procurasi il certificato elettronico di autenticazione presso qualsivoglia operatore abilitato a distribuire la carta nazionale dei servizi (CNS).
Ottenuta la CNS il titolare della stessa deve compilare un apposito modulo software predisposto dal CSN in ambiente Internet in cui, riportati i propri dati identificativi, specifica il ruolo che intende assumere nel sistema.
Il richiedente deve fornire almeno le seguenti informazioni:
- nome e cognome
- data di nascita
- indirizzo per la ricezione di informazioni
- indirizzo di posta elettronica
- codice fiscale
- ruolo che si intende assumere (allevatore, servizio veterinario, associazione di categoria, ecc.)
- eventuale servizio veterinario di appartenenza
- eventuale organizzazione / associazione di categoria
- consenso al trattamento dei dati personali
il sistema predisposto dal CSN, verificate positivamente le informazioni immesse, provvedera' a generare l'account e ad inviare al richiedente, per posta elettronica, la conferma dell'avvenuta abilitazione ad operare in BDN nella sezione dell'anagrafe dell'acquacoltura.

6 Funzioni consentite al possessore del certificato elettronico.
Ogni utente abilitato ad operare sul sistema si vede assegnare un ruolo specifico che gli consente di svolgere determinate funzioni di aggiornamento della BDN sezione acquacoltura informatizzata in modo autonomo.
Per l'alimentazione della BDN sezione acquacoltura il CSN mettera' a disposizione un applicativo web in ambiente Internet e, contestualmente, esporra' i servizi web necessari per garantire una cooperazione applicativa con l'esistente Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), ovvero con altre Amministrazioni dotate di autonomo sistema informatico.
Al proprietario dell'impresa o agli operatori da esso delegati e' consentito operare per:
- registrare le movimentazioni
- detenere direttamente in BDN il registro di carico e scarico
Al Servizio Veterinario dell'ASL e' consentito operare per:
- registrare i codici aziendali assegnati alle strutture che, a qualsiasi titolo, detengono animali d'acquacoltura o trattano i relativi prodotti, completi degli estremi di georeferenziazione
- registrare gli estremi anagrafici e fiscali dei proprietari delle strutture e dei responsabili degli animali d'acquacoltura,
- registrare le informazioni sanitarie previste del Decreto Legislativo n. 148 del 4 agosto 2008
- registrare i controlli di cui all'art. 6, comma 1, lett. d) del presente decreto
- accreditare le strutture abilitate all'inserimento ed aggiornamento delle informazioni in BDN
- consultare le movimentazioni e ogni altra informazione utile .
Al Ministero della Salute e' consentito operare per:
- registrare le zone e i compartimenti e gli estremi di georeferenziazione;
- consultare le informazioni presenti in BDN sia in forma aggregata che puntuale
- registrare i codici e le denominazioni da utilizzare nelle tabelle di decodifica
Al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e' consentito operare per :
- consultare le informazioni presenti in BDN sia in forma aggregata che puntuale.
Alle Regioni e Province Autonome e' consentito operare per:
- provvedere allo scarico dalla BDN sezione acquacoltura dei dati di competenza.
- consultare le informazioni presenti in BDN

7 Fruibilita' dei dati registrati in BDN.
Possono accedere alle informazioni contenute nella sezione dell'acquacoltura della BDN tutti i soggetti che ne hanno interesse ai sensi della legge 241/90 nonche' tutte le amministrazioni pubbliche nel rispetto di quanto previsto dalle norme per la tutela dei dati personali di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675 e successive modifiche.
Il CSN mettera' a disposizione l'applicativo informatizzato in ambiente Internet per l'interrogazione dei dati richiesti ed esporra' i relativi servizi web.
Per poter interrogare i dati registrati in BDN tutti gli altri soggetti devono richiedere al Ministero della Salute un'apposita autorizzazione motivando tale richiesta.
A conferma dell'autorizzazione ottenuta, che potra' essere anche a titolo oneroso, i soggetti richiedenti dovranno dotarsi di apposito certificato di autenticazione.
Si sottolinea che, in attuazione dell'art. 2 della Decisione 2008/392 della Commissione Europea, alcune informazioni relative alle imprese di acquacoltura e agli stabilimenti di trasformazione riconosciuti devono essere messe a disposizione su Internet, in considerazione del rischio di propagazione delle malattie e pertanto verra' attivato un sistema che permettera' la lettura di quanto previsto dalla normativa europea.

