AmbienteDiritto.it

Legislazione  giurisprudenza


  Copyright © AmbienteDiritto

Decreto 21 aprile 2004

Ministero delle Politiche Agricole e Forestali. Ripartizione della quota nazionale di cattura del tonno rosso tra sistemi di pesca e criteri di attribuzione, nonche' ripartizione delle quote individuali per la campagna di pesca 2004. 

(GU n. 102 del 3-5-2004)


IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, e successive modificazioni, recante la disciplina della pesca marittima;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, e successive modificazioni, con il quale e' stato approvato il regolamento di esecuzione della legge n. 963/1965;
Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, recante il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima;
Visto il regolamento (CE) n. 2287/2003 del Consiglio del 19 dicembre 2003 con il quale e' stato esplicitato il totale ammissibile di cattura (TAC) del tonno rosso da parte delle flotte comunitarie attribuendo a quella italiana, per la campagna di pesca 2004, il massimale di 4920 tonnellate;
Visti i regolamenti CE n. 104/2000 del Consiglio del 17 dicembre 1999 (Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee L 017 del 21 gennaio 2000) e n. 2318/2001 della Commissione del 29 novembre 2001 (Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee L 313/9 del 30 novembre 2001) concernente il riconoscimento delle organizzazioni di produttori;
Visto il decreto ministeriale 27 luglio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 180 del 3 agosto 2000, concernente la determinazione dei criteri per la ripartizione delle quote di pesca del tonno rosso;
Visto il decreto ministeriale 23 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 106 del 9 maggio 2001, recante la ripartizione della quota nazionale 2001 tra sistemi di pesca;
Visti i decreti ministeriali di pari data 23 aprile 2001, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2001, concernenti la determinazione, per il 2001, delle quote individuali di tonno rosso rispettivamente per la pesca con i palangari e la circuizione per tonni;
Visto il decreto ministeriale 24 giugno 2003 recante ripartizione della quota nazionale di cattura del tonno rosso tra sistemi di pesca e quote individuali per la campagna di pesca 2003 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 3 luglio 2003;
Visto il decreto ministeriale 7 febbraio 2000 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14 aprile 2000, relativo ai criteri per la gestione delle quote di cattura del tonno rosso, che prevede l'assegnazione della quota spettante ai soggetti riconosciuti, ovvero alle associazioni di produttori o ai consorzi costituiti allo scopo, anche al fine di coinvolgere direttamente le associazioni di produttori nella gestione della pesca del tonno rosso;
Visto il decreto ministeriale 6 dicembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 dell'8 gennaio 2002, di riconoscimento giuridico della FEDER OP.IT la quale rappresenta la maggior parte delle catture di tonno rosso con i sistemi a circuizione e a palangaro e che attualmente rileva quale unica associazione di produttori qualificabile "soggetto" attributario di quota ai sensi del decreto ministeriale 7 febbraio 2000;
Visto il decreto ministeriale 5 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3 gennaio 2002, recante la delega di attribuzioni del Ministro delle politiche agricole e forestali, per taluni atti di competenza dell'amministrazione, al Sottosegretario di Stato on. Paolo Scarpa Bonazza Buora;
Ritenuta necessaria la suddivisione del suindicato TAC complessivo di 4920 tonnellate in quote specifiche per i vari sistemi di pesca del tonno rosso;
Ritenuto necessario esplicitare le quote individuali di cattura in relazione a ciascuna unita' facente parte della flotta tonniera italiana aggiornata in funzione delle intervenute azioni di demolizione e sostituzione nonche' delle risultanze dei procedimenti di secondo grado conclusi;
Ritenuto necessario altresi' conferire ai "soggetti" di cui all'art. 1 del decreto ministeriale 7 febbraio 2000 una quota complessiva pari alla somma delle quote individuali dei propri aderenti ai fini del coinvolgimento dei produttori nella gestione della pesca del tonno rosso;
Considerata l'opportunita' di valorizzare la continuita' dell'esercizio dell'attivita' di pesca del tonno rosso, in quanto strettamente connesso al principio di tradizionalita' alla base del sistema di contingentamento;
Considerata l'opportunita' incentivare la selettivita' e l'economicita' dell'attivita' di pesca del tonno rosso; 
Sentiti il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare e la Commissione consultiva centrale della pesca marittima che, nella riunione del 15 aprile 2004 hanno reso unanime parere favorevole;

