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Decreto Legislativo 26 Maggio 2004, n. 153

Attuazione della legge 7 marzo 2003, n. 38, in materia di pesca marittima. 

(GU n. 145 del 23-6-2004) 


IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 1019/2002 della commissione del 13 giugno 2002 relativo alle norme di commercializzazione dell'olio di oliva, come modificato dal regolamento (CE) n. 1964/02 del 4 novembre 2002 e dal regolamento (CE) n. 1176/2003 della commissione del 1° luglio 2003;
Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee" (legge comunitaria per il 1990) e in particolare l'art. 4, comma 3;
Visto il decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1986, n. 462, e in particolare l'art. 10 istitutivo dell'Ispettorato centrale repressioni frodi per l'esercizio, tra l'altro, delle funzioni inerenti alla prevenzione e repressione delle infrazioni nella preparazione e nel commercio dei prodotti agroalimentari e delle sostanze di uso agrario e forestale;
Vista la legge 19 gennaio 2001, n. 3, di conversione del decreto-legge 21 novembre 2000, n. 335, che ha stabilito di procedere ad una piu' razionale organizzazione della struttura operativa dell'Ispettorato, per un migliore espletamento dell'attivita' istituzionale;
Vista la legge 9 marzo 2001, n. 49, che ha stabilito che l'Ispettorato e' posto alle dirette dipendenze del Ministro delle politiche agricole e forestali con organico proprio ed autonomia organizzativa ed amministrativa e costituisce autonomo centro di responsabilita' di spesa;
Visto il decreto 13 febbraio 2003, n. 44 con il quale il Ministro delle politiche agricole e forestali in attuazione della citata legge n. 3/2001, ha provveduto alla riorganizzazione degli uffici centrali e periferici e dei laboratori dell'Ispettorato, al fine di garantire quel livello di efficienza e tempestivita' d'intervento necessari per rendere piu' incisiva ed efficace l'azione di lotta alle frodi commesse nel comparto agroalimentare;
Visto il decreto ministeriale 29 aprile 2004 concernente le disposizioni applicative di controllo delle norme di commercializzazione dell'olio di oliva di cui al regolamento (CE) n. 1019/2002 della Commissione del 13 giugno 2002, che attribuisce all'Ispettorato centrale repressione frodi la competenza nei controlli di cui al regolamento (CE) n. 1019/2002;
Ritenuta la necessita' di dare esecuzione ai controlli previsti dal decreto ministeriale del 29 aprile 2004;
Decreta:

Art. 1.
Finalita'
1. Il presente decreto stabilisce le modalita' operative previste dal decreto ministeriale 29 aprile 2004 "Disposizioni applicative di controllo delle norme di commercializzazione dell'olio di oliva di cui al regolamento (CE) n. 1019/2002 della Commissione del 13 giugno 2002", per l'esecuzione dei controlli richiesti dal "regolamento".

Art. 2.
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) "regolamento", il Regolamento (CE) n. 1019/2002 della Commissione del 13 giugno 2002;
b) "decreto" il decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali 29 aprile 2004;
c) "frantoio" l'impresa che esercita l'attivita' di molitura delle olive;
d) "impresa" l'impresa di condizionamento riconosciuta a cui e' stato rilasciato il codice identificativo alfanumerico previsto dall'art. 9, comma 2, del regolamento, ai fini della designazione dell'origine degli oli di oliva vergini di cui all'art. 4 del regolamento stesso;
e) "stabilimento" l'impresa che esercita l'attivita' di confezionamento in genere;
f) "esercizio commerciale" impresa che esercita in qualsiasi forma il commercio al dettaglio di prodotti agroalimentari compreso l'olio commestibile;
g) "ispettorato" gli uffici periferici dell'Ispettorato centrale repressione frodi competenti per territorio.

Art. 3.
Imballaggi
1. I controlli sugli imballaggi degli oli di oliva commestibili, cosi' come disciplinati dall'art. 2 del regolamento riguardano la verifica dei seguenti requisiti:
a) il rispetto della capacita' massima degli imballaggi;
b) la conformita' al sistema di chiusura che perde la sua integrita' dopo la prima utilizzazione;
c) la conformita' dell'etichetta alla normativa vigente.
2. I controlli di cui al comma 1 sono effettuati a sondaggio presso gli stabilimenti, gli esercizi commerciali e i frantoi che effettuano vendite ai destinatari indicati all'art. 2 del regolamento.

Art. 4.
Informazioni sulla categoria di olio
1. I controlli sulle informazioni della categoria di olio, di cui all'art. 3 del regolamento, riguardano la verifica della correttezza e chiarezza delle indicazioni riportate sulle etichette degli imballaggi degli oli di oliva commestibili, destinati alla commercializzazione per il consumo finale.
2. I controlli di cui al comma 1, sono effettuati a sondaggio presso gli esercizi commerciali, gli stabilimenti e i frantoi, che effettuano vendite ai destinatari indicati all'art. 2 del
regolamento.

