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Regione Calabria
Legge Regionale n. 27 del 12 novembre 2004

 

Azioni a sostegno di uno sviluppo dell’economia ittica della Calabria compatibile con l’obiettivo di valorizzazione della fascia costiera marina

 

(B.U.R. Calabria n.  21 del 16 novembre 2004 )


Supplemento straordinario n. 1 del 17 novembre 2004

 

             

 

IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga la seguente legge:
 


 


ARTICOLO 1
Finalità


1. La Regione Calabria, al fine di valorizzare il proprio patrimonio costiero, promuove politiche di sviluppo delle risorse del mare, nei settori di sua specifica competenza ed in quelli riguardanti infrastrutture strettamente collegate con il territorio, allo scopo di inserire l'economia ittica nel più vasto contesto dell'alimentazione e di incrementare il comparto per creare occupazione e ricchezza, tutelare la qualità dei prodotti ittici, la salute del consumatore ed inoltre, favorire la valorizzazione e protezione della fascia costiera marina anche attraverso la costituzione di consorzi di gestione della piccola pesca artigianale, la sua interazione con il sistema produttivo regionale e la promozione dell'associazionismo e della cooperazione nel comparto stesso, attua un sistema di interventi e risorse finanziarie in armonia con le disposizioni comunitarie e nazionali.



ARTICOLO 2
Valorizzazione dei fondali marini costieri


1. La Regione Calabria, promuove con propri interventi la valorizzazione dei fondali marini prossimi alla costa.

2. La Regione Calabria, con fondi propri, ovvero utilizzando le risorse finanziarie di cui al precedente articolo 1, dà impulso alla costituzione di un adeguato habitat naturale per lo sviluppo e l’incremento della flora e della fauna autoctona, attuando, sui fondali costieri, una adeguata allocazione degli scafi rinvenienti dagli sbarchi di immigrati clandestini, previa opera di bonifica.



ARTICOLO 3
Strumenti regionali d’intervento


1. Per la determinazione degli obiettivi e delle linee generali di politiche di sviluppo delle risorse del mare, sono istituiti i seguenti strumenti regionali d’intervento:


Il Tavolo Azzurro
Per la determinazione degli obiettivi e delle linee generali per lo sviluppo dell’economia ittica calabrese, nonché per una concertazione permanente, in coerenza con il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154 è istituito, presso la Presidenza della Giunta Regionale, il Tavolo istituzionale per le politiche regionali della pesca e dell’acquacoltura, di seguito denominato Tavolo Azzurro.

Il Tavolo azzurro è presieduto e coordinato dall’Assessore regionale all’Agricoltura e Pesca o suo delegato ed è composto dai seguenti membri:

  1. il direttore Generale della struttura organizzativa competente o suo delegato;

  2. il dirigente pesca regionale o suo delegato;

  3. i Presidenti delle province o loro delegati

  4. un rappresentante per ognuna delle organizzazioni professionali della pesca maggiormente rappresentative a livello nazionale e sul territorio calabrese;

  5. un rappresentante delle Università degli Studi con sede regionale;

  6. un rappresentante della ricerca cooperativa.

Il Tavolo Azzurro, in occasione dell’esame di argomenti di carattere specifico, può essere integrato da esperti e da altri componenti della Giunta Regionale.
Con successivo atto, la Giunta Regionale, emana un regolamento indicante i criteri per la nomina dei partecipanti e le modalità di funzionamento del Tavolo azzurro.


II Comitato Tecnico regionale della Pesca
E’ istituito il Comitato Tecnico regionale della pesca con i seguenti obiettivi:

  1. proporre l’elenco dei progetti, degli studi, delle ricerche in materia di pesca ed acquacoltura e delle iniziative di cui all’art. 2, formulando proposte e pareri ai fini dello sviluppo sostenibile, della tutela della biodiversità, della valorizzazione delle attività di pesca, dell’acquacoltura, delle attività ad esse connesse e della fascia costiera, delle azioni innovative e dello sviluppo del pescaturismo ed ittiturismo ed ogni altra attività diretta alla valorizzazione delle risorse del mare;

