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Regione Marche
Legge Regionale n. 26 del 4-12-2004

 

Modifiche alla Legge Regionale 27 luglio 1998, n. 24 concernente: "Disciplina organica dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia agro-alimentare, forestale, di caccia e di pesca nel territorio regionale".

 

(B.U.R. Marche n. 132 del 16 dicembre 2004 )
 

 

 

Il CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;

Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga la seguente legge:


 

ARTICOLO 1
Modifica all’articolo 4

1. Dopo la lettera u) del comma 2 dell’articolo 4 della l.r. 27 luglio 1998, n. 24 (Disciplina organica dell’esercizio delle funzioni amministrative in materia agro-alimentare, forestale, di caccia e di pesca nel territorio regionale) sono aggiunte le seguenti:
“ u bis) i vivai della Regione;
  u ter) la vigilanza sugli organismi di controllo relativi all’agricoltura biologica.”.


ARTICOLO 2
Sostituzione dell’articolo 5

1. L’articolo 5 della l.r. 24/1998 è sostituito dal seguente:


“Art. 5 (Funzioni attribuite ai Comuni)

1. Sono attribuite ai Comuni, nelle materie di cui al presente titolo, oltre alle funzioni previste dall’articolo 2, comma 5, le funzioni amministrative concernenti:

  1. il riconoscimento e la certificazione delle qualifiche professionali in materia di agricoltura, ai sensi della normativa vigente;

  2. l’autorizzazione all’esercizio dell’attività agrituristica, del turismo rurale e delle attività agricole connesse;
    c) l’esercizio dell’attività vivaistica ed il commercio di piante, parti di piante e semi;

  3. la cessione a prezzo ridotto di latte e prodotti caseari agli alunni degli istituti scolastici;

  4. la raccolta delle piante officinali;

  5. la gestione degli interventi per l’educazione alimentare;

  6. le agevolazioni fiscali per la proprietà contadina;

  7. il vincolo di indivisibilità relativo ai fondi rustici acquistati con agevolazioni o finanziamenti pubblici;

  8. la dichiarazione per l’immatricolazione ed il trasferimento di proprietà delle macchine agricole;

  9. l’autorizzazione e la vigilanza relative all’abbattimento di piante di olivo, nonché le competenze relative alla salvaguardia della flora marchigiana;

  10. l’autorizzazione all’esercizio dell’attività zootecnica di rilevanza industriale.

2. I Comuni possono esercitare le funzioni di cui al presente articolo in forma associata; l’esercizio associato di tali funzioni, per i Comuni ricadenti nel territorio montano, spetta alle Comunità montane.”.


ARTICOLO 3
Sostituzione dell’articolo 6

1. L’articolo 6 della l.r. 24/1998 è sostituito dal seguente:
“Art. 6 (Funzioni attribuite alle Comunità montane)

  1. Sono attribuite alle Comunità montane, oltre alle funzioni amministrative previste dall’articolo 2, comma 5, le funzioni amministrative concernenti:

  2. la raccolta, la produzione, la lavorazione e la commercializzazione di funghi e tartufi, ad esclusione del calendario di cui all’articolo 4, comma 2, lettera u);

  3. il taglio dei boschi in aree soggette al vincolo idrogeologico;

  4. l’utilizzazione dei beni agrosilvopastorali della Regione;

  5. gli usi civici, ad esclusione dell’inventario regionale di cui all’articolo 4, comma 2, lettera l).

  6. Le Comunità montane esercitano inoltre le funzioni conferite dai Comuni e dalle Province.”.



ARTICOLO 4
Modifica all’articolo 7

1. Il comma 2 dell’articolo 7 della l.r. 24/1998 è sostituito dal seguente:
“2. In particolare sono esercitate dalle Province, oltre alle funzioni previste dall’articolo 2, comma 5, le funzioni amministrative concernenti:

  1. il coordinamento, su base provinciale, del sistema informativo - statistico agricolo regionale e le rilevazioni statistiche previste dal programma statistico regionale e nazionale;

  2. le attribuzioni conferite alla Regione dalla legislazione nazionale in materia di contratti agrari;

  3. la raccolta, la produzione, la lavorazione e la commercializzazione di funghi e tartufi per il territorio non compreso nelle Comunità montane, ad esclusione del calendario di cui all’articolo 4, comma 2, lettera u);

  4. la formazione e la qualificazione professionale degli operatori agricoli e forestali;

  5. la coltivazione delle piante allogame;

  6. i controlli delle attività di lavorazione delle colture industriali ai sensi delle normative comunitarie e statali vigenti;

  7. l’acquisto, l’uso e la vendita dei fitofarmaci e dei presidi delle derrate alimentari;

  8. gli interventi e gli indennizzi per danni arrecati alle colture e al patrimonio zootecnico da animali selvatici;

  9. la denuncia di inizio di attività e la tenuta degli elenchi degli operatori biologici;

  10. la delimitazione delle aree e la stima dei danni a seguito di calamità naturali e di eventi atmosferici di particolare intensità per il riconoscimento del carattere eccezionale dell’evento;

  11. l’autorizzazione per la messa a coltura di terreni sodi o investiti a prati pascolo, nei casi previsti dalle normative vigenti;

  12. l’autorizzazione per il prelevamento dei carburanti a prezzi agevolati e la tenuta dell’elenco degli utenti dei motori agricoli, nonché l’assistenza agli stessi;

  13. lo svolgimento dei corsi per assaggiatori delle produzioni agroalimentari.”.


