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Decreto 2 luglio 2004 


Ministero delle Politiche Agricole e Forestali. Interventi, per l'anno 2004, del piano triennale 2004-2006 per la protezione delle risorse acquatiche, nell'ambito di politiche a sostegno della pesca responsabile.


(GU n. 170 del 22-7-2004)

 



IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
delegato per la pesca e l'acquacoltura


    Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, e successive modifiche, concernente la disciplina della pesca marittima;
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n.1639, recante il regolamento di esecuzione alla predetta legge n. 963/1965;
    Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154 recante modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38;
    Visto il regolamento (CE) n. 1626/94 del Consiglio, del 27 giugno 1994, e successive modifiche, che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca nel Mediterraneo;
    Visto il regolamento (CE) n. 2369/02 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, recante modifica al regolamento (CE) n. 2792/99, che definisce modalita' e condizioni delle azioni strutturali comunitarie nel settore della pesca, in particolare l'art. 12, paragrafo 6, relativo alla possibilita' da parte degli Stati membri di varare misure di accompagnamento per i membri dell'equipaggio dei pescherecci interessati, finanziate a livello nazionale, per promuovere l'interruzione temporanea dell'attivita' di pesca nel quadro dei piani di protezione delle risorse acquatiche;
    Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Finanziaria 2002), in particolare l'art. 52, comma 81, che prevede l'istituzione, per gli anni 2002, 2003 e 2004, di una misura di accompagnamento sociale in collegamento con le misure di conservazione delle risorse ittiche, in occasione di interruzioni temporanee dell'attivita' di pesca a strascico e/o volante nel quadro di piani di protezione delle risorse acquatiche, con uno stanziamento di 10 milioni di euro, per ciascun anno;
    Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Finanziaria 2004), in particolare l'art. 4, comma 30, che dispone l'approvazione da parte del Ministro del Piano nazionale della pesca e dell'acquacoltura per l'anno 2004;
    Vista la legge 27 marzo 2004, n. 77, di conversione del decreto-legge 27 gennaio 2004, n. 16, che all'art. 3, comma 1, incrementa di 5 milioni di euro, per l'anno 2004, l'importo di cui all'art. 52, comma 81, della legge finanziaria 2002;
    Vista la medesima legge 27 marzo 2004, n. 77, che all'art. 3, comma 2, istituisce per gli anni 2005 e 2006 una misura di accompagnamento sociale in collegamento con le misure di conservazione delle risorse ittiche con uno stanziamento di 9 milioni di euro per ciascun anno;
    Visto il decreto 7 maggio 2004 recante il Piano nazionale della pesca e dell'acquacoltura per l'anno 2004;
    Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1995, recante la disciplina del rilascio delle licenze di pesca;
    Visto il decreto ministeriale 16 giugno 1998, recante le modalita' di attuazione delle interruzioni tecniche della pesca per le navi abilitate allo strascico e/o volante relativamente all'anno 1998, edin particolare l'art. 9, cosi' come modificato dall'art. 1, comma 2, del decreto ministeriale 9 luglio 1998, relativo all'istituzione di quattro zone di riposo biologico;
    Visti i decreti ministeriali 19 giugno 2003, recante piano di protezione delle risorse acquatiche per l'anno 2003, e 20 giugno 2003, recante le modalita' di attuazione delle interruzioni temporanee dell'attivita' di pesca per le navi abilitate allo strascico e/o volante relativamente all'anno 2003;   
    Ravvisata la necessita', al fine di garantire un migliore equilibrio fra le risorse biologiche e l'attivita' di pesca attraverso un piano di protezione delle risorse acquatiche, elaborato ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal citato regolamento (CE) n. 2792/99, art. 12, paragrafo 6, nonche' dalla comunicazione della Commissione europea in materia di aiuti di Stato nel settore della pesca e dell'acquacoltura, di predisporre un piano di protezione delle risorse acquatiche, con valenza triennale 2004-2006, come comunicato alla Commissione europea con la nota n. 200418674 del 1° giugno 2004;
    Considerato che sulla base dei risultati scientifici conseguiti la misura puo' essere modulata diversamente per gli anni successivi;
    Visto il decreto 5 novembre 2001, prot. n. 36243/1162, del Ministro delle politiche agricole e forestali, con il quale sono state delegate al Sottosegretario di Stato on.le Paolo Scarpa Bonazza Buora le funzioni istituzionali concernenti la disciplina generale ed il coordinamento in materia di pesca, acquacoltura e gestione delle risorse ittiche marine;
 