Art. 5.
Designazione dell'origine
1. I controlli sulla designazione dell'origine di cui all'art. 4 del regolamento, che indica uno Stato membro o la Comunita', riguardano la verifica della corrispondenza della zona geografica nella quale le olive sono raccolte e quella in cui e' situato il frantoio per l'estrazione dell'olio.
2. Ai fini dei controlli le imprese detengono, per ogni stabilimento e deposito, uno specifico registro di carico e scarico, nel quale sono annotati i movimenti per ogni tipo di olio introdotto ed uscito, di cui si intende dichiarare l'origine.
3. Il registro di cui al comma 2 e' costituito da: 
a) non oltre 50 fogli fissi o da schede contabili mobili da compilarsi a mano, o
b) non oltre 200 fogli, da compilarsi con sistemi informatici e da stamparsi mensilmente entro il terzo giorno lavorativo del mese successivo.
4. I fogli del registro sono preventivamente numerati e soggetti, prima dell'uso, alla vidimazione dell'Ispettorato.
5. Le annotazioni sui registri di cui al comma 2 si effettuano entro il terzo giorno lavorativo successivo a quello in cui si sono verificati i movimenti, a condizione che le operazioni soggette a registrazione possano essere controllate in qualsiasi momento, sulla base di altri documenti giustificativi.
6. Le imprese entro il 10 aprile e il 10 ottobre, di ciascun anno, inviano all'Ispettorato un riepilogo delle registrazioni riferite al semestre precedente, dei quantitativi di olio acquistati, confezionati, venduti e giacenti alla fine del semestre stesso.
7. I controlli di cui al comma 1 sono svolti una volta l'anno presso le imprese e a sondaggio, presso gli esercizi commerciali, i fornitori e i frantoi.

Art. 6.
Altre indicazioni facoltative
1. Gli stabilimenti e i frantoi che riportano in etichetta e nei documenti commerciali di accompagnamento del prodotto, venduto sia allo stato sfuso che confezionato, una o piu' delle indicazioni facoltative, di cui all'art. 5 lettere a), b), c) e d) del regolamento, comunicano annualmento all'Ispettorato l'inizio dell'attivita'.
2. La comunicazione di cui al comma 1 contiene: la denominazione e la ragione sociale, la partita I.V.A., la sede dello stabilimento e dei depositi.
3. Per i frantoi e gli stabilimenti, dotati di un impianto di lavorazione delle olive, che utilizzano le indicazioni: "prima spremitura a freddo" e/o "estratto a freddo", di cui all'art. 5 lettere a) e b) del regolamento, la comunicazione riporta inoltre il tipo di impianto ed il relativo sistema di rilevamento e registrazione della temperatura adottato.
4. La comunicazione di cui al comma 1 per coloro che riportano in etichetta l'indicazione delle caratteristiche organolettiche e dell'acidita' comprende anche l'indicazione del laboratorio presso il quale sono effettuate le analisi sulla base dei metodi previsti dal regolamento n. 2568/91 e successive modifiche.
5. I frantoi e gli stabilimenti con annesso impianto di estrazione, forniscono nel costo delle verifiche effettuate dall'Ispettorato la documentazione atta a dimostrare la conformita' alle indicazioni di cui all'art. 5 lettere a) e b) del regolamento.
6. Gli stabilimenti forniscono nel corso delle verifiche effettuate dall'Ispettorato i seguenti elementi giustificativi:
a) per le indicazioni di cui all'art. 5, lettere c) e d) del regolamento:
certificati di analisi;
b) per le indicazioni di cui all'art. 5, lettere a) e b) del regolamento:
dichiarazione rilasciata dal frantoio, attestante che l'olio e' stato ottenuto da un impianto di cui alla comunicazione effettuata ai sensi del comma 3 del presente articolo.
7. Gli adempimenti previsti per le ditte di cui al comma 1 che utilizzano in etichetta le caratteristiche organolettiche di cui all'art. 5 lettera c) del regolamento, decorrono dal 1° novembre 2004.

Art. 7.
Identificazione delle partite
1. La categoria dell'olio di oliva e le indicazioni di cui agli articoli 4 e 5 del regolamento, unitamente alla quantita', figurano in materia chiara e leggibile sui recipienti di magazzino utilizzati per lo stoccaggio del prodotto. Ciascun recipiente e' munito di un dispositivo di taratura per la valutazione della quantita' dell'olio contenuto.
2. I documenti utilizzati per la movimentazione degli oli, oltre alla categoria e quantita' dell'olio, data di emissione, normativo e indirizzo dello speditore e del destinatario, riportano le indicazioni di cui agli articoli 4 e 5, del regolamento.

Art. 8.
Piano dei controlli
1. L'Ispettorato centrale repressione frodi predispone il piano annuale dei controlli da effettuare in esecuzione del presente decreto ed esso fa parte della programmazione annuale dell'attivita' dell'Ispettorato centrale repressione frodi. Tale piano assicura un numero di controlli rappresentativo dei diversi soggetti indicati nel presente decreto, con priorita' per i controlli effettuati nella fase della commercializzazione degli oli di oliva commestibili.
2. Per la realizzazione del piano di controlli di cui al comma 1, l'Ispettorato centrale repressione frodi si avvale dell'Agecontrol, ai sensi del punto 1 dell'articolo unico del decreto.

Art. 9.
Abrogazioni
1. Il decreto del 3 aprile 2001 recante modalita' di attuazione dei controlli previsti dal regolamento (CE) n. 2815/98 relativo alle norme commerciali dell'olio di oliva e' abrogato.

Art. 10.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto e' inviato all'organo di controllo per la registrazione, entrera' in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' applicabile a partire dal sessantesimo giorno dalla pubblicazione stessa.

Roma, 4 giugno 2004
Il Ministro: Alemanno

Registrato alla Corte dei conti il 14 giugno 2004 Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 4, foglio n. 55