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Regione Toscana
Legge Regionale
n. 34 del 27 febbraio 2005

Modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”).
 

(B.U.R. TOSCANA N. 18 del 4 marzo 2005 )


IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato,


IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga la seguente legge regionale:
 


ARTICOLO 1
Modifiche dell’articolo 13 della l.r. 3/1994


1. Il comma 5 dell’articolo 13 della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”) è sostituito dal seguente:
“5. Ai fini dell’attuazione dei programmi di svolgimento delle attività disciplinate dal presente articolo, i comitati possono proporre l’istituzione e la regolamentazione di zone di rispetto venatorio. Tali zone sono escluse dalla quota di territorio di cui all’articolo 9, comma 4, lettera a) nel caso abbiano durata inferiore a quella del piano faunistico venatorio provinciale e siano di superficie inferiore a 150 ha.”.


2. Il comma 8 dell'articolo 13 della l.r. 3/1994 è sostituito dal seguente:
“8. I cacciatori aventi diritto all'accesso sono tenuti al versamento di una quota di iscrizione all'ambito territoriale di caccia (ATC) decisa dai comitati di gestione entro il tetto massimo stabilito ogni due anni dalla Giunta regionale. I comitati possono prevedere lo svolgimento di attività pratiche di collaborazione al fine di perseguire le finalità programmate. Tali attività interessano tutti i cacciatori iscritti e possono essere considerate condizione necessaria per la riconferma dell'iscrizione all'ATC medesimo ovvero costituire titolo per l'eventuale recupero di parte della quota di iscrizione versata.”.
 
 
ARTICOLO 2
Modifiche dell’articolo 28 della l.r. 3/1994


1. Il comma 3 dell'articolo 28 della l.r. 3/1994 è sostituito dal seguente:
“3. Ogni altro modo di abbattimento è vietato, salvo che non avvenga per caso fortuito o per forza maggiore. Fatto salvo l'esercizio venatorio con l'arco o con il falco, l'esercizio venatorio può essere esercitato in via esclusiva nelle seguenti forme:
a) vagante in zona Alpi;
b) da appostamento fisso;
c) nell’insieme di tutte le forme di caccia consentite compreso l’appostamento fisso e la caccia agli ungulati;
d) agli ungulati.”.


2. il comma 3 bis dell’articolo 28 della l.r. 3/1994 è sostituito dal seguente:
“3 bis. Il regolamento definisce i tempi e modi di esercizio della caccia nelle forme previste in via esclusiva.”.
 
 
ARTICOLO 3
Modifiche dell’articolo 47 della l.r. 3/1994


1. Al comma 9 dell’articolo 47 della l.r. 3/1994 dopo le parole: “in divieto di caccia,” abrogare le parole: “nelle superfici boscate, eccettuate quelle rimboschite fino a tre anni,”.


2. Dopo il comma 9 dell’articolo 47 della l.r. 3/1994 è aggiunto il seguente:
“9 bis. I responsabili di aree sottoposte a divieto di caccia, delle aree protette di cui alla legge regionale 11 aprile 1995, n. 49 (Norme sui parchi, le riserve naturali e le aree naturali protette di interesse locale) ovvero di strutture pubbliche o private che non abbiano posto in essere i programmi di gestione e controllo delle specie selvatiche predisposti o indicati dalla provincia sono tenuti all'indennizzo dei danni, causati dalle specie selvatiche suddette entro la fascia di 200 metri circostanti i loro confini.”.
 
 
ARTICOLO 4
Modifica dell’articolo 49 della l.r. 3/1994


1. E’ confermata l’abrogazione della lettera b) del comma 1 dell’articolo 49 della l.r. 3/1994, operata dalla legge regionale 29 luglio 1999, n. 43 (Disposizioni in materia di tasse sulle concessioni regionali).
 
 
ARTICOLO 5
Modifica dell’articolo 52 della l.r. 3/1994


1. Il comma 8 dell'articolo 52 della l.r. 3/1994 è sostituito dal seguente:
“8. La Regione determina con proprio regolamento le modalità di svolgimento del servizio di guardia giurata volontaria. L’idoneità conseguita ai sensi dei commi 3 e 4 consente il rilascio dell’abilitazione in tutte le province della Toscana.”.