8 Assistenza nell'alimentazione della BDN .
Il CSN mette a disposizione l'opportuna assistenza per gli utenti, in particolare assicura un'adeguata attivita' di formazione e garantisce la disponibilita' di un call center ed help desk dotato di numero verde.

9 Registrazione dell'impresa di acquacoltura.
Si richiama la distinzione tra i diversi soggetti che operano nell'impresa, il proprietario dell'impresa ed il responsabile degli animali d'acquacoltura:
- Il proprietario dell'impresa e' la persona fisica o giuridica che ha la proprieta' degli animali e/o loro prodotti e la loro piena disponibilita';
- Il detentore e' la persona fisica o giuridica, delegata dal proprietario, responsabile del rispetto nell'impresa di acquacoltura delle disposizioni previste dal Decreto Legislativo 148 del 4 agosto 2008 in quanto delegato dal proprietario della stessa.
Ogni proprietario di una impresa di acquacoltura, qualora ne sia sprovvisto, e' tenuto, entro 30 giorni dall'attivazione in BDN della sezione dell'anagrafe di acquacoltura, utilizzando un apposito modello da predisporsi a cura del Ministero della salute, direttamente o tramite una delle Associazioni di categoria accreditate, a richiedere al Servizio Veterinario competente per territorio l'assegnazione di un codice identificativo aziendale.
In caso di nuova apertura il rilascio del codice identificativo aziendale sara' contestuale al rilascio dell'autorizzazione di cui all' articolo 4 del Decreto Legislativo 4 agosto 2008, n. 148.
Il proprietario dell'impresa che intenda delegare ad altro operatore il compito di notificare alla BDN gli eventi di interesse dall'anagrafe dell'acquacoltura, dovra' presentare al Servizio veterinario competente copia della delega assegnata con il visto, per accettazione, del delegato nonche' conservare tale ricevuta con la data di inizio del rapporto di delega.
Il proprietario dell'impresa che intenda variare la scelta del proprio delegato dovra' prioritariamente darne formale disdetta al precedente e successivamente indicare il nuovo delegato.
Entrambi gli atti devono essere comunicati formalmente anche al Servizio veterinario competente.
L'assegnazione del codice aziendale rappresenta l'attivita' propedeutica ad ogni comunicazione di eventi legati all'anagrafe dell'acquacoltura.
Ciascuna sede produttiva in cui e' strutturata l'impresa d'acquacoltura viene univocamente identificata dal prefisso IT seguito da un codice di 8 caratteri composto da:
- Primi tre caratteri del codice ISTAT del comune in cui e' ubicata la sede produttiva;
- sigla automobilistica della provincia (due caratteri);
- numero progressivo dell'azienda all'interno del comune di ubicazione della stessa (tre caratteri).
Qualora siano gia' stati attribuiti codici aziendali con struttura diversa da quella precedentemente descritta sara' consentito un periodo transitorio per l'adeguamento da concordarsi tra la Regione o Provincia Autonoma e il Ministero della Salute.
Se al proprietario dell'impresa e' gia' stato assegnato un codice aziendale relativo ad allevamenti di altre specie detenute in strutture ubicate nella stessa unita' epidemiologica, anche per l'attivita' di acquacoltura il Servizio veterinario competente attribuira' il medesimo codice, fatta salva comunque la necessita' dell'autorizzazione di cui all'articolo 4 del Decreto Legislativo 4 agosto 2008, n. 148
Il proprietario dell'impresa e' tenuto a comunicare, entro sette giorni, al Servizio Veterinario competente, ogni variazione relativa ai dati anagrafici dell'impresa.
Ogni impresa di acquacoltura cosi' identificata e' tenuta a conservare un autonomo registro di carico e scarico sul quale vengono riportate tutte le movimentazioni .Tale registro puo' essere tenuto sia su supporto cartaceo che in formato elettronico, per quanto riguarda le informazioni anagrafiche e le movimentazioni, anche direttamente nella sezione della BDN dedicata all'acquacoltura
L'eventuale applicativo gestionale, utilizzato in azienda, che consente l'archiviazione elettronica del registro aziendale, deve consentirne la stampa ad ogni richiesta dell'Autorita' Competente.