  2. favorire lo sviluppo delle opportunità occupazionali, il ricambio generazionale, la promozione della cooperazione e dell’associazionismo;

  3. favorire lo sviluppo della ricerca scientifica applicata alla pesca ed all’acquacoltura;

  4. tutelare il consumatore di prodotti ittici, valorizzare la qualità delle produzioni e della trasparenza informativa;

  5. promuovere l’aggiornamento professionale e la divulgazione dei fabbisogni formativi del comparto della pesca e dell’acquacoltura ed i conseguenti interventi di formazione continua e permanente;

Il Comitato è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, è presieduto dall'Assessore regionale all’Agricoltura e Pesca, o suo delegato, ed è composto da:

  1. il Direttore generale della struttura organizzativa competente o suo delegato;

  2. il Dirigente pesca regionale o suo delegato;

  3. un rappresentante per ogni Provincia;

  4. quattro esperti designati dalle organizzazioni cooperative regionali a base nazionale;

  5. un esperto designato dalla Federazione Nazionale delle imprese di pesca;

  6. un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori del mare riconosciute, designato in accordo tra loro;

  7. un rappresentante dei compartimenti marittimi regionali designato dalla Direzione marittima di Reggio Calabria;

  8. un esperto indicato dalle istituzioni universitarie o da centri di ricerca del settore presenti nella regione;

  9. un biologo designato dall'Assessore regionale all’Agricoltura e Pesca;

  10. un rappresentante della Federazione Italiana pesca sportiva.

Ai componenti del Comitato tecnico regionale della pesca di cui al comma 2 è corrisposto il rimborso delle spese di viaggio per come previsto per i dirigenti della Regione; ai componenti estranei all’Amministrazione regionale alle Amministrazioni provinciali, oltre il rimborso delle spese di viaggio è corrisposto un gettone di presenza la cui entità viene stabilita annualmente dalla Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 33, terzo comma della legge regionale 13 maggio 1996, n. 7.


Il Comitato dura in carica fino al termine della legislatura regionale nel corso della quale è stato nominato; il mandato dei membri del Comitato può essere rinnovato.


III Commissione Consultiva regionale della pescaAi sensi del decreto 26 maggio 2004, n. 154 è istituita la Commissione Consultiva regionale della pesca.


Con successivi atti, la Giunta regionale emana un regolamento che disciplina le competenze, le modalità di funzionamento, i criteri per la nomina dei partecipanti alla Commissione Consultiva regionale, assicurando la presenza di un esperto in materia di sanità veterinaria e prevedendo il necessario raccordo con le Capitanerie di porto presenti sul territorio.


IV Osservatorio Regionale della Pesca e Acquacoltura

Al fine di provvedere alla programmazione e gestione delle attività di pesca ed acquacoltura, nonché fornire tempestive indicazioni alle categorie interessate, è istituito un Osservatorio Regionale permanente, avvalendosi di organismi di comprovata esperienza. L’Osservatorio Regionale avrà il compito di monitorare gli aspetti tecnico–biologici, socio-economici ed ambientali del comparto e di realizzare programmi di formazione, qualificazione ed aggiornamento professionale degli operatori della pesca e dell’acquacoltura, dei quadri tecnici, amministrativi e dirigenti delle cooperative.


Con successivi atti, la Giunta regionale emana un regolamento indicante i criteri per la nomina dei partecipanti e le modalità di funzionamento dell’Osservatorio Regionale permanente


V Distretti di Pesca
In ottemperanza al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, articolo 4, in sintonia con il VI Piano triennale della pesca marittima, con gli Accordi di Programma sottoscritti tra la Regione Calabria ed il movimento cooperativo regionale e con il principio di sostenibilità, al fine di assicurare la gestione razionale delle risorse biologiche, è prevista l’istituzione dei distretti di pesca con le seguenti finalità:

  1. predisporre pareri in ordine allo stato delle risorse biologiche presenti in ambito distrettuale;

  2. adottare piani di gestione delle risorse ittiche di interesse locale con il coinvolgimento delle categorie interessate;

  3. promuovere ogni iniziativa idonea ad eliminare i conflitti tra le varie attività che riguardano l’uso delle risorse costiere ed gli stessi mestieri di pesca;

  4. controllare l’osservanza delle norme di autoregolamentazione;

  5. promuovere nuove tecnologie per i mercati ittici e strategie per l’ammodernamento ed il rafforzamento delle reti commerciali e distributive.

