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Legislazione  giurisprudenza


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Regione Toscana
Legge Regionale n. 51 del 8 ottobre 2004

 

Prelievo in deroga del fringuello ai sensi dell’articolo 9 della direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979 concernente la conservazione degli uccelli selvatici.

(B.U.R. Toscana n. 39 del 15 ottobre 2004)
 

Il CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;

Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

 

ARTICOLO 1
Finalità
1. La Regione Toscana disciplina la gestione del territorio regionale ai fini faunistici attuando la tutela di tutte le specie  appartenenti alla fauna selvatica, ai sensi della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la  conservazione degli uccelli selvatici, nel rispetto della legge 11  febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna  selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) e della legge  regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 - Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio).
2. La presente legge ha il fine di applicare il prelievo in deroga del fringuello, ai sensi dell’articolo 9 della dir. 79/409/CEE e  successive modificazioni, e della l. 157/1992 così come  modificata dalla legge 3 ottobre 2002, n. 221 (Integrazioni alla l.  11 febbraio 1992, n. 157, in materia di protezione della fauna  selvatica e di prelievo venatorio, in attuazione dell’articolo 9  della direttiva 79/409/CEE).


ARTICOLO 2
Condizioni per il prelievo in deroga

1. Al fine di rispondere alle esigenze culturali, economiche e  ricreative, in presenza delle condizioni di cui agli articoli 2 e 9  della dir. 79/409/CEE, è consentito il prelievo della specie  fringuello, con le modalità di cui all’articolo 3 e nei periodi  indicati all’articolo 4, ritenuto che non vi siano altre soluzioni  soddisfacenti per le regioni indicate all’articolo 9, comma 1,  della dir. 79/409/CEE.


ARTICOLO 3
Modalità del prelievo in deroga del fringuello
1. Per garantire il rispetto delle tradizioni venatorie locali  regionali, è consentito il prelievo della specie fringuello, con i  mezzi di cui all’articolo 31 della l.r. 3/1994, esclusivamente da  appostamento, ai cacciatori autorizzati e residenti in Toscana,  nell’ambito territoriale di caccia (ATC) di residenza venatoria,  per non più di tre giornate settimanali e per un numero  massimo di quindici giornate complessive, nel rispetto delle  quantità indicate.
2. È ammesso il prelievo di cinque esemplari al giorno con un  massimo di venti capi complessivi per l’intera stagione  venatoria.
3. L’autorizzazione al prelievo è rilasciata automaticamente dal  sistema regionale di teleprenotazione venatoria, a partire dal  1° ottobre 2004, fino al raggiungimento del numero massimo di  autorizzazioni rilasciabili, pari a n. 43.740.
4. I capi abbattuti devono essere segnati sul tesserino  regionale, nella apposita pagina.


ARTICOLO 4
Tempi e luoghi del prelievo in deroga
1. Il prelievo in deroga del fringuello è consentito dalla data di entrata in vigore della presente legge fino al 30 novembre 2004.
2. Il prelievo in deroga del fringuello non è consentito sul  territorio sottoposto a divieto di caccia.


ARTICOLO 5
Divieti

1. È vietato l’uso di richiami vivi della specie fringilla coelebs.
2. È vietata la vendita dei fringuelli prelevati.


ARTICOLO 6
Controlli
1. La vigilanza sull’applicazione della presente legge è affidata  agli agenti e alle guardie di cui all’articolo 51 della l.r. 3/1994.
2. Alle violazioni della presente legge si applicano le sanzioni  previste dalla l. 157/1992 e dalla l.r. 3/1994.
3. La Giunta regionale, per verificare la compatibilità delle conseguenze dell’applicazione delle deroghe con le disposizioni della dir. 79/409/CEE, procederà a trasmettere al  Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro per gli affari  regionali, al Ministro dell’ambiente e tutela del territorio, al  Ministro delle politiche agricole e forestali, al Ministro per le  politiche comunitarie, all’Istituto nazionale fauna selvatica  (INFS) ed alle competenti commissioni parlamentari, una relazione sulle misure adottate in ordine al prelievo in deroga  del fringuello.


ARTICOLO 7
Sospensione del prelievo
1. La Giunta regionale, anche su richiesta dell’INFS o dei  soggetti di cui all’articolo 2, comma 3, della l.r. 3/1994, può  sospendere il prelievo quando vi siano accertate riduzioni delle  specie di cui all’articolo 2, o in presenza di comprovate  situazioni di pericolo per la specie oggetto del prelievo  medesimo.


ARTICOLO 8
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla  data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione  Toscana.


Formula Finale:
 

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della  Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla  osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 8 ottobre 2004

La presente legge è stata approvata dal Consiglio Regionale  nella seduta del 05.10.2004.