10 Segnalazione di apertura di nuova impresa di acquacoltura.
Il proprietario dell'impresa, compila in ogni sua parte l'apposito modulo di registrazione aziendale e lo riconsegna al Servizio Veterinario di competenza per richiedere che gli venga assegnato il codice aziendale.
Il Servizio Veterinario, in aggiunta agli adempimenti connessi all'applicazione dell'art. 4 e art. 6 del Decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 148 , verifica la presenza e la correttezza di tutte le informazioni necessarie, in particolare degli identificativi fiscali del proprietario, e provvede a:
- registrare gli estremi anagrafici dell'azienda utilizzando la codifica ISTAT del Comune;
- registrare gli estremi anagrafici e codice fiscale della persona fisica o giuridica proprietario dell'impresa;
- registrare il gruppo specie e la specie allevata , secondo apposita codifica;
- assegnare il codice aziendale.
Assegnazione dei codici aziendali e registrazione della specie di animali d'acquacoltura allevati
Responsabile della comunicazione: proprietario dell'impresa.
Soggetto deputato alla registrazione in BDN: Servizio Veterinario.
Registrazione codice aziendale
Pre condizioni per la positiva conclusione della notifica:
- il codice aziendale non deve gia' essere stato assegnato in precedenza;
- il codice del Comune in cui e' ubicata l'azienda deve essere valido;
- il Comune indicato deve essere di competenza dell'ASL che si e' identificata al sistema;
- i primi 5 caratteri del codice aziendale (codice Istat del Comune e sigla della Provincia) devono essere coerenti con il Comune di ubicazione;
- la data di assegnazione del codice aziendale deve essere valida e non posteriore alla data di registrazione in BDN;
- le coordinate geografiche dell'azienda devono essere presentate nel formato decimale ##.###### (la longitudine e' riferita ad est di Greenwich) WGS84 ovvero nel formato Gauss-Boaga ovvero nel formato UTM;
- gli identificativi catastali della struttura se noti devono essere presentati nel formato foglio di mappa, particella, sezione e subalterno.
- il riferimento alla zona o compartimento di appartenenza, se indicato, deve essere presente nella specifica tabella di sistema.
Post condizioni:
- registrazione del nuovo codice aziendale in BDN;
- segnalazione positiva conclusione dell'operazione.
Registrazione della specie di animali d'acquacoltura allevata nell'impresa
Pre condizioni per la positiva conclusione della notifica:
- il codice aziendale deve gia' essere presente in BDN;
- Il Codice Fiscale del proprietario dell'impresa deve essere valido;
- La famiglia o gruppo specie di animali d'acquacoltura allevati o coltivati, in tutti gli stadi di vita, deve essere scelta tra:
- Pesci
- Crostacei
- Molluschi
- gli estremi anagrafici dell'impresa devono, oltre alla denominazione, comprendere l'indicazione della via/piazza/strada,ecc., numero civico, CAP, localita'/ Comune e Provincia in cui ha sede l'unita' produttiva;
- gli estremi anagrafici del proprietario dell'impresa - persona fisica o giuridica - devono, oltre al nome/cognome o ragione sociale, comprendere l'indicazione della via/piazza/strada/, numero civico, CAP, localita' , Comune e Provincia di residenza nonche' quelli della sede legale ;
- gli estremi anagrafici del responsabile degli animali d'acquacoltura (detentore) - persona fisica o giuridica - devono, oltre al nome/cognome o ragione sociale, comprendere l'indicazione della via/piazza/strada/, numero civico, CAP, localita' , Comune e Provincia di residenza;
- i riferimenti al numero di telefono ed all'indirizzo di mail, se riportati, devono essere validi
- le specie di animali d'acquacoltura allevati o coltivati nell'impresa devono trovare riscontro nelle specifiche tabelle di decodifica ed essere congruenti con la famiglia o gruppo specie di animali d'acquacoltura specifica dell'allevamento.
- la tipologia di allevamento, la tipologia produttiva e la tipologia delle acque utilizzate devono trovare riscontro nelle specifiche tabelle di decodifica
Post condizioni:
- registrazione del nuovo allevamento in BDN la cui identificazione univoca sara' ottenuta dall'insieme dei seguenti campi chiave:
- codice azienda
- codice fiscale del proprietario degli animali
- codice della famiglia o gruppo specie di animali d'acquacoltura allevati
- segnalazione positiva conclusione dell'operazione.

