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Regione Umbria

Legge Regionale n. 20 del 05-06-2007

Ulteriori modificazioni ed integrazioni della l.r. 17.05.1994, n. 14 – Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.

(B.U.R. Umbria n. 27 del 13 giugno 2007)

 

 

 


IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

ARTICOLO 1
(Modificazioni e integrazioni all’art. 34-bis della l.r. 14/1994)
1. L’alinea del comma 1 dell’articolo 34-bis della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) è sostituito dal seguente:
“1. Le province adottano sulla base dell’accertata sussistenza dei presupposti e delle condizioni stabiliti dall’articolo 9 della direttiva 79/409/CEE, acquisito il parere favorevole motivato dell’Osservatorio degli habitat naturali e delle popolazioni faunistiche e acquisito dall’Istituto nazionale della fauna selvatica il quantitativo nazionale di cui alla lett. e) del presente comma, il provvedimento di deroga avente carattere eccezionale e di durata non superiore ad un anno, specificando:”.
2. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 34-bis della l.r. 14/1994 le parole: “tra quelle indicate al comma 1-bis” sono soppresse.
3. La lettera e) del comma 1 dell’articolo 34-bis della l.r. 14/1994 è sostituita dalla seguente: “e) con riferimento all’art. 9, comma 1, lettere a) e b), della direttiva 79/409/CEE, il numero dei capi prelevabili complessivamente nell’intero periodo e, con riferimento alla lett. c), il numero dei capi prelevabili complessivamente nell’intero periodo rapportato al quantitativo stabilito a livello nazionale;”.
4. Alla lett. f) del comma 1 dell’articolo 34-bis della l.r. 14/1994 dopo le parole: “i controlli” sono aggiunte le seguenti: “sul numero massimo di capi prelevabili stabilito”.
5. Alla lettera g) del comma 1 dell’articolo 34-bis della l.r. 14/1994 dopo il numero “409” sono aggiunte le seguenti parole: “, dando atto della mancanza di soluzioni alternative.”.
6. Il comma 1-bis dell’articolo 34-bis della l.r. 14/1994 è sostituito dal seguente:
“1-bis. L’Osservatorio degli habitat naturali e delle popolazioni faunistiche verifica la compatibilità dei prelievi in deroga avvalendosi anche del parere tecnico-scientifico sulla relazione annuale di docenti universitari esperti in materia designati dalla Giunta regionale.”.

ARTICOLO 2
(Modificazione all’art. 34-quater della l.r. 14/1994)
1. Al comma 1 dell’articolo 34-quater della l.r. 14/1994 le parole “, al termine della giornata,” sono soppresse.

Formula Finale:
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Data a Perugia, 5 giugno 2007

LORENZETTI


Note:

Nota al titolo della legge:
- La legge regionale 17 maggio 1994, n. 14, recante “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” (pubblicata nel S.O. n. 1 al B.U.R. 25 maggio 1994, n. 22), è stata già modificata ed integrata con leggi regionali 30 marzo 1995, n. 18 (in E.S. al B.U.R. 10 aprile 1995, n. 19), 19 luglio 1996, n. 18 (in B.U.R. 24 luglio 1996, n. 34), 16 luglio 1999, n. 22 (in B.U.R. 23 luglio 1999, n. 41), 28 novembre 2001, n. 32 (in E.S. al B.U.R. 3 dicembre 2001, n. 59), 13 maggio 2002, n 7 (in B.U.R. 22 maggio 2002, n. 23), 16 dicembre 2002, n. 32 (in B.U.R. 24 dicembre 2002, n. 58), 29 luglio 2003, n. 17 (in B.U.R. 13 agosto 2003, n. 33) e 25 novembre 2004, n. 25 (in B.U.R. 7 dicembre 2004, n. 52).

Nota all’art. 1:
- Il testo vigente dell’art. 34-bis della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14 (si veda la nota al titolo della legge), come
modificato dalla presente legge, è il seguente:
«Art. 34-bis
1. Le province adottano sulla base dell’accertata sussistenza dei presupposti e delle condizioni stabiliti dall’articolo 9 della direttiva 79/409/CEE, acquisito il parere favorevole motivato dell’Osservatorio degli habitat naturali e delle popolazioni faunistiche e acquisito dall’Istituto nazionale della fauna selvatica il quantitativo nazionale di cui alla lett. e) del presente comma, il provvedimento di deroga avente carattere eccezionale e di durata non superiore ad un anno, specificando:
a) le specie oggetto del prelievo in deroga;
b) i mezzi, gli impianti ed i metodi di prelievo autorizzati;
c) i soggetti abilitati;
d) i periodi, gli orari e i luoghi del prelievo;
e) con riferimento all’art. 9, comma 1, lettere a) e b), della direttiva 79/409/CEE, il numero dei capi prelevabili complessivamente nell’intero periodo e, con riferimento alla lett. c), il numero dei capi prelevabili complessivamente nell’intero periodo rapportato al quantitativo stabilito a livello nazionale;
f) i controlli sul numero massimo di capi prelevabili stabilito e le forme di vigilanza cui il prelievo è soggetto;
g) le motivazioni della adozione del provvedimento con riferimento alle condizioni indicate al comma 1 dell’art. 9 della direttiva
comunitaria 2 aprile 1979, n. 409, dando atto della mancanza di soluzioni alternative.
1-bis. L’Osservatorio degli habitat naturali e delle popolazioni faunistiche verifica la compatibilità dei prelievi in deroga avvalendosi anche del parere tecnico-scientifico sulla relazione annuale di docenti universitari esperti in materia designati dalla Giunta regionale.».

Nota all’art. 2:
- Il testo vigente dell’art. 34-quater della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14 (si veda la nota al titolo della legge), come modificato dalla presente legge, è il seguente:
«Art. 34-quater
1. Il prelievo in deroga può essere effettuato dai titolari del tesserino venatorio rilasciato dalla Regione, dotati di apposita scheda per la annotazione dei capi prelevati. La scheda deve essere fatta pervenire alla Provincia competente compilata in ogni sua parte, entro trenta giorni dal termine di chiusura del periodo di prelievo.
2. Per la mancata annotazione dei capi prelevati sull’apposita scheda è applicata la sanzione amministrativa di cui alla lettera i) del comma 1 dell’art. 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157. La mancata trasmissione alla Provincia competente della scheda è sanzionata con la sospensione di un mese del tesserino venatorio regionale per la stagione venatoria successiva.».