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Decreto 18 luglio 2008

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Fermo di emergenza temporaneo della pesca per l'anno 2008.  

 

(GU n. 238 del 10-10-2008 )

 

 

 

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, e successive modifiche, concernente la disciplina della pesca marittima;
Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, recante«Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38»;
Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153 recante «norme di Attuazione della legge 7 marzo 2003, n. 38, in materia di pesca marittima»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, recante «regolamento di esecuzione alla legge n. 963/1965»;
Visto il Regolamento (CE) n. 1198/06 del 27 luglio 2006 relativo al Fondo europeo per la pesca e il Regolamento (CE) n. 498/07, che definiscono modalita' e condizioni delle azioni strutturali comunitarie nel settore della pesca e il relativo Programma operativo;
Visto il decreto-legge 3 luglio 2008, n. 114, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'aumento delle materie prime e dei carburanti nel settore della pesca, nonche' per il rilancio competitivo del settore»;
Considerato necessario attivare le misure di emergenza previste dall'art. 1, comma 1 del predetto decreto-legge;
Sentita la Commissione consultiva centrale per la pesca e l'acquacoltura nella seduta del 16 luglio 2008;
Decreta:

Art. 1.

Fermo di emergenza temporaneo
1. Le interruzioni temporanee della pesca di cui al presente decreto riguardano le unita' autorizzate ai sistemi di pesca a strascico e/o volante, ad esclusione delle unita' abilitate alla pesca oceanica che operano oltre gli stretti.

Art. 2.

Modalita' dell'esecuzione dell'arresto temporaneo dell'attivita' di pesca per le unita' abilitate alla pesca a strascico e volante.
1. Per le navi da pesca di cui all'art. 1, comma 1, abilitate ai sistemi di pesca a strascico e/o volante, iscritte nei compartimenti marittimi da Trieste a Bari e' disposta l'interruzione temporanea obbligatoria della pesca per trenta giorni consecutivi dal 4 agosto al 2 settembre.
2. Per le navi da pesca di cui all'art. 1, comma 1, abilitate ai sistemi di pesca a strascico e/o volante, iscritte nei compartimenti marittimi da Brindisi a Imperia e' disposta l'interruzione temporanea obbligatoria della pesca per 30 giorni consecutivi dal 3 settembre al 2 ottobre.
3. Per le navi da pesca di cui all'art. 1, comma 1, abilitate ai sistemi di pesca a strascico e/o volante, iscritte nei compartimenti marittimi della Direzione marittima di Palermo e nei Compartimenti marittimi della Sardegna e' disposta l'interruzione temporanea obbligatoria della pesca per trenta giorni consecutivi dal 25 agosto al 23 settembre.
4. Per le navi da pesca di cui all'art. 1, comma 1, abilitate ai sistemi di pesca a strascico e/o volante, iscritte nei compartimenti marittimi della Direzione marittima di Catania e' disposta l'interruzione temporanea obbligatoria della pesca per 30 giorni consecutivi dal 15 settembre al 14 ottobre.
5. Per le navi da pesca di cui all'art. 1, comma 1, abilitate ai sistemi di pesca a strascico e/o volante, iscritte nei RR.NN.MM.GG di Lampedusa e' disposta l'interruzione temporanea obbligatoria della pesca per trenta giorni consecutivi dal 1° ottobre al 30 ottobre, considerata la peculiare posizione dell'isola.

Art. 3.

Modalita' di esecuzione
1. Per i periodi di interruzione temporanea di cui all'art. 2 e' corrisposta alle imprese di pesca una compensazione ai sensi dell'art. 1, comma 2 del decreto-legge indicato in premessa, nonche' sono corrisposte le misure sociali di cui al successivo art. 6, ad esclusione delle unita' autorizzate al sistema draga idraulica ancorche' abilitate ai sistemi strascico e/o volante. Tali misure non sono erogate nei casi in cui, per lo stesso titolo, l'interessato
abbia ricevuto altra misura da parte delle regioni, delle province, dei comuni o di altri enti pubblici, fatta salva la possibilita' di integrazione nella misura massima consentita a carico dei predetti enti pubblici.
2. Durante il periodo di interruzione temporanea della pesca di cui agli articoli 2 e 5 e' fatto divieto di esercitare l'attivita' di pesca, nelle acque del Compartimento in cui si attua la misura, anche alle navi da pesca provenienti da altri compartimenti abilitate ai sistemi di pesca interessati. La violazione del presente divieto e' punita in base alla normativa vigente.
3. Le navi da pesca che operano in aree diverse dai compartimenti di iscrizione possono effettuare l'interruzione temporanea nel periodo previsto in tali aree, previa comunicazione scritta all'ufficio di iscrizione della nave entro cinque giorni precedenti l'interruzione ivi prevista e possono svolgere operazioni commerciali e tecniche nei porti di iscrizione o di base logistica ottemperando
alle disposizioni impartite dell'Autorita' marittima per il transito nell'areale in fermo.
4. Le navi abilitate all'esercizio con altri sistemi di pesca, oltre allo strascico e/o volante, nonche' quelle autorizzate al pesca-turismo possono optare, con rinuncia alle misure sociali di cui all'art. 6, per la continuazione dell'attivita', nel periodo di interruzione obbligatorio, con gli attrezzi da posta, palangari, circuizione e draga idraulica previo sbarco delle attrezzature per lo strascico e/o volante. A tal fine l'armatore deve dare comunicazione
scritta, entro e non oltre il giorno precedente l'inizio dell'interruzione temporanea obbligatoria, al capo del compartimento di iscrizione o all'autorita' marittima del porto di base logistica.
Effettuata l'opzione, le navi in questione possono riprendere ad operare a strascico e/o volante solo a partire dall'inizio della nona settimana dopo la conclusione del periodo di fermo cui avrebbero dovuto partecipare.
5. Le navi da pesca che effettuano la pesca dei gamberi di profondita' nello Ionio, nel Ligure, nel Tirreno e nel Canale di Sicilia, possono effettuare l'interruzione delle attivita' di pesca di cui all'art. 2 del presente decreto, in maniera cumulativa al termine del periodo di pesca del gambero, dandone comunicazione preventiva all'Autorita' marittima del luogo di iscrizione
dell'unita' stessa.

