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Decreto 19 luglio 2006

 

Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali Modalita' di attuazione delle interruzioni temporanee dell'attivita' di pesca, per l'anno 2006.

 

(GU n. 211 del 11-9-2006)

 



IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Visto il decreto del 18 luglio 2006 del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, recante interventi di protezione delle risorse acquatiche nell'ambito di politiche a sostegno della pesca responsabile di cui al piano triennale 2004-2006, di seguito denominato «decreto»;
Considerata la necessita' di fissare le modalita' di attuazione delle interruzioni temporanee dell'attivita' di pesca a strascico e/o volante al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi indicati nel piano di protezione delle risorse acquatiche elaborato ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal regolamento (CE) n. 2369/02;
Sentita la Commissione consultiva centrale per la pesca marittima e l'acquacoltura nelle sedute del 20 e 27 giugno 2006;

Decreta:

Art. 1.
1. Entro il giorno di inizio dell'interruzione temporanea, effettuata secondo le disposizioni del decreto, devono essere depositati presso gli uffici marittimi, a cura dell'armatore, i documenti di bordo dell'unita' che effettua l'interruzione e, per quelle unita' per le quali sia stato rilasciato, anche il libretto di controllo dell'imbarco e del consumo del combustibile.

2. La predetta consegna equivale come domanda per la corresponsione delle misure sociali di accompagnamento di cui all'art. 7 del decreto.
3. Entro tre giorni dall'inizio dell'interruzione temporanea, per le unita' dislocate in un porto diverso da quello di iscrizione, l'autorita' marittima presso il cui ufficio sono stati depositati i documenti di bordo, comunica all'ufficio marittimo d'iscrizione gli estremi di individuazione dell'unita' e la data di inizio dell'interruzione temporanea.
4. Al termine del periodo di interruzione temporanea, l'autorita' marittima nella cui giurisdizione e' stata effettuata l'interruzione stessa, rilascia, per ciascuna unita', un'attestazione predisposta secondo lo schema in allegato A, da cui risulti il periodo di interruzione effettuato.

Art. 2.
1. Effettuata la consegna dei documenti di bordo, di cui all'art. 1, l'unita' puo' essere trasferita in altro porto, per l'esecuzione di operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonche' l'effettuazione di operazioni tecniche per il rinnovo dei certificati di sicurezza, previo sbarco delle attrezzature da pesca e preventiva autorizzazione dell'ufficio marittimo presso il quale e' iniziata l'interruzione temporanea.

2. L'autorizzazione al trasferimento e' rilasciata per il tempo  strettamente necessario per raggiungere il luogo ove saranno eseguitele operazioni.
3. L'unita', posta in disarmo per l'esecuzione di operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria in data antecedente l'inizio dell'interruzione e che permane in stato di disarmo durante il periodo d'interruzione, non e' ammessa alle misure sociali di accompagnamento di cui al decreto.


Art. 3.
1. Per usufruire dell'opzione di cui all'art. 4, comma 4 del decreto, l'armatore deve presentare, contestualmente alla
comunicazione al Capo del compartimento di iscrizione o all'autorita' marittima del porto di base logistica, apposita autocertificazione attestante l'avvenuto sbarco delle reti per l'esercizio dell'attivita' a strascico e/o volante.
2. L'autorita' marittima competente procede, entro sette giorni dalla data della comunicazione di cui al comma 1, al sigillo delle attrezzature sbarcate.
3. L'opzione di cui al precedente comma 1 comporta la mancata ammissione alle misure sociali di accompagnamento previste dal decreto.

Art. 4.
1. Al fine di conseguire la corresponsione delle misure sociali di cui all'art. 7 del decreto, l'armatore ed i membri dell'equipaggio presentano all'autorita' marittima del porto in cui hanno effettuato l'interruzione tecnica, l'ulteriore documentazione redatta secondo gli schemi in allegato al presente decreto.
2. La predetta documentazione deve pervenire entro venti giorni dal termine del periodo di interruzione temporanea.
3. I membri dell'equipaggio possono presentare la documentazione di cui al precedente comma:
a) personalmente (allegato B1);
b) tramite le cooperative di pesca o loro consorzi, limitatamente ai propri soci (allegato B2);
c) tramite il rilascio di mandato di assistenza e rappresentanza  ad un ente di patronato con delega per la trattenuta delle quote sindacali alle organizzazioni sindacali dei lavoratori (allegato B3).

