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Decreto 7 settembre 2005

Ministero delle Politiche Agricole e Forestali. Modifica del comma 4 dell'articolo 6 del decreto del 14 luglio 2005 riguardante il fermo biologico della pesca.

(GU n. 214 del 14-9-2005)



 IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
delegato per la pesca e l'acquacoltura

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, e successive modifiche, concernente la disciplina della pesca marittima;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, recante il regolamento di esecuzione alla legge n. 963/1965;
Visto il regolamento (CE) n. 1626/94 del Consiglio del 27 giugno 1994, e successive modifiche, che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca nel Mediterraneo;
Visto il regolamento (CE) n. 2369/02 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, recante modifica al regolamento (CE) n. 2792/99, che definisce modalita' e condizioni delle azioni strutturali comunitarie nel settore della pesca, ed in particolare l'art. 12, paragrafo 6, relativo alla possibilita' da parte degli Stati membri di varare misure di accompagnamento per i membri dell'equipaggio dei pescherecci interessati, finanziate a livello nazionale, per promuovere l'interruzione temporanea dell'attivita' di pesca nel quadro dei piani di protezione delle risorse acquatiche;
Visto il proprio decreto in data 14 luglio 2005, con il quale e' stato approvato il piano per la protezione delle risorse acquatiche per l'anno 2005;
Ritenuta l'opportunita' di ridefinire le misure tecniche di cui all'art. 6 del sopra indicato decreto in maniera da assicurare il piu' equo contemperamento delle esigenze di tutela delle risorse alieutiche e di quelle di natura economico-sociale delle marinerie interessate;
Visto il decreto del 17 giugno 2005 del Ministro delle politiche agricole e forestali con il quale sono state delegate al Sottosegretario di Stato on. Paolo Scarpa Bonazza Buora le funzioni istituzionali concernenti la disciplina generale ed il coordinamento in materia di pesca, acquacoltura e gestione delle risorse ittiche marine;

Decreta:

Art. 1.
Il comma 4 dell'art. 6 del decreto del 14 luglio 2005 e' sostituito dal presente comma:
«Dall'entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 ottobre 2005 e' vietata, nelle acque dei compartimenti marittimi dell'Adriatico, ad eccezione di quelli di Monfalcone e di Trieste, e dello Ionio, la pesca a strascico e/o volante entro una distanza dalla costa inferiore alle 3 miglia ovvero con una profondita' d'acqua inferiore a 60 metri.».

Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 7 settembre 2005
Il Sottosegretario di Stato
Scarpa Bonazza Buora