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Circolare 2 maggio 2007, n. 3036 

Ministero delle politiche agricole alimentare e forestale. Misure: verifiche in sede per le iniziative di nuove costruzioni e ammodernamenti di pescherecci e proroghe di fine lavori.

 

(GU n. 107 del 10-5-2007)

 

 

 

Il regolamento (CE) n. 2792/1999 del Consiglio del 17 dicembre 1999 definisce modalita' e condizioni delle azioni strutturali nel settore della pesca;

Il regolamento (CE) n. 1260/2000 del Consiglio del 21 giugno 1999 reca disposizioni generali sui fondi strutturali;

Il regolamento (CE) n. 1421/2004 del Consiglio del 19 luglio 2004 reca modifica al regolamento (CE) 2792/99;

Il decreto ministeriale 30 giugno 2003 reca le modalita' e termine di presentazione delle domande per l'ammissione al contributo per le nuove costruzioni di natanti;

Il decreto ministeriale 8 marzo 2005 reca le modalita' e termine di presentazione delle domande per l'ammissione al contributo per l'ammodernamento di pescherecci;

Considerato che le risorse finanziarie assegnate al capitolo 1173  relativo alle missioni saranno utilizzabili solo all'approvazione del «Piano triennale della pesca e dell'acquacoltura 2007/2009»;

Considerato che tale situazione puo' comportare ritardi nelle procedure relative alle visite di verifica amministrativo- contabili da effettuarsi nelle sedi dei beneficiari, riguardanti le iniziative previste dal regolamento (CE) 2792/99 di  nuove costruzioni ed ammodernamento di pescherecci con conseguente rischio di disimpegno automatico delle risorse assegnate da parte della Commissione europea, ai sensi degli articoli 31 e 32 del regolamento (CE) 1260/99;

 

Si dispone:


1. Le verifiche dei progetti delle iniziative relative alle nuove costruzioni e all'ammodernamento dei pescherecci, il cui contributo, per un ammontare complessivo tra quota comunitaria e quota nazionale, fino ad euro 50.000,00, sono effettuate presso la sede di questa Amministrazione, viale dell'Arte n. 16, previa acquisizione dei documenti amministrativi necessari per il pagamento del contributo stesso.

Cio' non preclude la possibilita' dell'Amministrazione di procedere ugualmente alla verifica in loco.

 

2. Per non incorrere nel disimpegno automatico delle risorse finanziarie previsto dagli articoli 31 e 32 del regolamento (CE) 1260/99 e al fine di una proficua utilizzazione delle risorse stesse,  le proroghe di fine lavori perle iniziative di cui al punto 1 secondo quanto contenuto nell'art. 10 del decreto ministeriale 30 giugno 2003 modificato dal decreto ministeriale 14 dicembre 2006 e nell'art. 10 del decreto ministeriale 8 marzo 2005, non saranno piu' concesse a far data dalla pubblicazione della presente circolare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


Roma, 2 maggio 2007

Il Direttore generale della pesca marittima e dell'acquacoltura

Abate