11 Comunicazione variazioni dati aziendali.
Il proprietario di un'impresa in cui sono allevati o coltivati animali d'acquacoltura, in ogni stadio di vita, deve presentarsi al Servizio Veterinario di competenza per comunicare qualunque variazione intervenuta sui dati relativi all'azienda di cui ha ricevuto il codice aziendale entro sette giorni dall'accadimento dell'evento modificatore.
Il proprietario dell'impresa compila in ogni sua parte il modulo di variazione dati aziendali, utilizzando un apposito modello da predisporsi a cura del Ministero della salute, e lo consegna al Servizio Veterinario.
Il Servizio Veterinario, verificata la completezza e correttezza dei dati riportati nel modulo, dopo aver firmato e protocollato il modello di comunicazione variazione dati aziendali, consegna al proprietario dell'allevamento una copia dello stesso.
Il Servizio Veterinario ricevuto il modello di comunicazione variazione dati aziendali deve provvedere ad aggiornare le informazioni relative all'allevamento nella BDN entro un termine massimo di cinque giorni lavorativi.
Aggiornamento dati aziendali
Responsabile della comunicazione: il proprietario dell'impresa.
Soggetto deputato alla registrazione in BDN: Servizio Veterinario.
Pre condizioni per la positiva conclusione della notifica:
- il codice univoco dell'allevamento che si intende variare (codice azienda + codice fiscale del proprietario + gruppo specie allevata) deve essere presente in BDN;
- gli estremi anagrafici dell'azienda possono essere modificati rispettando gli stessi criteri di completezza e congruenza indicati nell'atto della prima registrazione;
- gli estremi anagrafici e Codice Fiscale del detentore responsabile
- persona fisica o giuridica - possono essere modificati rispettando gli stessi criteri di completezza e congruenza indicati nell'atto
della prima registrazione;
- le informazioni relative alle specie allevate, tipologia di allevamento, modalita' produttiva, la tipologia delle acque impiegate se modificate devono trovare riscontro nelle tabelle di decodifica apposite
- le informazioni relative all'indirizzo della sede legale, al numero telefonico ed all'indirizzo di mail, se riportate, devono rispettare gli stessi criteri indicati in fase di inserimento dell'allevamento in BDN
Post condizioni:
- storicizzazione in BDN della situazione preesistente;
- aggiornamento dei dati aziendali presenti in BDN;
- segnalazione positiva conclusione dell'operazione;

11.1 Comunicazione cessazione attivita' di un'azienda
- Il proprietario dell'impresa entro sette giorni dall'evento deve presentarsi al Servizio Veterinario di competenza per comunicare la cessazione dell'attivita' di allevamento di animali d'acquacoltura;
- il proprietario dell'impresa compila l'apposito modulo di cessazione dell'attivita' in ogni sua parte indicando la data di cessazione dell'attivita' medesima e lo consegna al Servizio Veterinario;
- Il Servizio Veterinario verifica che siano presenti tutte le informazioni necessarie per identificare correttamente l'impresa che intende cessare l'attivita', in particolare richiede che siano correttamente indicati il codice azienda, l'identificativo fiscali del titolare , il codice della specie di cui si intende cessare l'allevamento o la coltura;
- Il Servizio Veterinario, dopo aver firmato e protocollato il modello di comunicazione di cessazione, consegna al proprietario dell'impresa una copia dello stesso.
- Il Servizio Veterinario, ricevuto il modello di comunicazione di cessazione deve provvedere ad aggiornare, entro cinque giorni lavorativi, le informazioni relative alla chiusura dell'allevamento nella BDN;
- Il codice aziendale relativo ad azienda chiusa potra' essere riassegnato ad una nuova azienda non prima che siano trascorsi tre anni dall'avvenuta cancellazione dall'anagrafe.
Chiusura azienda
Responsabile della comunicazione: il proprietario dell'impresa..
Soggetto deputato alla registrazione in BDE: Servizio Veterinario.
Pre condizioni per la positiva conclusione della comunicazione:
- il codice dell'azienda deve essere presente in BDN;
- la data di chiusura dell' azienda deve essere valida, non antecedente la data di apertura dell'azienda medesima e non posteriore alla data di registrazione in BDN;
Post condizioni:
- storicizzazione in BDN della situazione preesistente;
- aggiornamento dell'azienda in BDN;
- segnalazione positiva conclusione dell'operazione.

