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Circolare 8 febbraio 2006, n. 3491

 

Ministero delle Politiche Agricole e Forestali. Modalita' di presentazione delle domande relative alla misura Azioni innovative prevista dal DOCUP Pesca 2000-2006.

 

(GU n. 52 del 3-3-2006)

 



Il regolamento (CE) n. 2792/1999 del consiglio del 17 dicembre 1999 definisce modalita' e condizioni delle azioni strutturali nel settore della pesca ed in particolare con l'art. 17 indica le norme di attuazione delle azioni innovative;
Il regolamento (CE) n. 1260/2000 del consiglio del 21 giugno 1999 reca disposizioni generali sui Fondi strutturali;
Il regolamento (CE) n. 1421/2004 del consiglio del 19 luglio 2004 reca modifica al regolamento (CE) n. 2792/99;
Il regolamento (CE) n. 448/2004 della commissione del 10 marzo 2004 reca disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/99 del consiglio per quanto riguarda l'ammissibilita' delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali;
La decisione C(2001)45 del 23 gennaio 2001 con la quale la Commissione europea ha approvato il Documento unico di programmazione degli interventi concernenti il DOCUP, tra cui la misura 4.6 «Azioni innovative». Detta misura e' diretta a contribuire all'esecuzione di studi, progetti pilota e dimostrativi ed azioni di formazione connesse con l'attuazione del programma stesso.
Ritenuto opportuno definire le modalita' di attuazione della misura 4.6 «Azioni innovative»;

Si dispone:

1. Natura dei progetti.
La Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura invita i soggetti interessati ed individuati al punto 2 a presentare proposte per azioni innovative e progetti pilota che riguardino i seguenti aspetti:
a) diversificazione socio-economica delle zone che dipendono dalla pesca, quali, lancio di attivita' anche turistiche legate alla filiera della pesca;
b) valorizzazione del ruolo delle donne ed integrazione delle stesse nel settore della pesca e dell'acquacoltura nelle zone che dipendono da tali attivita';
c) valorizzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura con particolare riguardo alle iniziative per la protezione del patrimonio, dell'ambiente, la conservazione e la gestione delle risorse ittiche;
d) progetti pilota destinati a dimostrare l'affidabilita' tecnica e/o l'interesse economico di una tecnologia innovatrice e a diffondere conoscenze tecniche e/o economiche relative alle tecnologie sperimentate;
e) iniziative di ricerca applicata su scala ridotta, di importo non superiore a 150.000,00 euro che contribuiscano agli obiettivi dello sviluppo sostenibile dell'acquacoltura.
I progetti pilota dovranno essere predisposti tenendo conto delle indicazioni di cui all'art. 17, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 2792/99 e dell'art. 1, punto 7 del regolamento (CE) n. 1421/04.


2. Soggetti beneficiari.
Possono beneficiare dei finanziamenti per progetti relativi alla misura le organizzazioni di produttori, le associazioni di organizzazioni di produttori, le associazioni di categoria, gli organismi scientifici, le imprese di pesca, le cooperative di pescatori, gli organismi pubblici.


3. Area territoriale di attuazione.
Potranno essere ammesse a finanziamento le iniziative riguardanti interventi ubicati nelle aree di competenza delle Regioni fuori obbiettivo 1.


4. Tassi di intervento.
I progetti pilota diversi da quelli realizzati da organismi pubblici beneficiano del contributo di cui all'allegato IV, tabella 3, gruppo 4 del regolamento (CE) n. 2792/99. I progetti pilota realizzati da organismi pubblici e le azioni innovative beneficiano del contributo di cui all'allegato IV, tabella 3, gruppo 1 del regolamento (CE) n. 2792/99.


