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Decreto 21 gennaio 2009

Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali. Disciplina sull'uso contemporaneo di due reti a strascico a divergenti sulle unita' di pesca professionali.

(GU n. 28 del 4-2-2009)

 

 

 IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963 e successive modifiche, recante la disciplina della pesca marittima;
Visto l'articolo 32 della suddetta legge che attribuisce al Ministro il potere di emanare norme per la disciplina della pesca marittima anche in deroga alle discipline regolamentari, al fine di adeguarla al progresso delle conoscenze scientifiche e delle applicazioni tecnologiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n.1639 e successive modifiche, riguardante il regolamento di esecuzione della predetta legge ed, in particolare, l'articolo 95;
Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n.153 concernente l'attuazione della legge 7 marzo 2003, n. 38, in materia di pesca marittima;
Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n.154 concernente la modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38;
Considerato che la pesca a strascico a divergenti e' effettuata con una singola rete trainata con due cavi collegati ai divergenti;
Considerato che l'evoluzione della suddetta attivita' di pesca a strascico ha portato anche all'uso contemporaneo di due reti a strascico a divergenti;
Considerato che la relazione redatta dal Consorzio UNIMAR, presentata alla Commissione consultiva centrale per la pesca e l'acquacoltura nella riunione del 22 ottobre 2008, ha evidenziato la necessita' di uno specifica analisi relativa all'impatto meccanico sul fondo e sulle comunita' bentoniche determinato dall'uso contemporaneo di due reti a strascico a divergenti;
Ritenuto opportuno definire misure di precauzione, in attesa della rapida realizzazione del predetto studio d'impatto;
Sentita la Commissione consultiva centrale per la pesca e l'acquacoltura che, nella seduta del 9 dicembre 2008, all'unanimita', ha espresso parere favorevole;

Decreta:

Art. 1.
1. Gli armatori delle unita' da pesca munite di licenza con il sistema a strascico e che utilizzano contemporaneamente per il prelievo delle risorse due reti a divergenti, sono obbligati settimanalmente ad un ulteriore giorno di fermo in aggiunta a quelli gia' previsti dagli usi e consuetudini locali.
2. La disposizione di cui al precedente comma non si applica alle unita' che esercitano l'attivita' con i sistemi a strascico a bocca fissa, quali «rapidi» e «sfogliare».
3. Presso ciascuna Autorita' marittima e' tenuto l'elenco delle unita' esercitanti l'attivita' di pesca a strascico con le due reti di cui di cui al comma 1 del presente articolo.
4. La detenzione e l'uso delle due reti di cui al primo comma non e' consentito alle unita' da pesca autorizzate al sistema strascico ove non iscritte nell'elenco di cui al comma 3.
5. Ai fini del controllo sulle giornate di effettiva pesca, gli armatori che esercitano con l'attrezzatura di cui al primo comma, sono obbligati alla presentazione alla locale Autorita' marittima del libretto di consumo del carburante nonche' a segnalare per ciascuna settimana, in via preventiva, l'ulteriore giornata di fermo aggiuntivo.
6. E' facolta' delle Autorita' marittime attivare ogni altra iniziativa ritenuta idonea ai fini del controllo.
7. I trasgressori alle disposizioni del presente decreto sono puniti ai sensi delle vigenti disposizioni di settore.

Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 21 gennaio 2009
Il Ministro : Zaia