Art. 5.
1. Le misure sociali di cui all'art. 7 del decreto sono corrisposte, per i giorni di interruzione temporanea, a condizione che sussistano contemporaneamente i seguenti requisiti:

a) la nave sia iscritta nelle matricole o nei registri delle navi minori e galleggianti;
b) la nave sia autorizzata all'esercizio della pesca;

c) l'armatore sia iscritto nei registri delle imprese di pesca ed abbia osservato tutte le disposizioni previste dal decreto.

Art. 6.
1. Lo sbarco dei membri dell'equipaggio nel periodo di interruzione temporanea, salvo il caso di sbarco volontario o di forza maggiore, comporta la non erogazione all'armatore degli oneri previdenziali ed assistenziali.
2. Nel caso di sbarco volontario o di forza maggiore durante  l'interruzione temporanea, le misure sociali al marittimo ed all'armatore sono corrisposte in relazione al numero dei giorni effettivi di imbarco maturati nel periodo di interruzione.
3. Nel caso di sbarco avvenuto prima dell'inizio dell'interruzione temporanea per malattia, infortunio, servizio militare o maternita', per la corresponsione del minimo monetario garantito si applicano le disposizioni contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro vigente.
4. Nessuna misura sociale, di cui all'art. 7 del decreto, e' corrisposta in relazione al marittimo imbarcato, durante il periodo di interruzione temporanea, come unita' aggiuntiva a quelli risultanti imbarcati alla data d'inizio dell'interruzione medesima, fatti salvi i casi di reimbarco di marittimi sbarcati per malattia, infortunio, servizio militare o maternita'. In tal caso le misure sociali relative al marittimo reimbarcato sono corrisposte per il numero dei giorni effettivi di imbarco maturati nel periodo di interruzione temporanea.

Art. 7.
1. I benefici economici connessi alle misure sociali di cui all'art. 7 del decreto sono fruiti a mezzo di ordine di pagamento emesso dal Centro amministrativo unificato presso la direzione marittima competente, sulla base dei prospetti di liquidazione redatti dalla Capitaneria di porto nella cui giurisdizione ha sede l'ufficio marittimo di iscrizione dell'unita'.

2. Il Centro amministrativo unificato, presso la direzione marittima competente, emette ordini di pagamento singoli o cumulativi in base al decreto di concessione e liquidazione redatto dalla competente Capitaneria di porto e secondo le richieste degli interessati.
3. Nel caso di pagamento cumulativo, i soggetti giuridici di cui all'art. 4, comma 3, lettera b) del presente decreto, devono provvedere, entro sette giorni dalla data di disponibilita' delle somme, al pagamento agli interessati delle somme ad essi singolarmente spettanti, dandone comunicazione alla competente Capitaneria di porto. Per quanto riguarda la modalita' di pagamento di cui all'art. 4, comma 3, lettera c) del presente decreto, il medesimo Centro amministrativo unificato provvede al pagamento ai singoli interessati per l'importo al netto della quota associativa sindacale e al pagamento in un'unica soluzione dell'importo corrispondente alla sommatoria delle singole quote associative sindacali in favore di ciascuna organizzazione sindacale nazionale.

4. Gli ordini di pagamento di cui al precedente comma 1 sono disposti, preferibilmente, a mezzo di accreditamento in conto corrente bancario o postale indicati dal richiedente o tramite assegno circolare.
5. Avverso i provvedimenti adottati dalle Capitanerie di porto sono ammessi i mezzi di impugnativa previsti dalle leggi vigenti.

Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.
Roma, 19 luglio 2006
Il Ministro: De Castro

Allegati omissis