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Decreto 6 agosto 2009

Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali. Arresto definitivo delle unita' da pesca autorizzate, con permesso speciale, ad effettuare la pesca del tonno rosso.

(GU n. 234 del 8-10-2009)

 

 


 

 IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 1198/2006 del 27 luglio 2006 relativo al Fondo europeo per la pesca, di seguito regolamento di base;
Visto il regolamento (CE) n. 498/2007 della Commissione del 26 marzo 2007, con il quale sono state definite le modalita' di applicazione del regolamento di base, relativo al Fondo europeo per la pesca, di seguito regolamento applicativo;
Visto il Vademecum della Commissione europea del 26 marzo 2007;
Visto il Programma operativo nazionale, approvato dalla Commissione europea con decisione C(2007) 6972 del 19 dicembre 2007;
Considerate le modifiche apportate al Programma Operativo Nazionale;
Visto l'art. 3, punto IV dell'accordo multiregionale per l'attuazione degli interventi cofinanziati dal FEP nell'ambito del Programma operativo 2007-2013 tra il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura e le Regioni dell'Obiettivo di convergenza e dell'Obiettivo non di convergenza, approvato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 18 settembre 2008, che attribuisce alle regioni e alle province autonome la gestione della misura inerente le compensazioni socio economiche di cui all'asse prioritario 1, art. 27 del regolamento (CE) n. 1198/2006;
Visto il decreto ministeriale del 19 novembre 2008 recante «Arresto definitivo delle unita' da pesca autorizzate alla pesca del tonno rosso», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 296 del 19 dicembre 2008;
Vista la raccomandazione 08-05, adottata dalla Commissione internazionale per la conservazione del tonno atlantico (ICCAT) durante la sedicesima riunione straordinaria del novembre 2008, con la quale e' istituito un nuovo piano di ricostituzione del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo;
Visto il regolamento (CE) n. 302/2009 del Consiglio del 6 aprile 2009 concernente un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo che modifica il regolamento (CE) n. 43/2009 e che abroga il regolamento (CE) n. 1559/2007 al fine di dare esecuzione alla suddetta raccomandazione;
Visto l'art. 21, lettera a), punto iii) che prevede il sostegno del FEP per l'adeguamento della flotta da pesca comunitaria al fine di una riduzione sostanziale delle possibilita' di pesca nel quadro di un accordo internazionale;
Visto il nuovo Piano di adeguamento dello sforzo di pesca del tonno rosso adottato il 5 giugno 2009 in sostituzione del piano di adeguamento di cui al decreto del 19 novembre 2008, al fine di conformarsi a quanto prescritto dal regolamento (CE) n. 302/2009 e trasmesso alla Commissione europea;
Visto in particolare il punto 4 del suddetto Piano che dispone l'erogazione di una compensazione economica per la perdita di reddito, corrispondente ad un periodo di arresto temporaneo di 6 mesi, a favore delle imbarcazioni ammesse al premio per l'arresto definitivo entro il 2009, secondo modalita' attuative che tengono conto dell'anno di demolizione e dell'eta' dell'imbarcazione;
Visto il decreto 30 aprile 2009 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana il 25 maggio 2009, n. 119 recante delega al Sottosegretario di Stato on. Antonio Buonfiglio relativamente alla pesca, all'acquacoltura ed alla tutela delle risorse marine viventi;
Sentito il parere espresso dalla Commissione consultiva centrale per la pesca marittima e l'acquacoltura in data 17 luglio 2009;


Decreta:

Art. 1.
Riduzione della capacita' di pesca
L'arresto definitivo delle unita' da pesca autorizzate, con permesso speciale, ad effettuare la pesca del tonno rosso con il sistema a circuizione nonche', per le sole unita' di lunghezza superiore ai 24 metri fuori tutto con il sistema a palangari, puo' avvenire conformemente a quanto disposto dall'art. 23 del regolamento di base.

Art. 2.
Attuazione della misura
1. Il premio di arresto definitivo e' destinato ai proprietari di pescherecci italiani individuati al precedente art. 1.
2. Per l'attuazione della misura si applicano le norme previste dal regolamento di base, dal regolamento applicativo e dalle disposizioni del piano di adeguamento del tonno rosso citato in premessa.

Art. 3.
Requisiti di ammissibilita' delle navi
1. L'unita' da pesca deve essere iscritta nel Registro Comunitario, essere dotata di licenza di pesca e permesso di pesca speciale per effettuare la pesca del tonno rosso.

