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Regione Puglia

Legge Regionale n.12 del 29-07-2004

 

"Modifiche alla legge regionale 13 agosto 1998, n. 27 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per la regolamentazione dell'attività venatoria)".


 (B.U.R. Puglia n.  97 del 30 luglio 2004)


IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA
la seguente legge:



ARTICOLO 1
(Modifiche all'articolo 9 della legge regionale 13 agosto 1998, n.  27)
1. All'articolo 9 della legge regionale 13 agosto 1998, n. 27  (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per  la tutela e la programmazione delle risorse  faunistico-ambientali e per la regolamentazione dell'attività  venatoria) sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 7, dopo le parole: "della caccia" sono inserite le  seguenti: "alla fauna stanziale";
b) alla lettera c) del comma 16, dopo le parole: "in ogni ATC"  sono inserite le seguenti: "per il prelievo di fauna stanziale";
c) alla lettera d) del comma 16, dopo la parola: "cacciatore"  sono inserite le seguenti: "di fauna stanziale".

ARTICOLO 2
(Modifica all'articolo 10 della l.r. 27/1998)
1. Il comma 6 dell'articolo 10 della l.r. 27/1998 è sostituito dal  seguente:
"6. Il Piano faunistico venatorio di ogni Provincia deve riportare  l'ambito territoriale di caccia destinato alla caccia programmata  alla fauna stanziale".
 

 

ARTICOLO 3
(Modifica dell'articolo 14 della l.r. 27/1998)
1. L'articolo 14 della l.r. 27/1998 è sostituito dal seguente:
"Art. 14 (Ambiti territoriali di caccia - ATC)
1. La Regione, ai sensi dell'articolo 9, comma 7, sentito il  Comitato tecnico regionale faunistico venatorio e in attuazione  dei Piani faunistici venatori provinciali, istituisce, con il Piano  faunistico venatorio regionale, gli ATC destinati alla caccia  programmata alla fauna stanziale.
2. Ai cacciatori residenti in Puglia è consentito, con il  versamento della quota annuale di partecipazione al proprio  ATC di appartenenza (residenza nella provincia), la caccia alla  migratoria su tutti i territori degli ATC della regione e la caccia  alla stanziale nell'ATC di appartenenza della propria provincia.
3. Ai cacciatori residenti in Puglia è consentita l'attività venatoria  alla stanziale anche in altri ambiti al di fuori della provincia di  competenza previa disponibilità di capienza ai sensi  dell'articolo 9, comma 16, lettera c), autorizzazione del Comitato  di gestione e versamento della quota di partecipazione.
4. Il Comitato di gestione, per eventuali posti resisi disponibili  alla stanziale in quanto non assegnati, può rilasciare permessi  giornalieri previo versamento di una quota di partecipazione  fissata con il Programma venatorio.
5. Per i cacciatori residenti in altre regioni la fauna migratoria  può essere cacciata per un massimo di venti giornate, nella  misura del 4 per cento dei cacciatori ammissibili in ciascun  ATC, previa autorizzazione del Comitato di gestione dell'ATC  prescelto e versamento di una quota di partecipazione prevista  nel Programma venatorio. La Regione, sentita la Provincia  competente per territorio, fissa annualmente con il Programma  venatorio il numero di cacciatori extraregionali ammissibili per  annata venatoria in ogni ATC riportandolo nel Programma  predetto. Eventuali posti non utilizzati possono essere  trasformati in permessi giornalieri.
6. Le modalità di rilascio delle autorizzazioni, ove previste, sono  riportate nel regolamento di attuazione.
7. La Giunta regionale approva il regolamento di attuazione  degli ATC sentito il Comitato tecnico regionale faunistico  venatorio. Nel regolamento devono essere, fra l'altro, previsti:
a) le modalità di costituzione del Comitato di gestione degli  ATC, la durata in carica, nonché le norme relative alla loro  elezione o designazione e ai successivi rinnovi;
b) i compiti per la gestione del territorio destinato alla caccia  programmata;
c) le modalità di accesso per l'esercizio venatorio alla fauna  stanziale;
d) le modalità di accesso per l'esercizio venatorio alla fauna  migratoria per i cacciatori extraregionali;
e) l'osservanza delle norme del calendario venatorio regionale.
8. La durata dei Comitati di gestione degli ATC è quinquennale,  analogamente al Piano faunistico venatorio regionale.
9. Le Province hanno potere di vigilanza, controllo e  coordinamento sull'attività del Comitato di gestione, di cui si  avvalgono per la gestione degli ATC.".
 

ARTICOLO 4
(Modifiche all'articolo 25 della l.r. 27/1998)

1. Il comma 4 dell'articolo 25 della l.r. 27/1998 è sostituito dal  seguente:
"4. Il Comune di residenza preposto alla consegna del  tesserino regionale compila la parte di propria competenza.".
 

ARTICOLO 5
(Modifiche all'articolo 29 della l.r. 27/1998)
1. Al comma 2 dell'articolo 29 della l.r. 27/1998 sono apportate  le seguenti modifiche:
a) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
"a) un componente nominato dalla Regione - esperto in  legislazione venatoria - che assume la Presidenza della  Commissione";
b) la lettera e) è sostituita dalla seguente:
"e) sei esperti in legislazione venatoria, regole comportamentali  del cacciatore, nozioni di zoologia applicata alla caccia,  designati dalle Associazioni venatorie maggiormente  rappresentative sul territorio provinciale";
c) alla lettera f) sono aggiunte, in fine, le parole: "nonché un  supplente";
d) alla lettera g) la parola: "tre" è sostituita dalla seguente: "uno"  e sono aggiunte, in fine, le parole: "più un supplente";
e) alla lettera h) la parola: "tre" è sostituita dalla seguente: "uno"  e sono aggiunte, in fine, le parole: "più un supplente".
 

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti  dell'art. 60 dello statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso  della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione  Puglia.
 

Formula Finale:
La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della  Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare  come legge della Regione Puglia.
Data a Bari, addì 29 luglio 2004