AmbienteDiritto.it

Legislazione  giurisprudenza


 Copyright © AmbienteDiritto

Decreto 7 aprile 2005

Ministero delle Politiche Agricole e Forestali. Ripartizione della quota nazionale di cattura del tonno rosso tra i sistemi di pesca e criteri di attribuzione e ripartizione delle quote individuali per la campagna di pesca 2005


(GU n. 95 del 26-4-2005)

 

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO DELEGATO PER LA PESCA E L'ACQUACOLTURA
 

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, come modificata dal decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, recante la disciplina della pesca marittima;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, e successive modificazioni, con il quale e' stato approvato il regolamento di esecuzione della legge n. 963/1965;

Vista il decreto legislativo del 26 maggio 2004, n. 154, recante la modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38; Visto il regolamento (CE) n. 27/2005 del consiglio del 22 dicembre 2004 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea legge n. 12 del 14 gennaio 2005, con il quale e' stato esplicitato il totale ammissibile di cattura (TAC) del tonno rosso da parte delle flotte comunitarie attribuendo a quella italiana, per la campagna di pesca 2005, il massimale di 4888 tonnellate;

Visti i regolamenti CE n. 104/2000 del consiglio del 17 dicembre 1999 (Gazzetta Ufficiale della Comunita' europea legge n. 017 del 21 gennaio 2000) e n. 2318/2001 della Commissione del 29 novembre 2001 (Gazzetta Ufficiale della Comunita' europea legge n. 313/9 del 30 novembre 2001) concernente il riconoscimento delle organizzazioni di produttori;

Visto il decreto ministeriale 7 febbraio 2000 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14 aprile 2000, relativo ai criteri per la gestione delle quote di cattura del tonno rosso, che prevede l'assegnazione della quota spettante ai soggetti riconosciuti, ovvero alle associazioni di produttori o ai consorzi costituiti allo scopo, anche al fine di coinvolgere direttamente le associazioni di produttori nella gestione della pesca del tonno rosso;

Visto il decreto ministeriale 27 luglio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 180 del 3 agosto 2000, concernente la determinazione dei criteri per la ripartizione delle quote di pesca del tonno rosso;

Visto il decreto ministeriale 23 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 106 del 9 maggio 2001, recante la ripartizione della quota nazionale 2001 tra sistemi di pesca;

Visti i decreti ministeriali di pari data 23 aprile 2001, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2001, concernenti la determinazione, per il 2001, delle quote individuali di tonno rosso rispettivamente per la pesca con i palangari e la circuizione per tonni;

Visto il decreto ministeriale 6 dicembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 dell'8 gennaio 2002, di riconoscimento giuridico della FEDER OP.IT la quale rappresenta la maggior parte delle catture di tonno rosso con i sistemi a circuizione e a palangaro e che attualmente rileva quale unica associazione di produttori qualificabile «soggetto» attributario di quota ai sensi del decreto ministeriale 7 febbraio 2000;

Visto il decreto ministeriale 5 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3 gennaio 2002, recante la delega di attribuzioni del Ministro delle politiche agricole e forestali, per taluni atti di competenza dell'amministrazione, al Sottosegretario di Stato on.le Paolo Scarpa Bonazza Buora;

Visto il decreto ministeriale 21 aprile 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 3 maggio 2004, recante la ripartizione della quota nazionale di cattura del tonno rosso tra sistemi di pesca e criteri di attribuzione, nonche' ripartizione delle quote individuali per la campagna di pesca 2004, in particolare in riferimento all'art. 2 comma 5;

Ritenuta necessaria la suddivisione del suindicato TAC complessivo di 4888 tonnellate in quote specifiche per i vari sistemi di pesca del tonno rosso;

Ritenuto necessario esplicitare le quote individuali di cattura in relazione a ciascuna unita' facente parte della flotta tonniera italiana aggiornata in funzione delle intervenute azioni di demolizione e sostituzione nonche' delle risultanze dei procedimenti di secondo grado conclusi;

