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Regione Lombardia

Legge regionale del 22-02-2007 n. 4

 

Modifiche alla legge regionale 2 agosto 2004, n. 17 (Calendario venatorio regionale)

 

(B.U.R. Lombardia  n. 9 del 26-2-2007 supplemento ordinario n. 1 del 27 febbraio 2007)

 

 

 

IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE promulga
la seguente legge regionale

ARTICOLO 1

 
(Modifiche all’articolo 3 “Specie cacciabili e periodi di caccia” della l.r.  17/2004)
1. Alla legge regionale 2 agosto 2004, n. 17 (Calendario venatorio regionale) sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 6 dell’articolo 3 è sostituito dal seguente:
“6. Limitatamente alle specie di ungulati, le province, sentito l’INFS, possono autorizzare la caccia di selezione nei periodi di seguito indicati:
a) dal 1° agosto al 31 dicembre per la caccia al camoscio, al cervo e al muflone;
b) dal 1° giugno sino alla seconda domenica di dicembre per la caccia al capriolo;
c) dal 1° giugno al 31 gennaio per la caccia al cinghiale.”;
b) dopo il comma 6 dell’articolo 3 è aggiunto il seguente:
“6 bis. La caccia di selezione di cui al comma 6 deve effettuarsi sulla base di piani provinciali di abbattimento selettivi delle popolazioni di ungulati e, limitatamente ai comprensori alpini di caccia e agli ambiti territoriali di caccia, secondo il regolamento predisposto dalle province, salva la possibilità di introdurre restrizioni temporali in  relazione alle situazioni ambientali delle diverse realtà locali.”.

ARTICOLO 2
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Formula Finale:
La presente legge regionale e’ pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione lombarda.

Milano, 22 febbraio 2007

(Approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. VIII/345 del 20 febbraio 2007)