AmbienteDiritto.it

Legislazione  giurisprudenza


 Copyright © AmbienteDiritto

Decreto 14 luglio 2005

Ministero delle Politiche Agricole e Forestali. Interventi di protezione delle risorse acquatiche nell'ambito di politiche a sostegno della pesca responsabile, di cui al Piano triennale 2004-2006.

 (GU n. 214 del 14-9-2005)


 

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
delegato per la pesca e l'acquacoltura

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, e successive modifiche, concernente la disciplina della pesca marittima;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, recante il regolamento di esecuzione alla legge n. 963/1965;
Visto il regolamento (CE) n. 1626/94 del Consiglio, del 27 giugno 1994, e successive modifiche, che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca nel Mediterraneo;
Visto il regolamento (CE) n. 2369/02 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, recante modifica al regolamento (CE) n. 2792/99, che definisce modalita' e condizioni delle azioni strutturali comunitarie nel settore della pesca, ed in particolare l'art. 12, paragrafo 6, relativo alla possibilita' da parte degli Stati membri di varare misure di accompagnamento per i membri dell'equipaggio dei pescherecci interessati, finanziate a livello nazionale, per promuovere l'interruzione temporanea dell'attivita' di pesca nel quadro dei piani di protezione delle risorse acquatiche;
Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005) che prevede l'istituzione di una misura di accompagnamento sociale in collegamento con le misure di conservazione delle risorse ittiche, in occasione di interruzioni temporanee dell'attivita' di pesca a strascico e/o volante nel quadro di piani di protezione delle risorse acquatiche, con uno specifico stanziamento per ciascun anno;
Visto il decreto-legge 27 gennaio 2004, n. 16, convertito, con modificazioni, nella legge 27 marzo 2004, n. 77, che all'art. 3, comma 2, istituisce per gli anni 2005 e 2006 una misura di accompagnamento sociale in collegamento con le misure di conservazione delle risorse ittiche con uno stanziamento di 9 milioni di euro per ciascun anno;
Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, che agli articoli 4, 14 e 14-bis stabilisce gli obiettivi d'intervento previsti per il settore della pesca e dell'acquacoltura;
Visto il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 100, che, all'art. 5 comma 2, determina i riferimenti programmatici ed operativi per il settore da adottare per l'anno 2005 mediante l'utilizzo degli stanziamenti finalizzati all'attuazione dell'art. 1, comma 1, della legge 8 agosto 1991, n. 267, come determinati ai sensi della tabella C della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1995, recante la disciplina del rilascio delle licenze di pesca;
Visto il decreto ministeriale 16 giugno 1998, recante le modalita' di attuazione delle interruzioni tecniche della pesca per le navi abilitate allo strascico e/o volante relativamente all'anno 1998, ed in particolare l'art. 9, cosi' come modificato dall'art. 1, comma 2, del decreto ministeriale 9 luglio 1998, relativo all'istituzione di quattro zone di riposo biologico;
Visti i decreti ministeriali 19 giugno 2003, recante piano di protezione delle risorse acquatiche per l'anno 2003 ed in particolare l'art. 7 che istituisce zone di tutela biologica ai sensi dell'art. 98 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1639/1968 le quali, allo stato, risultano essere in numero di 11;
Ravvisata l'opportunita', al fine di garantire un migliore equilibrio fra le risorse biologiche e l'attivita' di pesca attraverso un piano di protezione delle risorse acquatiche, elaborato ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal citato regolamento (CE) n. 2792/99, art. 12, paragrafo 6, nonche' dalla comunicazione della Commissione europea in materia di aiuti di Stato nel settore della pesca e dell'acquacoltura, di predisporre un piano di
protezione delle risorse acquatiche per l'anno 2005;
Acquisito l'avviso favorevole delle organizzazioni professionali della pesca (movimento cooperativo ed associazione di armatori) e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori della pesca nella riunione di concertazione del 14 luglio 2005;
Visto il decreto del 17 giugno 2005 del Ministro delle politiche agricole e forestali, in corso di registrazione, con il quale sono state delegate al Sottosegretario di Stato on. Paolo Scarpa Bonazza Buora le funzioni istituzionali concernenti la disciplina generale ed il coordinamento in materia di pesca, acquacoltura e gestione delle risorse ittiche marine;

Decreta:

Art. 1.
Piano di protezione delle risorse acquatiche
1. Gli interventi regolati dal presente decreto, relativi all'anno 2005:
a) fanno parte del piano triennale 2004-2006 per la protezione delle risorse acquatiche;
b) si inseriscono nell'ambito di politiche a sostegno della pesca responsabile attraverso misure progressive miranti a migliorare la sostenibilita' dell'attivita' di pesca marittima;
c) prevedono la valutazione scientifica delle misure in questione al fine di verificarne l'efficacia.