Il Presidente della Giunta regionale, sentiti gli assessorati competenti, le organizzazioni cooperative e le associazioni regionali di categoria, con decreto da emanarsi entro 120 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, definisce le modalità di identificazione, delimitazione e gestione dei distretti di pesca.



ARTICOLO 4
Aiuti alle attività di servizio e supporto ai sistemi produttivi


1. Il Presidente della Giunta regionale, con propri atti, disciplina le modalità attuative per la concessione degli aiuti alle attività di servizio e supporto organizzativo ai sistemi produttivi nel rispetto delle disposizioni contenute nelle “Linee direttrici per l’esame degli aiuti nazionali nel settore della pesca e dell’acquacoltura” 2001/C-19/05 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee – Serie C19 del 20 febbraio.


Gli incentivi alle attività di servizio e supporto organizzativo ai sistemi produttivi, di cui al precedente comma 1, possono avere le seguenti finalità:

  1. favorire la cooperazione tra pescatori, i consorzi, le cooperative della filiera ittica e le associazioni tra i produttori della pesca, sulla base di programmi annuali o pluriennali predisposti dalle Organizzazioni cooperative della pesca a base nazionale;

  2. favorire la valorizzazione dell'economia ittica, delle attività di filiera, degli aspetti ambientali, della difesa e tutela dei prodotti, finalizzate alla creazione di nuova occupazione, alla valorizzazione della piccola pesca costiera artigianale, al miglioramento dell'igiene e della qualità dei prodotti;

  3. favorire la costituzione di consorzi di gestione della fascia costiera della piccola pesca artigianale;

  4. favorire iniziative delle imprese di pesca singole ed associate finalizzate all'imbarco ed alla formazione di giovani, anche rispetto alle conoscenze dell'ambiente marino;

  5. favorire iniziative di riconversione e/o diversificazione nelle attività fuori dal settore della pesca marittima come il pescaturismo e l’ittiturismo;

  6. favorire interventi in favore dell'imprenditoria femminile nel settore in coerenza con il D.P.R. 28 Luglio 2000, n° 314 e successive modificazioni;

  7. favorire la realizzazione, la ristrutturazione e l’ampliamento di impianti di acquacoltura, con particolare attenzione alle attività innovative;

  8. favorire l’aumento della sicurezza a bordo, la dotazione e sostituzione di attrezzature ed apparecchiature per la piccola pesca artigianale esercitata con imbarcazioni da pesca aventi lunghezza inferiore a 12 mt, ai sensi del Reg.(CE) 2792/99 e successive modificazioni ;

  9. favorire l’acquisto di contenitori ed automezzi frigoriferi ed isotermici per la distribuzione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;

  10. favorire l’acquisto di impianti e macchinari per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;

  11. favorire il miglioramento dei servizi dei porti da pesca;

  12. favorire la costituzione dei fondi di garanzia per investimenti a favore di imprese e cooperative della pesca al fine di agevolarne l’accesso al credito;

  13. favorire l’informazione delle imprese di pesca, dell’acquacoltura e delle attività connesse come definito dal decreto legislativo di orientamento n. 226 del 18 maggio 2001 e successive modifiche ed integrazioni;

  14. favorire lo sviluppo delle produzioni di prodotti della pesca e dell’acquacoltura di qualità ed i prodotti tipici;

  15. favorire lo studio e l’applicazione di sistemi di certificazione dei prodotti;

  16. incentivare progetti di riconversione di attrezzo da traino verso attrezzi altamente selettivi;

  17. promuovere studi e programmi di gestione integrata, protezione e valorizzazione della fascia costiera, orientati alla tutela e valorizzazione delle risorse;

  18. incentivare la promozione e la ricerca di nuovi sbocchi di mercato, anche attraverso l'informatizzazione e la gestione telematica dei sistemi di vendita;

  19. prevedere un cofinanziamento di contratti di programma per la gestione integrata della fascia costiera marina;

