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Decreto 3 Agosto 2007

Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali. Modalita' di attuazione del decreto 25 luglio 2007 recante interventi a favore della piccola pesca costiera.

(GU n. 247 del 23-10-2007)

 

 

 


IL DIRETTORE GENERALE
della pesca marittima e dell'acquacoltura

Visto il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, recante orientamento e modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57, che all'art. 10 prevede incentivi finanziari per i soggetti di cui agli articoli 2 e 3 del decreto stesso;
Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, recante modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38, che, all'art. 6, sostituisce l'art. 2 del citato decreto legislativo n. 226/2001 e definisce la figura dell'imprenditore ittico;
Visto il Reg. CE 875/07 della Commissione europea, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della pesca, che prevede la possibilita' di concedere aiuti, non corrispondenti ai criteri dell'art. 87, paragrafo 1, del Trattato CE, e quindi non soggetti all'obbligo di notifica di cui all'art. 88, del Trattato stesso;
Visto il decreto ministeriale 25 luglio 2007 che concede contributi finanziari a fondo perduto a favore degli imprenditori ittici nazionali che esercitano l'attivita' di pesca in acque marittime;
Considerata la necessita' di fissare le modalita' di attuazione del citato decreto al fine di concedere i contributi previsti dall'art. 3 del predetto decreto per singola unita' produttiva;

Decreta:

Art. 1.
I soggetti beneficiari del presente decreto sono le imprese da pesca nazionali che esercitano l'attivita' di pesca in acque marittime con unita' abilitate all'esercizio della pesca costiera locale entro sei miglia dalla costa, iscritte nei Registri navi minori e galleggianti tenuti dalle Capitanerie di porto di Pesaro, Ancona, San Benedetto, Ortona, Pescara, Termoli, Manfredonia, Molfetta, Bari, Brindisi, Gallipoli, Taranto e Crotone ovvero da loro uffici dipendenti.
L'importo del contributo de minimis, per singola unita' produttiva, non potra' superare per il triennio di riferimento il limite massimo stabilito dai regolamenti comunitari.

Art. 2.
Le istanze, conformi all'allegato 1 al presente decreto, devono essere depositate o trasmesse tramite raccomandata a.r. all'ufficio di iscrizione delle unita', entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto.
Per le istanze trasmesse, entro i termini di cui al precedente comma, l'ufficio di iscrizione procede all'istruttoria finalizzata alla verifica della regolarita' e completezza della documentazione depositata.

Art. 3.
I benefici economici di cui all'art. 2 del decreto sono fruiti a mezzo di ordine di pagamento emesso dal Servizio amministrativo logistico presso la Direzione marittima competente, sulla base dei prospetti di liquidazione redatti dalla Capitaneria di porto nella cui giurisdizione ha sede l'Ufficio marittimo di iscrizione dell'unita'.
Il servizio amministrativo logistico, presso la Direzione marittima competente, emette ordini di pagamento in base al decreto di concessione e liquidazione redatto dalla competente Capitaneria di porto e secondo le richieste degli interessati.
Gli ordini di pagamento di cui al precedente comma 1 sono disposti, preferibilmente, a mezzo di accreditamento in conto corrente bancario o postale indicati dal richiedente o tramite assegno circolare.
Avverso i provvedimenti adottati dalle Capitanerie di porto sono ammessi i mezzi di impugnativa previsti dalle leggi vigenti.

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 3 agosto 2007
Il direttore generale: Abate


Allegato 1 omesso