Decreta:
 

Art. 1.
Piano di protezione delle risorse acquatiche

 1. Gli interventi regolati dal presente decreto sono riferiti all'anno 2004 e fanno parte di un piano triennale 2004-2006 per la protezione delle risorse acquatiche che, nell'ambito di politiche a sostegno della pesca responsabile, prevede una serie di misure progressive miranti a migliorare la sostenibilita' dell'attivita' di pesca marittima.     L'impatto sulle risorse di tali misure sara' oggetto di valutazione scientifica al fine di verificanie l'efficacia.

Art. 2.
Interruzione temporanea della pesca per l'anno 2004

 1. Le interruzioni temporanee della pesca, relativamente all'anno 2004, per le navi autorizzate ai sistemi di pesca di seguito individuati, ad esclusione delle unita' abilitate alla pesca oceanica che operano oltre gli stretti, sono disciplinate dai successivi articoli.
2. Le regioni a statuto speciale Sicilia e Sardegna potranno disciplinare, per le navi iscritte nei propri compartimenti marittimi, ad esclusione delle unita' abilitate alla pesca oceanica che operano oltre gli stretti, le interruzioni temporanee della pesca in conformita' al presente decreto oppure in base alle rispettive legislazioni regionali e con le eventuali misure sociali di accompagnamento a carico dei rispettivi bilanci.

Art. 3.
Interruzione temporanea obbligatoria in Adriatico e Ionio

 1. Per tutte le navi da pesca di cui all'art. 2, comma 1 abilitate ai sistemi di pesca a strascico e/o volante, iscritte nei compartimenti marittimi da Trieste a Crotone compresi, e' disposta un'interruzione temporanea obbligatoria della pesca di trentacinque giorni consecutivi, secondo i seguenti periodi e nelle seguenti aree:
    a) da Trieste a Manfredonia dal 2 agosto al 5 settembre;
    b) da Molfetta a Crotone dal 6 settembre al 10 ottobre.
2. Dal 5 luglio al 1° agosto 2004 e' altresi' stabilita una ulteriore interruzione temporanea facoltativa per tutte le unita' da pesca iscritte nei compartimenti marittimi dell'Adriatico e dello Ionio escluse le turbosoffianti, previa comunicazione scritta dell'armatore all'ufficio di iscrizione della nave e/o consegna dei documenti di bordo entro il giorno precedente all'interruzione.
3. Per i periodi di interruzione temporanea di cui ai precedenti commi 1 e 2 sono corrisposte le misure sociali di cui al successivo art. 7. Tali misure non si applicano ai casi in cui, per lo stesso titolo, l'interessato abbia ricevuto altra misura da parte delle regioni, delle province, dei comuni o di altri enti pubblici, fatta salva la possibilita' di integrazione alla misura massima consentita a carico dei predetti enti pubblici. Tali misure non si applicano per periodi di interruzione facoltativa inferiore ai dieci giorni consecutivi.
4. Durante il periodo di interruzione temporanea della pesca a strascico e/o volante e' fatto divieto di esercitare l'attivita' di pesca, nelle acque compartimentali oggetto dell'interruzione temporanea, alle navi da pesca provenienti da altri compartimenti. La violazione del presente divieto sara' punita in base alla normativa vigente.
5. Le navi da pesca che operano in aree diverse dai compartimenti di iscrizione possono effettuare l'interruzione temporanea nel periodo previsto in tali aree, previa comunicazione scritta all'ufficio di iscrizione della nave entro il giorno precedente l'interruzione ivi prevista.
6. Le navi abilitate all'esercizio con altri sistemi di pesca, oltre allo strascico e/o volante, nonche' quelle autorizzate al pescaturismo possono optare, con rinuncia alle misure sociali di cui all'art. 7, per la continuazione, durante il periodo di interruzione obbligatorio, della pesca con gli altri sistemi, previo sbarco delle attrezzature per lo strascico e/o volante. A tal fine l'armatore deve dare comunicazione scritta, entro e non oltre il giorno precedente l'inizio dell'interruzione temporanea obbligatoria, al capo del compartimento di iscrizione o all'autorita' marittima del porto di base logistica.