  20. prevedere opportuni incentivi per la costituzione, l'avviamento ed il primo funzionamento di sportelli di supporto all'utenza e di centri di servizi, promossi da una o più organizzazioni nazionali cooperative rappresentative e riconosciute, specializzati per il settore della pesca, finalizzati alla qualificazione d'impresa, alla diffusione delle innovazioni tecnologiche, delle misure di tutela ambientale, delle normative nazionali e comunitarie e dell'insieme delle conoscenze utili alla qualificazione dell'impresa di pesca nei suoi aspetti produttivi, commerciali e di svolgimento dell'attività lavorativa;

  21. incentivare studi di fattibilità per l'istituzione di zone marine protette, aree di tutela biologica e per la costituzione di consorzi e cooperative di pescatori finalizzati alla protezione, valorizzazione, incremento e sfruttamento razionale delle risorse biologiche marine.

 


ARTICOLO 5
Strumento finanziario a supporto dello sviluppo delle imprese del settore ittico


1. Al fine di favorire gli investimenti nelle imprese del settore ittico orientati all’incremento della competitività ed efficienza aziendale mediante l’utilizzo di strumenti finanziari innovativi e l’incentivazione di interventi mirati alla costituzione di un ambiente favorevole all’accesso al credito ed alla disponibilità di capitali di rischio, è istituita una Agenzia per lo sviluppo con compiti quali: la consulenza in materia di gestione degli incentivi regionali, nazionali e comunitari; la fornitura di servizi finalizzati, direttamente o indirettamente, allo sviluppo delle imprese della pesca e in particolare delle cooperative; gli incentivi all’insediamento di nuove imprese nel territorio regionale, le ristrutturazioni finanziarie, il risanamento delle aziende, secondo gli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà.

2. La Giunta regionale con propri atti, definisce:

  1. gli ambiti di intervento dell’Agenzia per lo sviluppo;

  2. le modalità per la costituzione di un Fondo di garanzia, conforme alle disposizioni previste dal regolamento (CE) 1685 del 28 luglio 2000, in conformità con le determinazioni proposte alla Commissione europea in applicazione dell’articolo 33 del regolamento (CE) 1257/1999;

  3. gli interventi di salvataggio, ristrutturazione e risanamento aziendale in grado di favorire il ripristino della redditività ed il mantenimento dei livelli occupazionali, in conformità con la Comunicazione CE 97/C283/02 e gli interventi comunitari 1999/C 228/02;

  4. i costi relativi agli interessi bancari per crediti finalizzati all’avvio di attività di acquacoltura e maricoltura da parte di società cooperative o loro consorzi, per un massimo di tre anni;

  5. i contributi fino ad un massimo del 50% degli oneri finanziari sostenuti per anticipazioni bancarie necessarie all'attuazione di progetti regolarmente approvati e finanziati ai sensi della normativa nazionale e comunitaria per il settore della pesca;

  6. gli aiuti per il risarcimento di danni subiti dalle imprese del settore ittico, singole o associate, per fenomeni calamitosi o avversità meteomarine.
     

3. L’affidamento della gestione sarà effettuato nel rispetto della direttiva comunitaria 92/50 rilevante in materia di appalti pubblici di servizi.



ARTICOLO 6
Aiuti all’occupazione


1. La Regione, al fine di favorire l’occupazione dei giovani, dei disoccupati, dei lavoratori precari e dei soggetti in cassa integrazione può erogare un prestito per la costituzione e l’avvio di cooperative del settore ittico.


2. La Regione al fine di incentivare l’imprenditoria femminile, può erogare agevolazioni aggiuntive per la costituzione ed il primo avviamento di imprese cooperative la cui base sociale sia almeno per il 50% costituita da donne.



ARTICOLO 7
Riconversione del comparto spadare


1. Il Presidente della Giunta Regionale, sentito l’Assessore all’Agricoltura e Pesca, con propri atti, definisce le modalità di intervento relative agli aiuti destinati a favorire il mantenimento dei livelli occupazionali dei pescatori provenienti dal comparto spadare calabrese, attraverso la riconversione verso attività innovative, nel rispetto delle disposizioni contenute nelle “Linee direttrici per l’esame degli aiuti nazionali nel settore della pesca e dell’acquacoltura” 2001/C-19/05 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee – Serie C19 del 20 febbraio 2001.