5. Procedure.
5.1. Modalita' e termini per la presentazione delle domande.
Per la realizzazione delle iniziative di cui alla presente circolare i richiedenti dovranno presentare apposita domanda di ammissione al contributo, compilata e sottoscritta dal richiedente o dal suo legale rappresentante. La domanda, con i relativi allegati, dovra' essere contenuta in busta chiusa e sigillata, recante all'esterno l'indicazione del mittente e la dicitura «Domanda di ammissione a contributo per azioni innovative previste dal Docup Pesca 2000/2006». Le domande dovranno pervenire alla Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, viale dell'Arte, 16 - 00144 Roma, entro e non oltre sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente circolare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. A tal fine fara' fede il timbro postale dell'ufficio accettante.
5.2. Documentazione.
Alla domanda di contributo devono essere allegati:
progetto/programma dell'iniziativa, sottoscritto dal richiedente, indicante, tra l'altro, gli obiettivi perseguiti e i risultati attesi;
scheda finanziaria con i preventivi di spesa;
certificato di iscrizione alla Camera di commercio.
L'Amministrazione si riserva la facolta' di richiedere, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 241/1990, su indicazione della Commissione di valutazione di cui al punto 5.3, integrazioni o rettifiche alla documentazione presentata.
5.3. Ammissione all'istruttoria e valutazione.
Ai progetti, pervenuti entro il termine stabilito, verra' assegnato un numero di protocollo identificativo. Gli estremi di identificazione della domanda e la data del suo ricevimento verranno comunicati agli interessati dall'Autorita' di gestione. Gli estremi di identificazione della domanda dovranno essere indicati in tutta la corrispondenza successiva.
L'avviso di ricevimento non precostituisce titolo per l'ammissibilita' ai benefici dello SFOP.
La valutazione dei progetti viene effettuata da una apposita commissione, istituita con decreto del direttore generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, composta da funzionari dell'Amministrazione, eventualmente integrata da professionalita' esterne, che terra' conto, per quanto concerne le spese ammissibili, del regolamento (CE) n. 448/04.
L'Autorita' di gestione dara' comunicazione, tramite lettera raccomandata, ai titolari dei progetti dell'ammissione a finanziamento o dell'eventuale rigetto del progetto.
Contestualmente, provvedera' ad adottare gli atti di impegno relativi all'importo del contributo da concedere.
5.4. Tempistica.
Un progetto deve essere realizzato in un arco temporale sufficiente a consentire il raggiungimento di risultati significativi, e, comunque, non oltre dodici mesi dalla data del decreto di concessione.
Una proroga per l'ultimazione dei lavori, debitamente motivata, potra' essere concessa, per un periodo di non oltre sei mesi, compatibilmente con l'osservanza dei termini di rendicontazione e su valutazione dell'Autorita' di gestione.
Eventuali varianti o adattamenti, che rispettino comunque le finalita' dell'intervento originariamente ammesso a contributo, potranno essere proposti da parte del soggetto destinatario del contributo, e valutati dall'Autorita' di gestione, acquisito il parere della commissione di cui al punto 5.3.
5.5. Modalita' di erogazione del contributo.
Il contributo potra' essere erogato con le seguenti modalita':
un'anticipazione, a richiesta del beneficiario, pari al 50% del contributo concesso. L'adozione del provvedimento di erogazione dell'anticipazione e' subordinata alla presentazione di garanzia fidejussoria, rilasciata da istituto bancario, come da modello allegato. La garanzia fidejussoria non e' richiesta per i soggetti pubblici;
il saldo del contributo, da concedersi all'ultimazione dei lavori, previa presentazione della seguente documentazione:
una relazione finale da cui risulti:
a) la descrizione delle attivita' svolte in base alle tipologie di spesa;
b) i risultati conseguiti;
c) le eventuali modificazioni approvate al progetto originario;
documentazione finale di spesa necessaria per accertare la regolarita' delle spese sostenute, costituita da: fatture in copia autentica;
documentazione contabile comprovante l'avvenuto pagamento;
elenco delle fatture contenente le indicazioni del numero della fattura, la data di emissione, il fornitore, la descrizione oggetto della fattura, l'importo.
Tali documenti dovranno essere presentati con la domanda di pagamento del saldo, al massimo entro sessanta giorni dalla data di ultimazione dei lavori, individuata nel decreto di concessione.
L'emissione del provvedimento di liquidazione del saldo del contributo previsto sara' subordinata al positivo esito del controllo da parte di una commissione di verifica, appositamente nominata, composta da personale dell'Amministrazione, eventualmente coadiuvata da soggetti esterni.
In ogni domanda di pagamento il beneficiario dovra' indicare le coordinate bancarie dell'istituto di credito prescelto (codice CAB, ABI e IBAN, n. c/c, indirizzo esatto della banca).
Ciascun progetto per il quale e' richiesto il contributo non potra' superare il limite di 150.000 euro.


6. Rinunce e decadenze.
Il soggetto destinatario del contributo, con nota raccomandata, dovra' comunicare all'Amministrazione la rinuncia ad iniziare o a portare a termine il progetto e contestualmente dovra' provvedere alla restituzione dell'eventuale anticipazione ricevuta e degli interessi legali maturati a decorrere dalla data di erogazione delle anticipazioni.