Ritenuto necessario altresi' conferire ai «soggetti» di cui all'art. 1 del decreto ministeriale 7 febbraio 2000 una quota complessiva pari alla somma delle quote individuali dei propri aderenti ai fini del coinvolgimento dei produttori nella gestione della pesca del tonno rosso Considerata l'opportunita' di valorizzare la continuita' dell'esercizio dell'attivita' di pesca del tonno rosso, in quanto strettamente connesso al principio di tradizionalita' alla base del sistema di contingentamento;
Considerata l'opportunita' di incentivare la selettivita' e l'economicita' dell'attivita' di pesca del tonno rosso, che il sistema a circuizione e' per sua caratteristica piu' selettivo del sistema palangaro;
 

Decreta:
 

Art. 1.
1. La ripartizione del TAC complessivo di 4.888,00 tonnellate per la campagna di pesca 2005 e' ripartito tra sistemi di pesca come segue:
Palangaro (LL) ........................ 488,80
Circuizione (PS) ................... 3.763,76
Pesca sportiva (SPOR) .............171,08
Tonnara fisse (TRAP) ................219,96
UNCL ......................................244,40
 

Art. 2.
1. Le autorizzazioni individuali per la campagna di pesca 2005 sono indicate negli allegati A e B del presente decreto in relazione a ciascuna unita' assegnataria, identificata con il numero UE, e sono state calcolate sulla base delle autorizzazioni 2004 secondo quanto previsto in base al decreto ministeriale 24 aprile 2004, recante ripartizione della quota nazionale di cattura del tonno rosso tra sistemi di pesca e autorizzazioni individuali per la campagna di pesca 2004 e dei criteri da esso richiamati all'art. 2.
2. La mancata presentazione delle dichiarazioni di cattura per una campagna di pesca, fatta salva la sussistenza di cause impeditive di forza maggiore, comporta la cancellazione dall'elenco delle
imbarcazioni autorizzate alla pesca del tonno rosso.
3. La percentuale di quote autorizzate derivante dalla cancellazione dall'elenco delle imbarcazioni di cui al punto 3 sara' ripartita fra i Soggetti di cui al decreto ministeriale 7 febbraio 2000 (recante «Criteri per la gestione delle quote di tonno rosso») che operano con il sistema «circuizione» al fine di incentivare l'economicita' e la selettivita' che offre questo sistema.
 

Art. 3.
1. Il totale ammissibile di catture afferente ciascun Soggetto di cui al decreto ministeriale 7 febbraio 2000 recante «Criteri per la gestione delle quote di tonno rosso», ovvero afferente ciascuna organizzazione di produttori riconosciuta ai sensi dei regolamenti CE nelle premesse citati, e' pari alla sommatoria delle quote individuali delle unita' aderenti a ciascun Soggetto od organizzazione di produttori ed assegnatarie di quota ai sensi dell'art. 2.
2. Nell'ambito di ciascun Soggetto di cui al precedente comma, e nell'ambito di ciascuna organizzazione di produttori, a partire dalla campagna di pesca del tonno rosso 2003, le quantita' non utilizzate di quota individuale possono essere compensate, fino al raggiungimento del totale ammissibile di cui al precedente comma 1, da eventuali eccedenze effettuate dagli aderenti al medesimo Soggetto od organizzazione di produttori, non applicandosi le disposizioni richiamate all'art. 2.
3. Le dichiarazioni di cattura effettuate dai Soggetti di cui al presente articolo per conto dei loro associati saranno trasmesse con la frequenza e le modalita' richieste dalle norme nazionali e comunitarie notificando il totale cumulativo.
4. I Soggetti di cui al presente articolo sono tenuti ad informare la direzione generale della pesca e dell'acquacoltura delle quote assegnate e dei criteri seguiti, ai sensi dell'art. 2 comma 1 del decreto ministeriale 7 febbraio 2000.
 

Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.
 

Roma, 7 aprile 2005
 

Il Sottosegretario di Stato: Scarpa Bonazza Buora