Decreta:

Art. 1.
1. La ripartizione del TAC complessivo di 4920,00 tonnellate per la campagna di pesca 2004 e' ripartito tra sistemi di pesca come segue:
Palangaro (LL) .... 492,00
Circuizione (PS) .... 3788,40
Pesca sportiva (SPOR) .... 172,20
Tonnara fisse (TRAP) .... 221,40
UNCL .... 246,00

Art. 2.
1. Le quote individuali per la campagna di pesca 2004 sono indicate negli allegati A e B del presente decreto in relazione a ciascuna unita' assegnataria, identificata con il numero UE, e sono state calcolate sulla base delle quote 2003 secondo quanto previsto in base al decreto ministeriale 24 giugno 2003 recante ripartizione della quota nazionale di cattura del tonno rosso tra sistemi di pesca e quote individuali per la campagna di pesca 2003 e dei criteri da esso richiamati all'art. 2.
2. Le quote di cui al precedente comma 1 saranno adeguate, per la successiva campagna di pesca 2005, alle percentuali di quota individuale dell'anno precedente sempreche' non ricorrano nuovamente le condizioni di decurtazione di cui alle disposizioni richiamate dal medesimo comma 1.
3. Per le decurtazioni degli anni successivi, si terra' conto della media delle dichiarazioni di cattura effettuate nei tre anni precedenti.
4. La mancata presentazione delle dichiarazioni di cattura per una campagna di pesca, fatta salva la sussistenza di cause impeditive di forza maggiore, comporta la cancellazione dall'elenco delle imbarcazioni autorizzate alla pesca del tonno rosso.
5. La percentuale di quote autorizzate derivante cancellazione dall'elenco delle imbarcazioni di cui al punto 4 sara' ripartita fra i soggetti di cui al decreto ministeriale 7 febbraio 2000 (recante "Criteri per la gestione delle quote di tonno rosso") che operano con il sistema "circuizione" al fine di incentivare l'economicita' e la selettivita' che offre questo sistema.

Art. 3.
1. Il totale ammissibile di catture afferente ciascun soggetto di cui al decreto ministeriale 7 febbraio 2000 recante "Criteri per la gestione delle quote di tonno rosso", ovvero afferente ciascuna organizzazione di produttori riconosciuta ai sensi dei regolamenti CE nelle premesse citati, e' pari alla sommatoria delle quote individuali delle unita' aderenti a ciascun soggetto od organizzazione di produttori ed assegnatarie di quota ai sensi dell'art. 2.
2. Nell'ambito di ciascun soggetto di cui al precedente comma, e nell'ambito di ciascuna organizzazione di produttori, a partire dalla campagna di pesca del tonno rosso 2003, le quantita' non utilizzate di quota individuale possono essere compensate, fino al raggiungimento del totale ammissibile di cui al precedente comma 1, da eventuali eccedenze effettuate dagli aderenti al medesimo soggetto od organizzazione di produttori, non applicandosi le disposizioni richiamate all'art. 2.
3. Le dichiarazioni di cattura effettuate dai soggetti di cui al presente articolo per conto dei loro associati saranno trasmesse con la frequenza e le modalita' richieste dalle norme nazionali e comunitarie notificando il totale cumulativo.
4. I soggetti di cui al presente articolo sono tenuti ad informare la Direzione generale della pesca e dell'acquicoltura delle quote assegnate e dei criteri seguiti.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.
Roma, 21 aprile 2004

Il Sottosegretario di Stato delegato per la pesca e l'acquacoltura
Scarpa Bonazza Buora


Allegato A
FLOTTA TONNIERA - CIRCUIZIONE PER TONNI
(Omissis)

Allegato B
FLOTTA TONNIERA - PALANGARI
(Omissis)