Art. 2.
Interruzione temporanea della pesca per l'anno 2005
1. Le interruzioni temporanee della pesca di cui al presente decreto riguardano le navi autorizzate ai sistemi di pesca di seguito individuati, ad esclusione delle unita' abilitate alla pesca oceanica che operano oltre gli stretti.
2. Le regioni a statuto speciale Sicilia e Sardegna disciplinano, per le navi iscritte nei relativi compartimenti marittimi, ad esclusione delle unita' abilitate alla pesca oceanica che operano oltre gli stretti, le interruzioni temporanee della pesca in conformita' al presente decreto oppure in base alle rispettive legislazioni regionali e con le eventuali misure sociali di accompagnamento a carico dei rispettivi bilanci.

Art. 3.
Modalita' dell'esecuzione dell'interruzione temporanea obbligatoria delle navi abilitate alla pesca a strascico e volante
1. Per le navi da pesca di cui all'art. 2, comma 1, abilitate ai sistemi di pesca a strascico e/o volante, iscritte nei compartimenti marittimi da Trieste ad Ancona compresi, e' disposta l'interruzione temporanea obbligatoria della pesca per trenta giorni consecutivi dal 1° agosto al 30 agosto 2005.
2. Per le navi da pesca di cui all'art. 2, comma 1, abilitate ai sistemi di pesca a strascico e/o volante, iscritte nei compartimenti marittimi da San Benedetto del Tronto a Manfredonia compresi, e' disposta l'interruzione temporanea obbligatoria della pesca per trenta giorni in due periodi di quindici giorni consecutivi, rispettivamente dal 13 agosto al 27 agosto 2005 e dal 17 settembre al 1° ottobre 2005.
3. Per le navi da pesca di cui all'art. 2, comma 1, abilitate ai sistemi di pesca a strascico e/o volante, iscritte nei compartimenti marittimi da Molfetta a Crotone compresi, e' disposta l'interruzione temporanea obbligatoria della pesca per trenta giorni in due periodi di quindici giorni consecutivi, rispettivamente dal 3 settembre al 18 settembre 2005 e dal 30 settembre al 14 ottobre 2005.
4. Nei compartimenti marittimi da Reggio Calabria ad Imperia compresi, per tutte le navi da pesca di cui all'art. 2, comma 1, abilitate ai sistemi di pesca a strascico e/o volante, e' prevista l'interruzione temporanea obbligatoria della pesca per trenta giorni consecutivi, dal 12 settembre all'11 ottobre 2005. Il periodo di interruzione suddetto si effettua qualora almeno il 60% degli armatori delle imbarcazioni iscritte nel medesimo Compartimento producano entro il 18 agosto 2005 dichiarazione irrevocabile nella quale attestino la decisione di aderire all'interruzione temporanea per il periodo citato; la relativa sospensione e' disposta entro il
25 agosto 2005 con ordinanza del Capo del Compartimento marittimo, affissa all'albo della Capitaneria di porto e comunicata agli armatori interessati.

Art. 4.
Modalita' dell'esecuzione dell'interruzione temporanea obbligatoriadelle navi abilitate all'esercizio della pesca costiera con attrezzi passivi
1. Per tutte le navi abilitate all'esercizio della pesca costiera con attrezzi passivi, iscritte nei compartimenti marittimi da Trieste ad Imperia e' disposta l'interruzione temporanea obbligatoria della pesca di trenta giorni consecutivi dal 1° settembre al 30 settembre 2005. Il periodo di interruzione suddetto si effettua qualora almeno il 70% degli armatori delle imbarcazioni iscritte nel medesimo Compartimento producano entro il 13 agosto 2005 dichiarazione irrevocabile nella quale attestino la decisione di aderire all'interruzione temporanea per il periodo citato; la relativa sospensione e' disposta entro il 20 agosto 2005 con ordinanza del
Capo del Compartimento marittimo, affissa all'albo della Capitaneria di porto e comunicata agli armatori interessati.