 
ARTICOLO 6
Modifica dell’articolo 58 della l.r. 3/1994


1. L’articolo 58 della l.r. 3/1994 è sostituito dal seguente:
“Art. 58
Violazioni amministrative – Sanzioni pecuniarie

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 57, comma 1, per le violazioni delle disposizioni della presente legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative:
a) sanzione amministrativa da euro 210,00 a euro 1260,00 per chi esercita la caccia in una forma diversa da quella prescelta ai sensi dell'articolo 28;
b) sanzione amministrativa da euro 105,00 a euro 630,00 per chi esercita la caccia senza avere stipulato la polizza di assicurazione; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da euro 210,00 a euro 1260,00;
c) sanzione amministrativa da euro 155,00 a euro 930,00 per chi esercita la caccia senza licenza ovvero senza aver effettuato il versamento delle tasse di concessione governativa o regionale; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da euro 260,00 a euro 1560,00;
d) sanzione amministrativa da euro 155,00 a euro 930,00 per chi esercita senza autorizzazione la caccia all'interno delle aziende faunistico venatorie, nei centri pubblici o privati di riproduzione e negli ambiti e comprensori destinati alla caccia programmata; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da euro 260,00 a euro 1560,00; in caso di ulteriore violazione la sanzione è da euro 365,00 a euro 2190,00. Le sanzioni previste dalla presente lettera sono ridotte di un terzo se il fatto è commesso mediante sconfinamento in un comprensorio o in un ambito territoriale di caccia vicino a quello autorizzato;
e) sanzione amministrativa da euro 105,00 a euro 630,00 per chi esercita la caccia in zone di divieto non diversamente sanzionate; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da euro 260,00 a euro 1560,00;
f) sanzione amministrativa da euro 105,00 a euro 630,00 per chi esercita la caccia in fondo chiuso, ovvero per la protezione delle coltivazioni agricole; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da euro 260,00 a euro 1560,00;
g) sanzione amministrativa da euro 105,00 a euro 630,00 per chi esercita la caccia per quantitativi, modalità, periodi e specie, in difformità da quanto stabilito dalle disposizioni regionali, ovvero in violazione degli orari consentiti, o abbatte, cattura e detiene fringillidi, appartenenti a specie per le quali non è consentita la caccia ai sensi dell'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) in numero non superiore a cinque; se la violazione è nuovamente commessa la sanzione è da euro 210,00 a euro 1260,00;
h) sanzione amministrativa da euro 155,00 a euro 930,00 per chi si avvale di richiami non autorizzati; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da euro 260,00 a euro 1560,00;
i) sanzione amministrativa da euro 80,00 a euro 480,00 per chi non esegue le prescritte annotazioni sul tesserino regionale;
l) sanzione amministrativa da euro 80,00 a euro 480,00 per ciascun capo per chi importa fauna selvatica senza l'autorizzazione; alla violazione consegue la revoca di eventuali autorizzazioni rilasciate per altre introduzioni;
m) sanzione amministrativa da euro 25,00 a euro 150,00 per chi, pur essendone munito, non esibisce, se legittimamente richiesto, la licenza, la polizza di assicurazione o il tesserino regionale; la sanzione è applicata nel minimo se l'interessato esibisce il documento entro cinque giorni;
n) sanzione amministrativa da euro 155,00 a euro 930,00 ai proprietari di fondi che non ottemperano alle disposizioni in materia di tabellazione di cui all’articolo 26 e la sanzione amministrativa di euro 15,00 per ogni tabella apposta abusivamente;
o) sanzione amministrativa da euro 1030,00 a euro 6180,00 per ogni capo abbattuto delle specie: cervo, daino, capriolo e muflone al di fuori dei tempi e dei modi previsti nel regolamento di cui all’articolo 30, comma 11. Qualora l'infrazione sia nuovamente commessa la sanzione è raddoppiata;
p) sanzione amministrativa da euro 25,00 a euro 150,00 per chi immette selvaggina in periodi e con modalità tali da arrecare danni alle colture agricole; nel caso in cui i soggetti immessi appartengano alle specie ungulate la sanzione amministrativa è da euro 260,00 a euro 1560,00 per ciascun capo immesso. Qualora l'infrazione sia nuovamente commessa la sanzione è raddoppiata;
q) sanzione amministrativa da euro 50,00 a euro 300,00 per chi viola le disposizioni della presente legge ovvero dei regolamenti provinciali o del calendario venatorio non espressamente richiamate dal presente articolo.”.

 
Formula Finale:
La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 23 febbraio 2005

La presente legge è stata approvata dal Consiglio Regionale nella seduta del 16.02.2005.