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Decreto 30 settembre 2004

Assessorato dell'Agricoltura e delle Foreste. Criteri e modalità di accesso dei cacciatori provenienti da altre regioni per l'esercizio dell'attività venatoria in Sicilia.

(GURS n. 44 del 22.10.2004)

 


IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE INTERVENTI STRUTTURALI

 

    Visto lo Statuto della Regione;
    Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n.10;
    Visto il contratto di conferimento dell'incarico di dirigente generale del dipartimento interventi strutturali in agricoltura del 21 febbraio 2001, approvato con decreto n. 189 del 21 febbraio 2001;
    Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni, avente per oggetto: "Norme per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione dell'esercizio venatorio. Disposizioni per il settore agricolo e forestale";
    Visto l'art. 8, comma 2, lett. "t" della citata legge regionale 1 settembre 1997, n. 33;
    Visto l'art. 18, comma 1, secondo periodo, della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, con il quale viene determinato che l'annata venatoria decorre dal 15 giugno di ogni anno e termina il 14 giugno dell'anno successivo;
    Visto, in particolare, l'art. 22, comma 5, lett. "d", della predetta legge, che testualmente recita: "il cacciatore di altra regione viene ammesso dall'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste in uno degli ambiti territoriali di caccia secondo l'ordine cronologico di presentazione delle istanze. Nel caso di ammissione deve pagare la tassa di concessione regionale";
    Visto il successivo comma 6 dello stesso articolo che testualmente prescrive: "Per i cacciatori provenienti da altra regione si applica il principio della reciprocità, in base al quale non è consentito l'accesso in un ambito territoriale di caccia della Sicilia, qualora nella regione di residenza non sia consentito l'accesso in ambiti territoriali di caccia a cacciatori provenienti dalla Regione siciliana";
    Visto, inoltre, il citato art. 22, comma 5, lett. "b", secondo periodo, come modificato dall'art. 11 della legge regionale 8 maggio 2001, n. 7, che testualmente recita: "Entro il 30 aprile l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste rende noto, per le successive determinazioni delle ripartizioni faunistico-venatorie, il numero massimo di cacciatori ammissibile in ciascun ambito territoriale di caccia oltre ai residenti, prevedendo una riserva del 10% a favore dei cacciatori provenienti da altre regioni nel rispetto del principio di reciprocità";
    Visto il decreto n. 1649 del 28 settembre 2001, con il quale sono stati individuati le aree, i servizi e le unità operative di base del dipartimento regionale interventi strutturali nonché le competenze ad esse assegnate;
    Ravvisata la necessità di individuare l'organo dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste competente ad ammettere, entro il limite della riserva del 10 per cento del numero massimo dei cacciatori ammissibili in ciascun ambito territoriale, i cacciatori provenienti da altra regione ove le disposizioni di legge e/o amministrative attuino il principio di reciprocità, che facciano richiesta di ammissione all'esercizio venatorio in uno degli ambiti territoriali di caccia della Regione siciliana;
    Ravvisata, altresì, la necessità di aggiornare e armonizzare le direttive emanate con il decreto n. 622 del 18 marzo 1998, con il successivo decreto n. 2611 del 3 agosto 1998 di modifica, con le istruzioni impartite con la nota n. 8140 del 15 dicembre 1999 e con le circolari nn. 296 e 297 del 18 maggio 2001 intervenute a seguito dell'entrata in vigore della citata legge regionale 8 maggio 2001, n. 7;
    Ravvisata la necessità di migliorare e semplificare il procedimento amministrativo di formazione delle graduatorie e di individuare i criteri e le modalità di ammissione dei cacciatori provenienti da altre regioni;
    Ritenuto di potere procedere, al fine di coprire gli eventuali posti lasciati liberi da quei cacciatori che pur essendo stati ammessi decidono successivamente di non esercitare l'attività venatoria in Sicilia, allo scorrimento delle graduatorie nel caso in cui tali cacciatori non facciano pervenire, entro il termine perentorio del 30 giugno, alla ripartizione faunistico-venatoria competente per territorio, l'attestazione di versamento della tassa di concessione regionale, prevista dall'art. 30 della legge regionale n. 33/97;
    Considerato che per la valutazione delle richieste di ammissione all'esercizio venatorio in Sicilia, costituisce elemento essenziale ed indispensabile l'espressione di volontà relativa alla specificazione dell'unico ambito territoriale di caccia cui l'istante intende essere ammesso;
    Ritenuto opportuno razionalizzare le varie fasi del procedimento amministrativo di formazione delle graduatorie adottando anche specifici modelli dell'istanza di ammissione, dell'autorizzazione ad esercitare la caccia nell'ambito prescelto, della conferma a fruire dell'autorizzazione e della notifica dell'avvenuta ammissione a seguito dello scorrimento della graduatoria;
    Ritenuto necessario acquisire, contestualmente all'istanza, una dichiarazione resa dal cacciatore ai sensi della vigente normativa sull'autocertificazione nella quale si attesti:
- che non ha presentato più di una istanza di ammissione agli ambiti territoriali di caccia della Regione siciliana;
- che non esistono a proprio carico procedimenti per i quali è prevista l'applicazione di sanzioni comportanti la sospensione, il ritiro temporaneo o la revoca della licenza di porto di fucile per uso caccia, la sospensione o il ritiro del tesserino venatorio;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 della legge n. 675/96, che i dati personali forniti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale l'istanza è presentata;
Ai sensi delle vigenti disposizioni;
 