Art. 5.
Modalita' di esecuzione
1. Per i periodi di interruzione temporanea di cui agli articoli 3 e 4 sono corrisposte le misure sociali di cui al successivo art. 8. Tali misure non sono erogate nei casi in cui, per lo stesso titolo, l'interessato abbia ricevuto altra misura da parte delle regioni, delle province, dei comuni o di altri enti pubblici, fatta salva la possibilita' di integrazione nella misura massima consentita a carico dei predetti enti pubblici.
2. Durante il periodo di interruzione temporanea della pesca e' fatto divieto di esercitare l'attivita' di pesca, nelle acque del Compartimento in cui si attua la misura, anche alle navi da pesca provenienti da altri compartimenti abilitate ai sistemi di pesca interessati. La violazione del presente divieto e' punita in base alla normativa vigente.
3. Le navi da pesca che operano in aree diverse dai compartimenti di iscrizione possono effettuare l'interruzione temporanea nel periodo previsto in tali aree, previa comunicazione scritta all'ufficio di iscrizione della nave entro cinque giorni precedente l'interruzione ivi prevista.
4. Le navi abilitate all'esercizio con altri sistemi di pesca, oltre allo strascico e/o volante, nonche' quelle autorizzate al pesca-turismo possono optare, con rinuncia alle misure sociali di cui all'art. 8, per la continuazione, durante il periodo di interruzione obbligatorio, della pesca con gli altri sistemi, previo sbarco delle attrezzature per lo strascico e/o volante. A tal fine l'armatore deve dare comunicazione scritta, entro e non oltre il giorno precedente l'inizio dell'interruzione temporanea obbligatoria, al capo del compartimento di iscrizione o all'autorita' marittima del porto di base logistica.

Art. 6.
Misure tecniche
1. Fermo restando quanto previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro in materia di riposo settimanale, in tutti i compartimenti marittimi, e' vietata la pesca con il sistema a strascico e/o volante nei giorni di sabato, domenica e festivi. Con specifico decreto e' autorizzato, in deroga al suddetto principio, lo svolgimento dell'attivita' di pesca in coincidenza con talune festivita'.
2. Non e' consentito nei giorni di sabato e domenica il recupero di eventuali giornate di inattivita' causate da condizioni meteomarine avverse.
3. Il divieto di cui al comma 1 non si applica alle navi da pesca esercitanti il pesca-turismo, previo sbarco degli attrezzi ovvero apposizione dei sigilli da parte della autorita' marittima.
4. Dall'entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 ottobre 2005 e' vietata, nelle acque dei compartimenti marittimi dell'Adriatico, ad eccezione di quelli di Monfalcone e di Trieste, e dello Ionio, la pesca a strascico e/o volante entro una distanza dalla costa inferiore alle 4 miglia ovvero con una profondita' d'acqua inferiore a 60 metri.

Art. 7.
Misure tecniche successive all'interruzione temporanea
1. Il divieto di cui all'art. 6, comma 4, si applica a tutte le unita' abilitate all'esercizio della pesca a strascico e/o volante anche per i dieci giorni feriali successivi al termine dell'interruzione.
2. Nelle otto settimane successive all'interruzione temporanea, e comunque non oltre il 31 dicembre 2005, le unita' che effettuano il fermo obbligatorio, autorizzate allo strascico e/o volante, osservano un ulteriore periodo di interruzione dell'attivita' tale da consentire un numero massimo di giorni operativi di pesca pari a trentadue nell'intero periodo. Detta previsione non si attua per i compartimenti marittimi da Reggio Calabria ad Imperia per i quali trovano applicazione le vigenti disposizioni in materia di fermo tecnico.
3. Nelle otto settimane successive all'interruzione temporanea i comitati di gestione delle zone di tutela biologica, istituite ai sensi dell'art. 98 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1639/1968, possono proporre al Ministero delle politiche agricole e forestali la limitazione dello sforzo di pesca all'interno delle citate zone.

Art. 8.
Misure sociali di accompagnamento alle interruzioni temporanee
1. Per l'interruzione temporanea, prevista all'art. 3, commi 1 e 2, e all'art. 4, commi 1 e 2 del presente decreto, sono corrisposte le misure sociali di accompagnamento, consistenti in:
a) erogazione diretta del minimo monetario garantito, previsto dal Contratto collettivo nazionale di lavoro vigente, a ciascun marittimo che risulti dal ruolino d'equipaggio imbarcato alla data di inizio dell'interruzione tecnica;
b) oneri previdenziali ed assistenziali, dovuti per i marittimi di cui alla precedente lettera a), da versare ai relativi istituti di previdenza ed assistenza.
2. Con successivo decreto sono disciplinate le modalita' di attuazione del presente decreto, nonche' le procedure di liquidazione delle misure sociali di cui all'art. 8.

Il presente decreto e' trasmesso all'organo di controllo per la registrazione, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 14 luglio 2005
Il Sottosegretario di Stato
Scarpa Bonazza Buora

Registrato alla Corte dei conti il 3 agosto 2005 Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 3, foglio n. 380