Art. 4.

Misure tecniche
1. Fermo restando quanto previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro in materia di riposo settimanale, in tutti i compartimenti marittimi, e' vietata la pesca con il sistema a strascico e/o volante nei giorni di sabato, domenica e festivi. Con specifico provvedimento direttoriale e' autorizzato lo svolgimento
dell'attivita' di pesca in coincidenza con le festivita' natalizie, sentite le associazioni professionali e le organizzazioni sindacali di settore.
2. Non e' consentito nei giorni di sabato e domenica il recupero di eventuali giornate di inattivita' causate da condizioni meteomarine avverse.
3. Il divieto di cui al comma 1 non si applica alle navi da pesca esercitanti il pesca-turismo, previo sbarco degli attrezzi per lo strascico e/o volante ovvero apposizione dei sigilli da parte della autorita' marittima.
4. Dall'entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 ottobre 2008 e' vietata, nelle acque dei compartimenti marittimi dell'Adriatico, ad eccezione di quelli di Monfalcone e di Trieste, e dello Ionio la pesca a strascico e/o volante entro una distanza dalla costa inferiore alle 4 miglia ovvero con una profondita' d'acqua inferiore a 60 metri.
5. Il divieto di cui al comma 4 non si applica alle unita' iscritte in IV categoria abilitate alla pesca costiera locale entro sei miglia dalla costa.

Art. 5.

Misure tecniche successive all'interruzione temporanea
1. Nelle otto settimane successive all'interruzione temporanea, le unita' iscritte nei compartimenti marittimi da Trieste a Bari che effettuano il fermo obbligatorio, autorizzate alla pesca a strascico e/o volante, non esercitano l'attivita' di pesca nel giorno di venerdi'. Non e' consentito il recupero di eventuali giornate di inattivita' causate da condizioni meteomarine avverse.
2. Nelle otto settimane successive all'interruzione temporanea, le unita' iscritte nei compartimenti marittimi da Trieste a Ortona che effettuano il fermo obbligatorio, autorizzate allo strascico e/o volante oltre a non esercitare l'attivita' di pesca nel giorno di venerdi', devono effettuare un ulteriore giorno di fermo, qualora richiesto dagli armatori, che rappresentino almeno il 60% delle imbarcazioni iscritte nel medesimo compartimento abilitate ai
predetti sistemi.

Art. 6.

Compensazione e misure sociali di accompagnamento al fermo temporaneo
1. Per l'interruzione temporanea, prevista all'art. 2 del presente decreto, sono corrisposte le misure sociali di accompagnamento, consistenti in:
a) erogazione diretta del minimo monetario garantito, previsto dal Contratto collettivo nazionale di lavoro vigente, a ciascun marittimo che risulti dal ruolino d'equipaggio imbarcato alla data di inizio dell'interruzione tecnica;
b) oneri previdenziali ed assistenziali, dovuti per i marittimi di cui alla precedente lettera a), da versare ai relativi istituti di previdenza ed assistenza.
2. La compensazione spettante alle imprese di pesca e' calcolata per l'anno 2008 in base alla seguente tabella:

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Categorie di navi classificate in |Importo massimo del premio per una
base alla stazza (GT) | nave al giorno (EURO)
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0 < 10 | 5,2 / GT + 20
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10 < 25 | 4,3 / GT + 30
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25 < 50 | 3,2 / GT + 55
---------------------------------------------------------------------
50 < 100 | 2,5 / GT + 90
---------------------------------------------------------------------
100 < 250 | 2,0 / GT + 140
---------------------------------------------------------------------
250 < 500 | 1,5 / GT + 265
---------------------------------------------------------------------
500 < 1.500 | 1,1 / GT + 465
---------------------------------------------------------------------
1.500 < 2.500 | 0,9 / GT + 765
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2.500 < oltre | 0,67 / GT + 1.340

3. Le predette misure sono concesse nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6, comma 7, del decreto legislativo n. 154/2004.
4. Con successivo decreto del Direttore generale della pesca marittima e dell'acquacoltura sono disciplinate le modalita' di presentazione delle istanze, nonche' le procedure di liquidazione delle misure di cui al presente articolo.
Il presente decreto e' trasmesso all'organo di controllo per la registrazione, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 18 luglio 2008
Il Ministro: Zaia