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Decreto 13 gennaio 2005

 

 Ministero delle Politiche Agricole e Forestali.  Pesca del novellame di sardina e del rossetto, per l'anno 2005.

 

(GU n. 20 del 26-1-2005)

 


 

 IL DIRETTORE GENERALE
per la pesca e l'acquacoltura

 



Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno 2004 in materia di pesca marittima;
Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154 recante la modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38;
Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, e successive modificazioni, concernente la disciplina della pesca marittima;
Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639 e successive modifiche;
Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1995 e successive modifiche concernente il rilascio delle licenze di pesca per la pesca marittima;
Visto il decreto ministeriale 28 agosto 1996, recante la disciplina della pesca del novellame da consumo e, in particolare, l'art. 1, comma 3;
Visto l'art. 3 del regolamento (UE) n. 1626/94 del Consiglio del 27 giugno 1994, modificato dall'art. 1 del regolamento (UE) 2550/2000 del Consiglio del 17 novembre 2000;
Preso atto delle decisioni del Consiglio dei Ministri (UE) adottate nel corso della riunione del 22 dicembre 2004 relativamente alla fissazione di tac e quote - misure tecniche di conservazione per il mediterraneo - compreso l'allegato III, parte E, punto 20, sulle deroghe previste per le pesche speciali;
Tenuto conto dei risultati conseguiti nel corso delle ultime campagne di pesca del novellame da consumo e del rossetto;
Tenuto conto del favorevole e condizionato parere scientifico sul prosieguo dell'attivita' di pesca del bianchetto e del rossetto;
Considerato che non sono emersi elementi tali da giustificare sostanziali variazioni delle date di inizio della campagna 2005;
Considerata l'opportunitą di evitare proroghe per il periodo della campagna di pesca 2005 relativamente al novellame da consumo;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche;

 


Decreta:


Art. 1.

1. Per l'anno 2005 la pesca professionale del novellame di sardina (Sardina pilchardus) e del rossetto (Aphia minuta), e' consentita nei giorni feriali, alle unitą allo scopo autorizzate, per sessanta giorni consecutivi a decorrere dal 31 gennaio sino al 31 marzo 2005, nelle acque antistanti tutti i Compartimenti marittimi ad esclusione dei Compartimenti marittimi di Manfredonia e dello Ionio (Taranto e Crotone) ove il periodo di pesca decorre, rispettivamente, dal 17 gennaio sino al 17 marzo e dal 7 febbraio sino al 7 aprile 2005.

 


Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 13 gennaio 2005
Il direttore generale: Tripodi