Art. 4.
Modalita' di presentazione della domanda
1. La domanda di ammissione al premio di arresto definitivo, redatta in carta semplice, dal proprietario dell'unita', e' presentata all'Ufficio marittimo di iscrizione dell'unita', entro trenta giorni a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Copia della domanda, recante il timbro di ricezione dell'Ufficio marittimo, e' trasmessa, a cura degli interessati, a mezzo raccomandata a.r. al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche europee e internazionali - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, viale dell'Arte n. 16 - 00144 Roma, di seguito Ministero.
Non saranno prese in considerazione le istanze che perverranno via fax o consegnate direttamente al Ministero.
2. Nella domanda (allegato A) devono essere indicati:
a) per le persone fisiche: generalita' complete del proprietario/i: cognome e nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza, telefono e fax; per le persone giuridiche:
ragione sociale completa, sede legale, codice fiscale o partita IVA, telefono, fax e generalita' complete del legale rappresentante;
b) elementi identificativi della nave: numero di matricola o numero di iscrizione nel registro RR.NN.MM. e GG., ufficio di iscrizione della nave, numero UE;
c) coordinate bancarie per l'accreditamento del premio: istituto di credito, numero di conto corrente, codice ABI, codice CAB e codice IBAN;
d) dichiarazione: «Il/i sottoscritto/i autorizza/no codesta amministrazione, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, al trattamento dei dati riservati riportati nella presente domanda e nei documenti richiamati per il perseguimento delle finalita' per le quali vengono acquisiti».
3. Qualora l'importo del premio risulti superiore a € 154.937,00, alla domanda deve essere allegata copia della richiesta antimafia, presentata alla Prefettura competente, ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.
4. La sottoscrizione della domanda non e' soggetta ad autenticazione ove sia apposta in presenza del funzionario addetto ovvero sia presentata unitamente alla copia fotostatica di un documento di identita' del/i sottoscrittore/i in corso di validita'.

Art. 5.
Istruttoria della domanda e obblighi connessi
1. L'Ufficio marittimo di iscrizione dell'unita' da pesca provvede al procedimento istruttorio delle domande presentate. In caso di esito positivo trasmette al Ministero, entro il termine di dieci giorni decorrenti dalla data di acquisizione della domanda, la certificazione di cui all'allegato B comprensivo dell'estratto del registro NN.MM.GG., o delle Matricole, aggiornato.
2. In caso di esito negativo dell'istruttoria, l'autorita' marittima comunica al richiedente, e per conoscenza al Ministero, entro il termine indicato al precedente comma, il mancato accoglimento dell'istanza, indicandone la motivazione e le modalita' per impugnare il provvedimento.
3. Il Ministero, acquisita l'istruttoria di cui al comma 1 e verificata la disponibilita' finanziaria, trasmette il relativo decreto di concessione agli aventi diritto e all'ufficio marittimo di iscrizione dell'unita', che dovra' provvedere tempestivamente alla notifica dell'atto al richiedente, nonche' comunicare al Ministero la data di avvenuta notifica.
4. Il termine per la restituzione all'ufficio marittimo di iscrizione del titolo abilitativo alla pesca e' fissato in dieci giorni a far data dalla notifica della decisione di concessione.
L'ufficio marittimo trasmette tempestivamente al Ministero il titolo abilitativo alla pesca, unitamente all'allegato C, completo di tutta la documentazione prevista.
La riconsegna del titolo e' atto irrevocabile, il titolo e' annullato e la nave viene cancellata dall'archivio licenze (ALP) e dal registro comunitario.
La mancata restituzione del titolo, entro il termine perentorio suindicato, comporta l'archiviazione della domanda, senza preavviso, ai sensi della legge n. 241/1990 e successive modificazioni.
5. Entro il termine di quattro mesi dalla data di riconsegna del titolo abilitativo alla pesca il richiedente procede alla demolizione dell'unita' o alla sua nuova destinazione. Il mancato rispetto di detto termine, salvo casi di forza maggiore, da verificare e certificare caso per caso dall'ufficio marittimo di iscrizione dell'unita', determina la perdita del diritto al premio e l'obbligo di restituzione dell'eventuale acconto concesso. L'autorita' marittima potra' concedere una sola proroga di trenta giorni. L'ufficio marittimo trasmette al Ministero la certificazione comprovante la demolizione, redatta secondo l'allegato D, completo di tutta la documentazione prevista, o altra documentazione comprovante l'avvenuto trasferimento dell'unita' ad altra destinazione.