Roma, 8 febbraio 2006
Il direttore generale reggente della pesca marittima e dell'acquacoltura
Ambrosio


Allegato


FIDEJUSSIONE


Premesso che:
il regolamento (CE) n. 2792/1999 del consiglio del 17 dicembre 1999 definisce le modalita' e le condizioni delle azioni strutturali del settore della pesca;
il predetto regolamento prevede, tra l'altro, il finanziamento delle «Azioni innovative;
la circolare del reca disposizioni sulle modalita' di presentazione delle domande relative alla misura «Azioni innovative»; con decreto n. ... del e' stato concesso alla un contributo in conto capitale comunitario di Euro. ed un contributo in conto capitale nazionale di Euro. calcolati sulla spesa ammessa a contributo di Euro. ;
il punto 5.5 della circolare ...... recante modalita' di presentazione delle domande relative alla misura «Azioni innovative» sopracitata, prevede la possibilita' di erogare un'anticipazione del contributo, nel limite massimo del 50% del contributo concesso; per ottenere l'erogazione dell'anticipo la ditta beneficiaria del finanziamento deve presentare una garanzia di importo pari all'anticipazione richiesta oltre agli interessi, cosi' come previsto dalla legge 3 maggio 1997, n. 135.
Tutto cio' premesso:
la sottoscritta Banca con sede legale in , iscritta nel registro delle imprese di al n. ..., che nel seguito del presente atto verra' indicata per brevita' , a mezzo dei sottoscritti signori:
nato a il nato a il nella loro rispettiva qualita' di e di , dichiara di costituirsi, come con il presente atto si costituisce, fideiussore nell'interesse del/della cod. fiscale , ditta beneficiaria del contributo per e a favore del Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento delle filiere agricole e agroalimentari - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, appresso indicato per brevita' Ministero, fino alla concorrenza di euro (diconsi euro ), oltre a quanto piu' avanti specificato.
La sottoscritta , rappresentata come sopra:
1) si obbliga irrevocabilmente ed incondizionatamente a rimborsare, con le procedure di cui al successivo punto 3), al Ministero l'importo garantito con il presente atto, qualora la ditta beneficiaria del contributo non abbia provveduto a restituire l'importo stesso entro quindici giorni dalla data di ricezione dell'apposito invito a restituire, comunicato per conoscenza al garante, formulato dal Ministero medesimo a fronte dell'esito sfavorevole dell'istruttoria tecnico-amministrativa o del mancato rispetto degli obblighi e vincoli connessi alla realizzazione del progetto finanziato, o alla mancata presentazione dei documenti amministrativi previsti dalle normative citate in premessa.
L'ammontare del rimborso sara' automaticamente maggiorato degli interessi decorrenti nel periodo compreso tra la data dell'erogazione e quella del rimborso, calcolati in ragione del tasso di riferimento maggiorato di cinque punti percentuali;
2) si impegna ad effettuare il rimborso delle somme anticipate, oltre agli interessi di cui al precedente punto 1), a prima e semplice richiesta scritta e, comunque, non oltre quindici giorni dalla ricezione della richiesta stessa, formulata con l'indicazione dell'inadempienza riscontrata da parte del Ministero, cui, peraltro, non potra' essere opposta alcuna prova contraria o eccezione da parte della banca stessa, anche nell'eventualita' di opposizione proposta dal beneficiario del contributo o da altri soggetti comunque interessati ed anche nel caso in cui il beneficiario nel frattempo sia dichiarato fallito ovvero sottoposto a procedure concorsuali o
posto in liquidazione;
3) accetta di restituire le somme richieste dal Ministero a mezzo versamento sui numeri di conto corrente, aperti presso la Tesoreria centrale dello Stato ed intestati al «Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie - Finanziamenti nazionali e Finanziamenti comunitari»;
4) precisa che la presente garanzia fidejussoria ha durata fino alla data del , e si intendera' tacitamente rinnovata alla sua scadenza fino al momento in cui il Ministero con apposita notifica alla banca dara' comunicazione allo svincolo dalla garanzia prestata. Il mancato pagamento dei premi di proroga da parte del contraente non potra' essere opposto all'ente garantito;
5) rinuncia formalmente ed espressamente a proporre eccezioni ai sensi degli articoli 1945 e seguenti del codice civile, ivi compreso il beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del codice civile, nonche' alle eccezioni di cui all'art. 1957 del codice civile;
6) rinuncia ad opporre eccezioni ai sensi degli articoli 1242 e 1247 del codice civile per quanto riguarda crediti liquidi, certi ed esigibili, che il contraente abbia maturato nei confronti del Ministero;
7) in caso di controversie tra la banca e il Ministero delle politiche agricole e forestali e' competente il Foro giudicante del luogo ove ha sede il Ministero stesso.
, li' .
Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile si approvano specificatamente le condizioni relative alla rinuncia a proporre eccezioni, ivi compresa quella di cui agli articoli 1242, 1247, 1944 e 1957 del codice civile, nonche' quella relativa alla deroga della competenza del Foro giudicante, di cui ai precedenti punti 5), 6) e 7).
, li'