Art. 4.
Interruzione temporanea facoltativa in Tirreno

 1. Le imprese armatrici di navi da pesca a strascico e/o volante, iscritte nei compartimenti marittimi da Reggio Calabria ad Imperia compresi, hanno facolta' di aderire all'interruzione temporanea della pesca per un periodo di trentacinque giorni consecutivi, nell'arco temporale dal 5 luglio al 10 ottobre 2004. A tal fine l'armatore deve dare comunicazione scritta, al capo del compartimento di iscrizione, della data di inizio dell'interruzione e del porto di base logistica, almeno cinque giorni prima della data di inizio prescelta.

Art. 5.
Ulteriori misure tecniche

1. Fermo restando quanto previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro in materia di riposo settimanale, in tutti i compartimenti marittimi, e' vietata la pesca con il sistema a strascico e/o volante nei giorni di sabato, domenica e festivi. Con separato decreto sara' disciplinato, in deroga al suddetto principio, lo svolgimento dell'attivita' di pesca in coincidenza con talune festivita'.
2. Non e' consentito nei giorni di sabato e domenica il recupero di eventuali giornate di inattivita' causate da condizioni meteomarine avverse.
3. Il divieto di cui al comma 1 non si applica alle navi da pesca esercitanti il pescaturismo, previo sbarco degli attrezzi ovvero apposizione dei sigilli da parte della autorita' marittima.
4. Nei periodi di interruzione temporanea nelle aree di cui all'art. 3, comma 1, la pesca con i sistemi a strascico e/o volante e' vietata a tutte le navi provenienti dalle altre aree.
5. Nell'arco temporale dal 5 luglio al 10 ottobre 2004 e' interdetta, nelle acque dei compartimenti marittimi dell'Adriatico e dello Ionio, la pesca a strascico e/o volante entro una distanza dalla costa inferiore alle 4 miglia ovvero con una profondita' d'acqua inferiore a 60 metri.
6. In deroga alle disposizioni di cui al precedente comma 5, i capi dei compartimenti marittimi, valutate le realta' locali e sentite le rispettive commissioni consultive locali per la pesca marittima, possono adottare, con propria ordinanza, una diversa disciplina per le unita' abilitate allo strascico e/o volante di stazza lorda inferiore a 10 tsl o 15 GT.
7. Il comma 5 non si applica nelle acque dei compartimenti marittimi di Monfalcone e Trieste in considerazione della particolare posizione geografica ditali compartimenti.

Art. 6.
Misure tecniche successive all'interruzione temporanea

1. Il divieto di cui all'art. 5, comma 4, si applica a tutte leunita' abilitate all'esercizio della pesca a strascico e/o volante anche per i dieci giorni feriali successivi al termine dell'interruzione.
2. Nelle otto settimane successive all'interruzione temporanea, e comunque non oltre il 31 dicembre 2004, le unita' che effettuano il fermo obbligatorio, autorizzate allo strascico e/o volante, osservano un ulteriore periodo di interruzione dell'attivita' tale da consentire un numero massimo di giorni operativi di pesca pari a trenta nell'intero periodo.
3. Nelle otto settimane successive all'interruzione temporanea i comitati di gestione delle zone di tutela biologica, istituite ai sensi dell'art. 98 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1639/1968, possono limitare lo sforzo di pesca all'interno delle citate zone.

Art. 7.
Misure sociali di accompagnamento alle interruzioni temporanee

1. Per l'interruzione temporanea, prevista all'art. 3, commi 1 e 2, e all'art. 4 del presente decreto, sono corrisposte le misure sociali di accompagnamento, consistenti in:
    a) minimo monetario garantito, previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro vigente, a ciascun marittimo che risulti dal ruolino d'equipaggio imbarcato alla data di inizio dell'interruzione tecnica;
    b) oneri previdenziali ed assistenziali, dovuti per i marittimi di cui alla precedente lettera a).

Art. 8.
1. Con successivo provvedimento saranno disciplinate le modalita' di attuazione del presente decreto nonche' le procedure di liquidazione delle misure sociali di cui al precedente art. 7.
Il presente decreto e' trasmesso all'organo di controllo per la registrazione, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.
 

Roma, 2 luglio 2004
 

Il Sottosegretario di Stato
Scarpa Bonazza Buora
 

Registrato alla Corte dei conti il 16 luglio 2004
 

Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 4, foglio n. 133