Decreta:
Art. 1
In conformità alle premesse, l'accesso dei cacciatori non residenti in Sicilia, provenienti da altre regioni che attuino il principio di reciprocità, per l'esercizio dell'attività venatoria è regolamentato dalle disposizioni contenute nell'allegato "A", che fa parte integrante del presente decreto.
 

Art. 2
Le graduatorie di ammissione, una per ciascun ambito territoriale di caccia, sono formate dal competente servizio XI faunistico-venatorio - U.O.B. 56, del dipartimento interventi strutturali dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste.
 

Art. 3
Sono adottati i seguenti modelli, che fanno parte integrante del presente decreto:
- modello "B": domanda che dovrà essere utilizzata dai cacciatori non residenti in Sicilia per richiedere l'ammissione agli ambiti territoriali di caccia della regione;
- modello "C": autorizzazione ad esercitare la caccia nell'ambito prescelto;
- modello "D": conferma a fruire dell'autorizzazione ad esercitare la caccia nell'ambito prescelto;
- modello "E": notifica dell'avvenuta ammissione a seguito dello scorrimento della graduatoria.
 

Art. 4
Le disposizioni di cui al presente decreto, che sostituiscono ogni altra precedente disposizione difforme in materia, si applicano a decorrere dalla stagione venatoria 2006/2007 cioè alle istanze prodotte dal 1° gennaio 2005.
 

Art. 5
Il presente decreto sarà trasmesso per gli adempimenti di competenza alle ripartizioni faunistico-venatorie e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

 

Palermo, 30 settembre 2004.
CROSTA

 

Allegato A
CRITERI E MODALITÀ DI ACCESSO DEI CACCIATORI PROVENIENTI DA ALTRE REGIONI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ VENATORIA IN SICILIA

1. Principio di reciprocità
    Ai cacciatori provenienti da altre regioni si applica il principio della reciprocità, in base al quale non è consentito l'accesso in un ambito territoriale di caccia della Sicilia, qualora nella regione di residenza non sia consentito l'accesso in ambiti territoriali di caccia a cacciatori provenienti dalla Regione siciliana.
 