Art. 6.
Calcolo del premio
1. Relativamente alle domande presentate entro i termini di cui al presente bando, il premio, arrotondato alle dieci unita' inferiori, e' determinato, entro i limiti delle disponibilita' finanziarie, secondo il calcolo indicato nella tabella di cui all'allegato F corrispondente alla tabella di cui al Programma operativo nazionale in corso di approvazione.
2. La stazza, espressa in GT, nonche' l'anno di entrata in servizio calcolato ai sensi dell'art. 6 del regolamento (CEE) n. 2930/1986 del Consiglio del 22 settembre 1986, e' rilevata dall'ufficio marittimo dai registri in proprio possesso.
3. Ai sensi del Programma operativo nazionale, il premio di arresto definitivo corrisposto alle imbarcazioni destinate a finalita' diverse dalla pesca sara' decurtato del 50%.

Art. 7.
Modalita' di erogazione del premio
1. Il premio di arresto definitivo e' liquidato, entro i limiti delle disponibilita' finanziarie, secondo le seguenti modalita':
a) 50% a titolo di acconto, su richiesta dell'interessato, al momento della riconsegna del titolo abilitativo alla pesca e dell'impegno a procedere alla demolizione o nuova destinazione della nave nel termine prescritto all'art. 5, comma 5, previa presentazione di una polizza fideiussoria, a garanzia dell'importo anticipato, prestata da imprese di assicurazione autorizzate ad esercitare le assicurazioni del «ramo cauzioni» di cui alle lettere b) e c) della legge 10 giugno 1982, n. 348, ovvero di una fideiussione bancaria, adottando l'allegato modello E;
b) saldo ad avvenuta demolizione o nuova destinazione della nave.

Art. 8.
Cumulabilita' degli aiuti pubblici
1. L'entita' del premio, determinato secondo quanto previsto all'art. 6, e' diminuito di una parte dell'importo riscosso in caso di aiuto per l'ammodernamento dell'unita', calcolato pro rata temporis per il periodo vincolativo residuo.
2. Per il calcolo della quota pro rata temporis di cui al comma 1, si tiene conto del numero dei mesi interi (la frazione di mese superiore a quindici giorni e' considerata mese intero) che intercorrono tra la scadenza del vincolo e la data del provvedimento di decisione del premio di arresto definitivo.
3. La concessione del premio di arresto definitivo ai sensi del presente decreto determina l'accesso alle misure di accompagnamento socioeconomico, equivalente a sei mesi di arresto temporaneo, previste dal Piano di adeguamento di cui in premessa. L'accesso alle suddette misure e' garantito agli operatori ammessi al premio di arresto definitivo ai sensi del decreto ministeriale 19 novembre 2008. Inoltre, indipendentemente dall'anno di demolizione, il premio di arresto temporaneo, calcolato secondo quanto previsto dal Programma operativo, e' corrisposto, a condizione che la barca sia armata, attribuendo un coefficiente di riduzione del premio pari a 0% per le imbarcazioni con eta' inferiore a 5 anni, del 30% per le imbarcazioni con eta' compresa fra i 5 ed i 10 anni, del 60% per le imbarcazioni con eta' superiore a 10 anni. Le modalita' operative relative alla esecuzione delle suddette misure di accompagnamento verranno definite successivamente con decreto direttoriale.

Art. 9.
Registrazione dei vincoli
1. Al fine di consentire il rispetto dei vincoli derivanti dalla concessione di agevolazioni, gli enti pubblici erogatori sono tenuti a comunicare all'ufficio di iscrizione della nave, le agevolazioni concesse e la data di scadenza del relativo vincolo.
2. L'autorita' marittima avra' cura di annotare i vincoli tra i gravami o, in caso di intervenuto trasferimento del peschereccio, di darne comunicazione all'ufficio marittimo di nuova iscrizione.

Il presente provvedimento e' trasmesso all'Organo di controllo per la registrazione, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 6 agosto 2009

p. Il Ministro
Il Sottosegretario di Stato
Buonfiglio

Registrato alla Corte dei conti il 21 agosto 2009 Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 3, foglio n. 165

Allegati omessi