12 Registrazione stabilimenti di lavorazione autorizzati.
Considerato che il Ministero della Salute gia' detiene l'archivio degli stabilimenti registrati ai sensi del Reg. CE n. 853/2004, tali informazioni verranno recuperate in modo automatico attivando una modalita' di cooperazione applicativa tra il sistema informativo in essere denominato SINTESI e la sezione della BDN adibita alla gestione dell'anagrafe dell'acquacoltura, fermo restando che i citati stabilimenti devono comunque essere in possesso anche dei requisiti di cui al Decreto legislativo 4 agosto 2008, n.148.
Registrazione degli stabilimenti
Condizioni per la positiva conclusione della comunicazione:
- il codice dello stabilimento di lavorazione deve essere presente nel sistema SINTESI;
- il codice del Comune in cui e' ubicato lo stabilimento deve essere valido;
- il Comune indicato deve essere di competenza dell'ASL che si e' identificata al sistema;
- la data di apertura dello stabilimento di lavorazione deve essere valida e non posteriore alla data di registrazione nel sistema informativo SINTESI;
- le coordinate geografiche dello stabilimento devono essere presentate nel formato decimale ##.###### (la longitudine e' riferita ad est di Greenwich) WGS84 ovvero nel formato Gauss-Boaga ovvero nel formato UTM;
- gli estremi anagrafici del titolare dello stabilimento di lavorazione - persona fisica o giuridica - devono, oltre al nome/cognome o ragione sociale, comprendere l'indicazione della via/piazza/strada/, numero civico, CAP, localita' , Comune e Provincia di residenza nonche' quelli della sede legale
- gli estremi anagrafici del responsabile dello stabilimento di lavorazione (detentore) - persona fisica o giuridica - devono, oltre al nome/cognome o ragione sociale, comprendere l'indicazione della via/piazza/strada/, numero civico, CAP, localita', Comune e Provincia di residenza;

13 Registrazione zone.
Il Ministero della Salute registra nella sezione della BDN dedicata all'anagrafe dell'acquacoltura le aree geograficamente delimitate che hanno ottenuto il riconoscimento di indennita' da malattie infettive dalla Commissione Europea assegnando loro il relativo codice.
Registrazione delle zone
Responsabile della comunicazione: il Ministero della Salute.
Soggetto deputato alla registrazione in BDN: il Ministero della Salute .
Pre condizioni per la positiva conclusione della comunicazione:
- il codice attribuito alla zona deve essere univoco nel sistema;
- se presente una barriera occorre specificarne il tipo il cui valore deve essere rintracciato nella dedicata tabella di decodifica Post condizioni:
- inserimento della zona in BDN;
- segnalazione positiva conclusione dell'operazione.

14 Registrazione qualifiche sanitarie.
I Servizi Veterinari registrano in BDN la qualifica sanitaria (categoria) attribuita all'azienda.
Registrazione qualifica sanitaria
Responsabile della comunicazione: il Servizio veterinario.
Soggetto deputato alla registrazione in BDN: il Servizio veterinario.
Nel caso di zona, la registrazione della relativa qualifica e' effettuata dal Ministero della Salute sulla base delle comunicazioni pervenute dalle Regioni o Province Autonome..
Pre condizioni per la positiva conclusione della comunicazione:
- L'azienda o la zona a cui viene attribuita la qualifica sanitaria deve essere presente in BDN;
- La data di attribuzione della qualifica deve essere valida, non antecedente la data di assegnazione del codice aziendale all'impresa di acquacoltura e non posteriore alla data di notifica in BDN.
- La malattia controllata deve essere presente nella specifica tabella di decodifica e congruente con la specie allevata nell'impresa di acquacoltura
- La qualifica sanitaria attribuita o confermata deve essere presente nella corrispondente tabella di decodifica
Post condizioni:
- inserimento della qualifica sanitaria in BDN;
- segnalazione positiva conclusione dell'operazione.