2. Gli aiuti e gli incentivi di cui al precedente comma 1 debbono avere, in via prioritaria, le seguenti finalità:

  1. incentivi per la riconversione e/o diversificazione nelle attività fuori dal settore della pesca marittima come la maricoltura, il pescaturismo e l’ittiturismo;

  2. corsi di riqualificazione professionale;

  3. progetti pilota innovativi nel campo dell’ambiente, della qualità e degli aspetti igienico-sanitari;

  4. indagini socioeconomiche finalizzate a raggiungere gli obiettivi di cui al comma 1.



ARTICOLO 8
Destinatari degli interventi ed ammontare degli incentivi


1. Gli interventi e gli incentivi sono concessi per iniziative di competenza regionale, con il decreto legislativo 26 maggio 2004 n. 153, con il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154 e con le altre normative vigenti a livello comunitario e nazionale.

2. Destinatari degli interventi e degli incentivi sono, in ordine di priorità:

  1. le associazioni nazionali e regionali di categoria riconosciute e maggiormente rappresentative del settore il cui contributo è da intendersi al 100% quando i progetti presentati rivestono un interesse collettivo;

  2. le cooperative e loro consorzi giuridicamente riconosciute;

  3. i consorzi di imprese cooperative e non;

  4. le imprese associate o singole.

     

3. I destinatari degli interventi disposti con la presente legge devono avere sede o residenza nel territorio della regione. Le associazioni nazionali di categoria riconosciute e rappresentative del settore, possono avanzare richiesta di finanziamento per progetti che siano riferiti al presente testo di legge.

4. L'ammontare degli interventi e degli incentivi previsti dall'art. 3 della presente legge è stabilito nella misura massima del 50% della spesa ammissibile, tale limite può essere elevato fino al 100% in caso di iniziative dei Consorzi di gestione della fascia costiera istituiti in conformità alla legge 164/98 e al D.M. 14 settembre 1999, per la ricerca e comunque per tutte le azioni che abbiano evidente interesse collettivo per il settore regionale della pesca e acquacoltura.

5. L’ammontare complessivo degli interventi e degli aiuti può essere elevato fino al massimo del 70% per iniziative assunte da cooperative costituite, prevalentemente, da giovani di età non superiore a 35 anni, da elevarsi al 100% in caso di interesse collettivo.



ARTICOLO 9
Esercizio delle funzioni amministrative. Procedure


1. Ai sensi dell'art. 21, terzo comma, della legge regionale 23 luglio 1998, n. 9, le funzioni amministrative connesse all'attuazione della presente legge sono esercitate dalle Province.

2. Restano di competenza della Regione le funzioni descritte nell'art. 2 della L.R. 23 Luglio 98 n° 9, nonché la ripartizione delle risorse disponibili, con cadenza triennale, fra i vari tipi di interventi finanziabili, nonché la ripartizione delle risorse disponibili tra le Province, da adottarsi con deliberazione della Giunta regionale, sentito il Comitato tecnico regionale della pesca.

3. Le domande per la concessione dei contributi per l'anno in corso devono essere presentate al Presidente della provincia competente per territorio entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e, per gli anni successivi, entro il 30 marzo ed il 30 settembre di ciascun anno.

4. Per beneficiare degli interventi di cui alla presente legge alle domande di contributo deve essere allegata una scheda progetto, elaborata dal Servizio competente, contenente una relazione tecnica indicante obiettivi, costi, modalità di finanziamento, risultati attesi nel triennio e ogni altra documentazione richiesta.

5. Ciascun piano provinciale degli interventi previsti dalla presente legge è approvato con delibera della Giunta provinciale che fissa anche le modalità di presentazione del progetto esecutivo ed il contributo concesso.

6. Con decreto del Presidente della provincia, previa istruttoria del servizio competente, vengono approvati i singoli progetti, stabiliti i tempi di inizio e conclusione dei lavori o delle forniture, determinato il contributo regionale.