2. Istanze di ammissione
    L'accesso agli ambiti territoriali di caccia per l'esercizio dell'attività venatoria è consentito a tutti i cacciatori non residenti nella Regione siciliana provenienti dalle regioni che attuino il principio di reciprocità e che siano in possesso di regolare licenza di porto di fucile per uso di caccia e del tesserino regionale rilasciato dalla regione o provincia di appartenenza.
    Le istanze per l'ammissione, in regola con le vigenti disposizioni in materia di bollo, dovranno essere redatte sull'apposito modello in distribuzione presso l'ufficio faunistico-venatorio, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e sul sito internet dell'Assessorato (www.regione.sicilia.it\ agricolturaeforeste\ assessorato\ faunistico_venatorio.htm).
    Le istanze dovranno pervenire presso l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste - dipartimento interventi strutturali - servizio XI faunistico-venatorio - U.O.B. 56, viale Regione Siciliana, n. 2675 - 90145 Palermo, nell'arco di tempo compreso tra il primo gennaio e il 31 dicembre di ogni anno per avere diritto all'inserimento nelle graduatorie, distinte per A.T.C., relative alla stagione venatoria successiva.
    A titolo di esempio si evidenzia che le istanze pervenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2004, ritenute valide, consentono l'inserimento nelle graduatorie per l'ammissione ad esercitare la caccia nella stagione venatoria 2005/06 e che le istanze pervenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2005, ritenute valide, consentono l'inserimento nelle graduatorie per l'ammissione ad esercitare la caccia nella stagione venatoria 2006/07 e così per le annate successive.
    Le istanze possono essere consegnate a mano, facendo apporre il timbro datario (o il protocollo informatico) di arrivo dall'ufficio accettazione dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, ovvero spedite a mezzo del servizio postale, utilizzando la forma della raccomandata (nella considerazione che trattasi di documento la cui data di spedizione rappresenta criterio di priorità per l'ammissione).
    Al fine di consentire una corretta e trasparente applicazione del criterio cronologico di priorità, ogni raccomandata dovrà contenere una sola istanza.
    Qualora vengano trasmesse più istanze in unica busta, sarà presa in considerazione solamente quella del nominativo indicato nella busta quale "mittente". Saranno escluse dalle graduatorie le altre istanze. Non sarà presa in considerazione nessuna istanza nel caso in cui nella busta non sia riportato il nominativo del mittente.
    Le domande consegnate o fatte pervenire incomplete o illeggibili, tali da non permettere la conoscenza dei dati indispensabili per l'identificazione del cacciatore, o non firmate in originale, non saranno prese in considerazione.
 

3. Modalità di ammissione
    L'ammissione è consentita fino al raggiungimento del numero massimo di cacciatori ammissibili in ciascun ambito territoriale di caccia, come previsto dall'art. 22, comma 5, lett. "b", secondo periodo, della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, come integrato e modificato dall'art. 8 della legge regionale 31 agosto 1998, n. 15 e dall'art. 11 della legge regionale 8 maggio 2001, n. 7.
    Il numero massimo di cacciatori ammissibili in ciascun ambito territoriale di caccia è determinato annualmente con apposito decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
    Con il suddetto decreto verranno annualmente indicati gli ambiti territoriali di caccia nei quali è consentito l'accesso e, in base alla densità venatoria, il numero massimo di cacciatori ammissibili.
    L'ammissione negli ambiti richiesti avverrà secondo l'ordine cronologico di presentazione delle istanze.
    Ai fini dell'inserimento in ordine cronologico dell'istanza va considerata:
        - nel caso di consegna a mano, la data di effettiva consegna presso l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, che dovrà risultare dall'apposito timbro datario o dal protocollo informatico dell'ufficio accettazione;
        - nel caso di spedizione a mezzo del servizio postale, la data di spedizione.
    Le istanze devono riportare l'annata venatoria a cui si riferiscono e l'indicazione dell'unico ambito territoriale di caccia prescelto, condizioni indispensabili per l'inserimento in graduatoria.
    Nel caso in cui il cacciatore non indica nell'istanza, o indica erroneamente, l'A.T.C. prescelto e/o l'annata venatoria, è ammessa l'integrazione e/o la rettifica, oltre che nelle forme sopra indicate, anche a mezzo fax, da trasmettere al seguente numero 0917076016 dell'ufficio fax. Tali istanze saranno cronologicamente inserite in graduatoria con decorrenza dalla data di integrazione e/o di rettifica.
    I cacciatori che propongono una o più istanze per l'ammissione a più di un ambito territoriale di caccia, sono esclusi da ogni graduatoria.
    Le istanze pervenute erroneamente presso altro ufficio regionale saranno prese in considerazione dalla data della raccomandata se sono state spedite tramite il servizio postale, o dalla data rilevata dal timbro datario (o dal protocollo informatico) di arrivo presso l'ufficio accettazione dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste se consegnate a mano.
 

4. Diritto di priorità all'ammissione
    A parità di data di presentazione o di spedizione dell'istanza saranno applicati i seguenti criteri di ammissione e nell'ordine di priorità che segue:
1) nascita in Sicilia;

2) anzianità.
    In caso di ulteriore parità si procederà a sorteggio.
 

5. Graduatorie
    Le graduatorie dei cacciatori, una per ciascun ambito territoriale di caccia, formate dal competente servizio XI (U.O.B. 56) del dipartimento interventi strutturali dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, ed approvate dal dirigente del servizio XI entro il termine del 10 maggio di ciascun anno, saranno trasmesse alle ripartizioni faunistico-venatorie per la notifica agli interessati nonché alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione.
 