15 Movimentazione degli animali.
A partire dal 31 dicembre 2012 devono essere inseriti obbligatoriamente gli spostamenti di animali d'acquacoltura di specie sensibili alle malattie di cui all'allegato IV, parte II, in tutti gli stadi di vita allevati in un'azienda, in una zona o in una zona destinata alla molluschicoltura. A partire dall'entrata in vigore del presente decreto, possono essere inseriti anche gli spostamenti di cui all'art.9 del Decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 148.
Gli animali d'acquacoltura, compresi uova e gameti, si spostano sul territorio nazionale accompagnati dal modello 4 modificato, di cui al Decreto ministeriale 16 maggio 2007, compilato secondo l'allegato III parte A del Decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 148. Si ricorda che nel suddetto certificato la sezione D dev'essere compilata dal trasportatore.
Con la decadenza dell'Ordinanza ministeriale del 21 settembre 2005, la semina in acque pubbliche
- l'approvvigionamento dei laghetti di pesca sportiva rientrano anch'essi nell'ambito di applicazione del Decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 148, art. 16, commi 5 e 6. Anche in questo caso lo spostamento degli animali d'acquacoltura avviene solo se accompagnati dal modello 4 modificato, di cui al Decreto ministeriale 16 maggio 2007.
Per i molluschi, fatte salve le informazioni previste dal modello 4 e che devono comunque essere garantite, possono essere utilizzati in via alternativa altri modelli previsti dalle vigenti normative.
Modalita' operativa: inserimento del movimento di uscita verso altro allevamento Responsabile della comunicazione di vendita : il proprietario dell'impresa che cede gli animali. Soggetto deputato alla registrazione in BDN: il proprietario dell'impresa che cede gli animali.
Pre condizioni per la positiva conclusione della comunicazione:
- L'impresa di acquacoltura cedente deve essere presente in BDN;
- L'impresa di acquacoltura acquirente, ad eccezione delle movimentazioni per semina in acque pubbliche, deve essere presente in BDN;
- la data di uscita dall'allevamento deve essere valida e non deve essere posteriore alla data di notifica;
- la specie acquatica movimentata deve essere valida e riportata tra quelle registrate in BDN per l'azienda cedente;
- il movimento deve, in alternativa, riportare la quantita' di animali d'acquacoltura ceduti ovvero il peso, espresso in kg.;
Post condizioni:
- registrazione in BDN del movimento di scarico dall'azienda cedente;
- segnalazione positiva conclusione dell'operazione.
Modalita' operativa: inserimento di movimento di ingresso in altro allevamento
Responsabile della comunicazione di acquisto : il proprietario dell'impresa che acquista gli animali. Soggetto deputato alla registrazione in BDN: il proprietario dell'impresa che acquista gli animali.
Pre condizioni per la positiva conclusione della comunicazione:
- L'impresa di acquacoltura acquirente deve essere presente in BDN;
- L'impresa di acquacoltura cedente deve essere presente in BDN;
- la data di ingresso nell'allevamento deve essere valida e non deve essere posteriore alla data di notifica;
- la specie acquatica movimentata deve essere valida e riportata tra quelle registrate in BDN per l'azienda acquirente;
- il movimento deve, in alternativa, riportare la quantita' di animali d'acquacoltura, anche intesi come uova, ceduti ovvero il peso, espresso in kg.;
Post condizioni:
- registrazione in BDN del movimento di carico nell'azienda acquirente;
- segnalazione positiva conclusione dell'operazione.

16 Movimentazione verso stabilimento di lavorazione.
Per la movimentazione sul territorio nazionale di animali d'acquacoltura verso uno stabilimento di lavorazione autorizzato deve essere compilato, in assenza di specifici certificati previsti dalla normativa vigente, il modello 4 modificato, di cui al Decreto ministeriale 16 maggio 2007, compilato secondo l'allegato III parte A del Decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 148. Si ricorda che nel suddetto certificato la sezione D dev'essere compilata dal trasportatore.
Modalita' operativa: inserimento di movimento in uscita verso stabilimento di lavorazione.
Responsabile della comunicazione di vendita : il proprietario dell'impresa che invia gli animali.allo stabilimento
Soggetto deputato alla registrazione in BDN: il proprietario dell'impresa che invia gli animali.allo stabilimento.
Pre condizioni per la positiva conclusione della comunicazione:
- L'impresa di acquacoltura inviante deve essere presente in BDN;
- Lo stabilimento di lavorazione di destinazione deve essere presente in BDN;
- la data di uscita dall'allevamento deve essere valida e non deve essere posteriore alla data di notifica;
- la specie acquatica movimentata deve essere valida e riportata tra quelle registrate in BDN per l'azienda cedente;
- il movimento deve, in alternativa, riportare la quantita' di animali d'acquacoltura inviati ovvero il loro peso, espresso in kg.;
Post condizioni:
- registrazione in BDN del movimento di scarico dall'azienda inviante;
- segnalazione positiva conclusione dell'operazione.