7. I richiedenti nella domanda devono dichiarare di avere o meno richiesto o ricevuto dallo Stato, da altri Enti pubblici, locali e nazionali o dalla UE, contributi a fondo perduto o mutui a tasso agevolato per le medesime iniziative oggetto della domanda, precisando, in caso affermativo, l'ente interessato e la somma richiesta o ricevuta.

8. E' consentita la presentazione in forma di autocertificazione della documentazione relativa alle richieste di aiuto, in tutti i casi e con le modalità previste dalla normativa vigente.

9. La Regione assicura lo svolgimento dell'attività di monitoraggio e sorveglianza dell'attuazione delle politiche di incentivazione e predispone annualmente una relazione sullo stato di attuazione della presente legge, nella quale vengono evidenziati il grado di efficacia, i risultati ottenuti, in relazione agli obiettivi, il rispetto dei criteri di priorità.

10. In caso di persistente inattività, ai sensi dell’art. 8 della L.R. del 23 luglio 1998 n° 9, nell'esercizio delle funzioni conferite con la presente legge, la Regione può sostituirsi alle Province. In tal caso la Giunta regionale, invita l'Ente inadempiente a provvedere entro un congruo termine, decorso inutilmente il quale provvede l'amministrazione della Regione.



ARTICOLO 10
Erogazione degli incentivi


1. L'erogazione degli incentivi è subordinata alla presentazione da parte del beneficiario, di una relazione che illustri i programmi attuati, gli obiettivi raggiunti e la regolare esecuzione dell'intervento supportata dalle fatture di spesa o altra idonea certificazione dell’avvenuta realizzazione dell'iniziativa ammessa al contributo.

2. La graduale erogazione degli incentivi, in rapporto allo stato di avanzamento delle opere può essere effettuata su richiesta.

3. Le domande sono esaminate entro 30 giorni dalla loro presentazione, gli incentivi sono erogati nei 60 giorni successivi.

4. Gli incentivi per lo sviluppo della cooperazione e dell'associazionismo non possono essere inferiori al 25% dello stanziamento a fondo perduto.




ARTICOLO 11
Decadenza e proroghe


1. I beneficiari decadono dagli incentivi qualora entro sei mesi dalla comunicazione degli incentivi non abbiano effettivamente dato inizio alle opere per la realizzazione degli impianti o dei servizi o proceduto all'acquisto dei beni strumentali.

 

2. La Giunta provinciale, contestualmente all'atto di concessione degli incentivi, fissa il termine entro il quale le opere dovranno essere completate a pena decadenza.


3. La concessione degli aiuti di cui alla presente legge comporta l'apposizione del vincolo di utilizzazione e di localizzazione in Calabria sui beni e le opere oggetto delle provvidenze per 10 (dieci) anni per i beni immobili e per 5 (cinque) anni per ogni altro bene.


4. La Giunta provinciale con provvedimento motivato, nel caso in cui ricorrano gli estremi della decadenza, provvede al recupero delle somme eventualmente erogate ai sensi del comma 2 del precedente art. 5.


5. I termini di cui al comma 2 del precedente articolo possono essere prorogati, su richiesta motivata dai beneficiari degli incentivi per un ulteriore periodo di sei mesi.



ARTICOLO 12
Disposizioni finanziarie


1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati per l'anno 2004 in Euro 100.000,00 si provvede utilizzando i fondi iscritti sul Cap. 22060104 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2004.


2. Per gli anni successivi ed a partire dall'esercizio finanziario 2005 le corrispondenti spese saranno determinate in ciascun esercizio finanziario con la legge di bilancio e con l'apposita legge finanziaria collegata.


3. La gestione delle provvidenze della presente legge è regolata dalle disposizioni recate dal capo III della legge regionale 23.7.1999, n. 9.


4. Per le spese di funzionamento del Tavolo Azzurro, della Commissione Consultiva Regionale e del Comitato Tecnico Regionale, si provvede con il competente capitolo di bilancio n. 1013101.


 

ARTICOLO 13
Pubblicazione


1. La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.



Formula Finale:


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria. E’ fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.



Catanzaro 12 novembre 2004