ARTICOLO 5
Inserimento dell’articolo 7 bis

1. Dopo l’articolo 7 della l.r. 24/1998 è inserito il seguente:
“Art. 7 bis (Centri autorizzati di assistenza agricola)

  1. Per l’esercizio delle funzioni conferite dalla presente legge i Comuni, le Province e le Comunità montane possono avvalersi dei centri autorizzati di assistenza agricola.”.

 

ARTICOLO 6
Inserimento dell’articolo 9 bis

1. Dopo l’articolo 9 della l.r. 24/1998 è inserito il seguente:


“Art. 9 bis (Finanziamenti dell’Unione europea)

  1. Le Province concorrono alla programmazione delle politiche agricole e rurali, con particolare riferimento all’utilizzo dei finanziamenti comunitari.

  2. La Giunta regionale, acquisito il parere della Conferenza regionale delle autonomie, definisce i criteri e le modalità per la partecipazione degli enti locali alla gestione dei finanziamenti dell’Unione europea, nonché ai comitati di sorveglianza sugli interventi di sostegno allo sviluppo rurale.”.


ARTICOLO 7
Sostituzione dell’articolo 25

1. L’articolo 25 della l.r. 24/1998 è sostituito dal seguente:


“Art. 25 (Norma transitoria)
1. Resta di competenza della Regione:

  1. la definizione dei procedimenti pendenti alla data di decorrenza dell’esercizio delle funzioni amministrative conferite agli enti locali dalla presente legge;

  2. la liquidazione delle spese già impegnate e delle ulteriori annualità delle spese pluriennali a carico di esercizi successivi a quello di decorrenza dell’esercizio delle funzioni qualora l’impegno relativo alla prima annualità abbia fatto carico ad esercizi finanziari anteriori.”.

 

ARTICOLO 8
Termine per il trasferimento dei beni e delle risorse

1. Il trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane, organizzative e strumentali per l’esercizio delle funzioni conferite agli enti locali dalla l.r. 24/1998 è effettuato entro il 31 dicembre 2005.


ARTICOLO 9
Trebbiatura e sgranatura a macchina di cereali e leguminose

1. Sono soppresse la licenza e la denuncia relative alla trebbiatura e sgranatura a macchina dei cereali e delle leguminose di cui al decreto legislativo luogotenenziale 3 luglio 1944, n. 152.


ARTICOLO 10
Norma transitoria

1. La Giunta regionale approva entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge i criteri e le modalità per la concessione dell’autorizzazione di cui alla lettera m) del comma 1 dell’articolo 5 della l.r. 24/1998 così come sostituito dall’articolo 2 della presente legge.


ARTICOLO 11
Abrogazioni

1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:

  1. 1° giugno 1974, n. 13 (Provvedimenti per lo sviluppo della zootecnia);

  2. 16 maggio 1977, n. 16 (Norme di attuazione della legge 8 luglio 1975, n. 306 concernente l’incentivazione dell’associazionismo dei produttori agricoli nel settore zootecnico e norme per la determinazione del prezzo di vendita del latte alla produzione);

  3. 19 dicembre 1981, n. 42 (Norme per la disciplina delle associazioni dei produttori agricoli e relative unioni in attuazione della legge 20 ottobre 1978, n. 674);

  4. 29 dicembre 1984, n. 42 (Finanziamento di un programma regionale di assistenza tecnica, della proprietà diretto coltivatrice e delle passività onerose in attuazione della legge 1° agosto 1981, n. 423);

  5. 8 ottobre 1987, n. 36 (Norme per l’incremento, la tutela e il miglioramento dell’apicoltura);

  6. 5 aprile 1988, n. 9 (Interventi per favorire l’elettrificazione nelle zone agricole);

  7. 28 novembre 1988, n. 44 (Interventi a favore dei consorzi e delle cooperative agricole di garanzia);

  8. 17 luglio 1992, n. 27 (Interventi per la viticoltura marchigiana);

  9. 31 ottobre 1994, n. 43 (Norme in favore della proprietà diretto coltivatrice e rifinanziamento degli interventi in materia di elettrificazione agricola e telefonia rurale).
     

Formula Finale:

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge regione Marche:

 


Data ad Ancona, addì 4 dicembre 2004.