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Legislazione  giurisprudenza


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Regione Molise
Legge Regionale n. 30 del 3-12-2004

 

Ulteriori modifiche ed integrazioni alla legge regionale 10 agosto 1993, n. 19, recante: "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio"

 

(B.U.R. Molise n. 28 del 16 dicembre 2004)
 

 

Il CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;
 


Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga la seguente legge:
 



ARTICOLO 1

1. L’alinea del comma 1 dell’articolo 19 della legge regionale 10 agosto 1993, n. 19, è sostituito con il seguente:
“1. I comitati di gestione degli ambiti territoriali per la gestione programmata della caccia sono soggetti privati senza scopo di lucro d’interesse pubblico, sono costituiti con provvedimento della Giunta provinciale competente per territorio e sono così composti:”


Formula Finale:

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.


E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Molise.

Data a Campobasso, addi 3 dicembre 2004.