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Legislazione  giurisprudenza


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Regione Lombardia
Legge Regionale n. 23 del 28 settembre 2004

 Modifica della Legge Regionale 2 agosto 2004, n. 18 (Disciplina delle deroghe previste dall'articolo 9 della Direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, relativa alla conservazione degli uccelli selvatici, ed esercizio delle stesse per la stagione venatoria 2004/2005)

(B.U.R.  Lombardia  n. 40 del 29 settembre 2004 S.O. n. 1)

 

Il CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;

Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga la seguente legge regionale:
 
ARTICOLO 1
(Modifica dell’articolo 3 della legge regionale 2 agosto 2004, n.  18)

1. Il comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 2 agosto  2004, n. 18 (Disciplina delle deroghe previste dall'articolo 9  della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979,  relativa alla conservazione degli uccelli selvatici, ed esercizio  delle stesse per la stagione venatoria 2004/2005) è sostituito  dal seguente:
“1. Al fine di prevenire gravi danni alle colture agricole, è  autorizzato, per la stagione venatoria 2004/2005, il prelievo in  deroga di esemplari appartenenti alle specie passero d’Italia  (Passer domesticus italiae), passera mattugia (Passer  montanus) e storno (Sturnus vulgaris), ai sensi dell’articolo 9,  comma 1, lettera a), della dir.79/409/CEE. La Regione, su  parere motivato delle province, può limitare il prelievo venatorio  in deroga sul territorio provinciale o su parte di esso.”

ARTICOLO 2
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a  quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della  Regione.

Formula Finale:
La presente legge regionale e’ pubblicata nel Bollettino  Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla  osservare come legge della Regione lombarda.

Milano, 28 settembre 2004

( Approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. VII/1053 del 28 settembre 2004 )