6. Cacciatori ammessi - procedura per l'ottenimento dell'autorizzazione
    Le ripartizioni faunistico-venatorie, per gli ambiti territoriali di caccia di rispettiva competenza, trasmetteranno, entro il 31 maggio, ai cacciatori ammessi, presso l'indirizzo comunicato nell'istanza:
    - l'autorizzazione ad esercitare l'attività venatoria nell'ambito territoriale di caccia prescelto (modello "C");
    - lo schema di lettera di conferma a fruire dell'autorizzazione (modello "D").
    I cacciatori che riceveranno l'autorizzazione dovranno effettuare, pena la decadenza dell'ammissione, i seguenti adempimenti:
a) versamento della tassa di concessione regionale (art. 30, legge regionale n. 33/97), pari a E 64,56, da effettuare sul c/c postale n. 10575900, intestato al "Banco di Sicilia - Cassiere della Regione siciliana";
b) far pervenire a mano o a mezzo posta, presso la ripartizione faunistico-venatoria, competente per territorio, entro e non oltre il giorno 30 giugno, la lettera di conferma (modello "D"), allegando ad essa l'attestazione originale del predetto versamento di E 64,56.
    Non saranno presi in considerazione stampati diversi da quello sopra specificato o ricevute di versamento inviate a mezzo fax.
    Espletati gli adempimenti sopra indicati, il cacciatore sarà considerato automaticamente ammesso ad esercitare l'attività venatoria nell'ambito territoriale di caccia prescelto e potrà utilizzare la lettera ricevuta (modello "C") quale autorizzazione.
    L'autorizzazione dovrà essere esibita dal cacciatore congiuntamente alla licenza di porto d'armi per uso caccia e all'attestazione di versamento in caso di controllo da parte del personale addetto alla vigilanza.
    Il mancato versamento della tassa di concessione regionale e la mancata presentazione alla ripartizione faunistico-venatoria, competente per territorio, della documentazione di cui alla precedente lett. b) entro il termine specificato, comporterà la decadenza dell'ammissione all'ambito e la non validità dell'autorizzazione ricevuta.
    La documentazione presentata o pervenuta a mezzo posta, presso la competente ripartizione faunistico-venatoria, successivamente al termine perentorio del 30 giugno, non sarà presa in considerazione. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso in cui la documentazione non dovesse giungere a destinazione in tempo utile.
 

7. Cacciatori non ammessi - Procedura per l'ottenimento dell'autorizzazione a seguito di eventuale scorrimento delle graduatorie.
    Trascorso il termine del 30 giugno, le ripartizioni faunistico-venatorie, per ciascuna graduatoria di competenza, comunicheranno all'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, servizio faunistico-venatorio, i nominativi dei cacciatori ammessi nella prima fase che non hanno prodotto le attestazioni dei versamenti entro il termine stabilito.
    Le graduatorie, di conseguenza, scorreranno di un numero di posti pari al numero dei cacciatori che hanno rinunciato ad esercitare la caccia in Sicilia o che non hanno ottemperato agli adempimenti di cui al precedente punto 6, lett. a) e b).
    L'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, servizio faunistico-venatorio, provvederà con successiva pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana a rendere noto i nominativi dei cacciatori che sono stati ammessi per effetto dello scorrimento (seconda fase di ammissione).
    Le ripartizioni faunistico-venatorie trasmetteranno, entro il 15 luglio, a questi ultimi, la notifica di avvenuta ammissione (modello E).
    I cacciatori ammessi per effetto dello scorrimento dovranno recarsi personalmente, ovvero tramite persona delegata, presso la sede della ripartizione faunistico-venatoria della provincia ove ricade l'ambito prescelto, muniti della notifica dell'avvenuta ammissione (modello E), per fare apporre, sul tesserino venatorio rilasciato dalla regione o provincia di appartenenza, il timbro che dà diritto di accesso all'ambito richiesto.
    L'acquisizione di tale diritto sarà subordinata all'esibizione in originale dei seguenti documenti:
a) licenza di porto di fucile per uso in corso di validità;
b) polizza assicurativa con i massimali previsti dall'art.17, commi 7 e 8, della legge regionale n. 33/97;
c) attestazione e ricevuta del versamento della tassa di concessione regionale (art. 30, legge regionale n. 33/97), pari a E 64,56, effettuata sul c/c postale n. 10575900, intestato al "Banco di Sicilia - Cassiere della Regione siciliana" (la sezione del suddetto bollettino di c/c postale recante la dicitura "Attestazione di versamento" dovrà essere trattenuta dalla ripartizione);
d) certificato di vaccinazione contro la rabbia per eventuali cani a seguito, di data anteriore a venti giorni decorrenti dal primo giorno di caccia nel territorio della regione.
    La ripartizione, controllata la suddetta documentazione, provvederà a segnare sul tesserino la sigla dell'ambito di ammissione, ad apporre il timbro dell'ufficio e la firma dell'addetto alla verifica.
 