17 Controlli espletati dai Servizi Veterinari in azienda.
I Servizi Veterinari svolgono controlli ai fini della verifica della corretta applicazione di quanto previsto dal presente decreto.
La data in cui vengono effettuati i controlli deve essere registrata in BDN.
I Servizi Veterinari firmano il Registro di carico e scarico ogni volta che effettuano un controllo, anche se non riscontrano infrazioni.
Qualora il registro di carico e scarico sia tenuto direttamente in BDN oltre alla data del controllo dovra' essere riportato nel sistema BDN anche il riferimento del veterinario che ha effettuato la verifica
Modalita' operativa: aggiornamento per la registrazione controlli espletati dai Servizi Veterinari nell'impresa d'acquacoltura:
Il servizio veterinario competente effettua verifiche mirate con l'ausilio di una specifica check list e registra la data e gli esiti del controllo in BDN anche se non si riscontrano infrazioni.
Le check-list compilate in ogni loro parte sono conservate agli atti d'ufficio AUSL per almeno tre anni.
Responsabile della comunicazione: il Servizio Veterinario . Soggetto deputato alla registrazione in BDN: il Servizio Veterinario.
Pre condizioni per la positiva conclusione della comunicazione:
- l'impresa in cui avviene il controllo deve risultare aperta in BDN alla data del controllo;
- il criterio adottato per il controllo deve essere presente nell'apposita tavola di decodifica;
- la data del controllo deve essere valida e non deve posteriore alla data di registrazione dell'evento;
- il codice del tipo dell'eventuale irregolarita'/anomalia rilevata deve essere presente nella tabella anomalie/irregolarita';
- la data in cui viene rilevata l'irregolarita' deve essere valida e non deve essere posteriore alla data di registrazione dell'evento;
- il codice della tipologia dell'eventuale provvedimento adottato deve essere presente nell'apposita tabella di decodifica;
- l'importo della sanzione comminata deve essere previsto dalla normativa.
Post condizioni:
- registrazione in BDN del controllo nell'impresa specificata, dell'eventuale irregolarita' rilevata e dell'eventuale provvedimento adottato;
- segnalazione positiva conclusione dell'operazione.

18 Comunicazioni automatizzate di ritorno ai Servizi Veterinari.
Il CSN mette a disposizione dei Servizi Veterinari delle singole AUSL, con cadenza giornaliera, tutti i record relativi a nuove notifiche ovvero a segnalazioni di variazioni di dati esistenti in BDN.
A questo scopo le informazioni verranno fornite riportando nelle cartelle di competenza delle singole ASL i file ASCII relativi ai singoli eventi gestiti.
Il CSN produrra', per ogni tavola della BDN, un file il cui nome riportera', oltre all'indicazione della tavola a cui si riferiscono le informazioni in essa contenute, anche il giorno di estrazione dei dati dalla BDN.
Trascorso 1 mese dalla elaborazione i file verranno cancellati dalla cartella ASL e trasferiti su CD-ROM.

19 Anomalie ex-post evidenziabili dai dati registrati in BDN.
- Il CSN provvede a comunicare ai Servizi Veterinari ed alle Regioni con cadenza mensile, l'elenco delle anomalie riscontrate in BDN relativamente alle imprese di acquacoltura ed agli stabilimenti di lavorazione autorizzati
Tali segnalazioni avverranno da parte del CSN utilizzando il medesimo canale previsto per le comunicazioni di ritorno ai Servizi Veterinari di cui al punto precedente.

20 Variazioni da apportarsi alla BDN per comunicazioni errate.
Il proprietario dell'impresa di acquacoltura, in caso di errata imputazione in BDN delle comunicazione relative agli eventi di cui e' responsabile, deve comunicare tali errori al Servizio veterinario di competenza.