Modello B

All'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste
Dipartimento interventi strutturali servizio XI "faunistico-venatorio" - U.O.B. 56 "attività venatoria"
Viale Regione Siciliana, n. 2675
90145 PALERMO
 

OGGETTO: Richiesta di ammissione in un ambito territoriale di caccia della Regione siciliana per i cacciatori non residenti in Sicilia - Art. 22, comma 5, lett. "d", della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni.
Il sottoscritto [_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_]
cognome
[_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_]
nome
nato a [_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_]
il [_][_]/[_][_]/19[_][_]
e residente in [_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_]
via [_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_] n. [_][_][_][_]
C.A.P. [_][_][_][_][_] telef. n. [_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_]
C.F. [_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_]
in possesso del libretto personale per licenza di porto di fucile n. [_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_] rilasciato dalla Questura di [_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_]
il [_][_] [_][_] [_][_][_][_]
 

CHIEDE

ai sensi della legge in oggetto, di essere ammesso ad esercitare l'attività venatoria per l'annata .................../................... in codesta Regione nell'ambito territoriale di caccia (1) [_][_][_]
Ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del predetto D.P.R.
 

DICHIARA

- di non avere presentato nell'anno corrente, oltre la presente, altre domande di ammissione agli ambiti territoriali di caccia della Regione siciliana;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 della legge n. 675/96, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale l'istanza viene inoltrata (formazione graduatoria e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana), ed esprime il proprio consenso al trattamento anzidetto;
- di impegnarsi, in caso di ammissione, a pagare la tassa di concessione regionale nella misura prevista dalle vigenti disposizioni;
- che non esistono a proprio carico procedimenti per i quali è prevista l'applicazione di sanzioni comportanti la sospensione, il ritiro o la revoca della licenza di porto di fucile per uso caccia, la sospensione o il ritiro del tesserino venatorio.
Si allega alla presente fotocopia della licenza di porto di fucile per uso caccia.
............................................, lì ...........................................
Firma
..............................................................................................................
(firma autenticata a mezzo fotocopia della licenza di porto di fucile per uso caccia)

________________________________________
(1) indicare la sigla di un solo ambito.
 

 

Modello C
 

OGGETTO: Autorizzazione ad esercitare la caccia nell'A.T.C. ........................................., stagione venatoria ..................../....................
Al sig. ..............................................................................................
Via ..................................................................................................
....................................................................
La S.V. è autorizzata ad esercitare l'attività venatoria nel territorio dell'A.T.C.................................. della provincia di ................................................... per la stagione venatoria ....................../......................
La validità della presente autorizzazione è subordinata al possesso da parte della S.V. dei seguenti documenti in originale, che dovrà portare con sé durante l'esercizio venatorio ed esibire al personale addetto alla vigilanza in caso di controllo:
1) licenza di porto di fucile per uso caccia in corso di validità;
2) tesserino venatorio per l'annata ....................../....................., rilasciato dalla regione o provincia di appartenenza;
3) polizza assicurativa con i massimali previsti dall'art. 17, commi 7 e 8, della legge regionale n. 33/97;
4) ricevuta del versamento della tassa di concessione regionale, pari a E 64,56, effettuato in data antecedente al 30 giugno c.a. sul c/c postale n. 10575900, intestato al "Banco di Sicilia - Cassiere della Regione siciliana";
5) certificato di vaccinazione contro la rabbia per eventuali cani a seguito, di data anteriore a venti giorni decorrenti dal primo giorno di caccia nel territorio della regione.
La validità della presente autorizzazione è subordinata altresì alla conferma a fruire della stessa che dovrà essere data dalla S.V., entro il termine perentorio del 30 giugno c.a., a questa ripartizione, allegando l'attestazione originale del versamento della tassa di cui al precedente punto 4).
L'attività venatoria svolta senza aver dato l'anzidetta conferma, che potrà essere in qualsiasi momento accertata presso questa ripartizione dal personale addetto alla vigilanza, è soggetta a sanzione secondo la vigente normativa in materia.
Il dirigente della ripartizione
(dott. .............................................................................................)

________________________________________
Responsabile della Rip. F.V. (U.O.B. ...................): dott. ............................................ ........................................ - Responsabile del procedimento: ..................................................... ........................................ - Tel. .............................. - Fax .............................. - e-mail: rfv .............. @regione.sicilia.it - Orario di ricevimento al pubblico: ................................................... ................................................................................................- Sito internet del servizio XI faunistico-venatorio: www.regione.sicilia.it/agricolturaeforeste/assessorato/faunistico_venatorio.htm
 

 

Modello D
 

Alla ripartizione faunistico-venatoria
Via .........................................................................
........................................................
 

OGGETTO: Conferma a fruire dell'autorizzazione per l'esercizio della caccia nell'A.T.C. .............................................................., stagione venatoria ..................../....................
Il sottoscritto [_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_]
cognome
[_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_]
nome
nato a [_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_]
il [_][_]/[_][_]/19[_][_]
e residente in [_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_]
via [_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_] n. [_][_][_][_]
C.A.P. [_][_][_][_][_] telef. n. [_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_]
C.F. [_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_]
titolare dell'autorizzazione prot. n. [_][_][_][_][_][_]
del [_][_] [_][_] [_][_][_][_]
 

CONFERMA

di volere esercitare l'attività venatoria per l'annata ................/............... in codesta Regione nell'ambito territoriale di caccia (1) [_][_][_]
 

ALLEGA

alla presente l'attestazione originale del versamento della tassa di concessione regionale (art. 30, legge regionale n.33/97), pari a E 64,56, effettuato il ............................................... sul c/c postale n. 10575900, intestato al "Banco di Sicilia - Cassiere della Regione siciliana"
DICHIARA

di essere a conoscenza dell'eventuale non accoglimento della presente conferma nel caso in cui dovesse pervenire alla ripartizione faunistico-venatoria competente per territorio successivamente al termine perentorio previsto del 30 giugno c.a. con conseguente decadenza dell'ammissione all'ambito e della non validità dell'autorizzazione ricevuta.
............................................, lì ...........................................
Firma
.........................................................................................................
(firma autenticata a mezzo fotocopia di un documento)


________________________________________
(1) indicare la sigla dell'ambito.
 

 

Modello E
 

OGGETTO: Stagione venatoria ................../.................. - Notifica ammissione per effetto dello scorrimento della graduatoria dell'A.T.C. ..............................................................
Al sig. ..............................................................................................
Via ..................................................................................................
....................................................................
Si comunica che la S.V., a seguito dello scorrimento della graduatoria, è stata ammessa ad esercitare l'attività venatoria nel territorio dell'A.T.C. ..................................................................................... della provincia di .............................................. per la stagione venatoria ....................../.....................
La presente comunicazione dovrà essere esibita alla scrivente ripartizione faunistico-venatoria insieme con la seguente documentazione in originale:
1) licenza di porto di fucile per uso caccia in corso di validità;
2) tesserino venatorio per l'annata ....................../....................., rilasciato dalla regione o provincia di appartenenza;
3) polizza assicurativa con i massimali previsti dall'art. 17, commi 7 e 8, della legge regionale n. 33/97;
4) attestazione e ricevuta del versamento della tassa di concessione regionale, pari a E 64,56, effettuato sul c/c postale n. 10575900, intestato al "Banco di Sicilia - Cassiere della Regione siciliana";
5) certificato di vaccinazione contro la rabbia per eventuali cani a seguito, di data anteriore a venti giorni decorrenti dal primo giorno di caccia nel territorio della regione.
Questa ripartizione, controllata la suddetta documentazione, trattenuta la sezione del suddetto bollettino di c/c postale recante la dicitura "Attestazione di versamento", provvederà a segnare sul tesserino la sigla dell'ambito di ammissione, ad apporre il timbro dell'ufficio e la firma dell'addetto alla verifica.
Il dirigente della ripartizione
(dott. .............................................................................................)

________________________________________
Responsabile della Rip. F.V. (U.O.B. ....................): dott. ............................................ ........................................ - Responsabile del procedimento: ..................................................... ........................................ - Tel. .............................. - Fax .............................. - e-mail: rfv .............. @regione.sicilia.it - Orario di ricevimento al pubblico: ................................................... ................................................................................................- Sito internet del servizio XI faunistico-venatorio: www.regione.sicilia.it/agricolturaeforeste/assessorato/faunistico_venatorio.htm